• Non ci sono risultati.

La sentenza C-314/12, UPC Telekabel c Constantin Film Verleih

Capitolo 2. La responsabilità dell’ISP nella direttiva e-Commerce 2000/31/CE

III. Le pronunce della Corte di Giustizia

III.2 Pronunce relative ai provvedimenti inibitori

III.2.3 La sentenza C-314/12, UPC Telekabel c Constantin Film Verleih

Questa sentenza rappresenta l’ultima pronuncia in ordine temporale della Corte di Giustizia in merito alla questione dell’ammissibilità degli ordini inibitori diretti agli intermediari della comunicazione online349. Il contesto originario della pronuncia presentava le condizioni ideali per un intervento della corte, che potesse dirimere i dubbi relativi alle caratteristiche positive di una tutela inibitoria conforme all’ordinamento comunitario. Come si vedrà di seguito, la pronuncia in commento ha tuttavia deluso le aspettative.

La questione pregiudiziale sorge nell’ambito di una controversia tra l’ente austriaco fornitore di accesso ad internet UPC Telekabel Wien da un lato, e le due società di

produzione cinematografica Constantin Film Verleih e Wega

Filmproduktionsgesellschaft dall’altro. Queste ultime erano venute a conoscenza del fatto che il sito internet “kino.to” metteva a disposizione del pubblico materiale protetto da diritto d’autore senza la loro autorizzazione ed avevano così ottenuto dallo Handelsgericht Wien un’ingiunzione rivolta ad UPC Telekabel avente ad oggetto il divieto di fornire agli utenti l’accesso a tale sito, da attuarsi mediante il blocco del nome a dominio e dell’indirizzo IP. In appello, l’Oberlandesgericht Wien aveva parzialmente emendato l’ingiunzione emanata in primo grado, convertendola in un c.d. “Erfolgsverbot” (divieto di risultato). L’Erfolgsverbot è un rimedio peculiare del diritto

scambio di informazioni con i dati personali a disposizione del solo provider, consente di risalire all’identità deludente. Si tratterebbe dunque, nel caso di specie, di un dato personale incompleto, non pienamente formato, proprio perché non vi sarebbe la corrispondenza tra indirizzo IP e la persona fisica”.

348

Sul punto, anche A. SPAGNOLO, Bilanciamento tra dritto d’autore, libertà d’impresa e libertà

fondamentali nella giurisprudenza recente della Corte di Giustizia, in Giurisprudenza di merito, 2013,

125; M.BELLIA, G.A. M. BELLOMO,M. MAZZONCINI, La responsabilità civile dell'Internet Service

Provider per violazioni del diritto d'autore, in Diritto industriale, 2012, 346; M.COLANGELO,Internet e sistemi di filtraggio tra enforcement del diritto d’autore e tutela dei diritti fondamentali: un commento ai casi Scarlet e Netlog, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, 580; A.MONTANARI,Prime impressioni sul SABAM c. Netlog NV: gli Internet Service Provider e la tutela del diritto d'autore online,

in Diritto del commercio internazionale, 2012, 1075.

349

Corte di Giustizia, Sentenza C-314/12 del 27.03.2014, UPC Telekabel Wien GmbH contro Constantin

Film Verleih GmbH e Wega Filmproducktionsgesellschaft GmbH, disponibile su http://curia.europa.eu/;

in merito, C.ANGELOPOULOS,CJEU in UPC Telekabel Wien: A totally legal court order… to do the impossible, in http://kluwercopyrightblog.com/, 3 aprile 2014; O.PORCHIA,B.RANDAZZO,Bollettino di informazione sulla giurisprudenza delle corti sovranazionali europee, disponibile su http://www.cortecostituzionale.it/documenti/bollettini/BollettiniCSE/Bollettino_Cse_201404.pdf, punto 7.

86

processuale austriaco che consente al giudice di richiedere al destinatario il raggiungimento di un certo risultato, senza tuttavia specificare quali misure dovrebbero essere adottate a tale scopo350. Il verificarsi dell’evento da impedire dà origine ad una violazione del divieto in parola e comporta l’applicazione di una sanzione. Dal punto di vista processuale inoltre, l’onere della prova spetta al soggetto che lamenta la violazione; pertanto il destinatario dell’ordine, in opposizione, può rivendicare il fatto di aver adottato tutte le misure ragionevoli al fine di evitare il verificarsi dell’evento, e così l’applicazione della sanzione351.

Il giudizio d’appello era poi stato nuovamente impugnato e l’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema) aveva sollevato una serie di quattro questioni preliminari dinnanzi alla Corte di Giustizia.

In primo luogo, la corte austriaca aveva chiesto se il fornitore della connessione ad internet potesse essere considerato un “intermediario” ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 3 della direttiva 2001/29, ed essere quindi destinatario di un provvedimento che imponesse al provider di impedire l’accesso dei propri utenti ad un sito internet lesivo. Nel procedimento principale, infatti, la UPC aveva contestato la legittimità di un’ingiunzione di questo tipo, stante l’insussistenza di un rapporto contrattuale con il sito internet dove si trovava il materiale lesivo e l’assenza di prove circa l’accesso dei suoi abbonati ai contenuti mesi a disposizione illecitamente. Per rispondere a tale questione, la corte ha fatto riferimento alle motivazioni dell’ordinanza LSG e, ribadendo che la mera fornitura di accesso ad internet qualifica il provider come “intermediario”, ha negato che ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 paragrafo 3 della direttiva 2001/29 sia necessario dare prova del coinvolgimento del provider con l’attività lesiva352. Per rafforzare la sua linea interpretativa, la corte ha fatto ancora una volta riferimento ai "considerando" 9 e 59 della direttiva 2001/29, che da un lato fissano un elevato standard di protezione del diritto d’autore e dall’altro individuano i provider come i soggetti più adatti ad impedire le violazioni.

Vista la risposta positiva alla prima questione, inoltre, la corte ha omesso di rispondere alla seconda, relativa alla legittimità della copia privata di materiale reso accessibile al pubblico in modo illecito.

La corte ha così concentrato la sua attenzione direttamente sulla terza questione, avente ad oggetto il fatto che i diritti fondamentali riconosciuti dall’UE possano essere

350 F. B

ULLO, B. CIOLA, S. COLUCCIA, F. MAGANZI GIOENI D'ANGIÒ, F. MAYER, A. TREIBER & L. VOLTMER, Dizionario terminologico del diritto dei contratti/ Terminologisches Wörterbuch zum

Vertragsrecht, Monaco, München: Beck, 2003. 351

Conclusioni dell’Avvocato Generale Villalón del 26.11.2013, causa C-314/12, parr. 67-69; riguardo alle conclusioni dell’AG vedi S.TOTINO,La responsabilità dell’Internet Service Provider alla luce delle conclusioni dell’avvocato generale dell’UE nella causa C-314/12, disponibile su http://www.dimt.it/, 9

dicembre 2013 (consultato il 28/04/2014); N. CORDELL,P.BRIDGMAN BAKER, ISPs and site blocking

orders: the current case law surrounding the liability of ISPs in online copyright infringement, in Intellectual Property Magazine, 16 (2014).

87

interpretati in modo tale da precludere un’ingiunzione rivolta all’intermediario ed avente ad oggetto il blocco di un sito illecito, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure il provider debba adottare e quest’ultimo possa dimostrare di aver assolto ad essa dimostrando di aver preso tutte le misure ragionevoli.

In primo luogo è opportuno osservare, come esplicitato dall’Avvocato Generale nelle sue Conclusioni353, che l’ingiunzione oggetto della causa principale non entra in contrasto con l’articolo 15 della direttiva e-Commerce: l’ingiunzione di cui alla causa principale riguarda il blocco di un sito internet specifico, e non comporta quindi l’imposizione di una general monitoring obligation di fatto. L’occasione che si presentava alla corte era dunque ottimale per dettare delle linee guida che permettessero di distinguere una general monitoring obligation, espressamente vietata dal diritto comunitario, da una specific monitoring obligation, che al contrario è consentita.

Innanzitutto, la corte ha individuato un conflitto tra diritti fondamentali su tre fronti, distinguendo chiaramente tra diritto d’autore e diritti connessi, libertà di impresa del soggetto intermediario e libertà di informazione dell’utente internet. Essa ha poi ripreso la conclusione della sentenza Promusicae secondo la quale, nel caso in cui siano coinvolti più diritti fondamentali, è necessario garantire un giusto equilibrio tra essi, nel rispetto anche del principio di proporzionalità.

Al fine di valutare se un’ingiunzione come quella in oggetto sia tale da garantire un equilibrio di questo tipo, la corte ha preso in considerazione uno per uno i diritti fondamentali coinvolti. Con riguardo alla libertà di iniziativa economica dell’intermediario, la corte ha sottolineato il fatto che l’Erfolgsverbot è un provvedimento inibitorio che consente all’access provider di selezionare le misure che meglio si adattano alle sue risorse, e che appaiono più compatibili con ulteriori obblighi e sfide che possano presentarsi. Allo stesso tempo, l’intermediario non viene sottoposto a sacrifici insostenibili, vista la possibilità di evitare di incorrere in responsabilità mediante la mera dimostrazione di aver preso tutte le misure ragionevoli al fine di evitare il verificarsi dell’evento354 . Riguardo invece al rispetto del diritto di informazione degli utenti, la corte ha omesso di condurre un’analisi di questo tipo, ed ha rimesso in capo agli stessi intermediari l’onere di identificare il corretto punto di equilibrio. Il giudice comunitario ha affermato infatti che, nell’adottare le misure attuative dell’ingiunzione, l’intermediario deve tenere in dovuta considerazione il diritto degli utenti ad essere informati; il provider dovrà quindi attuare misure che siano strettamente rivolte all’obiettivo di porre fine alla violazione, senza intaccare il diritto fondamentale connesso355. Infine, riguardo alla tutela della proprietà intellettuale, la corte ha sottolineato il fatto che, in alcuni casi, una completa cessazione della violazione potrebbe risultare di difficile attuazione nella pratica: da un lato, il destinatario

353

Conclusioni dell’Avvocato Generale Villalón del 26.11.2013, causa C-314/12, parr. 77-78.

354 C-314/12 parr. 51-53. 355 C-314/12 par. 56.

88

dell’ingiunzione ha la possibilità di evitare di incorrere in responsabilità qualora questi non adotti misure che, pur essendo realizzabili, non appaiono ragionevoli; dall’altro, potrebbe non esistere alcuna misura che impedisca in toto le violazioni di copyright. Ciò non pone problemi di ordine giuridico, in quanto la Carta dei diritti fondamentali, al suo articolo 17 paragrafo 2, non impone una tutela assoluta e intangibile della proprietà intellettuale356. Pertanto, le misure adottate dal provider devono essere sufficientemente idonee a garantire una protezione genuina del diritto d’autore, ed essere tali da prevenire la consultazione non autorizzata del materiale protetto o, quantomeno, tali da renderne difficile l’accesso o scoraggiare seriamente gli utenti dall’agire in tal senso357. In conclusione, la corte ha sancito che gli Erfolgsverbot, consentendo agli intermediari di evitare la responsabilità dimostrando di aver preso tutte le misure ragionevoli, sono compatibili con il diritto comunitario se tali misure non confliggono con il diritto degli utenti e, allo stesso tempo, impediscono o scoraggiano seriamente l’accesso ai contenuti illeciti358.

Ancora una volta, la risposta positiva alla terza questione pregiudiziale ha consentito alla corte di astenersi dall’esprimersi sulla quarta, relativa alla legittimità di imporre all’intermediario misure specificamente identificate, finalizzate al blocco dell’accesso ad un sito web contenente materiale illecito.

La corte dunque, riproponendo lo standard interpretativo adottato nelle sue precedenti pronunce, ha perso l’occasione di dirimere le incertezze relative alla distinzione tra ingiunzioni ammesse e non ammesse. Con la sua pilatesca decisione, il giudice comunitario ha omesso di dettare le linee guida necessarie ad indirizzare correttamente il legislatore nazionale, facendo valere un bilanciamento intrinseco allo stesso Erfolgsverbot. Delegando quindi agli access provider il compito di individuare il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali contrastanti, la corte ha evitato di prendere una chiara posizione sul punto, lasciando così il soggetto privato sprovvisto di linee guida in ordine alle misure volte a perseguire l’obiettivo.

Sarebbe stato di gran lunga preferibile seguire l’opinione dell’Avvocato Generale Cruz Villalón il quale, nelle sue Conclusioni, dà una risposta negativa alla terza questione e una positiva alla quarta: in questo modo, la corte avrebbe sancito l’incompatibilità con il diritto comunitario degli Erfolgsverbot emanati nei confronti degli intermediari nel contesto delle violazioni online di copyright, ma avrebbe consentito di fare ulteriore chiarezza riguardo alle ingiunzioni specifiche dirette agli intermediari359. In particolare, l’AG ritiene incompatibile con il bilanciamento dei diritti fondamentali un ordine che prescriva ad un provider di bloccare un sito specifico in via del tutto generale, senza

356 Come sancito nella sentenza Scarlet, cit., par. 43. 357 C-314/12, par. 62.

358

C-314/12 par. 64.

359 C.A

NGELOPOULOS,CJEU in UPC Telekabel Wien: A totally legal court order… to do the impossible,

89

indicare le concrete misure di attuazione. Come Cruz Villalón brillantemente osserva, qualora il provider decidesse di porre in essere misure tenui nel rispetto della libertà di informazione dell’individuo, rischierebbe di incorrere in una sanzione nella fase del procedimento esecutivo; al contrario, qualora questo optasse per l’attuazione di misure più severe, potrebbe trovarsi a fronteggiare il rischio di una controversia con gli utenti360. La decisione della corte, pertanto, pecca di eccessiva debolezza nella parte in cui, riproponendo il concetto di “giusto equilibrio” affermato nelle precedenti pronunce, non stabilisce le linee guida necessarie a stabilirlo, e rinvia il perfezionamento di questo bilanciamento ad un soggetto privato361. Peraltro l’AG, dopo essersi espresso contro la compatibilità con il diritto comunitario di un’ingiunzione come l’Erfolgsverbot, esclude che l’imposizione di una misura di blocco specifica sia da considerarsi sproporzionata per il solo fatto di imporre all’intermediario il dispiego di energie significative pur potendo essere elusa con facilità362. Se anche la Corte di Giustizia si fosse pronunciata in tal senso, si sarebbe potuto evitare l’attribuzione in capo al provider della necessaria ricerca di un punto di equilibrio tra interessi contrastanti, e si sarebbe ripristinato il controllo dei giudici nazionali sul bilanciamento realizzato.

Oltre a perdere l’occasione di esprimere la sua posizione in merito al concreto bilanciamento di interessi, inoltre, la corte rende vivo il rischio di ostacolare l’armonizzazione tra gli ordinamenti comunitari, in quanto solo pochi Stati membri prevedono nel loro ordinamento ingiunzioni paragonabili agli Erfolgsverbot363. Questo rischio era stato previsto dalla corte austriaca nel suo giudizio di rinvio, nel quale essa aveva suggerito alla Corte di Giustizia di indicare linee guida per determinare la proporzionalità delle misure di blocco364. Nelle due sentenze Scarlet e Netlog la corte ha espresso con chiarezza che le ingiunzioni che impongano un dovere di filtraggio del traffico sono incompatibili con il diritto comunitario; con la sentenza UPC Telekabel invece, essa ha previsto che ingiunzioni che impongano un generico dovere di bloccare l’accesso ad un sito internet possono astrattamente essere considerate lecite, omettendo però di indicare quali siano le condizioni per il raggiungimento di un corretto bilanciamento di interessi.