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Capitolo 4. Il nuovo regolamento Agcom: punti critici e novità rispetto alle proposte

II. Il Regolamento entra in vigore: la disciplina prevista

A seguito del fallimento dei primi due tentativi di approvazione di un regolamento volto alla tutela del diritto d'autore, l'Autorità è stata travolta da un fervente dibattito tra gli studiosi del tema. Essa dunque, tenendo conto degli elementi emersi in sede di audizione parlamentare, di interlocuzione alla Commissione europea e nell'ambito di un workshop appositamente organizzato dall'Autorità, ha provveduto ad elaborare un nuovo schema di regolamento642. Tale proposta è stata poi avallata dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, il 12 dicembre 2013, è stato approvato il Regolamento Agcom in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, entrato in vigore, nonostante le pesanti critiche, il 31 marzo 2014643.

Questo regolamento si muove su un doppio binario, in quanto mira da un lato ad incentivare la diffusione e l'offerta legale delle opere digitali644, mentre dall'altro opera sul piano della vigilanza, dell'accertamento e della cessazione della violazione del diritto d'autore645. Nella prima parte, invero, il Regolamento fissa alcune finalità di promozione della fruizione legale delle opere tutelate e, a tal fine, istituisce un apposito comitato composto, fra gli altri, dai rappresentanti delle categorie interessate, ossia

642 Delibera n. 452/13/CONS, Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela

del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, p. 6.

643 Allegato A alla Delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, Regolamento in materia di tutela del

diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. La comunità scientifica ha espresso una pesante critica del Regolamento sin da prima della sua entrata in vigore. Si vedano, fra i molti, F.SARZANA, Agcom e regolamento ammazza-web. Non

sono ammessi interventi né repliche, in IlFattoQuotidiano.it, 15 gennaio 2014, disponibile su

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/15/agcom-e-regolamento-ammazza-web-non-e-ammesso-

dibattito/ (consultato il 22/07/2014); F. SARZANA,Antipirateria, come pagherà Agcom la nuova unità

operativa?, in in IlFattoQuotidiano.it, 20 febbraio 2014, disponibile su

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/20/antipirateria-come-paghera-lagcom-la-nuova-unita-

operativa/888118/ (consultato il 22/07/2014); G.SCORZA, Agcom può fare davvero antipirateria a costo

zero?, in Corriere delle comunicazioni, 17 febbraio 2014, disponibile su http://www.corrierecomunicazioni.it/ict-law/25843_scorza-agcom-puo-fare-davvero-antipirateria-a-costo- zero.htm (consultato il 22/07/2014); Critica al riguardo anche l'Associazione dei Provider Indipendenti (Assoprovider), Regolamento ammazza internet dell'Agcom. I provider internet di Assoprovider-

Confcommercio esprimono la loro viva preoccupazione, disponibile su http://www.assoprovider.it/news-

assoprovider/268-regolamento-ammazza-internet-dell-agcom-i-provider-internet-di-assoprovider- confcommercio-esprimono-la-loro-viva-preoccupazione.html (consultato il 22/07/2014).

644 Per "opera digitale", oggetto dei provvedimenti legittimati dal Regolamento, si intenda "un'opera, o

parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d'autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica" di cui all'articolo 1, lett. p) del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore in allegato alla Delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

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Delibera n. 452/13/CONS, Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, p. 7.

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consumatori, autori, artisti ed editori. Il capo terzo del regolamento prevede invece le procedure specificamente attivabili dinnanzi all'Autorità nei confronti non tanto dei content provider, quanto degli intermediari online che rendono accessibili le informazioni diffuse. La procedura ivi prevista può essere attivata unicamente sulla base di un'istanza del soggetto legittimato, il quale può richiedere ad Agcom la rimozione di un contenuto presuntivamente in violazione della legge sul diritto d'autore mediante la compilazione di un modulo messo a disposizione sul sito web dell'Autorità e l'allegazione di tutti i documenti utili a dare prova della sua effettiva titolarità del diritto. Il procedimento dinnanzi ad Agcom non può essere attivato qualora, tra le stesse parti ed in relazione al medesimo oggetto, sia pendente una causa dinnanzi al giudice ordinario; peraltro, qualora una causa ordinaria sia instaurata in un momento successivo, la Direzione servizi media dell'Autorità, informata tempestivamente dal soggetto istante, trasmette gli atti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e ne dà notizia ai soggetti interessati.

Una volta avviato il procedimento decisorio, l'Autorità deve darne comunicazione ai prestatori di servizi, all'uploader, qualora individuato, ed ai gestori della pagina web. Tale comunicazione deve contenere l'esatta identificazione dei contenuti lesivi, l'indicazione delle disposizioni che si ritengono violate, una sommaria esposizione dei fatti e degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del rappresentante cui indirizzare eventuali osservazioni ed il termine di conclusione del provvedimento. Essa deve contenere altresì l'avvertimento che ai soggetti destinatari della comunicazione è lasciata la possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta dell'istante, ottenendo così l'archiviazione del procedimento. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione è possibile per i controinteressati comunicare alla Direzione ogni elemento utile ai fini dell'accertamento della violazione. Al termine del procedimento la Direzione trasmette all'organo collegiale una proposta di archiviazione o di adozione dei provvedimenti del caso. Qualora l'Autorità non ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, questa chiede l'archiviazione del procedimento; in caso contrario, essa, nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e adeguatezza, dispone che i prestatori di servizi, nonché, ove identificabili, l'uploader ed i gestori della pagina web, pongano fine alla violazione o la impediscano mediante l'attuazione dei provvedimenti da essa disposti. In particolare, se un provider collocato sul territorio italiano ospita sui suoi server specifici contenuti lesivi, l'Autorità ordinerà a quest'ultimo la rimozione selettiva del materiale in questione; qualora invece l'hosting provider dia luogo a violazioni massicce o sia collocato al di fuori del territorio nazionale, l'organo collegiale ordinerà la disabilitazione dell'accesso al sito. A tali provvedimenti deve essere aggiunto il potere dell'Autorità di ordinare ai prestatori intermediari di reindirizzare le richieste di accesso al sito web lesivo verso una pagina internet appositamente creata. Tali provvedimenti devono essere adottati dall'organo collegiale entro un massimo di 35 giorni dalla ricezione dell'istanza del soggetto

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legittimato e, in caso di inottemperanza a tali ordini, l'Autorità può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 250.000 euro.

In casi poi di particolare gravità, caratterizzati da serie lesioni a violazione dei diritti economici o qualora vi sia una violazione massiccia, è possibile attivare un procedimento abbreviato, parallelo a quello ordinario, nell'ambito del quale i provvedimenti adottati dall'Autorità devono essere emanati entro 12 giorni dall'istanza e la loro ottemperanza deve essere perfezionata entro 2 giorni.

Il capo IV procede poi con l'indicazione delle misure a tutela del diritto d'autore sui servizi media e, diversamente dal capo III, dispone che il provvedimento conclusivo sia diretto all'autore della violazione, e non al mero soggetto intermediario. Anche in questo caso il soggetto legittimato che ritenga che il fornitore di servizi media abbia introdotto nel suo palinsesto contenuti lesivi della legge sul diritto d'autore o dell'articolo 32-bis del T.U., può presentare istanza all'Autorità e richiedere la rimozione dei contenuti o l'inibizione dell'ulteriore diffusione. Al pari del procedimento di cui al capo III, anche questo non può essere instaurato qualora sia già pendente una causa con gli stessi elementi oggettivi e soggettivi dinnanzi al giudice ordinario; il procedimento sarà poi oggetto di archiviazione qualora l'A.G.O. venga adita in un momento successivo. Il fornitore dei servizi media deve essere messo a conoscenza, mediante una comunicazione che contenga gli stessi elementi individuati al capo III, dell'avvio del procedimento istruttorio, che deve attivarsi entro sette giorni dalla ricezione della istanza. La fase di accertamento si chiude poi alternativamente con l'archiviazione, nel caso in cui l'Autorità non ritenga sussistente la violazione, oppure con la diffida dei fornitori dei servizi media di trasmettere i programmi lesivi o di rimuovere gli stessi dal catalogo. Tali ordini devono essere adempiuti entro tre giorni dalla loro notifica e devono essere emanati dall'Autorità entro 35 giorni dalla ricezione delle istanze. Ancora una volta, l'inottemperanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Rimane poi aperta la possibilità di adottare un formale richiamo nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1-ter, comma 8 T.U.. i quali abbiano violato con i loro palinsesti l'articolo 32-bis del Testo unico.

Il regolamento si chiude infine con l'indicazione della possibilità di fare ricorso al giudice amministrativo avverso i provvedimenti emanati da Agcom in forza della normativa in commento.