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I rapporti con le situazioni processualcivilistiche

CAPITOLO 4 I terzi creditori, interessati all’integrità del patrimonio

4.4 La tutela dei creditori rispetto alla confisca c.d. di prevenzione

4.4.3 I rapporti con le situazioni processualcivilistiche

Anche l’importante nodo del rapporto tra sequestri/confische ed altre vicende processuali è stato affrontato in maniera esplicita dal legislatore del Codice Antimafia.

532 Per qualche utile riflessione sulla soddisfazione dei crediti prededucibili, con un confronto con la disciplina fallimentare cfr. P.BORTOLUZZI, Il piano di riparto e la soddisfazione dei crediti prededucibili, intervento tenuto al Corso “La conservazione dell’azienda tra sequestri (civili e penali) e fallimento” – Gruppo di lavoro “Il procedimento di verifica dei crediti nel fallimento, l’accertamento della buona fede nei procedimenti di prevenzione e i piani di riparto”, svoltosi presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci (FI) in data 6-8 Marzo 2017 e pubblicato in

www.scuolamagistratura.it e www.osservatorio-oci.org.

533 Le citate modifiche sono state apportate mediante l’art. 20, comma 1 lett. b) e comma 3 della citata legge 161 del 2017. Cfr., sul punto, F.MENDITTO, Verso la riforma cit., 61 e, per un approfondimento, A.AIELLO, Brevi riflessioni cit., 3. L’obiettivo del legislatore è di distinguere immediatamente i crediti d’impresa rispetto a quelli personali, agevolando così gestioni separate e non commistioni; individuare e soddisfare in tempi ragionevoli i creditori con cui l’impresa deve continuare a tenere rapporti commerciali; consentire una ragionevole programmazione dell’attività d’impresa; consentire di verificare la buona fede in tempi più celeri. Si tratta di innovazioni evidentemente strumentali alla prosecuzione dell’impresa e quindi a tutela - non tanto e non solo dei creditori in sé, bensì - soprattutto dei vari stakeholder: sarà dunque un argomento su cui si ritornerà nel Quinto Capitolo.

534 Sia la procedura esecutiva individuale, sia le procedure concorsuali, infatti, prevedono la possibilità di decurtare i crediti per permettere un maggior soddisfacimento degli interessi della procedura (le cui spese costituiscono crediti prededucibili) ed un’applicazione del principio della par condicio creditorum.

535 Prima dell’esplicitazione avvenuta mediante la riscrittura dell’art. 53 Cod. Ant. compiuta dall’art. 20, comma 2 legge 17 ottobre 2017, n. 161 , si discuteva se un tale assunto si fosse potuto ricavare in via ermeneutica dall’indicazione in tal senso della legge delega del Codice Antimafia. Cfr. F.MENDITTO, Le confische cit., 240; F.MENDITTO, Verso la riforma

164 L’art. 55 prevede un divieto di iniziare le azioni esecutive dopo il sequestro e la sospensione di quelle già in atto al momento del “congelamento”, salvo che sia già stato emesso il decreto di trasferimento del bene forzatamente espropriato.

I creditori possono far valere i propri diritti nell’ambito del sub-procedimento di accertamento dei crediti incidentale a quello di prevenzione e, nel caso in cui il sequestro venga revocato, hanno la possibilità di riassumere l’azione esecutiva entro un anno. Qualora, invece, la confisca divenga definitiva, l’azione esecutiva si estingue.

Una disciplina peculiare, per ovvie ragioni, hanno le procedure esecutive poste in essere dai concessionari di riscossione pubblica (art. 50): nelle ipotesi di sequestro di aziende e partecipazioni societarie, è prevista la sospensione delle azioni e del decorso del termine di prescrizione e, con riferimento ai crediti erariali, la confisca comporta anche l’estinzione per confusione. Dubbi si pongono, però, sulla disciplina applicabile alle ipotesi di sequestro di cose diverse da aziende/partecipazioni e sulla sorte dei crediti pubblici non erariali536.

Un’importante innovazione del Codice Antimafia è rappresentata anche dalla disciplina dei rapporti tra procedimento di prevenzione e fallimento, che si pone in raccordo con il disegno complessivo di trovare un’unica sede in cui bilanciare i vari interessi in gioco in base alle già esaminate condizioni legislative, escludendo poi di proporre altrove istanze di tutela. In particolare, si distingue tra l’ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia successiva al sequestro o alla confisca (art. 63) e quella in cui invece sia anteriore (art. 64). In ogni caso, se la procedura fallimentare è già stata chiusa al momento dell’azione di prevenzione, il sequestro può avere ad oggetto solo quanto è eventualmente residuato. La prima situazione può scaturire dalle ordinarie iniziative di creditori o debitore (anche il legale rappresentante eventualmente nominato in seguito al sequestro)537 o - analogamente a quanto avviene per il procedimento penale - da un’iniziativa del Pubblico Ministero su elementi individuati dall’amministratore giudiziario (art. 63, comma 1)538. Se ad essere oggetto di sequestro/confisca siano tutti i beni che formerebbero la massa fallimentare, allora il fallimento viene chiuso ed è attribuito al Giudice della Prevenzione il compito di accertare il passivo e formare il progetto di riparto tra i creditori, in base alle regole degli artt. 52 ss. Cod. Ant. Se invece i beni sottoposti al vincolo c.d. di prevenzione sono soltanto parte di quelli assoggettabili alla procedura civilistica, essi sono esclusi dalla massa fallimentare, ma è il giudice delegato al fallimento ad accertare lo stato passivo secondo le regole della legge fallimentare ed in più, rispetto ai beni sequestrati, accertando le condizioni di non strumentalità all’attività illecita, salvo buona fede e mediante le inversioni probatorie per titoli di credito, promesse di pagamento e ricognizioni di debito. Le fasi successive di liquidazione e pagamento, invece, dovrebbero essere di competenza del Giudice della prevenzione. In entrambe le

536 Cfr. F.MENDITTO, Le confische cit., 303 ss.

537 In senso critico, F.MENDITTO, Le confische cit., 340, che evidenzia la possibilità di domande strumentali e le possibili difficoltà operative.

538 L’amministratore giudiziario non pare avere, invece, un’autonoma legittimazione a fare istanza di fallimento, se non riveste anche il ruolo di legale rappresentante dell’ente: cfr. ancora F.MENDITTO, Le confische cit., 340.

165 ipotesi, qualora il sequestro o la confisca dovessero essere revocati, i beni possono essere riappresi alla massa fallimentare e, se era già stato chiuso, il fallimento è riaperto.

Anche nella seconda situazione sono previsti due percorsi diversi in base alla circostanza della coincidenza totale o parziale dei beni oggetto dei due diversi procedimenti concorsuali. Se tutti i beni sequestrati facevano parte di un attivo fallimentare, il Tribunale fallimentare, sentiti curatore e comitato dei creditori, dichiara chiusa la procedura concorsuale e l’unica sede di tutela sarà quella di prevenzione. Se, invece, la massa fallimentare eccede quanto sequestrato, allora vi è un’articolata procedura: il Giudice delegato al fallimento, sempre sentiti curatore e comitato dei creditori, dispone la separazione dei beni sequestrati dalla restante massa fallimentare e la loro consegna all’amministratore giudiziario; lo stesso giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti in base ai criteri del Codice Antimafia (ed analogamente, nel caso di pendenza di impugnazioni, decide il Tribunale fallimentare, dando la possibilità di integrazione degli atti introduttivi); i crediti ammessi concorrono ad essere soddisfatti sul passivo fallimentare e, soltanto all’esito di ciò, eventualmente per il residuo e nei limiti del 60%, sui beni oggetto di sequestro e confisca c.d. di prevenzione (in quest’ultimo caso in base ad un progetto di pagamento redatto dall’amministratore giudiziario). Anche in questi casi, ovviamente, la revoca delle misure di prevenzione comporta un’apprensione alla massa fallimentare ed eventualmente la riapertura del fallimento539.

Per quanto riguarda le altre procedure concorsuali, l’art. 2, comma 1 bis d. lgs. 270/1999 prevede la possibilità di assoggettamento alla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in stato di insolvenza, anche se “confiscate” in base alla normativa di prevenzione. A parte l’improprietà lessicale del legislatore che fa riferimento alla confisca (non di cose, bensì) dell’attività, si potrebbe desumere che le esigenze sociali sottese a queste ipotesi facciano prevalere la procedura amministrativa di amministrazione straordinaria.

L’art. 63, commi 2 e 3, poi, prevede la possibilità di iniziativa del Pubblico Ministero per liquidazione coatta amministrativa o altre procedure in materia bancaria.

Il comma 8 bis dell’art. 63 Cod. Ant., poi, attribuisce all’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del Tribunale, la legittimazione ad avviare le procedure di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento ex art. 67, comma 3, lett d) l. fall. Si tratta di un’innovazione della più volte citata riforma del 2017540, che ha risolto alcuni dubbi derivanti dalla precedente lacuna normativa541.

539 Per tutti questi aspetti, cfr. F.MENDITTO, Le confische cit., 343 ss.

540 Si tratta di una novità introdotta dall’art. 22, comma 1, lett. c) della recente legge 17 ottobre 2017, n. 161 . Cfr., sul punto, F.MENDITTO, Verso la riforma cit., 64 ed A.AIELLO, Brevi riflessioni cit., 41 s. Rispetto ai rapporti tra procedure concorsuali e procedimento di prevenzione, ulteriori norme di coordinamento dovrebbero essere previste nel d. lgs. di attuazione dell’art. 13 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 (riforma della materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza), riportato nella nota n. 55 del presente capitolo.

541 Ci si chiedeva, ad esempio, se l’assenza del riferimento al concordato preventivo implicasse l’impossibilità di tale procedura, quanto meno nei limiti dei beni sottoposti alle misure di prevenzione Cfr. F.MENDITTO, Le confische cit., 346 ss.

166 4.4.4 Aspetti procedimentali

Come detto, il Codice Antimafia prevede un apposito sub-procedimento di accertamento dei crediti, che si svolge dinanzi ad un Giudice all’uopo delegato, con la collaborazione dell’amministratore giudiziario e, dopo la confisca (in sentenza di secondo grado), dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati. La disciplina prevede diverse fasi ed appare modellata su quella fallimentare, sebbene vi siano profili di diversità tra le relative rationes542. In ragione di ciò la recente legge 17 ottobre 2017, n. 161 è intervenuta con modifiche volte a superare alcune difficoltà applicative palesatisi nei primi anni di vigenza della normativa543.

Il primo atto del procedimento è la presentazione da parte dell’amministratore giudiziario, sulla base della relazione precedentemente stilata, di due diversi elenchi: uno in cui vi sono i nominativi di tutti i creditori, con indicazione di crediti e scadenze; uno in cui vi sono i nominativi dei titolari di diritti personali di godimento o reali di garanzia o di godimento (o che anche abbiano solo trascritto una domanda giudiziale volta all’accertamento di essi). Ricevuti gli elenchi, il Giudice delegato emette un decreto (comunicato ai creditori da parte dell’amministratore giudiziario) con cui determina le successive due fasi: fissa un termine per la presentazione delle domande di insinuazione dei creditori ed una successiva data, non oltre trenta giorni, per svolgere l’udienza di verifica dei crediti544. Entro il termine fissato dal giudice i creditori devono presentare la domanda di ammissione, con requisiti legalmente determinati (art. 58) e tutti gli elementi a supporto della sussistenza della propria situazione giuridica e delle condizioni ex art. 52 d. lgs. 159/2011. E’ possibile anche presentare la domanda oltre il termine, se il ritardo non risulta imputabile al creditore e sempre che non sia passato un anno dalla definitività del provvedimento di confisca545.

Nel giorno fissato dal Giudice, poi, si tiene un’udienza in cui - con la partecipazione di Pubblico Ministero, Agenzia Nazionale e tutti gli interessati assistiti da un difensore - vengono verificati i crediti e formato lo stato passivo del procedimento di prevenzione. Si accerta, in sostanza, che vi siano i presupposti per la tutela delle diverse situazioni giuridiche azionate: esse formano lo stato passivo, formalizzato in un decreto esecutivo del Giudice. Lo stato passivo viene poi reso esecutivo dal Giudice delegato previo parere di Pubblico Ministero ed Agenzia ed esperimento delle impugnazioni degli esclusi o ammessi parzialmente, mediante rispettivamente le opposizioni e le impugnazioni546.

Conclusa l’udienza, il Giudice delegato autorizza e l’amministratore giudiziario procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende (o rami di esse) e degli immobili solo ove le somme a

542 Per gli spunti critici ed alcune riflessioni sistematiche sulla disciplina applicabile nei casi di lacune normative, cfr. F. MENDITTO, Le confische cit., 309 ss.

543 Si vedano, per una panoramica: S.FINOCCHIARO, La riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme

alle modifiche appena introdotte, in www.penalecontemporaneo.it, 3 ottobre 2017; F.MENDITTO, Verso la riforma cit., 63. Per un approfondimento, A.AIELLO, Brevi riflessioni cit., 32 ss.

544 Per gli aspetti di dettaglio di questa fase procedurale, cfr. F.MENDITTO, Le confische cit., 311 ss.

545 Per gli aspetti di dettaglio di questa fase procedurale, cfr. F.MENDITTO, Le confische cit., 316 ss.

167 disposizione non siano in grado di soddisfare i creditori ammessi allo stato passivo. Vengono seguite apposite procedure competitive, corredate anche dal parere del Prefetto teso ad evitare che i beni possano tornare nella disponibilità del destinatario della confisca o comunque della criminalità organizzata. Non sono invece stabilite regole rigide per l’ordine di vendita del bene e dunque sta al Giudice delegato garantire una corretta applicazione del generale principio di proporzionalità547. Nei sessanta giorni successivi allo stato passivo definitivo o entro dieci giorni dall’ultima vendita, l’amministratore predispone un progetto di pagamento dei creditori con l’indicazione di tutti i crediti utilmente collocati al passivo e delle relative cause di prelazione, degli importi da corrispondere a ciascun creditore, dell’ordine di soddisfacimento, in base ai criteri esposti pocanzi. Il progetto viene vagliato ed eventualmente modificato dal Giudice delegato, che infine determina il piano di pagamento. Contro di esso i creditori possono presentare opposizione al Tribunale entro dieci giorni548.

Una volta che il piano diviene definitivo, esso è eseguito a cura dell’amministratore giudiziario. I crediti ammessi possono essere revocati anche in epoca successiva mediante l’esperimento di un mezzo di impugnazione straordinaria da parte del Pubblico ministero, dell’Agenzia nazionale o dell’amministratore giudiziario: la revocazione per i casi di giudizio determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi incolpevolmente non prodotti dal ricorrente.