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La finalità dell’utilizzo

III. 2.4 (Segue) la comunicazione al pubblico

III.2.7. La finalità dell’utilizzo

Più significativo e probabilmente complesso è il discorso in merito alla specifica finalità dell’utilizzo delle opere coperte da diritto d’autore nell’ambito della prestazione di un servizio didattico. L’uso di opere protette dal diritto d’autore è infatti esentato ai sensi dell’art. 5, par. 3, lett. a nella misura in cui risponda ad una “finalità illustrativa”. Nella Convenzione di Berna, come si è visto nel capitolo precedente, si trova la menzione “della finalità illustrativa a fini didattici”, ed è verosimile che il legislatore comunitario abbia anche solo implicitamente voluto richiamare il testo unionista162. Se non vi sono

limitazioni di ordine quantitativo od altro, la specificazione della “finalità illustrativa” pone la difficoltà di capire quali utilizzi, nell’ambito dell’attività didattica, non abbiamo la finalità chiaramente richiesta dal legislatore e non siano perciò coperti dall’esenzione.

In primo luogo, è ipotizzabile che il docente utilizzi opere ed altro materiale per arricchire e rendere più agevolmente fruibile il contenuto della propria spiegazione attraverso il riferimento a passaggi di opere altrui. Così, per spiegare agli studenti il sistema delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore nel diritto italiano potrebbe essere particolarmente chiarificatore rifarsi ad uno schema pubblicato in un commentario alla legge sul diritto d’autore, oppure riportato in un articolo di una rivista cui sia abbonata la biblioteca dell’università. Fino

162 Cfr. R. X

a qualche anno fa, il docente sarebbe stato costretto a riportare un tale schema alla lavagna163. Oggi, grazie alle tecnologie dell’informazione

comunemente accessibili, lo schema potrebbe apparire proiettato in forma digitale su uno schermo collocato nell’aula e reso disponibile online agli studenti partecipanti al corso.

L’utilizzo di cui al nostro esempio non è fatto dunque a scopo di critica e discussione dell’opera altrui164, ma al puro scopo di

agevolare la spiegazione agli studenti di uno degli argomenti affrontati nell’ambito del corso. La scelta di quel particolare schema utilizzato a lezione presuppone che il docente lo ritenga sostanzialmente corretto ed utile ai suoi immediati fini, ma non è ovviamente tenuto a spiegare agli studenti la ragione per cui, ad esempio, lo preferisca ad altri schemi eventualmente disponibili.

Tuttavia, a seconda dell’argomento affrontato, la finalità illustrativa può implicare una più o meno profonda critica e discussione dell’opera altrui. Ad esempio, se l’oggetto della lezione è la spiegazione di teorie della concorrenza evolutive, originariamente sviluppate da alcuni autori che rifiutavano gli assunti delle teorie economiche neoclassiche, la spiegazione si può notevolmente arricchire e risultare più agevolmente comprensibile sottoponendo a critica diretta alcuni passaggi tratti dalle opere di autori neoclassici. La “finalità illustrativa” è dunque un concetto elastico, in grado di adattarsi alle esigenze dell’insegnamento con riguardo allo specifico contenuto della lezione così come concepito, strutturato e presentato dal docente.

Per quanto visto finora, gli utilizzi a lezione di materiale protetto non più coperti dall’esenzione dovrebbero essere quelli non giustificati dall’oggetto specifico della spiegazione. Tuttavia, con

163 Uno stadio tecnologico intermedio era quello che vedeva, per rimanere al nostro esempio, la fotocopia dello schema su un c.d. “lucido” e la visione da parte degli studenti tramite proiettore.

riguardo ad una lezione frontale, un utilizzo di opere protette senza finalità illustrative sembra difficilmente immaginabile. Se non fosse che per ragioni di tempo e professionalità, è da escludersi che il docente si soffermi su opere protette che non siano in alcun rapporto con gli argomenti trattati a lezione. Ci si può invece immaginare che la lettura di lunghi passaggi tratti da opere altrui possa talvolta sostituire una spiegazione autonoma di singoli argomenti, ma una tale “recitazione” da parte del docente potrebbe essere fatta rientrare nel concetto di illustrazione, anche se di qualità forse non eccelsa.

Invece, è proprio nell’ambito della lezione virtuale che la “finalità illustrativa” pare acquistare un significato più preciso165. Si

pone infatti il problema di verificare se la circostanza di mettere a disposizione degli studenti online delle letture che arricchiscono le spiegazioni di alcuni degli argomenti trattati nell’ambito del corso rientri nell’esenzione. L’utilizzo per uso didattico nell’ambito di una lezione tradizionale, si è visto sopra, non sembra abbia veramente bisogno della limitazione alla finalità illustrativa. Ragioni di tempo ed economia della lezione frontale costringono “naturalmente” l’utilizzo di opere altrui. La didattica online, quasi per definizione, si sottrae a quei vincoli, e rende attuale l’eventualità che il docente compia una scelta di materiale messo a disposizione degli studenti non più giustificata dal preciso contenuto degli argomenti trattati a lezione. Il requisito della “finalità illustrativa” impone invece al docente, nel contesto della didattica online166, la stessa attenzione e selezione nella scelta dei

materiali imposte dai limiti pratici (“naturali”) della lezione frontale.

165 Scopo che corrisponde, mi pare, a quello dell’originaria introduzione della specificazione qui all’esame nel testo della Convenzione di Berna, cioè quello di porre dei limiti quantitativi, ma non rigidi, alle parti di opere utilizzate, cfr. S. RICKETSON,

The Boundaries of Copyright, cit., p. 496.

166 Ovviamente, una funzione simile si poteva già riconoscere alla “finalità illustrativa” con riguardo alla trasmissione televisiva di una lezione.

Una tale opera di auto-costrizione da parte del docente è poi particolarmente importante alla luce del test in tre fasi, come vedremo nella parte conclusiva del presente capitolo.