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I beni

Nel documento Il leasing d’azienda (pagine 43-45)

I beni sono entità giuridiche finalizzate a soddisfare dei bisogni. Essi rappresentano, accanto all’organizzazione, l’elemento portante dell’azienda. Essi, infatti, non sono altro che tutti quelli elementi materiali e immateriali che costituiscono l’azienda e che sono scelti in base alla loro attinenza con lo scopo economico che si intende perseguire.

Sono beni aziendali tutti quei beni strumentali all’attività imprenditoriale che deve essere svolta, complementari tra di loro, ma anche autonomi, e ciò sotto il profilo della circolazione, “surrogabili”, ovvero facilmente sostituibili, tale da garantire una certa continuità dell’azienda. Determinare quale tipologia di beni costituisce l’azienda si mostra di fondamentale importanza soprattutto al fine di poter individuare le regole circolatorie dell’azienda stessa.

Prescindendo dal tipo di teoria che si vuole seguire circa la concezione di azienda, ovvero a prescindere dalla teoria della universitas rerum o universitas iuris 123, si può ben affermare che i beni costituenti l’azienda possono essere così classificati:

122 Si discorre al riguardo di scissione tra proprietario titolare dell’azienda e soggetto che materialmente

utilizza il complesso aziendale. Colombo, Ferrari, in CLARIZIA R., I contratti di finanziamento. Leasing e factoring, cit., pag. 161. Vedi anche Cass. 28 Novembre 1981 n. 6361.

123 Due sono le teorie principali sui beni costituenti l’azienda. Secondo una prima teoria, cosiddetta

35 − Beni materiali;

− Beni immateriali;

− Diritti e situazioni giuridiche ad essi correlati124.

Prima di passare ad analizzare le singole categorie, si deve affermare che elemento necessario ed imprescindibile dei beni aziendali è rappresentato dalla strumentalità al perseguimento di uno scopo economico ben preciso. I beni, infatti, pur mostrandosi tra loro eterogenei, devono essere caratterizzati da un vincolo teleologico. Solo tale vincolo economico rende possibile la creazione di un’azienda. Vincolo che può essere non solo concreto, ma anche semplicemente potenziale o astratto125. In caso contrario, si avrebbe un mero insieme di beni tra loro distinti e separati, senza alcuna rilevanza e valore giuridico.

I beni materiali126 sono rappresentati da tutti quei beni corporali, mobili, immobili e mobili registrati, tra i quali si possono citare, a titolo esemplificativo, edifici, terreni, attrezzature varie, autoveicoli, macchinari, ect. Possono annoverarsi tra i beni materiali sia quelli consumabili che quelli non consumabili.

Dei beni immateriali si dirà più avanti127.

Per quanto riguarda i diritti e le situazioni giuridiche correlate si fa riferimento ai rapporti di lavoro con i soggetti che si trovano a collaborare all’interno dell’azienda128, ai diritti di godimento e ai diritti di proprietà inerenti ai beni aziendali, ai rapporti negoziali di vario genere.

Fanno parte dell’azienda anche i diritti di credito a prestazioni future, le obbligazioni aziendali, ovvero tutte quelle situazioni debitorie e creditorie che discendono dallo svolgimento dell’attività aziendale, e i diritti di individuazione.

I beni, inoltre, possono essere ulteriormente classificati in:

cosiddetta estensiva, l’azienda si compone non solo dei beni individuabili in forza dell’art. 810 c.c., ma anche di servizi e di prestazioni d’opera. Si discute, altresì, se i beni aziendali debbano essere considerati, ai fini della loro qualificazione e individuazione, in senso giuridico (ossia come determinati ai sensi degli artt. 810 e 816 c.c.) ovvero in senso economico (ossia intendendo per bene aziendale qualsiasi componente dell’azienda, sia esso un bene che una qualsiasi altra situazione giuridica soggettiva ad essa afferente).

124 La natura di elemento costitutivo il complesso aziendale si ricava anche dall’insieme delle norme dettate

per la circolazione dell’azienda ( cessione contratti, debiti e crediti aziendali). Ciò rispecchia la concezione unitaria dell’azienda. Cottino e Bonfante in TRIGOGNA R., op. cit., pag. 411.

125 Si vedano, per esempio, i beni aziendali potenziali. Vedi Cass. 11 giugno 2007 n. 13580. 126 La loro definizione è la medesima per tutti i beni, ovvero quella stabilita all’art. 810 c.c. 127 Vedi infra.

128 I collaboratori dell’imprenditore fanno parte del complesso aziendale in forza del vincolo di

subordinazione e l’attività lavorativa da essi prestata è strumentale al perseguimento dell’attività e/o scopo aziendale. La loro essenzialità all’interno del complesso aziendale dipende dal tipo di attività produttiva che si prefigge l’impresa, ovvero se si tratta di un’attività che richiede o meno un apporto personale determinante. Oltre agli ausiliari subordinati, l’imprenditore si avvale anche di collaboratori autonomi, tra i quali rientrano i piazzisti e i mandatari. Si suole, inoltre, distinguere tra collaboratori con potere rappresentativo (institori e procuratori), collaboratori senza potere rappresentativo e semplici lavoratori a servizio dell’impresa. Si deve anche precisare che la categoria di collaboratori che rileva ai fini della circolazione aziendale è quella dei collaboratori senza poteri rappresentativi , purché non legati all’imprenditore da un vincolo di intuitu personae. In tale ipotesi il rapporto di lavoro cessa in occasione del trasferimento d’azienda. Vedi COTTINO G., Diritto Commerciale, 2000, cit., pag. 213.

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− beni essenziali, ovvero quei beni caratterizzanti il complesso aziendale, i quali connotano la particolare attività aziendale. Un mutamento di tali beni comporta un mutamento della stessa azienda.

− beni accessori, ossia tutti quei beni complementari, accessori, e fungibili. Il mutamento o l’assenza di uno di questi non implica alcuna modifica all’interno dell’assetto aziendale.

Si discerne, altresì, tra beni a destinazione progettata e beni a destinazione eseguita. Della prima categoria fanno parte tutti quei beni la cui inclusione nel complesso aziendale è meramente prospettica, ovvero futura. Gli altri beni, invece, sono quelli che fanno già parte dell’azienda.

I beni possono essere anche a funzione unica o a funzione multipla. In modo particolare, in tale ultima categoria vi rientra quel tipo di beni che possono avere un’utilità aziendale contestuale o differita rispetto al loro inserimento nella stessa.

I beni, per di più, possono appartenere ad un solo soggetto, oppure possono essere nella titolarità di una pluralità di soggetti. Il vincolo di appartenenza al soggetto che usufruisce dell’azienda può, pertanto, essere non solo a titolo di proprietà, ma anche a titolo di diritti di godimento di qualsiasi genere (usufrutto, locazione, comodato, ect.).

Ulteriormente, fanno parte dell’azienda sia beni fungibili che beni infungibili, nonché sia beni fruttiferi che beni infruttiferi.

Nel documento Il leasing d’azienda (pagine 43-45)