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2 – La legge sul federalismo fiscale e la previsione anomala della Città me tropolitana di Reggio Calabria.

IL CASO PECULIARE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

IV. 2 – La legge sul federalismo fiscale e la previsione anomala della Città me tropolitana di Reggio Calabria.

L’art. 23 comma 2 della l. n. 42 del 2009, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” contiene una previsione innovativa rispetto alle precedenti disposizioni concernenti l’ente di area vasta oggetto della presente ricerca: la possibilità di istituzione della Città me- tropolitana nell’ambito della Regione nella cui area è compreso il Comune di Reggio Calabria.

Mai era stato contemplata prima del 2009 l’ipotesi che potesse rientrare nel nove- ro delle CM italiane anche la CM di Reggio Calabria.

Si è evidenziato come criticità di carattere orografico, economico e sociale, so- prattutto, deponessero nella prospettiva di ritenere non possibile individuare il Co- mune di Reggio Calabria quale centro a partire dal quale costruire una Città metro- politana, vieppiù muovendo dall’impostazione strutturalista tendente a far coincidere il territorio metropolitano con quello della Provincia omonima.

Le interdipendenze tra il capoluogo della Provincia reggina e gli altri 95 Comuni ivi insistenti, soprattutto quelli posti oltre i rilievi dell’Aspromonte, sono state, infat-

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ti, da sempre molto labili, mentre più strette sono le interconnessioni con l’area mes- sinese.

Si è già detto delle condizioni economiche e sociali del territorio reggino, accen- nando alle sue potenzialità espansive, ma occorre anche evidenziare il peso determi- nante che sullo stesso ha ancora la ‘ndrangheta, certo diffusa in tutt’Italia e all’estero, ma che continua, soprattutto nelle zone in cui ha avuto scaturigine, a ne- gare loro qualsivoglia speranza di crescita.

Per tali ragioni molti studiosi si sono espressi molto criticamente in merito alla decisione legislativa di configurare un’area metropolitana attorno a Reggio396 ed an- che giornalisti influenti, come G.A. Stella, hanno posto l’accento sulle nascoste ra- gioni dell’inserimento di Reggio Calabria tra le 10 aree metropolitane d’Italia, indi- viduandole nel futuro arrivo di finanziamenti ad hoc397. Ne è scaturita una polemica accesa, tra gli altri, anche dall’allora sindaco leghista di Verona, Flavio Tosi, che ha stigmatizzato la scelta del Legislatore di “privilegiare” una città meridionale di di- mensioni medio-piccole, allorquando altre aree, soprattutto del Nord-Est del Paese (Verona, Padova, Brescia…) sarebbero state meritevoli di maggiore considerazione. Non può non condividersi sul punto, il rilievo di chi, in dottrina, ha evidenziato la debolezza della «[…] ragione giuridica dell’inserimento di tale città nel disegno di legge considerato» ed ha segnalato come il tema oggetto della presente ricerca si ca- ratterizzi in gran parte «[…] per la diffusa ignoranza che purtroppo lo circonda e per le strumentalizzazioni politiche che costantemente lo accompagnano, sicché cose cattive vengono spacciate per buone e cose buone finiscono per essere considerate cattive»398.

Tipico del linguaggio giornalistico, caratterizzato dalla necessità di semplificare al lettore una realtà complessa quale quella oggetto della ricerca, è il richiamare – parte di Stella – da sic et simpliciter la “l. 142 del 1970” (in realtà l’articolo contiene un refuso: evidentemente vi è un errore nell’individuazione del testo normativo che,

396 Critiche sono state mosse, esemplificativamente, da A.C

ALAFATI, Città e aree metropolitane in Italia, GSI Working papers, n. 1, gennaio 2014.

397 Cfr. G. A. S

TELLA, E Reggio Calabria diventa “metropoli”, in Corriere della Sera del 22 marzo 2009.

398 Cfr. A.S

PADARO, Considerazioni sull’area metropolitana di “Reggio Calabria” (Art. 22 n. 2 l. n. 42/2009) e, poi, sulla città metropolitana “dello stretto”; sua potenziale incidenza sull’assetto istituzionale della regione Calabria e Sicilia, cit. p. 63 e ss.

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com’è noto è la l. 142 del 1990!), che ha previsto per la prima volta nel nostro ordi- namento le città metropolitane.

È interessante riportare di peso una parte del pezzo di Stella sul Corriere della Se- ra del 22 marzo 2009: «[…] La legge 142 del 1970 all'articolo 17 è in realtà chia- rissima: “Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali”. Totale: nove. Più Cagliari, in virtù dell'articolo 43 dello statuto speciale per la Sardegna. Un'aggiunta che si sarebbe tirata dietro le aree metropolitane decise “autonomamente” a livello regionale per Palermo, Catania o Messina. Di fatto, definire cosa sia un'area metropolitana è più complesso. La legge parla di comuni che assumono le “funzioni di competenza pro- vinciale” quando “hanno precipuo carattere sovracomunale” e queste funzioni (pianificazione territoriale, viabilità, traffico e trasporti, tutela dei beni culturali e dell'ambiente, difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti) “debbono, per ragioni di e- conomicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolita- na”. Una definizione che dice tutto e niente. Gli stessi urbanisti non sono concordi sul metodo “scientifico” per enunciare una volta per tutte cosa sia un'area metropo- litana. In linea di massima, tanto per intenderci, si considera tale un sistema di co- muni che hanno un grosso insediamento centrale e una serie di comuni satelliti che, per motivi economici, culturali, sanitari, viari, ferroviari e così via gravitano intor- no. Fatto sta che, al di là della definizione della legge varata e mai portata a com- pimento 39 anni fa (per capirci: l'anno in cui Luciano Lama diventava segretario della Cgil, mezzo milione di hippies inondavano l'isola di Wight per sentire Jimi Hendrix e la nazionale perdeva la finale in Messico col Brasile) esistono un muc- chio di tabelle, classifiche, elenchi e mappe differenti. Con una sola caratteristica in comune: tra le aree metropolitane non c'è mai Reggio Calabria».

Ebbene, a parte l’evidente errore di contestualizzazione temporale del dato nor- mativo, appare condivisibile del “pezzo” il richiamo alla circostanza che non vi sia

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unanimità di vedute nella dottrina urbanistica, economica, e anche giuridica circa la definizione della città metropolitana o dell’area metropolitana.

Proprio da tale assunto di partenza non può non muoversi per condurre alla con- clusione di ritenere che, in effetti, l’inserimento di Reggio Calabria tra le aree me- tropolitane ha un senso non in sé, ma probabilmente solo nella misura in cui mira a porre le basi per la creazione di una ben più vasta città metropolitana, la città metro- politana “dello Stretto”, di cui però nulla dice la legge.

Tale prospettiva non sfugge a G.A. Stella, che riconosce che se fosse stata vera questa tesi «sarebbe forse stato diverso».

Pur non esistendo, di fatto, alcuna Città metropolitana reggina – la quale, com’è stato evidenziato, «[…] in astratto non avrebbe alcuna ragion d’essere (per il ridotto numero di abitanti e l’oggettiva modestia socio-economica di tale contesto urba- no)»399 – nondimeno, il legislatore statale ne ha previsto l’istituzione con contestuale soppressione della Provincia omonima, dapprima in forza dell'art. 18 della l. 7 ago- sto 2012, n. 135 (di conversione, con modifiche, del d. l. 6 luglio 2012, n. 95, c.d. spending rewiew) e quindi, ne ha dettato la disciplina, «in attesa della riforma del Ti- tolo V della parte II della Costituzione e delle relative norme di attuazione», in forza dell’art. 1 comma 5 della l. 7 aprile 2014 n. 56.

Con ogni probabilità il Parlamento ha considerato l’attuale impraticabilità della costituzione di una Città metropolitana dello stretto, ed ha optato per la soluzione “conservativo-strutturale”, più semplice ma del tutto disfunzionale.

Ciò nondimeno, non pare che la scelta legislativa sia idonea a “chiudere definiti- vamente le porte” ad una diversa soluzione istituzionale.

Le difficoltà tecniche sono tante, ma, come vedremo, la stessa l. Delrio apre qualche spiraglio giuridico alla realizzazione dell’ente di area vasta dello Stretto di Messina.

399 Cfr. A.S

PADARO, Considerazioni sull’area metropolitana di “Reggio Calabria” (Art. 22 n. 2 l. n. 42/2009) e, poi, sulla città metropolitana “dello stretto”; sua potenziale incidenza sull’assetto istituzionale della regione Calabria e Sicilia, cit. p. 63.

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IV.3 – Sulla praticabilità tecnico-giuridica della Città metropolitana “dello