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Gli altri articoli sul referendum (articoli 123, 132, 138 Cost.).

L’ITALIA REPUBBLICANA

4.3 Gli altri articoli sul referendum (articoli 123, 132, 138 Cost.).

La formula varata per il referendum da parte dell’Assemblea Costituente fu quello a minor tasso di rischio, con l’idea che una volta approvato sarebbe stato messo in un cassetto e che la sola minaccia di un referendum avrebbe indotto i parlamentare ad attivarsi.

I vari costituenti erano tutti d’accordo riguardo le modalità d’attuazione del referendum , rinviandole al legislatore.

Non si occuparono però dell’integrazione e dell’innesto del referendum nel sistema politico, vuoto che ancora oggi non è stato colmato. Questa lacuna diventa maggiormente evidente nel momento in cui si iniziarono ad utilizzare i numerosi referendum della storia. Toccherà, quindi, alla Corte Costituzionale ricoprire tale ruolo in questo campo. Sarà grazie all’intervento graduatorio e non traumatico di questa istituzione , che il referendum riuscirà a non stravolgere gli equilibri istituzionali del nostro Paese.

Dopo le prime esperienze referendarie si dovette prendere consapevolezza che anche il referendum ad iniziativa popolare ( ritenuto meno invasivo dai costituenti) poteva diventare dirompente in determinate condizioni politiche.

In conclusione ,il referendum approvato per essere lasciato in un cassetto e dimenticato, diverrà in realtà una bomba ad orologeria pronta ad esplodere tra le varie pieghe della Costituzione.

4.3 Gli altri articoli sul referendum (articoli 123, 132, 138 Cost.).

Per quanto riguarda gli altri casi di consultazione popolare previsti negli articoli 123, 132, 138 Cost., dall’analisi dei lavori preparatori si nota immediatamente che il tempo ed il lavoro necessario per giungere all’approvazione furono sicuramente minori rispetto a quello impiegato per realizzare l’art. 75 Cost.

Del tutto peculiare era l’istituto, impropriamente denominato referendum consultivo, che all’art. 125 del Progetto, con riferimento alle modificazioni territoriali delle Regioni, disciplinava, distinguendo peraltro l’ipotesi della fusione di Regioni esistenti o della creazione di nuove Regioni da quella del passaggio di Comuni da una Regione all’altra. Il primo comma del predetto articolo risultava infatti così concepito:

“Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni con un minimo di 500 mila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentano almeno un terzo

delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse”

Al secondo comma, invece, si prevedeva che:

“Si può con referendum e legge della Repubblica, sentiti i Consigli

regionali, consentire che Comuni, i quali ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra68”.

Una forma di referendum costituzionale, a carattere facoltativo, era, infine, prevista dall’art. 130 comma III del Progetto, in materia di revisione della Costituzione:

“La legge di revisione Costituzionale è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali.

Non si fa luogo a referendum, se la legge è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi membri69”.

Contenute furono nel complesso le modifiche apportate alla disciplina del referendum costituzionale. Vennero, comunque, accolti alcuni emendamenti dell’on. Perassi, tendenti ad evitare equivoci ed

68 I poteri delle Regioni, nella disciplina del referendum nell’ambito dei loro

ordinamenti risultavano invece, dall’art. 119, che così disponeva: “Gli statuti regionali regolano l’esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum popolare in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione per le leggi della Repubblica. Gli statuti regionali regolano altresì il referendum su determinati provvedimenti amministrativi”.

69 Per l’approvazione delle leggi di revisione della Costituzione erano infatti richieste

in ciascuna Camera, due successive letture, ad intervallo non minore di tre mesi (art. 130 comma II). Solo se in sede di seconda lettura la legge veniva approvata con la maggioranza assoluta, era possibile avanzare la richiesta di referendum.

inconvenienti nell’attuazione della norma in esame. Così si precisò che anche le altre leggi costituzionali sarebbero state assoggettate alla stessa disciplina di quelle di revisione della Costituzione;

venne ritenuta sufficiente, con riguardo alla richiesta di referendum da parte delle Regioni, la domanda di cinque, anziché di sette Consigli regionali; si chiarì, infine, che la legge di revisione della Costituzione, o altra legge costituzionale, non sarebbe stata promulgata dal Capo dello Stato se non fosse stata approvata, naturalmente nel caso in cui fosse stato esperito il

referendum, dalla maggioranza dei voti validi.

La definitiva previsione dell’istituto del referendum costituzionale risultò, pertanto, formulata come segue (art 138 commi 2 e 3 Cost., modificativi dell’art. 130 del Progetto):

“Le leggi… (di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali) sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti”.

Nessuna variazione di rilievo, infine, venne apportata alla disciplina del referendum per le modificazioni territoriali delle Regioni: l’art 125 del Progetto, che appunto li prevedeva al I e II comma, con riferimento a due diverse fattispecie, fu infatti approvato in Assemblea dopo una discussione molto breve divenendo l’art. 132 del testo definitivo della Costituzione70.

4.4 Possibilità di referendum sulla Costituzione ed approvazione