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Gli impianti utilizzabili.

LE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZION

7. Gli impianti utilizzabili.

Il soggetto che intercetta deve utilizzare strumenti tecnici di registrazione, elettronici o digitali, tali da poter captare informazioni e che vadano aldilà delle comuni facoltà sensoriali. Alcuni autori, peraltro, hanno dubitato che debba ritenersi coessenziale alla nozione di intercettazione l’impiego di strumenti meccanici di captazione del suono idonei a superare le cautele elementari per la segretezza del colloquio194. Ad ogni modo, l’art. 268 c.p.p. non elenca le tipologie

192 L. Filippi, Le nuove norme su intercettazioni e tabulati, Pisa, 2018, p. 25. 193 P. Tonini, Manuale di procedura penale, Giuffrè, 19^ ed., Milano, 2018, p. 403. 194 P. Tonini, Manuale di procedura penale, 7^ ed., Giuffrè, Milano, 2006, p. 323.

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di mezzi tecnici da utilizzare nelle intercettazioni, anche perché questi sono in continua evoluzione.

Tuttavia, fra le “garanzie stabilite dalla legge” ex art. 15, comma 2 Cost., vi è quella riguardante l’indicazione da parte del giudice delle modalità di esecuzione dell’intercettazione in cui rientra anche la specificazione di quali impianti devono essere utilizzati durante la fase operativa. In modo che l’autorità giudiziaria possa esercitare un controllo ed assicurare che si proceda solo alle intercettazioni autorizzate195. Le tutele introdotte da parte del legislatore sono

intervenute soprattutto a superare un vulnus normativo esistente negli anni settanta, quando le intercettazioni erano gestite dalle forze polizia196, senza alcun controllo dell’autorità giudiziaria. Infatti, il legislatore all’art. 268 c.p.p. ha previsto che le operazioni di intercettazioni devono essere compiute “esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della

Repubblica”. Ed eccezionalmente “quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria”. Ed inoltre,

una particolare ipotesi di utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura è prevista dal medesimo articolo, al comma 3–bis, il quale nel caso in cui “si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche,

il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati”.

Tale articolo è stato oggetto di vari contrasti giurisprudenziali, in riferimento alle caratteristiche richieste ed alle motivazioni del provvedimento del pubblico ministero. Le Sezioni Unite hanno precisato che “in tema di esecuzione

delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l’obbligo di motivazione del decreto del pubblico ministero che dispone l’utilizzazione di

195 Corte Cost., 6 aprile 1973, n. 34, in Giur Cost., 1973, p. 316.

196 Il codice di procedura penale del 1930 prevedeva che le intercettazioni venissero effettuate “presso gli impianti telefonici di pubblico servizio”. Questo causava preoccupazioni per la tutela della segretezza delle comunicazioni e per la riservatezza dei comunicanti a causa del gran numero di persone addette agli uffici delle telecomunicazioni. Ecco, la preferenza degli impianti installati presso la procura.

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impianti diversi da quelli in dotazione all’ufficio della Procura, non è adempiuto con il semplice riferimento alla insufficienza o inidoneità degli impianti stessi, ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concreto depongono per la ritenuta insufficienza o inidoneità”197. La Corte dunque ha precisato che è necessaria una motivazione sull’assetto eccezionale del ricorso a questo tipo di intercettazione e la necessità da parte del pubblico ministero con proprio decreto198 a dar conto delle ragioni nel caso concreto che non è possibile ricorrere

alle intercettazioni “ordinarie” che privilegiano gli impianti fissi presso la Procura. Non può limitarsi a dare atto dell’esistenza di insufficienza o inidoneità degli impianti, ma deve specificare le ragioni, pur attraverso una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico ricadente nei poteri di cognizione del pubblico ministero. La motivazione, al fine di consentire l’utilizzo degli impianti della polizia giudiziaria, è un elemento essenziale affinché il dato probatorio raccolto sia utilizzabile alla luce di un’interpretazione dei principi costituzionali in questa materia.

I caratteri di insufficienza o di inidoneità degli impianti in dotazione della Procura riguardano non solo l’aspetto “tecnico”, ma anche quello “funzionale”, quindi devono intendersi come mancato funzionamento materiale o come inadeguatezza al raggiungimento dello scopo199 in relazione alla fattispecie criminosa per la quale si procede ed alla tipologia di indagini necessari alla ricerca degli elementi; e per “eccezionali ragioni d’urgenza” si intende una situazione ancor più emergenziale di quella stabilita dall’art. 267, comma 2 c.p.p. .

Ed ancora, la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 34/1973, aveva precisato che l’intercettazione deve attuarsi “sotto il diretto controllo del giudice” in modo da assicurare che “si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a

queste e solo nei limiti dell’autorizzazione”; da qui ne consegue che l’art. 268,

197 Cass., sez. un., 26 luglio 2007, n. 30347, Aguneche ed altri, in Cass. pen., 2008, p. 69.

198 Decreto non impugnabile, né necessitante di convalida del giudice. Così Cass. pen., 10 febbraio 2003, Panaro, in C.e.d. n. 226080.

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comma 3 c.p.p. nell’attribuire il controllo al pubblico ministero, anziché al giudice, non attua interamente l’art. 15 Cost. .

È opportuno precisare come, nella fase di cui all’art. 268 comma 3 c.p.p., il pubblico ministero riveste una posizione di assoluta priorità e sarà l’unico soggetto a valutare la sussistenza delle ragioni d’urgenza, ad autorizzare l’utilizzo di impianti esterni, anche se ciò potrebbe apparire eccessivo, ma tale scelta legislativa consiste nella volontà di affidare al pubblico ministero il ruolo di massimo garante nelle fasi di attuazione di questo delicatissimo mezzo di indagine200, il quale va ad incidere con i diritti costituzionalmente garantiti. Infatti, il pubblico ministero deve partecipare e coordinare tutte le fasi in cui si svolge l’attività di intercettazione, al fine di ottenere un quadro sempre aggiornato delle operazioni. Dunque in virtù di tale posizione del pubblico ministero, la Suprema Corte appare molto rigorosa nel vaglio della sussistenza e della motivazione dei requisiti richiesti, rispetto ai casi in cui sia il giudice per le indagini preliminari ad autorizzare o convalidare le intercettazioni201.

La ratio di tale norma risponde alle esigenze evidenziate dalla Corte Costituzionale, stabilendo come la compressione del diritto di libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, di cui all’art. 15 Cost., può essere sì giustificato, al fine della necessità di prevenire e reprimere i reati, ma bisogna comunque rispettare quelle garanzie anche di natura “tecnica”, allo scopo di assicurare, come già accennato, che l’autorità giudiziaria controlli e verifichi che si proceda soltanto alle intercettazioni autorizzate.

200 E. Aprile, F. Spiezia, Le intercettazioni telefoniche e ambientali, Giuffrè, Milano, 2004, p. 6. 201 M. Borgobello, L’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, Giappichelli, Torino, 2013, p. 60.

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