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Il dibattito in occasione del recepimento della

IV. Capitolo: Gli utilizzi didattici online: esperienze straniere

IV.1. Germania

IV.1.1. Il dibattito in occasione del recepimento della

Il legislatore tedesco ha varato nel 2003 un primo insieme di misure di attuazione della Direttiva SocInfo comprendente il recepimento delle parti obbligatorie della legislazione comunitaria327. Il

secondo pacchetto è entrato in vigore il 1° gennaio 2008, rallentato nella sua approvazione sia da più ampie vicende politiche che hanno visto il passaggio alla c.d. “Grande Coalizione”328, sia dalla accresciuta

percezione della sensibilità degli interessi in gioco. Una delle questioni controverse è stata appunto la limitazione del diritto dell’autore di comunicazione al pubblico on demand a favore della didattica e della ricerca. La disposizione sulla didattica online è stata introdotta329

327 Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, 11.04.2003.

328 Patto governativo fra i più grandi partiti tedeschi, CDU/CSU e SPD.

329 Si tratta sicuramente di una delle disposizioni maggiormente discusse in sede di recepimento della Direttiva comunitaria. Il testo presentato dal Ministero della Giustizia nel 2002 prevedeva un’esenzione priva della maggioranza delle limitazioni (es., parti di opera, puntuale elencazione dei soggetti beneficiari, ecc.) che caratterizzano il testo attuale. Offre una ricostruzione dettagliata dei passaggi della prima versione dell’articolo all’approvazione S. HAUPT, Die EG-Richtlinie “Urheberrecht in der

Informationsgesellschaft” und Konsequenzen für die Nutzung von Werken im Schulunterricht gemäß § 52 a UrhG, in ZUM, 2004, p. 107 ss.

ancora con il primo pacchetto di recepimento della Direttiva SocInfo ma soggetta al limite temporale330 del 31.12.2006, in prima battuta

esteso fino al 31 dicembre 2008, e successivamente al 31 dicembre 2012, ritenendo con ciò il legislatore la questione tutt’altro che risolta.

Nel prevedere la limitazione di cui all’art. 52a della legge tedesca sul diritto d’autore (di seguito, UrhG) sulla “Messa a disposizione del pubblico per l’insegnamento e la ricerca”, il legislatore si rifà espressamente alle possibilità offerte dall’art. 5, comma 3, lettera a della Direttiva, che abbiamo esaminato nel terzo capitolo. Lo scopo della disposizione è di permettere l’impiego di nuove forme di comunicazione nell’insegnamento e nella ricerca scientifica331. L’idea

di fondo, che contraddistingue anche il TEACH Act della legislazione statunitense, del quale ci occuperemo più avanti, è che, poiché esistono eccezioni a favore della ricerca e dell’insegnamento nel mondo analogico, non dovrebbe essere preclusa la possibilità di prevedere eccezioni anche nel mondo digitale, adottando gli accorgimenti necessari ai fini del passaggio alla nuova realtà.

Nel dettaglio, l’art. 52a UrhG prevede che :

“(1) è lecito mettere a disposizione del pubblico, nella misura in cui sia necessario per quel determinato fine e per il perseguimento di scopi non commerciali

1. piccole parti di un’opera pubblicata, opere di ampiezza limitata, nonché singoli contributi da giornali o riviste per l’illustrazione a lezione nelle scuole e negli istituti di istruzione superiore, negli istituti non commerciali di istruzione e formazione continua, negli istituti di formazione professionale, esclusivamente per la limitata e definita cerchia di partecipanti alla lezione oppure

330 Si noti che si tratta dell’unico caso di c.d. sunset-provision nel diritto d’autore tedesco.

2. parti pubblicate di un’opera, opere di ampiezza limitata e singoli contributi da giornali o riviste per una cerchia limitata e definita di persone per la propria ricerca scientifica

(2) La comunicazione al pubblico di un’opera destinata all’uso didattico a scuola è possibile solo con il consenso del titolare del diritto. La comunicazione al pubblico di un’opera cinematografica, prima del passaggio di due anni dall’inizio del normale sfruttamento nelle sale cinematografiche nell’ambito di applicazione della presente legge, è possibile solo con il consenso del titolare del diritto.

(3) Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono consentite anche le riproduzioni necessarie alla comunicazione al pubblico.

(4) Per la comunicazione al pubblico di cui al comma 1 è necessario il pagamento di un equo compenso. La pretesa può essere fatta valere solo da una società di gestione”332.

332 La traduzione è dell’A. Per comodità dei lettori e delle lettrici si riporta il testo in lingua originale: § 52a Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung

(1) Zulässig ist, 1. veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, Hochschulen, nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus– und Weiterbildung sowie an Einrichtungen der Berufsbildung ausschließlich für den bestimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern oder

2. veröffentlichte Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren eigene wissenschaftliche Forschung öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten und zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.

(2) Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werkes ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.

Die öffentliche Zugänglichmachung eines Filmwerkes ist vor Ablauf von zwei Jahren nach Beginn der üblichen regulären Auswertung in Filmtheatern im Geltungsbereich dieses Gesetzes stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.

(3) Zulässig sind in den Fällen des Absatzes 1 auch die zur öffentlichen Zugänglichmachung erforderlichen Vervielfältigungen.

La disposizione ha dunque ad oggetto un’eccezione soggetta a tutta una serie di precisazioni concernenti:

(1) la finalità dell’utilizzo, limitato a quello illustrativo

(2) le utilizzazioni esentate, che non riguardano il solo diritto di comunicazione al pubblico ma anche di riproduzione

(3) i soggetti beneficiari dell’esenzione, dunque le scuole e le università, gli istituti non commerciali d’istruzione e formazione continua e gli istituti di formazione professionale

(4) le opere esentate, con il riferimento a piccole parti di un’opera o ad opere brevi ed a regole particolari per le opere didattiche e cinematografiche

(5) la necessità di previsione di un equo compenso al cui esame dettagliato ci dedicheremo nella parte direttamente seguente.