• Non ci sono risultati.

4. Dal Codice Rocco alle garanzie costituzionali: umanizzazione e rieducazione

4.4. Fondamenti costituzionali della tutela dei diritti delle persone ristrette

4.4.1. Il principio supremo della libertà-dignità

L’art. 2 della Costituzione italiana86, votato pressoché all’unanimità dall’Assemblea Costituente, ha segnato una svolta decisiva nel modo di concepire l’individuo87

.

Si afferma l’idea della preesistenza e dell’anteriorità logica dei diritti fondamentali dell’uomo rispetto a ogni istituzione politica e a ogni potere costituito, invertendo il rapporto tra Stato e individuo che aveva caratterizzato i secoli precedenti, spesso portando alla negazione della dignità umana nel momento sanzionatorio.

Il solenne riconoscimento dell’inviolabilità dei diritti si era reso necessario poiché gli eventi di immani proporzioni della seconda guerra mondiale erano ancora vividi nella coscienza collettiva: sentita era dunque l’urgenza di ancorare quei diritti a elementi difficilmente soggetti alle oscillazioni delle alternanze al potere88.

Si comprende, allora, come i diritti inviolabili non siano nella disponibilità dello Stato, e come, anzi, l’autorità abbia l’obbligo di garantirli in ogni momento

85 A. C

ASSESE, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Roma-Bari, 1994, p. 80.

86 A norma dell’art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,

sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

87 La previsione dei diritti inviolabili venne elaborata dalla prima sottocommissione (sedute del 9

ed 11 settembre 1946) per impulso degli On. La Pira e Dossetti; quella relativa ai doveri inderogabili, invece, su sollecitazione dell’On. Ruini.

88 G. D

della vita sociale anche in caso di violazione delle proprie norme giuridiche. Anche in questa situazione, infatti, il reo ne rimane titolare in virtù della sua qualifica di essere umano e non del loro riconoscimento positivo. Grazie all’introduzione dell’art. 2 può quindi dirsi che l’inviolabilità assoluta e totale non è più attributo delle supreme istituzioni costituzionali, o di chi ne impersona fisicamente la sovranità, ma è un connotato inalienabile dei diritti della persona89.

L’assetto costituzionale delineato si fonda sul principio della parità assiologica tra diritti individuali e diritti sociali, parità confermata dalle parole dell’On. Moro, il quale nell’illustrare la ragione che sottintende alla codificazione dell’art. 2 Cost. mostra come si sia voluto porre «un coerente svolgimento democratico, poiché lo Stato assicura veramente la sua democraticità ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell’uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l’uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo,

89

Dalla rilevanza primaria assunta da tale articolo nel dettato costituzionale si comprende l’importanza della questione sulla natura da attribuire ai diritti di cui all’art. 2 Cost.; dottrina e giurisprudenza infatti, sono state a lungo divise sul carattere aperto o chiuso dei diritti inviolabili. Secondo parte della dottrina questi sarebbero un numero limitato, da ricercare all’interno delle situazioni già protette dalla Costituzione, qualificate per la loro inerenza immediata alla persona: tale tesi muove dal timore di un’introduzione incontrollata di nuovi diritti dotati del carattere dell’inviolabilità. L’art. 2 andrebbe pertanto interpretato nel senso che i diritti inviolabili dell’uomo sono soltanto quelli espressamente garantiti da altre disposizioni costituzionali. Secondo altra parte della dottrina, invece, la categoria avrebbe un carattere aperto, da integrare alla stregua della coscienza sociale e della costituzione materiale, intesa come insieme di principi, anche inespressi, del sistema. Si fanno così valere le esigenze di adeguamento del dettato costituzionale all’evolversi della società civile e della sua coscienza collettiva. Sul dibattito intorno alla natura da attribuire ai diritti di cui all’art. 2 Cost. Cfr. A. BARBERA, Commento all’art. 2 della Costituzione, in

Commentario della Costituzione italiana, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1975, p. 74. Sulla nozione di costituzione materiale Cfr. C.MORTATI, La costituzione in senso materiale, Milano, 1940 (ristampa, Milano, 1988). Secondo l’Autore la Costituzione in senso materiale può definirsi come l’insieme dei fini politici fondamentali sostenuti ed attuati dalle forze politiche dominanti ovvero, da un diverso profilo, come regime politico vigente in un determinato Stato. La funzione della costituzione materiale, che può divergere in tutto o in parte dalla costituzione formale, è quella di identificare le norme che definiscono i principi fondamentali di un determinato ordinamento, principi che assumono una rilevanza tale da determinare il venir meno dello stesso ordinamento qualora vengano sovvertiti.

ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato»90. L’uomo a cui l’art. 2 riferisce i diritti inviolabili, dunque, lungi dal configurarsi - come nelle teorie individualiste liberali - soggetto isolato e astratto si configura, al contrario, come un centro di riferimento delle relazioni sociali. Ne discende che la tutela del singolo in quanto tale e la protezione dell’uomo come parte integrante di formazioni sociali si muovono congiuntamente: il riconoscimento dei diritti inviolabili non può ridursi nella semplice configurazione di situazioni soggettive spettanti ai singoli in quanto tali, ma esige un riferimento agli uomini nella relazione con altri uomini, agli uomini nella società.

Qui il rapporto inscindibile con il successivo articolo 391. Va innanzitutto messo in luce come esso si ponga alla base del riconoscimento costituzionale di due principi fondamentali: la pari dignità sociale dei consociati e lo sviluppo della persona. Riguardo quest’ultimo aspetto, appare preminente il ruolo attribuito allo Stato, che non soltanto “riconosce e garantisce” i diritti inviolabili dell’individuo di cui all’art. 2, ma assume su di sé un forte ruolo propulsivo: rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Ne deriva il doppio volto costituzionale della dignità, formale e sostanziale; duplicità di volto con cui il Costituente ha voluto perseguire un risultato in grado di abbracciare tutte le forme di espressione della libertà, finalizzandole al valore primario della dignità umana e sociale.

90 A. M

ORO, in Assemblea Costituente, op. cit., p. 592. Partendo da queste riflessioni parte della dottrina ha definito i diritti inviolabili garantiti dall’art. 2 Cost come appartenenti a delle “categorie a priori” della democrazia: l’individuo è considerato un elemento fondamentale e trascendentale della democrazia, solo con la sua tutela si realizza quell’intersoggettività senza la quale non si può parlare di ordinamento democratico e pluralista. Così, A. BALDASSARRE, Diritti della persona, op. cit., p. 46.

91 A norma dell’art. 3 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Si coglie così anche la doppia funzione attribuita al principio di dignità sociale: da un lato funzionalmente collegata al riconoscimento dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost., dall’altro collante tra il primo e il secondo comma dell’art. 392. E infatti, la forza retorica dell’inciso “pari dignità sociale”, accanto all’affermazione dell’uguaglianza formale e al ruolo propulsivo dello Stato nello sviluppo della persona umana, ha impresso a tutta la disposizione una spinta dinamica verso il cambiamento93. Il rapporto tra le due disposizioni è evidentemente indissolubile: scinderle significherebbe rendere vuoto il primo e inefficace il secondo94.

Nonostante lo scetticismo di alcuni95, sembra dunque potersi affermare che grazie alla previsione dell’art. 3, il Costituente abbia assunto l’obbligo non solo di rispettare il parametro della dignità sociale e dello sviluppo della persona, ma di porre tali principi come guida delle proprie azioni positive. In questo senso il rispetto della dignità umana implica la tutela dell’elementare, ma indisponibile, diritto di chiunque di essere trattato come uomo, da uomini suoi pari, quale che sia il rapporto sociale nel quale esso si venga a trovare96.

92 F. P

IZZOLATO, Finalismo dello stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, Milano, 1998, p. 186.

93 G. S

ILVESTRI, Uguaglianza, ragionevolezza e giustizia costituzionale, in Le ragioni

dell’uguaglianza, Milano, 2008, p. 15. 94 G. F

ERRARA, Corte costituzionale e principio d’uguaglianza, in La Corte costituzionale tra

norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent’anni di attività, Bologna, 1978, p. 101 ss.. 95 Si veda P. C

ALAMANDREI, Cenni introduttivi, op. cit., p. XXXV. A proposito del secondo comma dell’art. 3 l’Autore parla di “rivoluzione promessa”.

96 Così letteralmente A. P

ACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, III ed., Padova, 2003, p. 113 ss. Sui principi contenuti negli artt. 2 e 3 della Costituzione si vedano anche,

ex pluribus, P. CARETTI, I diritti fondamentali, Torino 2010, A .MOSCARINI, Principio

costituzionale di eguaglianza e diritti fondamentali, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), I diritti

costituzionali, I, Torino 2006, F. GHERA, Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana e

nel diritto comunitario, Padova, 2003, A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enc. Giur., XI, Roma, 1989, P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984.

Outline

Documenti correlati