Nell’accezione comune, l’espressione retribuzione evoca l’idea della corrispettività, della dipendenza e della continuatività, essendo intesa come la remunerazione periodica della prestazione resa dal lavoratore subordinato in favore del datore di lavoro195. L’obbligazione retributiva costituisce difatti il principale dovere a carico del datore di lavoro, legato, secondo la comune opinione, da un rapporto di corrispettività con l’obbligazione di lavoro ed i cui caratteri tipici sono la continuità, la determinabilità e l’obbligatorietà.
I redditi da lavoro dipendente sono soggetti a tassazione solo se aventi carattere stabile e permanente, in particolare in origine la tassazione del lavoratore oltre a presupporre continuità e stabilità del rapporto era commisurata al corrispettivo dovuto al prestatore di lavoro per l’attività da questi esplicata in favore del datore di lavoro. Il reddito imponibile si identificava dunque con la retribuzione in senso corrispettivo, intesa quale prezzo del facere tipico costituente la prestazione di lavoro. Il reddito imponibile, inizialmente identificato con la retribuzione base (stipendio o pensione), ha tuttavia, subito un processo di ampliamento: giurisprudenza e prassi amministrativa, traendo argomenti dalla nozione di reddito, hanno ammesso la tassabilità delle c.d. speciali corresponsioni vale a dire di somme integrative della retribuzione, aventi comunque natura rigorosamente corrispettiva.
98 Tuttavia la configurazione della retribuzione in senso corrispettivo, maturata nell’ambito della teoria delle obbligazioni e mutuata anche da altri settori dell’ordinamento, come quello tributario, ha evidenziato i propri limiti quando è stata avvertita l’insufficienza della stessa in termini assolutamente scambisti196, posto che la retribuzione assurge ad una pluralità di funzioni tra le quali emerge quella di dare attuazione all’art. 4 della Costituzione, ovvero di assicurare al lavoratore i mezzi necessari per far fronte alle esigenze della vita e per lo svolgimento della propria personalità, contribuendo allo sviluppo economico–sociale del Paese.
E’ pacifica la considerazione della rilevanza della retribuzione quale funzione sociale che ne giustifica una tutela molto più intensa di quella offerta ad altre tipologie di obbligazioni197, ed una promozionale che la pone al di là del mero reintegro delle energie psico-fisiche impiegate nell’attività lavorativa, tale da inquadrarla tra i diritti della personalità come confortato dall’assunto dell’art. 36 Cost.198 .
La relazione esistente tra retribuzione e prestazione di lavoro, già sancita dall’art. 2094 c.c. risulta così qualificata attraverso il riferimento ad elementi, quali la proporzionalità e la sufficienza, i quali legittimano l’apertura a situazioni esterne riguardanti le condizioni di vita del lavoratore e della propria famiglia. L’influenza di tali situazioni conduce ad una nozione di retribuzione più lata, comprendente, oltre che le somme dirette a compensare il lavoro prestato, anche quelle corrisposte in relazione a specifiche circostanze in cui l’attività lavorativa non può o non deve essere esplicata (malattia, infortunio, gravidanza, ferie, congedi, aspettative ecc.).
La valorizzazione di vicende non necessariamente connesse con l’esplicazione della prestazione lavorativa ma comunque riconducibili al rapporto di lavoro ha comportato la graduale introduzione all’interno della struttura retributiva, di diverse figure di emolumenti, taluni dovuti in modo continuativo, determinato ed obbligatorio, altri sprovvisti di tali connotati ma comunque accessori rispetto alla retribuzione. Dinanzi alla eterogeneità delle erogazioni effettuate in favore del lavoratore, la dottrina lavoristica è giunta alla formulazione di diverse nozioni di retribuzione legate alla capacità di attrazione di diversi elementi ed alle
196 Il principio dell’onnicomprensività della retribuzione imponibile sarebbe emerso in prima battuta in campo previdenziale, per poi essere adottato anche in quello tributario, per ragioni di certezza giuridica e di gettito economico, così URICCHIO A., Motivazione dell’accertamento ed onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, nota a Cass. 30 gennaio 2007, n. 1905, in Rass. trib., 2008, p. 210 ss., spec. p. 213, nota 5.
197 V. per tutti VISCOMI A., cit., p. 260.
198 ZOPPOLI L., L’art. 36 della Costituzione e l’obbligazione retributiva, in CARUSO B.-ZOLI C.-ZOPPOLI L. (a cura di),
99 finalità di volta in volta perseguite che trovano conferme nell’elaborazione giurisprudenziale su tale materia199.
Ripercorrendo la legislazione degli ultimi decenni è possibile riscontrare come, mentre nel codice civile del 1942 è privilegiata la dimensione più strettamente corrispettiva della retribuzione (artt. 2094 e 2099), nella normativa tributaria è prevalsa una configurazione più comprensiva della stessa, sulla base della regola dell’inquadramento nella base imponibile contributiva dei diversi componenti dipendenti dal rapporto di lavoro più che dalla prestazione lavorativa.
Data la diffusione, peraltro già a partire dagli anni ’20, di una pluralità di nozioni di retribuzione in relazione agli elementi compositivi di volta in volta considerati, la dottrina giuslavorista ha tentato di delineare una nozione unitaria di retribuzione attraverso il concetto di onnicomprensività, per effetto della quale può essere ricondotto al suo interno tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in costanza di rapporto. La configurazione in senso onnicomprensivo della retribuzione, il cui elemento fondante è la causalità dell’erogazione proveniente dal datore di lavoro, ha avuto ampia accoglienza nella giurisprudenza (tra tutte Cass. n. 4965/1980) assecondando tra l’altro l’esigenza di estendere le garanzie della retribuzione ad emolumenti accessori ed integrativi di dubbia qualificazione anche perché talora privi dei caratteri della doverosità e della continuità200.
Tuttavia, soprattutto nella prima metà degli anni ’80, la giurisprudenza, confortata da parte della dottrina, ha escluso in linea di principio che nel nostro ordinamento esista un principio cogente che imponga di considerare in senso onnicomprensivo ogni riferimento che una norma di legge o una clausola contrattuale faccia alla retribuzione201. Appaiono in netta scissione i concetti di “retribuzione-corrispettivo” e “retribuzione-parametro” con una ridotta rilevanza concreta riconosciuta alla prima, anche se l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali ha lasciato aperte molte questioni più specifiche soprattutto in tema di spazio lasciato all’autonomia collettiva.
199 L’onnicomprensività rileva, almeno ai fini della presente riflessione, come tratto distintivo non di una nozione unica e polifunzionale di retribuzione, bensì come caratteristica propria dell’intervento del legislatore nella materia, potendosi quindi parlare di “onnicomprensività tendenziale”. V. ZANGARI V., Retribuzione e trattamento
retributivo: spunti di diritto comparato, in Mass. giur. lav., 1985, p. 263; BLANDA F., L’assicurazione infortuni sul lavoro e
malattie professionali, Utet, 1970, p. 213, ritiene che lo stesso termine “retribuzione” già “espressione
onnicomprensiva”; rinvengono una formula onnicomprensiva già nell’art. 5, legge 27 maggio 1949, n. 260, FERRARO G., Art. 1 – Reintegrazione, in FERRARO G (a cura di), I licenziamenti individuali. Commento alla legge 11 maggio
1990, n. 108, Esi, Napoli, 1990, p. 15 ss
200V. sul punto, BIANCHI D’URSO F., Onnicomprensività e struttura della retribuzione, Esi, 1984, p. 63 ss.
100 Nonostante le critiche al concetto di onnicomprensività, esso esercita ancora profonde influenze nella qualificazione delle somme erogate al dipendente in senso retributivo. Ciò accade in modo particolare quando la retribuzione è assunta in senso parametrale ossia funge da base per la determinazione di un importo in vista di una finalistica destinazione (es. contribuzione previdenziale o TFR). Il superamento del collegamento immediato e diretto con la prestazione ne consente l’allargamento, evitando qualsiasi indagine circa la ricorrenza di tale collegamento; inoltre la prospettiva di ampliamento della retribuzione, quando abbia una destinazione imponibile, può apparire particolarmente interessante per il legislatore laddove vi siano ricadute in termini di gettito, come è effettivamente accaduto nella legislazione tributaria che ha progressivamente esteso la sfera impositiva accogliendo un concetto onnicomprensivo di retribuzione. In tema di dirigenza pubblica è l’art. 24 del TUPI, ancorché modificato dalla L. 124/2015 che sul punto lo ha mantenuto inalterato, ad enunciare esplicitamente il principio di onnicomprensività della retribuzione, stabilendo che il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad esso conferito in ragione del loro ufficio o comunque attribuito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, e viene inoltre previsto il principio di assorbimento dei compensi previsti dalle norme speciali. Nonostante i principi siano definiti in maniera precisa, è nato un aspro contenzioso, soprattutto con riferimento ai dirigenti chiamati a ricoprire il ruolo di presidente o componente di organi di controllo ovvero provenienti da ruoli speciali.
La posizione della giurisprudenza è rigorosa nel respingere pretese di cumulo di compensi allorquando l’incarico è conferito dall’amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su indicazione della stessa202 ovvero richieste di cumulo di compensi di natura accessoria da dirigenti che transitano in una nuova amministrazione203.
La regola dell’onnicomprensività si applica sia ai compensi ricevuti dall’amministrazione di appartenenza, sia alle somme provenienti da terzi, che devono essere corrisposte direttamente al proprio datore di lavoro; è ammessa una deroga solo per le attività esercitate al di fuori dell’impegno di servizio204.
202 La giurisprudenza ha più volte applicato questo principio ai dirigenti nominati quali componenti dei nuclei di valutazione, Cass. 24 febbraio 2011, n. 4531.
203 Vedi Trib. Cassino 25 febbraio 2010, in Banche dati Utet, 2010.
101