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Gli interessi ambientali nel procedimento amministrativo

Semplificazione amministrativa e tutela ambientale

4.3 Gli interessi ambientali nel procedimento amministrativo

Dopo aver assodato l’esistenza di un interesse pubblico alla tutela ambientale, la domanda da porsi è quella relativa all’esistenza o meno di una specifica tipologia di procedimento ambientale. La dottrina che ha affrontato l’argomento (tra cui Fracchia, Morbidelli, Dell’Anno), ha dato risposte negative, osservando innanzi tutto che la funzione di tutela ambientale viene a configurarsi in maniera complessa e a livello procedimentale le varie tipologie di poteri attribuiti dalla legge, si riflettono in conseguenti procedimenti diversificati (di pianificazione, di controllo, autorizzatori, sanzionatori). Quindi sembra impossibile individuare un’unica tipologia di

92 A. POSTIGLIONE, Ambiente: suo significato giuridico unitario, in Riv.

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procedimenti “ambientali” e ciò anche per il mutevole atteggiarsi della stessa funzione ambientale, che finisce per assumere modalità di volta in volta differenti a seconda del bene specifico oggetto di protezione. Ricordiamo inoltre che la legge 241/90 si limita ad individuare solo alcuni dei principi del procedimento amministrativo in generale, senza delineare una specifica normativa a riguardo.

E’ dunque da escludere che possa configurarsi una procedura autonoma in materia ambientale ma resta da chiedersi se è possibile invece accertare l’esistenza di specifici principi di azione procedimentale che possano essere connessi con l’interesse alla tutela ambientale e che indirizzino in qualche modo i singoli procedimenti nei quali quest’ultima venga in considerazione.93

E’ stato evidenziato che a livello procedimentale l’interesse ambientale emerge in due modi diversi a seconda che si riscontri all’interno di procedimenti amministrativi non destinati alla tutela dell’ambiente in maniera prioritaria, o all’interno di procedimenti volti essenzialmente a questo tipo di tutela, come per esempio il procedimento di valutazione d’impatto ambientale.

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Nel primo caso vengono a configurarsi quegli schemi generali validi per tutti i procedimenti e disciplinati all’interno della legge generale sul procedimento amministrativo. Qui la tutela ambientale gode di quella che è stata definita la “ponderazione

procedimentale rafforzata” 94 , che si esplica

nell’imprescindibilità dell’acquisizione e della ponderazione della tutela. Tuttavia, se da un lato si impone all’amministrazione tale acquisizione, dall’altro l’interesse ambientale non assume natura prevalente sugli altri. Il legislatore, dunque, “non configura l’interesse ambientale come

interesse prevalente, in quanto ciò che prevale è la sua ponderazione e non l’interesse di per sé”95. In materia di

conferenza di servizi, invece, si evince esattamente il contrario, e gli artt. 16 e 17 della legge 241/90 attribuiscono in maniera chiara una natura prevalente dell’interesse ambientale sugli altri interessi in gioco. Elemento comune tra le disposizioni relative alla tutela degli interessi ambientali in tema di conferenza di servizi e le altre norme semplificative relative all’ambiente, contenute nella legge sul procedimento amministrativo, è la sottrazione di tali interessi al criterio di

94 G. CAIA, La gestione dell’ambiente: principi di semplificazione e di

coordinamento

95 A. MAGLIERI, L’emersione dell’interesse ambientale nel procedimento

amministrativo: prospettive e limiti della semplificazione, in Dir. Amm. ,2006

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economicità dell’azione amministrativa. In materia ambientale, di tutela della salute, di tutela del patrimonio paesaggistico, storico e artistico, vengono infatti ad esistenza delle deroghe in ambito di semplificazione, prevalendo queste esigenze di tutela sulle altre concorrenti di efficienza e celerità dell’azione amministrativa (art 97, c. 1, Cost.).

La causa di questo regime derogatorio non è però riscontrabile solo nel peculiare valore costituzionale degli interessi ambientali, ma va ricercata anche nella “natura trasversale” dell’interesse ambientale, che incide spesso anche su altri interessi e nella particolare complessità che caratterizza le valutazioni ambientali.

Con riferimento al rapporto tra interessi ambientali e procedimento amministrativo, assume particolare rilievo anche la questione relativa al diritto di accesso alle informazioni ambientali, cui la giurisprudenza ha riconosciuto carattere speciale rispetto alla disciplina generale prevista dalla legge sul procedimento amministrativo. 96 Diritto

all’accesso alle informazioni ambientali, grazie al quale è possibile ottenere le più ampie informazioni possibili in materia, dal momento che per poter ottenere una forte sensibilizzazione volta ad un’efficace protezione in questo

96 T.A.R. Veneto, sez III, 30 ottobre 2003, n. 5731, in www.giustizia-

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settore, è necessaria la più ampia divulgazione e conoscenza delle notizie in merito allo stato dell’ambiente. Ciò è stato garantito dalla legge 241/90, che ha segnato il passaggio alla fase di trasparenza dell’amministrazione, sebbene già prima, con la l. 349/86, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, era già stato disposto in via istituzionale un accesso generalizzato alle informazioni in ambito ambientale, consentendo a tutti i cittadini, non solo di accedere ad informazioni generali, ma anche di prendere visione ed estrarre copie di atti e documenti negli uffici della Pubblica Amministrazione. 97

Successivamente la normativa in materia è stata ampliata a seguito del recepimento di varie direttive comunitarie in materia, ultima delle quali la n. 2003/4/Ce cui è stata data attuazione dal Legislatore con il d. lgs. n. 195/2005. In base alla normativa vigente, le autorità pubbliche tenute a rilasciare informazioni in materia, possono essere sia persone fisiche che giuridiche che svolgono “funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali” o che comunque esercitino “responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico”. L’informazione ambientale deve essere resa disponibile per chiunque ne faccia richiesta senza la necessità che questi dichiari il proprio interesse (art. 3, c.1

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d.lgs 195/2005). Dal punto di vista della diffusione delle informazioni, è necessario che queste siano progressivamente disponibili in banche dati elettroniche che possano essere facilmente accessibili anche ai cittadini.98 Alla luce di tutto ciò

può affermarsi che in ambito di tutela ambientale, viene tendenzialmente esclusa la riservatezza delle informazioni, a favore di un regime di obbligatoria pubblicità, con un preciso dovere da parte della Pubblica Amministrazione di divulgare il più possibile le notizie in materia ambientale.

4.4 Esempi di deroghe alla semplificazione in materia