• Non ci sono risultati.

Business and Human Rights: un approccio innovativo

3. La Corporate Responsibility to respect

3.1 A global standard of expected conduct

La necessità di esplicitare quali siano esattamente i termini di questo standard di condotta deriva dal fatto che, durante le consultazioni per la stesura dei Guiding Principles, le imprese non fossero riuscite a definire con esattezza le modalità di una condotta aziendale rispettosa dei

464 La social norm viene definita come quella regola di comportamento che disciplina le interazioni degli individui fra loro. H.P. Young, Social Norms, in S. N. Durlauf e L. Blume, New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd ed., 2008. Per un approfondimento si veda anche E. Posner, Law and Social norms, Harvard University Press, , Cambridge, 2000 e D. Lewis, Convention: a philosophical Study, Harvard University Press, Cambridge, 1969.

465«The responsibility to respect human rights […] exists independently of States’ abilities and/or willingness to fulfil their own human rights obligations, and does not diminish those obligations. And it exists over and above compliance with national laws and regulations protecting human rights». Guiding Principles, title II, commentario al principio n. 11.

466 Si pensi, ad esempio, al caso della Shell in Nigeria, già citato al Capitolo I. In quel caso la società, difettando della “licenza sociale” a operare nel territorio degli Ogoni ha dovuto affrontare un lungo periodo di contestazioni da parte delle popolazioni locali che ha determinato un significativo aumento dei costi legati al progetto, sia per i gravi ritardi sia per le conseguenze di immagine a cui l’impresa è andata incontro.

diritti umani468. Il Rappresentante Speciale ha inteso quindi fornire una definizione di corporate responsibility per il rispetto dei diritti umani, le misure che questa necessita e alcuni suggerimenti su come la stessa può efficacemente essere posta in relazione con i diritti stabiliti dalle norme di diritto nazionale e internazionale469.

La definizione di “norma sociale” data da Ruggie, e alla luce della quale il secondo pilastro poi è stato concepito, è quella di una norma che esprime un senso di “dovere” collettivo concernente le condotte attese dai c.d. “attori sociali” accompagnata dalla probabilità che una violazione della stessa sarà socialmente sanzionata470. Vi sarebbero allora norme sociali che possono ricevere un riconoscimento “quasi universale”: la responsabilità delle multinazionali di rispettare i diritti umani sarebbe una di queste. Tale riconoscimento “quasi-universale” diventerebbe evidente se si considera: (i) la consapevolezza da parte del mondo del business (come testimoniano le sempre più numerose iniziative volontarie in tema di CSR nonché i diversi strumenti di soft law sul tema471); (ii) la sanzione di tipo sociale in cui incorrono le imprese che violano i diritti umani e di cui alcuni esempi sono stati elencati nei capitoli precedenti. L’ampiezza del fenomeno è testimoniata dal fatto che, negli ultimi tempi, anche le società asiatiche hanno iniziato a incontrare resistenza da parte delle comunità locali dei Paesi in cui operano, mentre prima tale tipo di opposizione agiva quasi esclusivamente nei Paesi occidentali472.

La responsabilità sociale di rispettare i diritti umani da parte delle imprese multinazionali dovrebbe quindi essere considerata una norma sociale dal valore quasi universale. Tuttavia, se l’astratto riconoscimento di questa responsabilità è largamente condiviso anche dagli strumenti internazionali di soft law, quello che manca, secondo Ruggie, sono regole chiare circa la condotta che le imprese in concreto devono attuare per rispettare i diritti definiti dalle norme internazionali. In altri termini, lo scopo di questa sezione è quello di offrire uno specifico standard di condotta alle imprese che, a partire dai diritti descritti in astratto, delinei un modello applicabile alla struttura aziendale delle multinazionali, particolarmente utile perché elaborato anche a partire dal confronto con esse.

468 J. Ruggie, Just Business, cit., 99

469Ibid., 91.

470 A proposito della definizione di norma sociale si veda anche K.D. Opp, Norms, in N. Semelser e P. Baltes (eds), International Encyclopedia of the social behavioral sciences, vol. 10, Elsevier, Amsterdam, 2001.

471 V. supra Capitolo II

Anche questo pilastro, come il primo, è suddiviso in due ulteriori sezioni, la prima concernente Principi di tipo generale e la seconda che invece contiene Principi di carattere operativo. Inizialmente si è ritenuto necessario chiarire quali siano i diritti che l’impresa deve rispettare. Tuttavia, nell’analisi data dal Rappresentante Speciale dell’evoluzione storica dei Guiding Principles, egli ha rilevato come spesso lo sforzo di elencare tali diritti al fine di codificarli, come è successo per le Norme, si scontri con la consapevolezza che qualsiasi tipo di lista difetterebbe di completezza e finirebbe per costituire un limite alla tutela dei diritti stessi. Pertanto, sebbene sia agevole individuare alcuni diritti più facilmente oggetto di violazione da parte del comportamento delle multinazionali che necessitano, quindi, di particolare attenzione, secondo il Rappresentante Speciale un catalogo di diritti stabiliti ex ante non avrebbe alcuna utilità e, anzi, potrebbe escludere delle situazioni sorte successivamente a causa dell’evoluzione dei modelli di business. Per tale motivo i Principi Guida considerano, almeno a livello programmatico, che le imprese debbano rispettare tutti i diritti umani: «Business enterprises should respect human rights»473. Inoltre, come chiarisce il successivo Principio n.12474, un elenco autorevole di diritti umani a cui le imprese devono fare riferimento è rinvenibile in diversi strumenti di diritto internazionale pattizio, tra cui il c.d. International Bill of Human Rights475, associato alla Dichiarazione dell’OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro, che sono stati condivisi largamente dalla comunità internazionale476.

Vi sono poi alcuni standard aggiuntivi che le imprese devono considerare a seconda della propria sfera di attività, ad esempio il diritto internazionale umanitario se operano in zone di conflitto o i diritti delle popolazioni indigene, dei migranti, delle donne e dei bambini. La visione di Ruggie vorrebbe andare al di là del dibattito di cui si è dato conto nei capitoli

473 Guiding Principles, cit., title II, Sec. A, principio n.11.

474 «The responsibility of business enterprises to respect human rights refers to internationally recognized human rights – understood, at a minimum, as those expressed in the International Bill of Human Rights and the principles concerning fundamental rights set out in the International labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work». Guiding Principles, cit., Title II, sec. A, principio n. 1

475 Il Principio n. 12 dei Guiding Principles menziona espressamente il c.d. International Bill of Human Rights che viene poi spiegato nel Commentario relativo al principio stesso: «An authoritative list of the core internationally recognized human rights is contained in the International Bill of Human Rights (consisting of the Universal Declaration of Human Rights and the main instruments through which it has been codified: the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), coupled with the principles concerning fundamental rights in the eight ILO core conventions as set out in the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. These are the benchmarks against which other social actors assess the human rights impacts of business enterprises».

476 Secondo alcuni tuttavia l’assenza di un chiaro catalogo di diritti umani che le imprese devono rispettare costituisce un elemento di debolezza dei Guiding Principles. Cfr. C. Lopez, The Ruggie process: a move towars CSR?, in S. Deva e D. Bilchitz, Human rights obligations of business, cit., 66.

precedenti circa l’applicazione diretta delle norme di diritto internazionale alle imprese multinazionali, in quanto egli afferma esplicitamente di non voler considerare quali “norme” sui diritti umani siano applicabili alle imprese ma quali “diritti” esse siano chiamate a rispettare sulla base di quella “norma sociale” di cui si è detto477.