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Nozione di azienda tra codice civile e principi generali

Nel documento Il leasing d’azienda (pagine 36-39)

giuridica dell’azienda; - 6 I beni; - 7 Tipologie di azienda.

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Introduzione all’azienda

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“L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”95. Così recita l’art. 2555 c.c., unica norma, peraltro non esaustiva, che tenta, con formula alquanto generica, di dare una definizione di azienda.

Invero, l’ordinamento italiano prevede una disciplina assai scarna di tale istituto tanto che alla stessa vengono dedicati esclusivamente una decina di articoli, contenuti nel titolo VIII, libro V del codice civile intitolato “Del Lavoro”.

Si tratta di norme di rilevanza generale, concernenti per lo più le vicende di circolazione dell’azienda stessa. Si disciplinano, in modo particolare, i profili del divieto di concorrenza, delle imprese soggette a registrazione, dei crediti relativi all’azienda, delle vicende successorie e di circolazione (affitto e usufrutto di azienda) e dei segni distintivi.

Manca, però, una specifica definizione di azienda tanto che da quella fornita dall’art. 2555 c.c. si ricava semplicemente il legame intercorrente con l’impresa e l’imprenditore, nulla viene precisato in merito al tipo di beni ed all’organizzazione aziendale.

94 Sull’argomento ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffrè Editore, 1960.

AULETTA G., voce Azienda (diritto commerciale), in Enc. Giur. Treccani. AULETTA G., Alienazione dell’azienda e divieto di concorrenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956, 1223 ss. AULETTA G., SALANITRO N., Diritto commerciale, Giuffrè Editore, 2006. BONFANTE G. - COTTINO G., L’imprenditore, in COTTINO G., Trattato di diritto commerciale, Cedam, 2000, vol I. BORTOLUZZI A., Il trasferimento d’azienda, UTET, 2010. CAMPOBASSO G. F., Manuale di Diritto Commerciale, UTET, 2004. CASANOVA M., Studi sulla teoria dell’azienda, Roma, 1938. COTTINO G., Diritto Commerciale, 1993, CEDAM. COTTINO G., Diritto Commerciale, CEDAM, 2000. FERRARA F., La teoria giuridica dell’azienda, Firenze, 1949. FERRARI B., voce Azienda (diritto privato), in Enciclopedia del diritto, vol. IV, Giuffrè Editore, Milano, 1959, pag. 692 ss. FANTOZZI, Impresa e imprenditore (diritto tributario), in Enciclopedia giuridica Treccani. FRANCESCHELLI R., Sui beni immateriali, in Riv. Dir. Ind., 1956, I, 381 ss. GALGANO F., Diritto civile e Commerciale, Cedam, 2004. GALGANO F., Diritto commerciale. Edizione compatta, L’imprenditore. Le società, Zanichelli Editore, 2010. GHIDINI M., Disciplina giuridica dell’impresa, Milano, 1950. MARTORANO F., L’azienda, in Trattato di diritto commerciale, fondato da Buonocore e diretto da Costi, Torino, Giappicchelli Editore, 2010. MESSINETTI D., Voce: Beni immateriali, in Enciclopedia giuridica Treccani. OPPO, Impresa e Imprenditore, in Enciclopedia giuridica Treccani. PRESTI G. - RESCIGNO M., Corso diritto commerciale, Vol. I, Zanichelli Editore, 2006. ROMAGNOLI E., Voce: Affitto, in Enciclopedia giuridica Treccani. TRIGOGNA R., La circolazione d’azienda, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, in Diritto privato nella giurisprudenza a cura di Paolo Cendom, vol XIII, pag. 379 ss. VANZETTI A., Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all’azienda ceduta, in Riv. soc., 1965, pag. 539 ss.

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Proprio la necessità di definire in modo più specifico cosa debba intendersi per complesso aziendale ha comportato il nascere di una ragguardevole opera di studio ed elaborazione di teorie di varia natura da parte della giurisprudenza e della dottrina. Soltanto attraverso tali studi è possibile arricchire la definizione di azienda come fornita dal legislatore e determinare nel concreto cosa essa effettivamente rappresenti.

2 Nozione di azienda tra codice civile e principi generali.

Al fine di poter formulare una definizione di azienda che possa essere la più precisa possibile, è necessario analizzare più da vicino la fattispecie di azienda come normativamente prevista. Per tale ragione logica, si reputa d’obbligo partire dall’analisi del dettato normativo per poi esaminare brevemente le varie teorie che la dottrina ha elaborato in merito a tale istituto.

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come un “complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’attività di impresa”.

Pertanto, perché possa configurarsi un’azienda sono necessari due precisi elementi:

1. Un elemento materiale, rappresentato da un complesso di beni che, pur essendo caratterizzati dall’eterogeneità, sono tra loro uniti da un vincolo teleologico, costituito dall’attività produttiva imprenditoriale;

2. Un elemento formale, rappresentato dall’organizzazione96. Si afferma, infatti, che l’azienda è “un’organizzazione di strumenti personali per l’esercizio di un’attività produttiva di servizi o di beni destinati allo scambio”97 e che “l’azienda è l’unità economica nella quale si svolge il processo produttivo. Gli elementi fondamentali della sua attività sono i fattori produttivi da essa impiegati, il prodotto che risulta da tale impiego e il reddito, ossia la differenza tra il valore del prodotto (ricavo) e il valore dei fattori (costi)”98. Tuttavia, quanto ora esplicitato deve essere analizzato avuto riguardo all’art. 2082 c.c., norma cardine in materia di definizione di impresa e imprenditore, cui lo stesso art. 2555 c.c. fa riferimento e che consente di

96 L’organizzazione di cui trattasi altro non è che la funzione economica in forza della quale è creata e

formata l’azienda. È in base al tipo di organizzazione che si individua il collegamento economico, ovvero la connessione teleologica che deve ricorrere tra i beni aziendali, e che si determina il contenuto dell’azienda e che si individua la disciplina applicabile. In particolare, l’organizzazione può essere analizzata sotto un duplice profilo. Se si considera il profilo patrimoniale, ci si riferisce al legame tra i beni aziendali, mobili e immobili; se si analizza il profilo personale, si ha riguardo ai rapporti di lavoro che ineriscono all’attività aziendale e imprenditoriale. Se si esamina il profilo dinamico, infine, si mette in evidenza l’attività produttiva che l’azienda è chiamata a svolgere. E sotto tale ultimo profilo ricorre un’unicità tra impresa e azienda. È in base all’organizzazione che si distinguono i beni in strumentali e complementari, a seconda che si reputino essenziali o accessori alla finalità produttiva dell’azienda, e che si discorre di beni con destinazione ovvero di beni economicamente complementari. Inoltre, è grazie all’organizzazione che si discorre di variabilità del contenuto dell’azienda, ma anche di continuità aziendale. Tutto ruota, infatti, attorno al tipo di attività produttiva cui il complesso aziendale è preordinato.

97 CASANOVA M., op. cit., pag. 11.

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arricchire di elementi ulteriori la stessa definizione di azienda, inquadrandola all’interno di un’attività produttiva (scopo di esistenza dell’azienda stessa).

Alla luce del dettato normativo sopra analizzato la dottrina maggioritaria99 ha tentato di enucleare i caratteri principali dell’azienda. Ebbene peculiarità dell’azienda sono:

a) Eterogeneità degli elementi costitutivi e vincolo funzionale o di destinazione. L’azienda si compone di tutta una serie di beni e servizi tra loro eterogenei, pur se tra loro complementari perché legati dal vincolo unitario del perseguimento e svolgimento dell’attività d’impresa. Vincolo unitario di destinazione e funzionalità che viene impresso e determinato dall’imprenditore mediante l’organizzazione e che consente la creazione di un complesso organico di beni100;

b) Mutabilità. L’azienda è sottoposta ad un continuo mutamento circa i suoi beni costitutivi in base alle esigenze che si palesano durante la vita e l’utilizzo della stessa. Al riguardo si suole distinguere tra elementi essenziali, i quali connotano l’azienda e sono destinati a durare nel tempo, ed elementi non essenziali, i quali mutano in base al progresso tecnico, al mercato, alle nuove esigenze aziendali e d’impresa, alla congruità al fine aziendale, allo stato di conservazione degli stessi beni (consumabilità dei beni, deterioramento a seguito di utilizzo);

c) Continuità aziendale. La compagine aziendale deve essere tale da assicurare all’imprenditore che la utilizzi, e comunque all’impresa in cui la stessa è inserita, un flusso continuo di reddito, un assiduo standard di qualità della produzione, in definitiva una continuità aziendale al servizio dell’annessa attività imprenditoriale101; d) Perseguimento di uno scopo economico ben preciso102;

e) Interdipendenza con le figure dell’impresa e dell’imprenditore103. Tant’è vero che seppur l’azienda può presentarsi separatamente sia dall’impresa che dall’imprenditore, potendo, per esempio, rimanere inutilizzata o temporaneamente senza un titolare ben identificato, tra l’impresa, l’imprenditore e l’azienda ricorre un rapporto di reciproca dipendenza, come verrà chiarito in proseguo. È mediante il riferimento all’impresa e all’imprenditore che l’azienda viene qualificata e definita sul piano pratico, e ciò alla luce del fatto che elemento unificante è rappresentato proprio dall’organizzazione, la quale altro non è che la pianificazione di un’attività economica, ovvero di un’attività finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi, e quindi di un’attività di impresa della quale l’azienda ne costituisce mezzo di esecuzione.

A titolo di mera completezza del discorso sinora svolto, si evidenzia che una nozione d’azienda che sia ben precisa è importante anche e soprattutto al fine dell’individuazione del momento di costituzione ed estinzione dell’azienda stessa.

99 G. AULETTA, voce Azienda, cit., pag. 1 ss. Cfr. CASANOVA M., op. cit.

100 Destinazione dei beni che viene determinata e impressa mediante l’organizzazione, quale elemento

unificante l’azienda. Vedi Cass. 28 aprile 1998 n. 4319 in COTTINO G., Diritto Commerciale, 2000, cit. Cass. Civ. 15 maggio 2006 n. 11130, in Giust. Civ. Mass., 2006, 5 e Cass. 29 settembre 1993 n. 9760.

101 Ciò viene garantito proprio grazie ai beni essenziali.

102 Lo scopo economico si determina in base a relazioni di mercato e agli interessi e scopi dell’imprenditore. 103 Vedi infra.

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Difatti, si suole asserire che l’azienda si costituisce nel momento in cui ricorre un insieme o complesso di beni tra loro economicamente collegati e lo stesso possa essere utilizzato per lo svolgimento di una determinata attività d’impresa.

L’estinzione, invece, è ricollegata non al mancato utilizzo dei beni quanto al venir meno del legame funzionale intercorrente tra i beni e proiettato al perseguimento dello scopo economico prefissato.

Ad ogni buon conto si evidenzia che l’azienda altro non è che un centro di interessi pubblici, privati, individuali e collettivi.

Nel documento Il leasing d’azienda (pagine 36-39)