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Le utilizzazioni esentate: riproduzione

Come abbiamo sopra ricordato, l’esenzione a favore della didattica menziona espressamente gli atti di riproduzione e di comunicazione necessari alla realizzazione della “finalità illustrativa per uso didattico”.

L’ampia formulazione dell’eccezione in questione sembra dunque coprire gli atti di riproduzione essenziali alla realizzazione di attività didattiche online. La lettera di tale disposizione non opera infatti distinzioni specifiche fra le riproduzioni consentite per finalità di insegnamento. Non indica, ad esempio, il supporto sul quale può essere effettuata la riproduzione, e neppure esenta le sole riproduzioni temporanee141 a fini didattici dall’applicazione del diritto esclusivo del

titolare. Gli atti di riproduzione realizzati sul computer del docente e sul server dell’università, sia temporanei che permanenti, dovrebbero dunque rientrare fra le utilizzazioni direttamente esentate dall’art. 5, par. 3, lett. a, sempreché le altre condizioni indicate siano soddisfatte (finalità illustrativa per uso didattico, indicazione della fonte, utilizzo giustificato dallo scopo non commerciale perseguito).

Se la formulazione scelta per l’eccezione didattica

140 COM (97) 628 finale, del 10.10.1997, a p. 32; cfr. R. X

ALABARDER, Copyright

and Digital Distance Education: The Use of Pre-Existing Works in Distance Education Through the Internet, in Columbia Journal of Law and the Arts, 2003, p. 134.

141 Temporanee ma che non sono coperte dall’art. 5, par. 1, v. il paragrafo successivo.

nell’ordinamento comunitario è volutamente ampia, sorgono tuttavia alcuni interrogativi in merito al suo concreto campo di applicazione. In primo luogo, la messa a disposizione di un’opera o di una sua parte sul server dell’università necessita evidentemente che la copia caricata sia digitale. La prima possibilità è che un’opera richiamata a lezione, ad es. una parte di un articolo pubblicato a stampa, sia stata digitalizzata attraverso scansione, ottenendo un file di immagine, poi caricato sul server. La seconda è che il file caricato sia di testo, grazie alla conversione del file di immagine attraverso il riconoscimento ottico dei suoi caratteri (OCR – Optical Character Recognition). Il file digitale che si ottiene nella prima ipotesi è, dal punto di vista delle utilizzazioni possibili (lettura, stampa, ecc.), equiparabile ad una fotocopia. La conversione in un file di testo schiude invece tutta una serie di possibilità di trattamento e di utilizzi genuinamente digitali, quali il “cut and paste”, la ricerca per parole chiave e l’indicizzazione. Ad ogni modo, la realizzazione di una copia digitale partendo dal formato analogico, indipendentemente dalle specifiche utilizzazione (solo analogiche – anche digitali) della copia ottenuta, dà luogo ad un atto di riproduzione142.

La Direttiva non si esprime in merito alla possibilità di ricomprendere tali specifiche riproduzioni nell’esenzione di cui all’art. 5, par. 3, lett. a. Se da una prima lettura della norma in esame la digitalizzazione, in entrambe le varianti considerate, sembrerebbe consentita, la necessità, per ogni eccezione didattica prevista in una legislazione nazionale, di superare il test in tre fasi ex art. 5, par. 5

142 V. anche la già richiamata Dichiarazione Concordata relativa all’articolo 1, paragrafo 4, del trattato OMPI sul diritto d’autore: “Il diritto di riproduzione sancito dall’articolo 9 della Convenzione di Berna e le eccezioni ivi previste si applicano di diritto all’ambiente digitale, in particolare all’utilizzazione dell’opera in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di un’opera protetta in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi dell’articolo 9 citato”.

Dir. SocInfo, potrebbe eventualmente suggerire un’interpretazione sul punto restrittiva dell’articolo in questione.

In secondo luogo, l’utilizzo didattico potrebbe consistere in un riassunto (c.d. abstract) e non in una semplice riproduzione dell’opera o di suoi passaggi. L’inquadramento della fattispecie nel caso concreto dipenderà in questo caso dalle disposizioni nazionali in merito alle elaborazioni delle opere, più che dalla presenza e portata di tradizionali eccezioni didattiche143. Ad ogni modo, ed in termini generali, appare

evidente come la lettura del riassunto in questione non possa di regola sostituire la lettura dell’originale, soprattutto se si tratta di opere di prosa o poesia. D’altra parte non si può negare che, in particolare con riguardo ad opere dal contenuto più informativo, una tale sostituzione in alcune ipotesi si verifichi144 e questa circostanza potrà incidere sulla

qualificazione giuridica dell’utilizzo. Non dovrebbe invece assumere rilevanza la semplice indicizzazione per il tramite di riferimenti bibliografici e di parole chiave, ma una tale attività a fini propriamente didattici (e dunque non di documentazione, ricerca, ecc.) sembra comunque poco probabile.

Risulterebbe inoltre da chiarire se lo studente possa legittimamente realizzare copie dell’opera non più temporanee ma fisse. In pratica, si tratterebbe di avere una copia della “lezione online” sul disco duro del proprio computer o su altro supporto (es., un USB pen

drive o lettore di file audio/video) per la consultazione offline, ad

esempio nel tragitto ferroviario-metropolitano fra casa e università. Si tratta di capire se una tale riproduzione permanente rientri nel disposto

143 Cfr. ad es. nell’ordimento tedesco la pronuncia dell’Oberlandgericht di Francoforte sul Meno, 11.12.2007, 11 U 76/06, Zulässige Kurzfassungen von

Buchrezensionen.

144 Come già correttamente rilevato da P. K

ATZENBERGER, Urheberrecht und

Dokumentation - Abstracts - Fotokopien - elektronische Datenbanken, in GRUR, 1973,

dell’art. 5, par. 3, lett. a Dir. SocInfo. L’ampio tenore della disposizione, come si è visto, copre chiaramente sia le riproduzioni che la comunicazione al pubblico. Di conseguenza, non sembra sussistano ragioni evidenti per non ricomprendere le copie permanenti realizzate dagli studenti del materiale utilizzato dal docente a “fine illustrativo per fine didattico”145. Questione connessa, sulla quale torneremo in

particolare con riguardo all’implementazione dell’esenzione in questione nelle legislazioni nazionali, è se sia necessaria, ai fini della soddisfazione del test in tre fasi, l’implementazione di misure tecnologiche di protezione per limitare le possibilità di fruizione della riproduzione da parte dello studente, in particolare per impedirne una successiva distribuzione non autorizzata.