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I precedenti alla legge n.103 del 29 marzo

L’ITALIA PRE-REPUBBLICANA

2.1 I precedenti alla legge n.103 del 29 marzo

In ambito dottrinale, il dibattito sul referendum prese avvio grazie al saggio del 1869 “ Una nuova fase di Democrazia” di Guido Padelletti18. Infatti, va sottolineato che precedentemente alla nascita della Costituzione Italiana , nello Statuto Albertino , lo strumento referendario era pressoché sconosciuto; non vi veniva menzionata né la forma del referendum né qualsiasi altra forma di democrazia diretta ; l’unica riconosciuta era quella ormai consolidata dell’elezione della Camera dei deputati.

Inoltre, anche i vari plebisciti: quelli Napoleonici, quello del 1848 , oppure, quello dell’Unità d’Italia (1860) , non avevano avuto influenza sull’apertura del dibattito sul referendum.

Che tali votazioni popolari, assolutamente straordinarie e disposte d’autorità, fossero estranee al referendum, lo si chiarì solo verso la fine del secolo .

Le proposte di introdurre un referendum amministrativo, traevano spunto non solo dalle esperienze negli stati stranieri contemporanei come, il referendum svizzero, quello mir russo19 e Town meeting americano 20 , ma anche dai residui del Parlamento comunale medioevale .

Il dibattito ottocentesco sull’istituto referendario riguardava due diverse forme:

 Referendum Politico: nasce dalla curiosità scientifica o da scelte ideologiche a priori avendo perciò basi astratte;

18 G. PADELLETTI, Una nuova fase della democrazia, in Nuova Antologia, 1869,b

p.460-510.

19 Il mir russo era l’organo decisionale di origine medievale delle comunità rurali

russe che fu abolito nel 1905, al mir spettavano la riscossione delle tasse, la ripartizione dei salari ed il reclutamento delle forze armate.

20 Il termine Town Meeting, viene tradotto come assemblea cittadina ed identifica la

forma di governo democratico diretto che interessa principalmente gli stati del New England degli USA.

 Referendum Amministrativo: nasce per esigenze concrete e deriva da antichi istituti tradizionali.

Tornando all’analisi dell’opera del Padelletti, notiamo che quest’ultimo, trae spunto dalla vittoria del radicalismo democratico svizzero nel cantone di Zurigo per realizzare una copiosa critica al sistema di Democrazia Diretta, andando a favorire quello della Democrazia Rappresentativa .

L’autore afferma infatti , che il sistema rappresentativo non era mai stato completamente applicato in Svizzera per diverse motivazioni :

 La presenza di un unico Consiglio per cantone. Questa unicità comporta la mancanza del bicameralismo, tipico del sistema inglese ; è quindi necessario ricorrere ad un secondo corpo per poter ovviare ad eventuali errori o sviste del primo.

 Un altro rilevante difetto riguarda l’origine del Potere Esecutivo nei cantoni; infatti in Svizzera , il Governo veniva eletto da una maggioranza invariabile di un’Assemblea unica finendo per cadere sotto la sua esclusiva influenza .

 Il terzo problema tratta l’incompetenza popolare riguardo le varie problematiche politiche andando così a dar adito alle critiche da parte dell’autore in riferimento al suffragio universale ( sistema ormai collaudato in Svizzera ).

In seguito, il saggio analizza i più importanti strumenti di Democrazia Diretta , che sono : l’iniziativa , il veto ed il referendum. Insieme al principio già sottolineato precedentemente riguardo l’incompetenza del popolo sulle le questioni politiche, viene anche individuato il rischio che il Gran Consiglio21 (Assemblea eletta dal popolo a Suffragio Universale , composta da sette a nove membri , con poteri legislativi ed amministrativi e che resta in carica dai 4 ai 6 anni )si trasformi da corpo legislativo a Comitato di Legislazione.

Infine , il saggio presenta elementi ancora più estremi fino ad arrivare ad una critica che colpirà direttamente lo stesso concetto del Governo di Maggioranza e di Sovranità Popolare , che oggi sono alla base della Costituzione Italiana .

Troviamo analoghi risultati anche nel saggio del 1885 di Galileo Crivellari22 , intitolato “ Il referendum nella Svizzera e la sua introduzione nel Diritto Amministrativo italiano”.

21 Assemblea eletta dal popolo a Suffragio Universale , composta da sette a nove

membri , con poteri legislativi ed amministrativi e che resta in carica dai 4 ai 6 anni.

22G. CRIVELLARI, Il referendum nella Svizzera e la sua introduzione nel diritto

In quest’opera, l’autore riporta delle riflessioni riguardo una decisione della Commissione della Camera dei Deputati a proposito della proposta, del 17 novembre 1880, che prevedeva che per l’approvazione di una proposta importante come quella relativa a patrimonio d’imposte vi servisse il voto degli elettori .

Crivellari, contrario a tale delibera afferma l’importanza del referendum per contraddistinguere una situazione intermedia tra un Governo Rappresentativo ed uno Popolare Diretto .

Per questo motivo Crivellari come Padelletti, realizzerà una severa critica circa il cosiddetto Governo di Maggioranza , arrivando a promuovere l’introduzione di un referendum amministrativo .

Altra opera molto importante è quella di Domenico Zanichelli.

Nell’Opera del 1892 intitolata “ Il referendum regio” 23 l’autore

analizza la problematiche del referendum nel quadro politico belga , caratterizzato in quegli anni da alcune crisi.

Infatti, in Belgio si stava discutendo circa gli effetti dell’introduzione del suffragio universale; quest’ultimo avrebbe concesso il voto agli operai e quindi anche alla plebe. Era ritenuto un fenomeno molto rischioso da parte dal re Leopoldo II.

Zanichelli pur restando sulle posizioni dei suoi predecessori, riteneva possibile l’introduzione di un istituto referendario particolare detto, appunto, Il referendum regio.

Il quale, veniva considerato il male minore e necessario ed era un possibile correttivo nelle mani del monarca per contrastare l’onnipotenza dell’assemblea popolare .

Andando avanti nella trattazione dei vari autori, che dalla seconda metà dell’800’ in poi hanno scritto in merito al referendum troviamo:

 Giuseppe Grassi che ,con la sua opera “ Il referendum ed il Governo di gabinetto” 24del 1913 , realizzata in seguito alla

crisi del bicameralismo britannico e la proposta di risolvere i conflitti tra camera dei comuni e camera dei Lord con il referendum , individua i partiti come elementi di incanalamento delle aspirazioni di milioni di votanti e mette in chiaro il carattere compromissorio del sistema parlamentare che risulta quindi in contrasto a quello del referendum in quanto quest’ ultimo per natura va ad escludere il compromesso;  Tomaso Perassi, nella sua opera “ Il referendum . La dottrina

giuridica italiana”25, offre una sistemazione solida dell’ istituto

referendario attraverso sia l’esperienza svizzera che quella ,

23 D. ZANICHELLI, Il referendum regio, in Nuova antologia, 1892, p.638-57. 24 G. GRASSI, Il referendum nel governo di gabinetto, Roma, Befani, 1913. 25 T. PERASSI, Il referendum. La dottrina giuridica italiana, Roma, 1911.

anche se breve , del referendum italiano sulle municipalizzazioni. La sua tesi prevede una nozione più ristretta rispetto a quella corrente, in quanto individua nella mancanza del dibattito diretto da parte del popolo , il principale elemento di rischio derivante dall’introduzione del referendum in un sistema di tipo rappresentativo.

Fin qui abbiamo analizzato una dottrina costituzionalistica italiana sul referendum ma esistono molti altri autori che hanno analizzato l’istituto referendario sotto un punto di vista più prettamente politico. Questi autori sono:

 Giuseppe Rensi; 1902 “L’ancièns Regimes e la Democrazia Diretta”26

Grande e convinto sostenitore del referendum e dei sistemi di Democrazia Diretta , G. Rensi per sostenere la sua tesi fece riferimento alle teorie del Mosca , il quale aveva osservato che negli Stati costituzionali ed in quelli dei regimi di Monarchia Assoluta esisteva una piccola minoranza che comanda ed una grande maggioranza che obbediva .

Secondo G. Rensi gli strumenti come il referendum , il diritto d’ iniziativa e di revisione sono fondamentali per permettere al popolo d’imporre la propria volontà.

 Arturo Labriola; 1897 “Contro il referendum”27

Grande e convinto oppositore del referendum , in quanto riteneva che quest’ultimo sia la causa di molti problemi specialmente se usato frequentemente.

Infatti in una Democrazia Rappresentativa , la presenza di soggetti responsabili che si occupano di problematiche politiche diventerebbe un vantaggio .

26 G. RENSI, Gli “anciens règimes e la democrazia diretta, Bellinzona, Kessinger

Publishing, 1902.

27 A. LABRIOLA, Contro il referendum, in Critica sociale, 1897, p23-25, 39-41, 56-

L’unica richiesta di A. Labriola era quella di permettere la revocabilità dei rappresentanti per poter parlare di sovranità popolare.

 Saverio Merlino; 1897 “Pro e contro il socialismo”28

Favorevole al parlamentarismo e in dissenso con i suoi vecchi compagni anarchici , teorizzò il socialismo libertario che riconosceva l’impossibilità di una vita sociale senza una qualche forma di organizzazione giuridica .

S. Merlino accettava il principio maggioritario, ma con garanzie di rispetto per la minoranza . Per questo le assemblee elettive venivano controllate con il voto popolare cioè il referendum.