• Non ci sono risultati.

La delega in materia di conferenza di serviz

Le prospettive di riforma della legge 124/

6.5 La delega in materia di conferenza di serviz

Il riordino della disciplina della conferenza di servizi, prevista all’art 2 della legge Madia, è sicuramente tra le deleghe più attese di questa riforma. Viene stabilito che la delega debba esercitarsi entro dodici mesi e debba operare sulla base dei principi indicati al comma 1 dell’art 2 della legge 124/2015:

- Ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria;

- Ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale;

- Riduzione dei termini (per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per

161 G. CORSO, La riorganizzazione della P.A. nella legge Madia: a survey;

157

l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento);

- Certezza dei tempi della conferenza; disciplina delle modalità di partecipazione alla conferenza di servizi al fine di garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;

- Previsione della partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali; - Previsione che anche nel caso di amministrazioni

preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico- artistico e dell'ambiente si consideri acquisito l'assenso se queste non si siano espresse nelle forme di legge; - Utilizzo di strumenti informatici (anche con

l'acquisizione degli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona) con convocazione di riunioni in presenza solo nei casi più complessi; revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie;

- Precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente (specie in caso di mancata espressione degli atti di

158

assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti);

- Possibilità per le amministrazioni di chiedere all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini; definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti; - Coordinamento delle disposizioni di carattere generale

(stabilite nella L. n. 241 del 1990) con la normativa di settore. 162

Nonostante le continue riforme e i continui rimaneggiamenti, la conferenza dei servizi rimane nella pratica uno strumento difficilmente gestibile al fine di raggiungere la sperata accelerazione ed economicità delle procedure, mantenendo sempre un’attenta ponderazione degli interessi coinvolti. Gli ultimi ritocchi effettuati hanno poi suscitato delle perplessità. Innanzitutto il Governo dovrà ridefinire e ridurre i casi di obbligatorietà della convocazione della conferenza dei servizi, quando in realtà c’è chi ha sostenuto che l'ideale sarebbe lasciare al responsabile del procedimento la facoltà di scegliere volta per volta se avvalersi o meno di questo strumento di

159

semplificazione valutando le oggettive peculiarietà del procedimento avviato. Due procedimenti pur della stessa tipologia, soggetta ad identica disciplina normativa, tuttavia, potrebbero, in concreto presentare caratteristiche tali per cui la conferenza dei servizi opportuna per l'uno, potrebbe essere un appesantimento procedurale per l’altro. La predeterminazione dei casi di obbligatorietà della conferenza dei servizi potrebbe sembrare anche contraria alla duttilità dei singoli procedimenti amministrativi, così come desumibile dalla legge 241/90 in base alla quale è il responsabile del procedimento ad adottare misure idonee per l’adeguato svolgimento dell'istruttoria.

Altre perplessità sono state evidenziate anche con riferimento alla lettera b) dell’art 2, legge 124/2015, che individua quale criterio direttivo della delega la ridefinizione dei tipi di conferenza per poter introdurre modelli di istruttoria pubblica che garantiscano la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento in alternativa a quanto previsto dall'art.10 della legge 241/90. Tuttavia l'art.10 della legge 241/90 si limita a stabilire i diritti degli interessati che partecipano al procedimento amministrativo, come il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare documenti e memorie scritte che l'amministrazione deve prendere in considerazione. Sembrerebbe che tale norma, combinata con le disposizioni del codice dell'amministrazione

160

digitale, nulla osti alla partecipazione telematica degli interessati alla conferenza dei servizi. Per cui ancora una volta potrebbe essere rivalutato il ruolo del responsabile del procedimento, tenendo conto delle peculiarietà oggettive del procedimento in corso, per la determinazione delle più opportune forme di svolgimento e partecipazione alla conferenza attraverso strumenti informatici e telematici. Uno sguardo critico è stato rivolto anche alla lettera m) circa la possibilità di chiedere l’assunzione di determinazioni in via di autotutela, sia la successiva lettera n), con la previsione della possibilità di riattivare procedure di riesame per le amministrazioni che partecipano alla conferenza dei servizi. Ricordiamo infatti che autotutela e riesame, sono strumenti di ripensamento in extremis delle decisioni prese in sede di conferenza dei servizi. Avere tale possibilità potrebbe essere causa di una minore attenzione da parte delle amministrazioni convocate in una conferenza dei servizi, le quali invece in caso di consapevolezza della perdita di ogni potere individuale in merito a quella procedura dopo la chiusura della conferenza dei servizi, potrebbero viceversa, essere indotte a ponderare attentamente la propria posizione in quella sede e a porre in essere una più attenta e collaborativa partecipazione. A tal proposito, una domanda legittima potrebbe poi essere relativa al perché possa essere possibile attivare procedure di riesame ovvero chiedere l'autotutela decorsi i termini procedurali in

161

sede di conferenza dei servizi, quando invece non è più possibile chiedere integrazioni documentali o chiarimenti, decorsi i termini perentori, in base alla lettera q) dell’art 2.163

In generale è possibile affermare che l’inefficacia delle varie modifiche che hanno riguardato questo strumento semplificativo che è la conferenza, non distoglie il legislatore del 2015 dal tentare la strada di una disposizione di legge delega attraverso la quale il Governo viene chiamato a dare attuazione ad una serie di criteri procedurali tali da rendere stringente e vincolante per ogni amministrazione coinvolta in un procedimento complesso, la partecipazione alla Conferenza. Particolare attenzione viene riservata alle “amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico, della salute o della pubblica incolumità” alle quali molti hanno attribuito le responsabilità maggiori riguardo la lentezza di alcuni procedimenti amministrativi. Per questo motivo per l’acquisizione dei pareri da parte di queste amministrazioni, la lettera n) dell’articolo 2 prevede la fissazione di “meccanismi e termini per la valutazione tecnica”

162

al fine di “pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti”.164

Conclusioni

Al termine di questo lavoro di tesi, a seguito di un’analisi partita dall’istituto della conferenza di servizi, nei suoi aspetti evolutivi, risulta chiaro come quest’istituto sia nato e sia mutato nel tempo in vista di uno degli obiettivi fondamentali che ormai da tempo il legislatore si è prefissato: semplificare l’azione amministrativa. La conferenza di servizi, che abbiamo definito come “un modulo procedimentale finalizzato alla

valutazione contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo”, punta infatti a

rendere più semplice l'acquisizione, da parte della pubblica amministrazione, di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati, attraverso delle riunioni collegiali, una sorta di “tavola rotonda”, all’interno della quale soppesare, confrontare ed aggregare una pluralità di interessi coinvolti in un determinato procedimento amministrativo.

164 Vera riforma o legge “insaccato”? Uno sguardo alla Legge n 124,

articolo per articolo. articolo su www.eticapa.it

163

L’aspetto peculiare sul quale ho voluto soffermarmi, è quello relativo al momento in cui, tra i vari interessi in gioco, ne subentra uno in particolare: quello ambientale.

Abbiamo visto come la tutela dell’ambiente non può più essere ritenuta espressione né di un “nuovo diritto” del cittadino, né un “diritto mite”165, avendo ormai ottenuto una posizione forte

e compiutamente strutturata per merito dell’intervento costitutivo della giurisprudenza su vari livelli. Anche il legislatore col tempo e in più occasioni ha colto ed evidenziato la “maturità” giuridica acquisita dall’interesse ambientale, garantendone la necessaria centralità, anche nell’ambito dei sistemi e procedimenti di semplificazione, oltre che all’interno dell’azione amministrativa.

I valori riconducibili alla tutela ambientale sono ormai costituzionalizzati e ciò sembra essere stato reso possibile a partire dall’affermarsi di un’esigenza intrinseca della comunità, fatta poi propria dalla Corte Costituzionale, ancor prima che dal Legislatore stesso.

Un interesse così rilevante non poteva non configurarsi in maniera differente dagli altri, all’interno delle varie tipologie di procedimenti amministrativi, non andando a creare una tipologia propria di “procedimento ambientale”, ma

164

modellandone i contorni di volta in volta, fino a delineare, nella maggior parte dei casi, un regime derogatorio degli aspetti semplificativi dei procedimenti. Le ragioni di tali deroghe non sono però da ricercare solo nel peculiare valore costituzionale degli interessi ambientali, ma anche nella “natura trasversale” dell’interesse ambientale, che spesso va a incidere anche su altri interessi, oltre che nella particolare complessità tipica delle valutazioni ambientali. Ciò si è potuto constatare con riferimento alle varie deroghe alla semplificazione che sono state affrontate in questa tesi, relativamente all’attività consultiva della Pubblica Amministrazione, alle eventuali valutazioni tecniche richieste in un procedimento amministrativo in materia ambientale, oltre che in ambito di Segnalazione Certificata d’Inizio Attività e di Silenzio Assenso. Tra gli istituti di semplificazione previsti dalla legge 241/90, la Conferenza di servizi, si è rivelata come il modulo procedimentale nel quale è maggiore la considerazione del particolare ruolo degli interessi ambientali, venendo definita un “laboratorio privilegiato” per lo studio degli stessi all’interno del procedimento amministrativo. La dottrina ha considerato la conferenza di servizi come la sede più adatta per identificare quegli interessi che prevalendo per “valore” su altri, necessitano di essere sottratti alle norme semplificatorie introdotte dalla legge sul procedimento amministrativo, nonostante alcune critiche dovute all’impossibilità della stessa

165

di giungere a risultati positivi e concreti, dovuta spesso all’incapacità o alla contrarietà delle varie amministrazioni ad utilizzare questo strumento in vista della trattazione di procedimenti amministrativi complessi.

Rimane comunque fuori discussione il particolare ruolo degli interessi ambientali all’interno dei lavori della conferenza di servizi, come si è avuto modo di vedere analizzando i casi, previsti dal d.lgs. n. 152/2006, in cui la conferenza viene convocata per l’ottenimento di una Valutazione di Impatto Ambientale, o di un’Autorizzazione Unica Ambientale, certo arrivando a risultati diversi, più soddisfacenti nell’ultima ipotesi, laddove l’obbligatorietà dell’indizione, la natura decisoria e l’applicabilità che ne deriva, dell’ordinario meccanismo di gestione del dissenso, che ritroviamo all’art 14- quater della legge 241/90, danno di certo maggiori e consone garanzie alle amministrazioni partecipanti. Ciò a differenza di quanto invece accade per la conferenza di servizi istruttoria prevista per la VIA, nella quale vi è la possibilità di prescindere del tutto dall’inerzia o dal dissenso degli enti che intervengono in conferenza. In ambito di conferenze settoriali specifiche si è avuto modo di osservare come anche in questi casi l’istituto conferenziale possa adattarsi bene alle esigenze di confronto e semplificazione.

Il maggiore rilievo critico, che lascia aperte una serie di questioni, credo vada ricercato nelle ultime disposizioni, sia

166

direttamente applicabili che delegate, previste dalla recente legge 124/2015. In particolare, gravi perplessità desta l’art 3 della riforma Madia, che ha introdotto l’art. 17 bis alla legge 241/1990, disegnando una nuova disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche. In base al nuovo articolo, nei casi in cui la normativa preveda che per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi debbano essere acquisiti assensi, concerti, nulla osta o atti analoghi, da parte di altre amministrazioni pubbliche o di gestori di beni o servizi pubblici, questi atti si intendono acquisiti decorso il termine di trenta giorni e in caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò che lascia perplessi è che tale disciplina si applica anche in presenza di atti d’assenso dovuti da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, con la differenza che il termine è di novanta giorni. Il quadro che ne viene fuori si contrappone drasticamente con le posizioni ritenute ormai assodate dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, relative all’impossibilità di risolvere questioni riguardanti una materia delicata come quella ambientale, mediante assensi taciti.

In materia di conferenza di servizi poi, all’art 2 della suddetta legge, sono stati previsti criteri e linee guida ritenuti necessari per dare nuova vita all’istituto. Tuttavia, se una disposizione

167

di legge viene scarsamente ed erroneamente osservata nel corso di circa 25 anni dalla sua approvazione, forse sarebbe più opportuno per trovare una soluzione, come è stato già osservato in dottrina, ricercare le cause di questa “disaffezione” nei confronti dell’istituto della Conferenza di Servizi, valutare le competenze e la distribuzioni delle attribuzioni istituzionali ad uffici ministeriali, agenzie, Regioni, Province e Comuni o studiare i procedimenti amministrativi più lenti e farraginosi, per evidenziarne difficoltà e punti deboli. Puntare dunque ad apportare modifiche sui vari tipi di procedimento amministrativo, che vanno a costituire “un’intricatissima matassa” sulla quale agire, razionalizzando, unificando, e puntando alla ridistribuzione di poteri e competenze a monte, più che intervenendo sulla conferenza in sé.

In ogni caso il Governo ha a disposizione ancora qualche mese per la concretizzazione della delega in questione, dunque solo con il tempo potremo valutare l’effettiva portata ed efficacia delle modifiche apportate.

168

BIBLIOGRAFIA

ALLEGRETTI, L’imparzialità amministrativa, Padova, 1965 ARIOLLI, La partecipazione delle associazioni ambientaliste al

procedimento amministrativo. Articolo su rivista, in Dir. E giur. Agr. Al. e amb., 1993

BENVENUTI, C. STOPPANI in AA.VV, Coordinamento e collaborazione nella vita degli enti locali, Milano ,1961

BENVENUTI, Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione, in Rassegna di Diritto Pubblico, 1950

BENVENUTI, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libera attività, 1994

BERGONZINI, L’attività del privato nel procedimento amministrativo, Padova, 1975

BERTI, Il principio contrattuale nell’attività amministrativa, in Scritti per Giannini Milano,1998;

BERTINI, La conferenza di servizi

BUSÀ–P. COSTANTINO, “La disciplina dei rifiuti. Prontuario tecnico– giuridico”, Santarcangelo di Romagna, 2012

CAIA, La gestione dell’ambiente: principi di semplificazione e di coordinamento

CARANTA-FERRARIS “La partecipazione al procedimento amministrativo”, Milano 2000

CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2005

CASSESE, L’arena pubblica, Rivista trimestrale di diritto pubblico, n.3, 2001

COMPORTI, Conferenze, cit. p. 227

CORSO – F. TERESI, Procedimento amministrativo e accesso ai documenti. Commento alla legge 7 agosto 1990, n.241, Rimini 1991 CUGURRA, La conferenza di servizi: profili generali e aspetti applicativi nel settore ambientale, in ARPA rivista, n.5, 2004

D. D’ORSOGNA, La conferenza di servizi: il funzionamento, in SCOCA, diritto amministrativo, Torino, 2011

D’ORSOGNA- F. DEGNI, in N. PAOLANTONIO- A. POLICE- A.ZITO, La Pubblica Amministrazione e la sua azione. Saggi critici sulla legge 241/90, Torino 2005

169

DELL’ANNO – E. PICOZZA, Trattato di diritto dell’ambiente, Padova 2012

DELL’ANNO, Elementi di diritto ambientale, Padova 2008

DI GIROLAMO - La Legge n.15 del 2005 e gli accordi amministrativi tra pubblica amministrazione e privati: una vera svolta? – in AA.VV. La Legge sul Procedimento Amministrativo, vent’anni dopo. A cura di A.SANDULLI, G.PIPERATA, 2011

FARì, Beni e funzioni ambientali, Napoli, 2013

FIORITTO, Dal provvedimento al procedimento (e ritorno): genesi e sviluppo della legge sul procedimento amministrativo, in AA.VV. Lezioni sul procedimento amministrativo, 2009, ed. Plus

FIORITTO, G. CIAGLIA, La conferenza di servizi, in AA.VV. Lezioni sul procedimento amministrativo, Edizioni Plus 2009

FONDERICO, Valutazione di impatto ambientale, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006

FORTE, La conferenza di servizi, Cedam, 2000 GAFFURI, Il rapporto procedimentale, Milano 2013

GIACCHETTI, Gli accordi dell’art. 11 della legge n 241 del 1990 tra realtà virtuale e realtà reale, in lexitalia.it

GIANNINI, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in Riv. Dir. Proc. , 1963

GIOVAGNOLI, Il silenzio e la nuova SCIA, Milano, 2011

IANNOTTA, Motivi di ricorso e tipologia degli interessi nel processo amministrativo

IMMORDINO, Vincolo paesaggistico e regime dei beni, Padova 1991 IMPASTATO, La conferenza di servizi “aperta”

MAESTRONI, Associazioni ambientaliste e interessi diffusi, n NESPOR – DE CESARIS (a cura di) Codice dell’ambiente, 2009

MAGLIERI, L’emersione dell’interesse ambientale nel procedimento amministrativo: prospettive e limiti della semplificazione, in Dir. Amm. ,2006

MALCEVSCHI- BELVISI- CHITOTTI -GARBELLI, Impatto ambientale e valutazione strategica, Roma 2008

MUSONE, La Conferenza di Servizi in Materia Ambientale, Aracne Editrice S.r.l., 2013

170

PARISIO, Tutela dei valori ambientali, paesaggistico-territoriali e semplificazione dell’azione amministrativa alla luce della legge 7 agsoto, 1990, n.241, in Riv. Giur. Edil., 1991

PERES, “Rifiuti”, in S. NESPOR–A.L. DE CESARIS (a cura di), “Codice dell’ambiente. Commento alle recenti novità in materia di AIA, caccia, inquinamento atmosferico, rifiuti, VAS e VIA”, Milano, 2011

PIRAS, Interesse legittimo e giudizio amministrativo, cit. pag. 183 PIZZANELLI, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche, Milano 2010

POSTIGLIONE, Ambiente: suo significato giuridico unitario, in Riv. Trim. dir. Pubbl. 1985

RAGAZZO, La conferenza di servizi: esiti della riforma

RALLO, Funzione di tutela ambientale e procedimento amministrativo, Napoli, 2000

RENNA, “Semplificazione e ambiente”, in “Riv. giur. edil.”, 2008, pt. II ROSSI, Diritto dell’ambiente, Torino 2011

SANDULLI (a cura di) Il Procedimento Amministrativo tra semplificazione e partecipazione, cit. p. 3

SANTINI, La conferenza di servizi, 2008

SCOCA, Analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. Amm. , 1999 SCOCA, Contributo sulla figura dell’interesse legittimo, Milano 1990 SPINA, La semplificazione amministrativa come principio dell’essere e dell’agire dell’amministrazione, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013 STICCHI DAMIANI, La conferenza di servizi, in Aa. Vv., Scritti in onore di Pietro Virga, Milano, 1994

TATTI, Il privato nella disciplina in tema di conferenza di servizi, in Riv. Amm, 2011

VIVIANA PERPETUA, La disciplina delle energie rinnovabili: modelli procedimentali a confronto, in Quad. Reg. 2011

VIVIANI, I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in Urb. e App. , 2011

171 Giurisprudenza

C. Cost, 28 luglio 1993, n. 348, in Riv. Giur. Amb. , 1994

C. Cost, 31 gennaio 1991, n.37, in Le Regioni, 1992; C. Cost. , n.79, 1996, cit.

C. Cost., n. 209/2014

C.Cost , 8 febbraio 1993, n.62, in Foro amm. , 1993 C.Cost, 10 marzo 1996, n.79, in Giur. Cost. , 1996 C.d.S , sez V, 25 gennaio 2003, n.349

C.d.S. , sez. IV, 9 luglio 1999, n.1193

Caso Giacomelli v. Italy, Application n. 59909/00, 2 Novemnre 2006, www.echr.coe.int

Cass. SS.UU., 6 ottobre 1979, n. 5172

Cons. di Stato, sez. V, 6 Dicembre 1993, n.1262, in Riv. Giur. Amb., 1994

Cons. di Stato, sez. VI, 7 aprile 2004, n. 1969 Cons. di stato, Sez.I, 5 aprile 2000, n.286

Cons. Stato sez. VI, n. 4167/2013; sez. VI n. 1562/2013; sez. VI, n. 220/2013; sez. VI n. 5994/2012; sez. VI n. 4400/2012

Cons. Stato, Ad. Plen., 15 settembre 1999, n. 14

Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, parere nr. 3838 del 16 novembre 2007

Cons. Stato, sez. III, 4/6/2013, n. 3048, www.giustizia- amministrativa.it

Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 1998, n. 569, www.giustizia- amministrativa.it

Cons. Stato, sez. IV,26ottobre 1999, n.1625

Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2006, n. 2254, www.giustizia- amministrativa.it

Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2002, n.4088, www.giustizia- amministrativa.it

172

Cons. Stato, sez. VI, 22 Febbraio 2010, n. 1020, www.giustizia- amministrativa.it

Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2005, n.1462, in www.giustizia- amministrativa.it

Cons. Stato, sez.V, 23 febbraio 2000, n.948 Cons. Stato, VI, n. 2417/2013 e n. 1562/2013 Cons. Stato, VI, n. 3039/2012

Corte Cost. 10 Dicembre 1997, n. 404 Corte Cost. 13 novembre 1992, n. 437, in www.cortecostituzionale.com

Corte Cost. 27 aprile 1993, n.194, in www.cortecostituzionale.com Corte Cost. 27 Luglio 2005, n 336, in Giur. Cost. 2005,4,3165 Corte Cost. n.179/2012, www.cortecostituzionale.it

Corte Cost., 1 luglio 1992, n. 307

Corte cost., 1 ottobre 2003, n. 303, in www.cortecostituzionale.it. Corte Cost.10 marzo 1988, n.302, in www.cortecostituzionale.it Corte Giust. , 28 febbraio 1991, causa C-360/87

Corte Giust. ,10 giugno 2004 in causa C-87/02

Corte Giust. 28 febbraio 1991, in C-131/88, Commissione c. Germania; orte Giust. 19 giugno 2001, in C-230/00 Commissione c. Regno del Belgio

T.A.R Lombardia, sez.I, n.726, 11 agosto 2007, in www.giustizia- amministrativa.it

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30 dicembre 2009, n. 1359 T.A.R. Toscana, decisione n.1162, 2004

T.A.R. Toscana, sez. II, 1 aprile 2011, n. 569, in www.giustizia- amministrativa.it.

T.A.R. Veneto, sez III, 30 ottobre 2003, n. 5731, in www.giustizia- amministrativa.it

T.A.R.Lazio sez. 11 marzo 1997, n.489; TAR Lazio, sez. III, 17 giugno 1998, n.1719;

TAR Ligura, 18 giugno 1992, n. 291, www.giustizia- amministrativa.it

173

TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 9 Febbraio 2010, n. 1775; TAR Campania, Napoli, sez V, 16 marzo 2010, n. 1479. www.giustizia- amministrativa.it

Risorse online

ACCETTURA, La conferenza di servizi: le novità introdotte dalla legge 15/2005, www.entilocali.provincia.le.it

CANNIZZO, La partecipazione al procedimento amministrativo: diluizione del potere e relazione comunicativa. Articolo su rivista on line, www.diritto.it

CARBONARA, Il principio di partecipazione nel procedimento ambientale, in Giustizia Amministrativa, Riv. Dir. Pubbl. http://www.irpa.eu/