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Il processo di standardizzazione delle norme contabili raggiunto con l'emanazione del Regolamento IAS, si fonda su principi profondamente diversi da quelli che avevano avviato il processo di armonizzazione contabile, con l’emanazione della IV Direttiva.

Il percorso di armonizzazione iniziato nel 1978 era rivolto all’emanazione di regole contabili comuni in ambito europeo allo scopo di favorire l’adozione di principi per la redazione del bilancio volti a tutelare gli interessi dei soci e dei terzi salvaguardando l’integrità del capitale.

Tale obiettivo era perseguito sostanzialmente mediante l’adozione di un sistema di principi generali orientato alla prudenza valutativa, ed un complesso di criteri particolari ispirati alla regola della valutazione delle poste contabili ad un valore non superiore al loro “costo storico”.

Nella IV Direttiva non vi era alcuna volontà di rappresentare nei conti annuali un valore di patrimonio espressivo del valore economico delle società, né un reddito indicatore delle perfomance aziendali.

Con il processo di standardizzazione si è voluta, viceversa, favorire l’integrazione dei mercati finanziari europei e migliorare la comunicazione

82 finanziaria delle imprese a livello internazionale. 153

Non a caso il set di principi contabili prescelto per giungere alla standardizzazione è stato quello dei principi contabili internazionali IAS/IFRS che attribuiscono al bilancio, d’esercizio e consolidato, una precisa finalità: fornire agli stakeholders informazioni utili ad assumere le proprie decisioni di investimento. 154

Le attese informative dell’investitore sono dunque soddisfatte se il bilancio esprime il valore economico del patrimonio sociale e le variazioni che tale patrimonio subisce da un esercizio a quello successivo. 155

Diversa tra il sistema delle Direttive e quello della standardizzazione contabile ottenuto col Regolamento, è anche la natura riconosciuta al bilancio d’esercizio.

Secondo le Direttive contabili il bilancio d’esercizio è investito di una funzione che è prima di tutto legale, a protezione degli interessi dei soci e dei creditori, e poi informativa.

Secondo il sistema IAS/IFRS, invece, il bilancio d’esercizio, ed ancora di più il bilancio consolidato, ricopre un ruolo che è essenzialmente solo informativo, a favore di una platea di soggetti ben più ampia rispetto ai portatori di capitale proprio e di credito. 156

Da ciò deriva che la modernizzazione e l’armonizzazione della disciplina contabile cui sono sottoposte le società comunitarie deve essere perseguita

153 E.LAGHI e S.MICOSSI, Il Ruolo dei Principi contabili internazionali nella determinazione del reddito d’impresa:

profili economici, in Il Reddito d’impresa tra norme di bilancio e principi contabili, Milano, 2004, p. 54.

154 I cd. Stakeholder vengono intesi come «(...) ogni gruppo o individuo che può influenzare il raggiungimento degli

obiettivi dell'impresa o ne è influenzato (...)» (definizione di R.F.FREEMAN, Strategic Management, Mansfield, 1984,

p. 24).

155 Nel paragrafo 12 del “Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio” (approvato dal Board dello IASC nell’aprile del 1989 e pubblicato nel luglio del 1989, e recepito dallo IASB nell’aprile 2001), si legge che «La finalità del bilancio è di fornire informazioni in merito alla situazione

patrimoniale – finanziaria, all’andamento economico e ai cambiamenti della situazione patrimoniale – finanziaria di un’impresa, utili a un’ampia serie di utilizzatori nel processo di decisione economica». Il paragrafo 9, specifica che «Tra gli utilizzatori dei bilanci vi sono investitori attuali e potenziali, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori commerciali, clienti, governi ed enti pubblici e il pubblico in generale. Essi usano il bilancio per soddisfare alcune delle proprie diverse esigenze di informazione». Il "Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio" ("Framework for the preparation and presentation of financial statements") ha una posizione peculiare.

Non è un principio contabile internazionale, e perciò non è stato omologato dall'Unione europea. Quindi non è direttamente fonte normativa. Tuttavia espone i concetti di base per la preparazione e la presentazione dei bilanci redatti secondo detti principi (le finalità del bilancio, le caratteristiche qualitative che determinano l'utilità dell'informativa contenuta nel bilancio, la definizione, rilevazione e valutazione delle poste che costituiscono il bilancio, i concetti di capitale e di conservazione del capitale), ed è richiamato a vario titolo in numerosi principi. 156 G.COLOMBO, Il regime civilistico degli utili e delle riserve da adozione degli IAS/IFRS, in Le Società, 2006 fasc. 11, pp. 1338 ss., ha affermato che «I principi IAS (…) non sono orientati alla redazione di un bilancio finalizzato alla

conservazione del capitale: per essi, i conti annuali sono destinati soltanto a fornire informazioni utili alle varie categorie di utilizzatori nei loro processi di decisione economica, al fine di consentire loro di prevedere la capacità dell’impresa di generare in futuro flussi finanziari (…)».

83 coniugando due esigenze potenzialmente opposte, ma ugualmente imprescindibili: quella propria del diritto civile dei paesi comunitari, relativa alla tutela dei diritti patrimoniali dei terzi tramite la protezione del loro affidamento sul contenuto dell’informazione finanziaria; e quella propria del mercato dei capitali, relativa alla disponibilità di informazioni gestionali trasparenti, credibili e quindi utili ai loro destinatari per l’assunzione delle decisioni. 157

Così sulla concezione che, notoriamente garantista e conservativa, vede nel bilancio d'esercizio lo strumento di protezione dell'effettività e della integrità del patrimonio sociale nell'interesse dei terzi, e soprattutto dei creditori e soci, si viene ad innestare quella ben diversa concezione che, privilegiando invece l'aspetto informativo e decisionale, vede nel bilancio di esercizio il supporto documentale necessario a tutte le platee dei suoi destinatari per il razionale compimento del processo decisionale.

Non è un caso, infatti, che lo IAS 1 precisi che «l'obiettivo del bilancio di

esercizio con scopi di carattere generale è quello di fornire informazioni sulla posizione finanziaria, sul risultato economico e sui flussi di disponibilità liquide di un'impresa che sia utile ad una vasta gamma di lettori nell'assumere decisioni di carattere economico». 158

Diverso è anche il riferimento geografico dei due impianti contabili.

Le Direttive contabili, facendo parte del diritto societario comunitario, sono strutturate in modo da rispondere alle caratteristiche di uno specifico contesto geografico, economico, sociale e giuridico, quale è quello dei Paesi membri dell’Unione europea, e pertanto si accontentano di fissare i requisiti minimi che garantiscono un’informazione comune, neutrale e comparabile su base

157 Come visto in precedenza, l’adozione della Direttiva 2001/65/CE, che ha innovato la IV e la VII Direttiva, per quanto riguarda le regole di valutazione cui le imprese europee si devono attenere nella redazione dei loro bilanci d’esercizio e consolidati, ha comportato l’introduzione del criterio del "fair value" ossia l’attribuzione ad un elemento patrimoniale del suo “valore odierno di mercato” in luogo del suo costo storico di acquisizione o di sostituzione. Il

fair value non si presenta come un nuovo criterio valutativo, ma si affianca al costo storico che pur resta

inequivocabilmente il metodo valutativo generale di riferimento del sistema giuridico delle Direttive, e ne diventa alternativo, ma solo ed esclusivamente nelle forme di deroga in presenza di ben determinate e circoscritte condizioni. 158 Nella rivista Accounting and Business Research, vol. 41, No. 3, August 2011, pp. 308 ss., è stata riportata una dichiarazione di Keen Lee, Managing Director and Deputy Head of Equity Research, Barclays Capital, il quale ha affermato che «A decade ago, if i were talking to Us investors, they would view European accounting as a bit of a

joke; impenetrable, impossible to understand: different rules in different countries; not translated at all into any common language (English). Investors simply gave up on many European countries, particularly emerging markets, because they perceived the accounting to be of low quality and unfamiliar. It really encouraged them to invest in so- called safer Anglo-Saxon type markets if they wanted to be protected from poor accounting. That is something that has been transformed by IFRS. When I speak to clients now about emerging markets, it excites them that China broadly has IFRS. There are some differences. Clients are worried about the quality of auditing and governance, but the fact that we have overcome the particular concern about divergent technical accounting rules is progress».

84 comunitaria.

Al contrario, i principi contabili IAS/IFRS sono stati formulati sulla base di considerazioni del tutto avulse e svincolate da qualunque riferimento ambientale, con l’unico obiettivo di delineare in termini di competenza ed esaustività le informazioni contabili indirizzate agli investitori che operano nel mercato finanziario globale.

Con le “Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n.

1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati”, del novembre 2003, la Commissione è

intervenuta in riferimento alla «Interazione tra il Regolamento IAS e le Direttive

contabili», in un ottica di rapporto tra fonti del diritto.

Si è così affermato che nel caso delle società quotate (ossia le società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro) il Regolamento IAS è direttamente applicabile ai loro conti consolidati.

Per quanto riguarda, invece, i conti annuali delle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico, il Regolamento IAS diventa direttamente applicabile tramite l'opzione prevista dall'articolo 5, attraverso perciò l'imposizione che può essere fatta da uno Stato membro.

Di conseguenza nel caso dei conti annuali e dei conti consolidati delle società non quotate redatti in applicazione della facoltà accordata agli Stati membri dall’articolo 5 del Regolamento, si opera la stessa interazione che, nel caso dei conti consolidati delle società europee quotate, avviene attraverso la previsione di un obbligo. 159

159 L.DE ANGELIS, Elementi di diritto contabile, cit., pp. 166 ss., spiega tale disciplina, partendo dal diverso concetto di gruppo che si rinviene negli ordinamenti cui sono ispirati i principi contabili IAS/IFRS rispetto a quello nazionale italiano. In primo luogo l'Autore osserva che nel nostro ordinamento il concetto di controllo societario, in qualunque settore venga chiamato in causa (ai fini fiscali in tema di consolidato fiscale, nell'ambito della legge antitrust, ovvero in tema di bilancio consolidato) viene sempre ricondotto alla nozione datane dall'art. 2359 del c.c.. In base a questo articolo, il controllo viene inteso sia come controllo di diritto, che è il controllo azionario maggioritario o totalitario, sia come controllo di fatto, che può dipendere da un'influenza dominante o da altri fattori quali, ad esempio, accordi tra azionisti o particolari vincoli contrattuali. Per gli IAS/IFRS, invece, il controllo viene indicato come il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenerne i benefici relativi (cfr. IAS n. 27). Da ciò derivano due concetti di gruppo sostanzialmente differenti. Sulla base dei principi IAS/IFRS, per aversi un gruppo è sufficiente il semplice controllo: ove c'è il controllo di un'impresa su un'altra c'è un gruppo e la capogruppo è la controllante per eccellenza, senza necessità della sussistenza di alcun ulteriore requisito. Nel nostro ordinamento,

85 L’interazione è infatti la stessa a prescindere dal fatto che i conti siano redatti conformemente agli IAS/IFRS a seguito di un obbligo o piuttosto di una scelta accordata alle società dal diritto nazionale in applicazione dell’articolo 5. 160

Le società che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento continuano invece a redigere i loro conti conformemente alle regole contabili nazionali derivanti dalle Direttive contabili.

Di conseguenza non vi è alcuna interazione diretta tra una Direttiva ed il Regolamento, in quanto solo quest’ultimo è direttamente applicabile alle società, e la questione che si pone è pertanto quella della interazione tra il diritto nazionale ed il Regolamento IAS.

Tale questione è tuttavia rilevante solo nella misura in cui il diritto nazionale disciplini la stessa materia del Regolamento IAS, e si ritiene che nessuna disposizione attuativa delle Direttive contabili può limitare od ostacolare il rispetto degli IAS/IFRS adottati da parte di una società e la scelta di quest’ultima di applicarli conformemente al Regolamento IAS. 161

invece, per poter essere considerata come capogruppo, una società deve, oltre che possedere i caratteri giuridici di controllo sopra visti, anche avere la possibilità di imprimere la propria volontà alle società controllate. Deve poter concretamente esercitare il proprio potere decisorio sulla gestione imprenditoriale di quest'ultime, che si traduce nell'effettivo potere d'indirizzo sull'attività degli amministratori e managers di queste società. Per la concezione anglosassone, ripresa dai principi contabili internazionali, vi è pertanto una concezione imprenditoriale unitaria di gruppo, tendente a configurarlo come unica impresa, quale "l'impresa di gruppo". La concezione nazionale, invece, individua un "gruppo di imprese", giuridicamente distinte le une dalle altre e ciascuna delle quali mantiene la propria autonomia soggettiva anche nei confronti della capogruppo. Da tali diverse concezioni, l'Autore ne fa derivare un importante corollario. Laddove il gruppo è concepito come "impresa di gruppo", il bilancio per eccellenza è il consolidato, laddove, viceversa, il gruppo viene concepito quale "gruppo di imprese" distinte ed autonome, prevale il bilancio separato di ognuna di esse, ossia quello di esercizio. Da ciò si comprende il diverso rilievo dato dai principi contabili internazionali al bilancio consolidato, nonché il precetto imposto dal Regolamento n. 1606/2002 agli Stati membri di rendere obbligatoria l'adozione di tali principi per la redazione del bilancio consolidato delle imprese destinatarie delle sue previsioni, lasciando a queste una mera opzione di adottarli anche per la redazione del bilancio di esercizio. Si spiega in tal modo anche la scelta del legislatore nazionale di estendere il recepimento dei principi contabili internazionali anche ai bilanci di esercizio delle imprese, l'unico ad avere nel nostro ordinamento una funzione organizzativa, contrariamente al bilancio consolidato al quale viene riconosciuta solamente una funzione meramente ricognitiva ed informativa dello stato di salute dell'insieme delle imprese incluse nell'area di consolidamento.

160 U.MARINELLI, Il controllo dei bilanci nella prospettiva dell'applicazione dei principi contabili internazionali, in Riv. dott. comm., n. 3/2003, p. 559, ha affermato che «I vantaggi derivanti dall'armonizzazione dei principi contabili

internazionali nella Unione europea saranno rilevanti e concreti solo se l'applicazione di tali norme tecniche sarà piena ed effettiva da parte di tutte le imprese dell'Unione europea; un'applicazione parziale o inadeguata produrrebbe distorsioni ed effetti negativi che, oltre ad incidere sulla competitività delle imprese, avrebbe conseguenze assai deleterie per lo sviluppo di un mercato finanziario efficiente ed integrato e sulla fiducia di tutti gli operatori».

161 Nel Documento n. 6926/2001 dell’aprile 2001 del Comitato di Contatto (il Comitato di contatto per le direttive contabili è un organo consuntivo composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea, costituito da quest’ultima conformemente all’art. 52 della Quarta Direttiva, le cui funzioni sono quelle di agevolare l’applicazione armonizzata delle direttive contabili attraverso regolari riunioni, affrontando in particolare i problemi pratici che sorgono in sede di applicazione delle direttive stesse e di fornire, se necessario, la propria consulenza alla Commissione in relazione ad eventuali integrazioni o modifiche delle direttive contabili), dal titolo “Esame della

compatibilità tra i principi contabili internazionali IAS e le direttive contabili europee” si legge: «(…) Le direttive contabili stabiliscono dei principi generali senza pretendere di disciplinare tutte le possibili applicazioni pratiche;

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7. Le modifiche delle Direttive contabili e la nuova prospettiva dell'Unione