III. 2.4 (Segue) la comunicazione al pubblico
III.3. Sull’applicabilità dell’art 5, par 1 alla didattica online
III.3.6. Quale rilevanza per la didattica online?
La portata dell’eccezione per la didattica ex art. 5, par. 3 lett. a della Direttiva è ampia. Come abbiamo visto, essa si estende, in linea di principio, a tutti gli atti di riproduzione e di comunicazione al pubblico così come disciplinati dalla Direttiva, dunque riproduzioni permanenti, temporanee e tutte le modalità di comunicazione al pubblico, compresa quella interattiva online. Un’eccezione didattica nazionale che dovesse avere la medesima estensione di quella comunitaria coprirebbe agevolmente le attività di didattica online, sempre che le altre condizioni indicate dalla disposizione siano soddisfatte, e che sia ovviamente superato il three-step test.
Come vedremo nel prossimo capitolo, dedicato fra l’altro ad una panoramica di alcune delle soluzioni elaborate in materia di
E-Learning da Stati membri dell’Unione europea, i casi di recepimento
testuale dell’art. 5, par. 3 lett. a sono rari. Più spesso, i legislatori nazionali hanno riformulato eccezioni didattiche già ricomprese nei loro rispettivi ordinamenti per renderle compatibili con la Dir. SocInfo e, nella migliore delle ipotesi, per adattarle alle nuove esigenze di cui la
220 Soprattutto nell’ipotesi in cui le copie originali non siano più liberamente disponibili in Internet, v. S. KLEIN, Search Engines and Copyright - An Analysis of the
Belgian Copiepresse Decisionin Consideration of British and German Copyright Law,
in IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law, p. 475 s. 221 Cfr. OLG Dresda, 28.11.2006, 14 U 1070/06, in Neue Juristische Online-
Zeitschrift, 2008, p. 163; LG Monaco di Baviera I, 15.03.2007, 7 O 7061/06, in MMR,
Direttiva stessa si è fatta espressione, nei limiti posti da quest’ultima222.
È dunque tutt’altro che inverosimile che, nel contesto di uno Stato membro in cui la didattica online non abbia trovato alcuna specifica copertura da parte di un’eccezione nazionale ad hoc, oppure in cui l’eccezione nazionale sia di limitata o di difficile applicazione, ci si ponga l’interrogativo in merito alla possibilità di richiamare l’art. 5, par. 1, unica disposizione obbligatoria fra quelle disposte dal legislatore comunitario.
La questione può venire posta prima di tutto con riguardo agli atti di riproduzioni realizzati nel percorso fra server dell’università ed il computer degli studenti, necessari alla fruizione online delle opere. In particolare, si pensi alle riproduzioni realizzate nelle memorie RAM dei computer, nei cache dei computer locali e dei proxy server. Sulla base dei risultati dell’esegesi dell’art. 5, par. 1 sopra proposta, non vi sarebbero di regola difficoltà a ritenere soddisfatti i criteri primo (transitorietà223 od accessorietà), secondo (parte integrante ed essenziale
di un procedimento tecnologico) e quarto (assenza di rilievo economico proprio). Per quanto attiene invece al terzo criterio, nell’ottica della docente e dell’università che realizzano un’attività di didattica online sarà essenzialmente rilevante la seconda alternativa, che giustifica le riproduzioni transitorie sulla base dell’utilizzo legittimo dell’opera. Infatti, sopra si è visto che la prima alternativa (“trasmissione in rete”) si riferisce essenzialmente all’attività dell’intermediario.
In particolare, si dovrà verificare se, secondo la legislazione nazionale applicabile alla fattispecie, l’utilizzo in questione sia stato eventualmente autorizzato dal titolare del diritto, anche in modo implicito. Tale circostanza potrebbe dedursi, ad esempio, dall’avere
222 Si ricorda in part. che la lista delle eccezioni e limitazioni ex art. 5 della Dir. SocInfo è esaustiva.
223Anche nell’interpretazione restrittiva di riproduzione transitoria offerta recentemente dai giudici comunitari, supra, p. 79.
caricato consapevolmente un’opera digitalizzata poi utilizzata a fine didattico su una pagina web ad accesso aperto224. Al di fuori della sfera
degli utilizzi autorizzati dal titolare, le copie temporanee potrebbero permettere utilizzi coperti dalle eccezioni al diritto d’autore contemplate in una legislazione nazionale.
Come precedentemente notato, la portata dell’art. 5, par. 1 è circoscritta. Tale disposizione non ha la capacità di rendere un utilizzo lecito, ma può solo esentare gli atti di riproduzione temporanea che
permettono tale utilizzo. Si prenda ad esempio225 un istituto di
istruzione che realizzi, a fini illustrativi per uso didattico, la riproduzione di una videoregistrazione di una trasmissione. Per realizzare tale riproduzione, viene creata una copia temporanea nella memoria RAM di un computer. Di per sé considerata, la riproduzione temporanea è legittima se l’utilizzo che lei permette, nel nostro esempio la riproduzione della videoregistrazione, viene coperto da un’eccezione nazionale (terzo criterio). Inoltre, se la riproduzione temporanea stessa soddisfa le altre condizioni poste dall’art. 5, par. 1. Di conseguenza, la legittimità della riproduzione temporanea di cui al nostro esempio non potrà che dipendere dalla presenza nell’ordinamento nazionale di un’eccezione che a sua volta legittimi l’utilizzo dell’opera, dunque la riproduzione della videoregistrazione a fini illustrativi per uso didattico.
La questione dell’applicazione dell’art. 5, par. 1 alla didattica online è dunque rilevante essenzialmente nell’ambito di ordinamenti che dovessero già prevedere un’eccezione a favore di usi didattici, ma dai contorni non del tutto definiti. Si pensi ad esempio alla digitalizzazione di una breve poesia utilizzata a fini illustrativi per uso didattico. Dalla scansione del testo si ottiene un file di immagine, che viene poi convertito in file di testo. Indipendentemente dall’applica-
224 Cfr. Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive
2001/29/, cit., p. 34.
zione dell’eccezione didattica nazionale, le riproduzioni così effettuate potrebbero rientrare nell’eccezione obbligatoria se ne vengono soddisfatti i quattro criteri sopra analizzati. L’uso legittimo di cui al terzo criterio è dunque quello relativo alla riproduzione a fini illustrativi, resa possibile grazie alle riproduzioni transitorie.
III.4. L’esenzione della citazione ai sensi dell’art. 5, par. 3, lett. d ed