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Segue La retrocessione: effetti

Nel documento Il leasing d’azienda (pagine 132-135)

Per quanto concerne il piano degli effetti, si può affermare che effetto principale della retrocessione è rappresentato dal ritrasferimento in capo alla Società di Leasing del possesso e detenzione del complesso aziendale.

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Quanto all’oggetto specifico del trasferimento si rinvia a quanto già affermato in ambito di successione di contratti, debiti e crediti389.

Conseguenza ulteriore e diretta della retrocessione è poi costituita dalla verifica e valutazione dell’attuazione delle necessarie reintegrazioni del compendio aziendale. Infatti, in ossequio alla disciplina dell’affitto d’azienda, è onere oltre che dovere dell’Utilizzatore verificare la consistenza finale del compendio aziendale e provvedere alle necessarie reintegrazioni, nell’ottica secondo la quale l’azienda deve essere restituita nel rispetto della sua destinazione e consistenza iniziale.

Orbene, cessato il rapporto, l’Utilizzatore deve procedere alla redazione dell’inventario dei beni sussistenti nell’azienda al momento della sua conclusione, e, previa comparazione con l’inventario stilato al momento della costituzione del rapporto di godimento, provvedere alle relative reintegrazioni e conguagli.

Tuttavia, si rileva come parte della dottrina390 ha sottolineato l’incompatibilità della reintegrazione del patrimonio aziendale, mediante conguaglio in denaro, in caso di differenze tra inconsistenze d’inventario all’inizio e al termine del leasing, da una parte, e la connotazione finanziaria della causa del contratto di leasing d’azienda, dall’altra parte. L’intermediario- Concedente (Società di Leasing), si afferma, effettua l’ammortamento finanziario del prezzo anticipato per l’acquisto dell’azienda dal Fornitore mediante la riscossione dei canoni periodici di leasing. Nel caso in cui l’Utilizzatore, alla scadenza del contratto, scelga di non esercitare il diritto di opzione, la Società di Leasing ha interesse alla restituzione del complesso o del ramo aziendale locato nella sua integrità, nello stato cioè in cui era all’inizio del contratto. Integrità materiale e non di solo valore. Dovrebbe, allora, conseguentemente escludersi la possibilità per l’Utilizzatore di effettuare e dedurre gli ammortamenti sui beni aziendali oggetto del contratto di locazione finanziaria391. La reintegrazione, se necessaria, potrà avvenire solo in natura.

A tal riguardo si rende, inoltre, necessario valutare cosa accade se l’azienda restituita si presenti depauperata e, in particolare, ci si interroga se sorge una qualche responsabilità in capo all’Utilizzatore.

A prima vista, potrebbe semplicemente rispondersi che la problematica è ampiamente risolta con il sistema delle reintegrazioni, come mutuato dalla disciplina dell’usufrutto e dell’affitto di azienda.

Tuttavia, bisogna precisare che, qualora il depauperamento del complesso aziendale sia la conseguenza di un uso improprio o negligente dell’azienda, sorgerà in capo all’Utilizzatore

389 Vedi supra. Secondo un autore dovrebbe applicarsi la disciplina dettata in materia di affitto d’azienda e

non quella della cessione d’azienda. TROISI B., ordinario di diritto civile presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari.

390 Vedi BOZZOLAN E., op. cit., pag. 8.

391 Come rileva l’autore, sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 42/1998, la deducibilità degli

ammortamenti in capo all’affittuario, e quindi, nell’ambito di un contratto di leasing d’azienda, in capo all’Utilizzatore, è consentita solamente se viene applicata la disposizione di cui all’art. 2561 c.c. (dato il suo carattere di norma derogabile) relativa all’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili. Vedi BOZZOLAN E., op. cit., pag. 8.

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una responsabilità contrattuale (avuto come riferimento l’obbligo di mantenere costante l’avviamento e il dovere di rispettare il trend o regolamento aziendale stabilito dalla Società di Leasing ). Responsabilità che seguirà comunque la disciplina ordinaria di cui agli artt. 1218 ss c.c.

Al riguardo, potrebbe anche prevedersi a favore della Società di leasing un’indennità per perdita di avviamento da corrispondersi a carico dell’Utilizzatore, costruita sulla falsariga di quanto previsto per la locazione commerciale all’art. 69 L. 392/1978.

Ulteriore problematica che sorge in sede di retrocessione attiene, poi, alla possibilità di riconoscere all’Utilizzatore un “compenso” per l’incremento apportato all’avviamento dell’azienda nel corso della sua gestione.

Dottrina e giurisprudenza hanno affrontato il problema in relazione al contratto di affitto d’azienda, ma ritengo che le conclusioni raggiunte possano essere riferite anche alla fattispecie del leasing d’azienda.

Infatti, la giurisprudenza392 prevalente dà risposta negativa al problema: l’avviamento non può essere concepito distintamente dall’azienda, e pertanto esso alla scadenza del contratto rientrerebbe nel patrimonio del Concedente (Società di Leasing), senza comportare la corresponsione di alcuna somma di denaro all’Utilizzatore.

La dottrina dominante393, invece, si è espressa in senso contrario, ritenendo che l’Utilizzatore, che con la sua gestione abbia apportato un incremento all’avviamento dell’azienda, ha diritto ad un’indennità separata corrispondente ai miglioramenti (ossia all’incremento) apportati.

Inoltre, se si ritiene applicabile in via analogica il disposto di cui all’art. 985 c.c., l’Utilizzatore, al pari dell’usufruttuario, ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti apportati all’azienda, nella misura della minor somma tra la spesa sostenuta e l’aumento di valore conseguito.

Nessun compenso o indennità, invece, potrà essere corrisposto all’Utilizzatore se si applica la disciplina della locazione o della vendita. Anzi, in tale ipotesi potrebbe esclusivamente essere attribuito, come avviene nella prassi commerciale, un solo potere di ritenzione dei beni e attrezzature immessi nell’azienda, con il limite del mantenimento costante dell’avviamento. La ritenzione dei beni non potrà essere attuata qualora ciò incida, diminuendolo, sull’avviamento.

L’esclusione di un compenso, infine, trova, a mio avviso, la sua giustificazione anche nel complesso assetto di interessi, nella causa di finanziamento e nelle modalità di allocazione dei vari di rischi, sottesi all’operazione negoziale di leasing d’azienda.

392 Secondo una parte della giurisprudenza, l’avviamento non deve essere considerato neppure se valutabile

economicamente, ferma restando comunque la possibilità per le parti di accordarsi diversamente in contratto e prevedere ad esempio, appunto, un compenso per l’affittuario che abbia incrementato l’azienda con la sua gestione. Su tutte, v. Cass. Civ. 12 giugno 1995 n. 6591, in Mass. Giust. Civ., 1995, 1193.

393 La dottrina dominante “è orientata a riconoscere all’affittuario un diritto al compenso per l’incremento di valore

dell’avviamento, ma è indennizzabile soltanto il maggior avviamento ricollegabile all’opera o alle spese dell’affittuario, con esclusione di quello derivante da circostanze esterne”. Così BALDUCCI D., L’affitto d’azienda, cit., pag. 179. Cfr. ID., Formulario di tutti i contratti pubblici e privati, Edizioni FAG, Milano, 2007, pag. 54.

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Ad ogni modo, si rileva che, di solito, nella prassi commerciale, qualora l’azienda venga venduta o riutilizzata, la differenza tra il ricavo ottenuto dalla vendita o riutilizzo rispetto alla completa esecuzione del leasing, se positivo sarà dovuta all’Utilizzatore. Unica ipotesi di indennità o compenso all’Utilizzatore. Anzi è lo stesso Utilizzatore, a seconda dei casi, a dover corrispondere un surplus alla Società di Leasing. Infatti, se la suddetta differenza risulta di segno negativo sarà pretesa dalla Società di Leasing all’Utilizzatore.

21 Segue. L’immissione del possesso e lo status dell’azienda nelle more tra la retrocessione

Nel documento Il leasing d’azienda (pagine 132-135)