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LA NATURA FONDAMENTALE DEL DIRITTO ALLA VITA FAMILIARE DEI CITTADINI UE

5. IL CASO M ETOCK : BREVE RICOSTRUZIONE DEL FATTO

5.3. LA NATURA FONDAMENTALE DEL DIRITTO ALLA VITA FAMILIARE DEI CITTADINI UE

La risoluzione dei quesiti sottoposti alla Corte nel caso Metock consente di riflettere sul grado di tutela dell‟unità familiare garantita al cittadino europeo che si voglia ricongiungere coi propri familiari stranieri.

Si è già avuto modo di evidenziare come il legislatore europeo abbia cominciato ad interessarsi della protezione della famiglia del migrante comunitario all'interno dei discorsi dedicati alla libera circolazione dei cittadini comunitari all‟interno dell'Unione.

Il ricongiungimento con i propri familiari, di qualunque nazionalità essi fossero, sul territorio dello Stato membro di accoglienza era considerato difatti uno strumento indispensabile per garantire e incentivare il nomadismo professionale dei cittadini europei e, per tale via, consentire il raggiungimento degli obiettivi economici della neonata Cee.

Nondimeno, la sistematizzazione delle regole volte a definire la portata del diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari provenienti da paesi terzi e l‟obbligo di filtrare la loro lettura attraverso la lente dei diritti fondamentali272, è indubbiamente maturata sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla Cgue grazie all‟interpretazione espansiva che dei regolamenti (e poi della direttiva) in materia di libera circolazione delle persone è stata fornita dai giudici europei nel corso di una giurisprudenza pluridecennale.

Le pronunce della Corte di giustizia rese in sede di interpretazione pregiudiziale hanno contribuito a chiarire ed ampliare la portata delle disposizioni contenute negli atti attuativi del Trattato nel senso di affrancarle, almeno in parte, dalle logiche precipuamente economiche che le connotavano in origine.

A questo percorso ha contribuito non poco il dialogo nel frattempo instaurato con la Corte di Strasburgo.

Non a caso, vi è chi ritiene che l‟attrazione 'indiretta' della famiglia nell‟ambito delle competenze comunitarie si inserisca a pieno titolo all‟interno di una stagione

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di activism judicialism in cui la Corte, abbandonato il proprio ruolo di giudice dei soli diritti 'economici' sottesi al raggiungimento degli obiettivi della Comunità, ha finito per assumere un ruolo di primo piano nella tutela dei diritti dell‟individuo, dando vita ad un fenomeno integrato di tutela dei diritti disposto su più livelli - definito dalla dottrina specializzata in termini di multilevel protection - fondato su un osmosi dialettica continua tra i giudici europei e tra questi e i giudici costituzionali273.

Tuttavia, se è vero che nella risoluzione del dilemma giuridico tra libera circolazione e politiche dell‟immigrazione, il richiamo al rispetto del diritto all‟unità della famiglia protetto dall‟art. 8 della Cedu, da inizialmente sfumato, si è fatto via via più marcato riecheggiando come un leit motiv all‟interno delle pronunce della Corte, non è chiaro il reale grado di emancipazione di tale diritto fondamentale rispetto alle libertà economiche, ritenute altrettanto 'fondamentali', protette dal legislatore comunitario.

Scorrendo le pagine della giurisprudenza antecedente al caso da ultimo analizzato è possibile distinguere tra i due ruoli differenti attribuiti al diritto fondamentale protetto dall‟art. 8 della Cedu a seconda che ricorressero o meno i presupposti di applicazione della disciplina comunitaria sulla libera circolazione.

Allorquando il giudice europeo ha rilevato la sussistenza dei presupposti applicativi della normativa comunitaria sulla libera circolazione, ha privilegiato un‟interpretazione del diritto al rispetto della vita familiare funzionale all‟esercizio delle libertà fondamentali sottese al raggiungimento degli obiettivi del Trattato, utilizzando “il richiamo all‟articolo 8 della Cedu ad adiuvandum, come strumento alla luce del quale interpretare il dato normativo comunitario” nel modo più utile al perseguimento degli obiettivi della Comunità274.

273Osserva Ninatti, Il diritto alla vita familiare..., cit., p 241 che la “Co rte di giustizia e il

legislatore comunitario hanno (…) trovato il modo di lamb ire questa isola di sovranità nazionale – il diritto alla vita fa milia re -, poggiandosi inizia lmente su una pietra angolare della costruzione comunitaria, cioè la libera circolazione”.

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Circostanza, quest‟ultima, che non ha escluso che la Corte abbia finito talvolta per utilizzare le regole sulla libera circolazione in modo del tutto strumentale alla protezione dell‟individuo e della sua famiglia275

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Diversamente, nel caso di accertata inapplicabilità delle disposizioni di cui al reg. 1612/68 – ed era certamente il caso del sig. Akrich - l‟art. 8 della Cedu ha finito per giocare un ruolo 'da libero battitore'276 modellato sulle peculiarità del singolo caso concreto, nella risoluzione del dilemma giuridico tra libera circolazione e politiche dell‟immigrazione.

Per non costituire un‟illecita ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare tutelato dall'art. 8, n. 1, della Cedu gli eventuali provvedimenti nazionali ostativi al ricongiungimento familiare dovranno, infatti, essere conformi ai requisiti di cui al n. 2 dello stesso, fermo restando che il cittadino extracomunitario non potrà vantare alcun diritto di residenza sul territorio statale in virtù delle disposizioni comunitarie

Con la pronuncia occasionata dal caso Metock la Corte ha ripreso ed esplicitato la prima delle due tendenze appena accennate: il cittadino proveniente da paesi terzi legato da un vincolo familiare ad un cittadino comunitario residente in un altro Stato membro deve vedersi riconoscere un diritto di (primo) ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato membro di accoglienza direttamente in forza del diritto comunitario a prescindere dalla data, dal luogo e dalle circostanze di acquisizione del vincolo matrimoniale. In caso contrario, il cittadino europeo sarebbe dissuaso dall‟esercitare i diritti di ingresso e di residenza sul territorio europeo riconosciutigli dagli artt. 39 e 43 del Trattato.

Nell‟economia generale della sentenza Metock, il richiamo (esplicito) all‟art. 8 della Cedu viene in rilievo, pertanto, esclusivamente come parametro ad adiuvandum in riferimento alle ipotesi derogatorie alla concessione dei predetti diritti previste nel titolo VI della direttiva.

275Così, re lativa mente al caso Carpenter, Spaventa, From Gerhard to Carpenter: Towards a

(Non)Economic European Constitution, in CMLR, 2004, p. 743 ss., ivi p. 766.

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La sensazione è, dunque, che ancora una volta che la tutela ampia della famiglia promessa ai soggetti ricompresi nell‟alveo applicativo della direttiva 2004/38 abbia rilevato non come fine in sé, ma in quanto funzionale alle esigenze dell‟integrazione comunitaria e, su questa scia, la protezione comunitaria della famiglia dei cittadini europei migranti assuma tratti di incisività (sulle politiche dell‟immigrazione nazionali) ben superiori a quelli che potrebbe rivendicare il giudice di Strasburgo nella propria veste di giudice dei diritti.

Sebbene non sia questa la sede più adatta per soffermarvisi, occorre ricordare che in materia di ricongiungimento, ogniqualvolta le sia stato richiesta di assumere una decisione 'positiva'277, la Corte europea dei diritti dell‟uomo ha sempre mostrato un certo riserbo, procedendo a “valutazioni molto calibrate sui casi concreti” e in ogni caso ha sempre dimostrato una tutela molto più pregna nte dei legami familiari sul versante degli obblighi negativi imposti agli stati membri dal rispetto del suddetto vincolo278.

Alla luce della riserva di competenza statale nel campo della determinazione della densità dei flussi migratori, il giudice di Strasburgo ha precisato, in effetti, che il rispetto dell‟art. 8 della Cedu non “impone di rispettare la scelta della coppia sul luogo di residenza e di autorizzarvi la riunione della famiglia”279

, limitandosi a valutare se non vi siano modi alternativi di sviluppo della vita familiare al di fuori del luogo di residenza prescelto.

Diversamente, la Corte di giustizia considera l‟ingerenza realizzata dalle previsioni comunitarie in materia di ricongiungimento sulle politiche dell‟immigrazione nazionali funzionale al perseguimento degli obiettivi dell‟Unione e, quindi, ontologicamente legittima.

Per altro verso, ciò svela la sussistenza di gradi di tutela della famiglia differenti.

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Convenzionalmente il diritto all‟unità fa milia re viene inteso nella duplice accezione 'positiva', come diritto al ricongiungimento fa miliare e 'negativa' ovvero come limite al potere di espulsione degli Stati. Sul punto si v. Liguori, L‟integrazione comunitaria e il diritto all‟unità familiare dei

cittadini dei Paesi terzi, in Rass. dir. pubbl. eur., 2002, p. 135 ss., ivi p. 137.

278Biondi, 2005, p. 91.

279Biondi, 2005, p. 77. Sentenze della Cedu 28 maggio 1985, causa Abdulaziz, Cabales and

Balk andali c. Regno Unito (Series A no. 94, pt. 68); 19 febbraio 1996, causa Gül c. Svizzera

(Recueil des arrêts et décisions, 1996-I, pt. 39); 28 novembre 1996, causa Ahmut c. Paesi Bassi (Recueil des arrêts et décisions, 1996-VI, pt. 70).

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Pur potendo questo risultato essere considerato 'normale' in virtù delle finalità e degli obiettivi europei, se da un lato contribuisce innegabilmente a colmare il “vuoto di giurisdizione in tema di ricongiungimenti familiari nel sistema regionale sovranazionale creato dalle due Corti”280

, induce ad interrogarsi sui possibili approdi ulteriori cui potrebbero pervenire i giudici lussemburghesi nel campo della tutela della vita familiare se solo intrecciassero un dialogo più fitto con i vicini di stanza a Strasburgo, mostrandosi meno 'reticenti' a parlare il linguaggio dei diritti fondamentali281.

Con riferimento ai familiari stranieri di cittadini europei migranti, l‟accennata tendenza espansiva potrebbe concretarsi nell‟attribuzione – e non solo nell‟agevolazione ai sensi dell‟art. 3.2 della direttiva - dei diritti di circolazione e di soggiorno anche a coloro i quali, cittadini di Paesi terzi che non rientrano nell‟elenco di cui all‟art. 2.2 della normativa, vantino un legame familiare effettivo con un cittadino comunitario da provare sulla base di dati e circostanze fattuali quali, ad esempio, la dipendenza finanziaria, fisica o la precedente coabitazione. Ciò, sulla scorta della giurisprudenza maggiormente calibrata sul caso concreto che proviene dal giudice di Strasburgo, maggiormente incline a tutelare i rapporti familiari “effettivi e provati, tenendo anche conto delle tradizioni culturali e giuridiche dei paesi di origine”282

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Più in generale, una maggiore valorizzazione della natura fondamentale ed universale del diritto alla tutela delle relazioni familiari all‟interno dell‟ordinamento comunitario – corroborata dalla previsione di cui all‟art. 7 della Carta europea dei diritti fondamentali - si presta a fornire nuove e valide argomentazioni a coloro che hanno messo da tempo in discussione la razionalità complessiva del sistema di protezione della famiglia del cittadino extracomunitario legalmente residente sul territorio dell‟Unione previsto dalla direttiva 2003/86/Ce sottolineando l‟irragionevolezza di un regime “di aperta

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Morozzo de lla Rocca, Il diritto all‟unità familiare in Europa.., cit., 2004, p. 83.

281

In tal senso, Costello, Metock : Free Movement...cit., p. 611.

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Biondi, L‟unità familiare nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti

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disuguaglianza giuridica con i cittadini comunitari a fronte di situazioni oggettivamente omogenee che hanno nell‟affectio familiaris l‟elemento egualitario e di massima comparabilità”283

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6. UNA CHIAVE DI LETTURA DEL RAPPORTO TRA CONDIZIONE GIURIDICA DEI