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3. LA DIRETTIVA 2009/50/CE SUI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICAT

3.2. I DIRITTI DEI LA VORATORI EUROPEI ALTAMENTE QUALIFICAT

Il rilascio della carta blu per il periodo di tempo oscillante dagli uno ai quattro anni previsto dall'art. 7, pt. 3 della direttiva comporta l'automatico riconoscimento in capo all'istante della qualifica di lavoratore altamente qualificato, il riconoscimento al medesimo della facoltà di entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro di residenza nonché il godimento del variegato insieme di diritti menzionati nel Titolo IV della direttiva.

Il primo diritto riconosciuto al titolare della suddetta autorizzazione amministrativa è la facoltà di accedere al mercato del lavoro dello Stato membro. Si tratta, di un diritto evidentemente 'gradato', in quanto lo stesso risulta fortemente condizionato da previsioni quali il fatto che per i primi due anni di tempo l'accesso al mercato del lavoro dello straniero possa avvenire esclusivamente ai fini dello svolgimento di attività retribuite che soddisfano le condizioni di ammissione di cui all'art. 5 e, nondimeno, qualsivoglia modificazione soggettiva sul versante datoriale necessiti di un'apposita autorizzazione amministrativa.

Ma anche dalla precisazione che, decorso tale frangente temporale, è comunque rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati la decisione di estendere (o meno) ai destinatari della a lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quel che riguarda l'accesso ai lavori altamente qualificati.

Tornando a quella disposizione che ammanta di indispensabilità il rilascio di un'autorizzazione amministrativa ai fini della modifica del datore di lavoro nel corso del primo biennio di occupazione legale, giova rilevare che essa va raccordata con la disposizione successiva dedicata alla perdita temporanea del posto di lavoro.

Posto che ai sensi dell'art. 13 la perdita involontaria dell'impiego non costituisce di per sé un motivo sufficiente per revocare la carta blu, salvo che il periodo di disoccupazione si protragga per oltre tre mesi consecutivi ovvero il lavoratore straniero faccia registrare ulteriori periodi di disoccupazione durante il periodo di validità della carta blu, ne consegue che ogniqualvolta la perdita dell'impiego

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avvenga nei primi due anni successivi al rilascio della blue card il lavoratore altamente qualificato dovrà richiedere ed attendere il rilascio di un'apposita autorizzazione per intraprendere un nuovo impiego.

Per quanto attiene alle condizioni del soggiorno, i lavoratori altamente qualificati beneficiano di un diritto ad un trattamento eguale – che però non incide sul diritti dello Stato membro di revocare o rifiutare il rinnovo della carta blu, nei settori elencati dall'art. 14 ovvero nel dettaglio: condizioni di lavoro latamente intese, libertà e diritti sindacali, istruzione e formazione professionale (sebbene con i limiti stabiliti nell'art. 14, pt. 2), riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali; disposizioni nazionali relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE), pagamento degli importi collegati alle pensioni legali di vecchiaia (fatta salva l'esistenza di eventuali accordi bilaterali), accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e libero accesso a tutto il territorio dello stato (art. 14).

Al nucleo di norme dedicate ad assicurare ai lavoratori di paesi terzi altamente qualificati un trattamento equivalente a quello dei propri cittadini segue un insieme di disposizioni che introducono significativi margini di differenziazione nel trattamento da riservare ai lavoratori qualificati rispetto ai lavoratori stranieri non qualificati.

Esse costituiscono, come anticipato, clausole derogatorie rispetto all'applicazione della disciplina dettata a livello sovranazionale con riferimento, rispettivamente, al ricongiungimento del cittadino di paese terzo con i propri familiari, all'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo e alla mobilità.

3.2.1. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

La disciplina flebile, a tratti detrimente346, del diritto al ricongiungimento disciplinato dalla direttiva 2003/86/Ce evidenzia marcate oscillazioni in senso

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Ciò, si noti, sebbene il ricongiungimento sia comune mente inteso come corollario del diritto all'unità fa milia re protetto nell'ord ina mento internazionale dall'art. 8 de lla Convenzione europea

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incrementale rispetto a quelle che erano state alcune delle sue disposizioni più criticate.

Innanzitutto, in deroga all'insieme di condizioni descritto negli artt. 3, ptt. 1 e 8, della direttiva in materia di ricongiungimento347, la ricomposizione del quadro degli affetti del migrante altamente qualificato non viene più subordinato al fatto che il lavoratore abbia o meno una fondata aspettativa di ottenere un permesso di soggiornare in modo stabile ovvero possa vantare una durata minima del soggiorno.

Ancora, prendendo le distanze dalla facoltà prefigurata in capo agli Stati membri di limitare il diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori appartenenti alla famiglia nucleare e che abbiano già compiuto dodici anni, subordinando l'ingresso ad un esame circa le reali possibilità di integrazione di tali soggetti348, l'art. 15, pt. 2 della direttiva afferma che tali condizioni possono essere richieste ed analizzate solo successivamente alla concessione del ricongiungimento.

Parimenti migliorativa appare la previsione contenuta nel successivo pt. 3: questa norma impone agli stati membri un termine 'breve' semestrale per la disamina della domanda in caso di soddisfacimento delle condizioni soggiacenti l'esercizio del diritto di riunificazione ben più favorevole più favorevole rispetto ai nove mesi, prorogabili in circostanze eccezionale, previsti nella direttiva 2003/86.

dei diritti dell'uo mo e dalla disposizione geme lla cristallizzata nell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali allegata ai Trattati.

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Conviene senz'altro ricordare che a mente delle norme sopra richia mate, il ca mpo di applicazione della disciplina sulla riunificazione dettata in sede europea è circoscritta a colui il quale sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno stato me mbro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e abbia una fondata prospettiva di ottenere il d ir itto di soggiornare in modo stabile. Per quanto riguarda in pa rticola re il primo requisito, l'a rt. 8 afferma che “gli Stati membri possono esigere che il soggiornante, prima di farsi raggiungere dai suoi fa miliari, abbia soggiornato legalmente nel loro territorio per un periodo non superiore a due anni”.

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Artt. 4, pt. 1, u.c . e 7, pt. 2, d ir. 2003/86/Ce . Nello specifico L‟a rt. 4, n. 1, u.c., della direttiva prevede che, qualora un minore abbia superato i dodici anni e giunga indipendentemente dal resto della sua famig lia in uno Stato me mbro, quest‟ultimo, prima di autorizza rne l‟ingresso ed il soggiorno ai sensi della direttiva, possa esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione. Il Parlamento aveva chiesto l‟annullamento proprio dell‟art. 4, pt. 1 ultimo comma (oltre che dall'art. 4, pt. 6 e dell‟art. 8 della d irettiva) sostenendo che il concetto di condizioni per l‟integrazione non lascerebbe spazio alcuno alla valutazione dell‟interesse della famiglia. Per alcuni riferimenti, si v. infra nt. 12.

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La tutela incrementale accordata ai familiari è ancora più evidente se solo si rammenta che l'art. 8 della direttiva in tema di ricongiungimento permette agli Stati di attendere fino a tre anni tra la presentazione della stessa e l'effettivo rilascio del titolo di soggiorno.

Il trattamento privilegiato garantito alla famiglia del titolare della blue card non esime dall'interrogarsi se l'ulteriore frammentazione arrecata dalla direttiva 2009/50 al quadro giuridico sotteso alla disciplina europea sul ricongiungimento sia davvero accettabile con riferimento a situazioni aventi tutte quale minimo comune denominatore il fatto di (co)involgere un diritto, quello all'unità familiare, della cui natura fondamentale non solo è lecito dubitare, ma che difficilmente appare comprimibile invocando le ipoteche funzionaliste349.

Proseguendo nella disamina dei circuiti preferenziali delineati dalla direttiva, ci si imbatte nella previsione che prevede l'equiparazione della durata del permesso di soggiorno rilasciata al familiare con quello del lavoratore altamente qualificato ed in quella che, in deroga all'art. 15, pt. 1, della dir. 2003/86, consente di cumulare periodi di soggiorno in diversi stati membri ai fini del calcolo dei cinque anni necessari per l'acquisizione di un permesso di soggiorno indipendente rispetto a quello del familiare che ha chiesto (e ottenuto) il ricongiungimento.

Anche l'aspetto residuale connesso al trattamento del familiare del lavoratore altamente qualificato rispetto all'accesso sul mercato del lavoro appare migliorativo, seppur in una prospettiva futura, rispetto al trattamento accordato ai familiari del lavoratore non qualificato dall'art. 14, pt. 2, della direttiva 2003/86/Ce.

A partire dal mese di novembre 2011 gli Stati non potranno infatti più mantenere in vigore le disposizioni dirette a stabilire qualsivoglia limitazione temporale rispetto all'accesso al mercato del lavoro dello straniero ricongiunto col familiare altamente qualificato.

349La connotazione promo zionale delle c lausole introdotte dalla direttiva 2009/50 è

particolarmente evidente alle luce del preteso nesso ravvisato dalle istituzioni co munita rie t ra l'ingresso di manodopera qualificata e il raggiungimento degli obiettivi delineati dalla strategia di Lisbona. Nesso corroborato dall''utilitarian, selective and economically oriented approach ' che del resto tende a connotare le polit iche di immig razione attuate sul versante interno.