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L’educazione a distanza ai sensi della Sec 110 (2)

IV. Capitolo: Gli utilizzi didattici online: esperienze straniere

IV.5. Stati Uniti

IV.5.1. L’educazione a distanza ai sensi della Sec 110 (2)

Act

In primo luogo l’esecuzione o l’illustrazione devono risultare “parte integrante di una lezione in aula offerta come una parte regolare delle sistematiche attività di istruzione mediate”. Queste ultime vengono definite alla Sec. 110 come

“activities that use such work [materiale coperto dal diritto d’autore,

S.V.] as an integral part of the class experience, controlled by or under

the actual supervision of the instructor and analogous to the type of performance or display that would take place in a live classroom setting”.

In altri termini, si replicherebbe la lezione frontale nell’idea che lo studente accede al materiale educativo per il tempo delle lezioni.

In secondo luogo, il materiale deve essere “direttamente connesso e di supporto al contenuto didattico della trasmissione”, e dunque non di puro intrattenimento né utilizzato a fini comunque diversi da quello didattico, né attività di ricerca condotta al di fuori delle lezioni.

L’eccezione copre la digitalizzazione di opere cartacee, sempre

420 L’eccezione è tuttavia molto più complessa ed articolata di quanto qui riusciremo a riferire.

che non siano già disponibili in forma digitale, e libere da misure tecnologiche di protezione. Pur in assenza di una menzione diretta, si ritiene che anche l’attività svolta dalle biblioteche in ausilio alla lezione, quali digitalizzazione di opere utilizzate dal docente a lezione, rientri nel campo di applicazione dell’eccezione421.

La trasmissione “deve essere realizzata sotto la direzione o la concreta supervisione del docente”. Si può intendere con ciò, ad esempio, che il docente assume il ruolo di amministrazione del sito dedicato al corso. Per quanto riguarda più specificatamente la trasmissione, quella deve essere, nei limiti di quanto tecnologicamente possibile, ricevuta solamente da “studenti ufficialmente immatricolati al corso per cui la trasmissione è realizzata”. I riceventi devono dunque essere identificati, e l’accesso deve essere permesso esclusivamente a questi ultimi, ad esempio tramite parola chiave.

A questo proposito, le istituzioni sono tenute ad impiegare delle misure di controllo tecnologico che limitino la comunicazione ai soli studenti effettivamente iscritti a quel determinato corso; che limitino l’accesso all’opera (alle opere) da parte degli studenti per la sessione in classe (“class session”). Agli studenti non viene dunque data la possibilità di realizzare delle copie delle opere da utilizzare oltre il periodo delle lezioni. Il significato di quest’ultima precisazione non è tuttavia limpido. Si discute se il materiale inserito la prima settimana di lezione, ad esempio, possa venire visionato più avanti, quando il corso tratta ormai di argomenti differenti, nonché in merito alla legittimità di brevi dispense (handouts) digitali422.

Un’ulteriore condizione limita notevolmente la portata

421 Cfr. K. I

RWIN, op. cit., p. 886. 422 Su quest’ultima questione cfr. K. C

REWS, New Copyright Law for Distance

Education: The Meaning and Importance of the TEACH Act, Studio preparato per la

American Library Association, 2002, p. 7, scaricabile da http://www.ala.org/ ala/aboutala/offices/oitp/publications/issuebriefs/Teach%20Act%20Summary.pdf.

applicativa dell’eccezione pedagogica statunitense. Le misure tecnologiche di controllo utilizzate dall’istituzione didattica non devono interferire con le misure tecnologiche già applicate alle opere al fine di impedirne il “mantenimento e la distribuzione”. Così, ad esempio, se una misura tecnologica di protezione limita i numeri di ascolti di un brano musicale, tali controlli incorporati nell’opera non possono venire elusi.

Quale ulteriore condizione per potere invocare una tale eccezione, le istituzioni che vi si richiamano devono predisporre delle politiche di tutela del diritto d’autore, fornendo informazioni al personale docente, amministrativo e agli studenti, ed avvisando questi ultimi che il materiale utilizzato nel corso potrebbe essere soggetto alla tutela di diritto d’autore.

Per quanto attiene ai soggetti beneficiari dell’eccezione, il legislatore individua espressamente gli istituti accreditati d’istruzione senza scopo di lucro423. Si voleva escludere dal beneficio dell’eccezione

istituzioni ritenute poco serie ed affidabili, quali i c.d. “diploma mills”, ma si è finito per escludere istituzioni a fini di lucro più che rispettabili, ed anche associazioni professionali che offrono corsi ai propri membri ma non sono accreditate, come ad esempio la American Association of Law Libraries424.

Altre limitazioni attengono alle categorie di opere utilizzabili nell’ambito dell’attività didattica online. Il primo paragrafo della Sec. 110, dedicato alla didattica frontale on-site, non pone particolari vincoli con riguardo alla tipologia di opere utilizzabili, né all’intensità dell’utilizzo, permettendo ad esempio che un film sia mostrato nella sua integralità. Non così generoso è il legislatore nei confronti della didattica online. In primo luogo, non tutte le opere utilizzate a scopo

423 Altri beneficiari sono i “government bodies”. 424 Cfr. K. I

didattico si qualificano per un’eccezione ai sensi della disposizione all’esame: escluse sono le opere “prodotte o commercializzate primariamente per l’esecuzione o l’esposizione come parte di attività di istruzione mediate trasmesse tramite reti digitali”.

Secondo, l’esecuzione deve riguardare “porzioni ragionevoli e limitate” e l’esposizione realizzata “in una misura paragonabile a quanto è tipicamente esposto nel corso di una lezione dal vivo in classe”, dunque con l’esclusione di materiale per ulteriori approfondimenti. Tale limitazione non riguarda invece le opere letterarie e musicali “non drammatiche”.

Inoltre, non rientrano nell’eccezione utilizzazioni che riguardano materiali che sono “tipicamente acquistati od acquisiti da studenti universitari per il loro uso e ritenzione indipendente o che sono tipicamente acquistati od acquisiti da studenti elementari o secondari per il loro possesso ed uso indipendente”.

Infine, limitazione generale, comune all’eccezione a favore della didattica tradizionale, è che non possano venire utilizzate opere la cui copia che “non è stata prodotta od acquisita legalmente”, se “l’istituzione trasmittente sapeva o aveva ragione di credere che non era stata prodotta od acquisita legalmente”.