LE INTERCETTAZIONI TRA COSTITUZIONE E FONTI SOVRANAZIONAL
3. Principio dell’inviolabilità del domicilio, art 14 Cost.
L’art. 14 Cost. rientra, come più volte ricordato, nel più ampio elenco dei diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione. Il principio di inviolabilità del domicilio, venne regolamentato per la prima volta all’interno dello Statuto Albertino. Precisamente, l’art. 27 garantiva la libertà del domicilio “il domicilio è
inviolabile”, rinviando, però, alla legge le possibili limitazioni “nessuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza di legge e nelle forme che essa prescrive”. La norma non prevedeva una riserva di giurisdizione accanto alla
riserva di legge, ma venne emanata una ulteriore legislazione ordinaria che attribuiva all’autorità di pubblica sicurezza poteri particolari nello specifico settore, permanendo in capo all’autorità giudiziaria il potere di decidere previsto dal medesimo Statuto85.
Già in epoca statutaria, il concetto di inviolabilità era inteso come corollario della tutela della persona umana e non come tutela della proprietà privata, come proiezione spaziale della libertà personale dell’individuo. Lo stesso principio era stato già sancito dal Bill of rights inglese del 1648. Il diritto della inviolabilità della libertà personale e il diritto della inviolabilità del domicilio erano espressione di un’unica esigenza e pur tuttavia necessitanti di una disciplina
84 G. Illuminati, La disciplina processuale delle intercettazioni, Giuffrè, Bologna, 1983, pp. 59- 118.
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distinta. Lo Statuto recepì quanto già era stato affermato in Francia con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789, che all’art. 7, tutelava la libertà personale, principio inteso comprensivo anche della libertà domiciliare, cui seguirono una serie di interventi legislativi che esplicitavano la distinzione delle due libertà contenuta, poi, nell’art. 9 della Costituzione francese del 1791.
Successivamente, nel 1859, la legge di pubblica sicurezza introdusse ulteriori limitazioni alla libertà di domicilio, la polizia giudiziaria era autorizzata ad introdursi nei locali soggetti al controllo della stessa (alberghi, osterie ecc.) quando vi era un fondato sospetto che presso questi locali si svolgessero giochi d’azzardo vietati dalla legge. Sul piano politico, le cose iniziarono a cambiare con il Testo Unico del 1889: la polizia giudiziaria iniziò a sganciarsi da alcuni parametri individuati nelle norme legislative vigenti, lasciando, però, intravedere un suo potenziale impiego per finalità di prevenzione e repressione politica. Un ulteriore potere in capo all’autorità di pubblica sicurezza era quello di poter limitare la libertà di domicilio al fine di verificare l’eventuale presenza di armi, anche se tale aspetto, invero, era già previsto dalla norma del 1859, ma si rafforzò con quella del 188986.
Con l’avvento della Carta Costituzionale, il principio dell’inviolabilità del domicilio ha trovato tutela, come detto, all’interno dell’art. 14, che recita “il
domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”. Alla nozione di domicilio è stata attribuita un’interpretazione
estensiva, che ha origine dai lavori preparatori e fatta propria dalla giurisprudenza:
86 Tali previsioni furono mantenute anche nel periodo del fascismo col Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926, sostituito dal R.D. 18 giugno 1931 n. 773. L’art. 16 del testo unico del 1931 stabiliva: “Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità”, mentre l’art. 41 prevedeva che “Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.” R.D. 18 giugno 1931, n.733, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
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infatti, è considerato domicilio “ogni luogo di cui la persona fisica o giuridica
abbia legittimamente la disponibilità, per lo svolgimento di attività connesse alla vita privata o di relazione e dal quale intenda escludere i terzi”87. In questo senso, il Costituente ha esteso la nozione di domicilio oltre che all’abitazione vera e propria, agli studi professionali, agli stabilimenti industriali, ai luoghi di lavoro, ai circoli associativi e così via, a tutti quei luoghi, quindi, in cui possono aver luogo conflitti di interessi che la norma costituzionale regola88.
La tutela della libertà domiciliare è garantita da una riserva di legge e di giurisdizione con lo scopo di consentire esclusivamente al legislatore la determinazione dei casi e dei modi che rendono legittima la violazione del domicilio e spetta al giudice, quale unica autorità, il potere di disporre, con atto motivato, la limitazione di tale libertà. È stata introdotta una riserva di giurisdizione quale garanzia contro possibili abusi procurati da una ampia discrezionalità degli organi amministrativi. Infatti, il legislatore limita la libertà domiciliare solo sotto forma di “ispezioni, perquisizioni o sequestri” (art. 14, II comma Cost.) secondo le modalità ed i termini fissati dalla legge, non ammettendo intromissioni se non in aderenza ed in maniera tassativa agli interventi che la legge prevede al fine di giustizia.
Il III comma dell’art. 14 Cost. rappresenta una deroga rilevante alla disciplina di cui al II comma del medesimo articolo. Il III comma, infatti, prevede che “gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o
a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”. Si tratta di casi in cui i
provvedimenti limitativi della libertà di domicilio possono essere adottati direttamente dall’autorità amministrativa, senza l’intervento, preventivo o successivo, dell’autorità giudiziaria. Tale vulnus alla riserva di giurisdizione, realizzabile soltanto con apposita legge speciale, è stato giustificato in dottrina in ragione del diverso equilibrio operato dal Costituente tra gli interessi in gioco nel II e nel III comma dell’art. 14 Cost.; in quest’ultimo, infatti, gli interessi pubblici particolarmente rilevanti che si intendono perseguire con i provvedimenti in
87 M. Siniscalco, voce Domicilio (violazione di), in Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, p. 871. 88 G. Amato, Commento all’art. 14 Cost., in Comm. Cost., Il foro italiano, Bologna-Roma, 1977, p. 61.
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questione (riguardanti la sanità, l’incolumità pubblica etc.)89 meriterebbero un trattamento privilegiato. A ciò si aggiunge che i provvedimenti adottabili ai sensi della norma in esame (accertamenti ed ispezioni) avrebbero una natura non coercitiva ma meramente ricognitiva, e dunque effetti meno invasivi e penetranti rispetto a quelli di cui al comma II dell’art. 14 Cost.
Al contrario, l’art. 13, comma II Cost., garantisce la libertà personale nel senso che “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale…”.
Il medesimo art. 13, al comma III, prevede la possibilità, in capo all’autorità di pubblica sicurezza e nei casi di necessità ed urgenza, di adozione di provvedimenti provvisori per specifiche materie disciplinate dalla legge da comunicarsi per la relativa convalida all’autorità giudiziaria. Tali provvedimenti decadono se non convalidati dall’autorità giudiziaria e sono privi di effetto.
La dottrina riconosce che sono possibili limitazioni della libertà domiciliare, ma solo quelle previste all’art. 14 Cost. e non esiste un “potere generico”, quale è invece quello riconosciuto alle pubbliche autorità riguardo la libertà personale90.
Al riguardo, si è sviluppato un rilevante dibattito con riferimento alle intercettazioni domiciliari, sotto il duplice profilo della legittimità delle captazioni e delle modalità esecutive. Parte della dottrina ha sostenuto la tesi dell’incompatibilità dell’art. 14, comma II Cost. con l’art. 266, comma II c.p.p., laddove è permessa l’occulta captazione delle comunicazioni che si svolgono nel domicilio e ciò anche escludendo un eventuale intrusione fisica. Contraria a questa tesi, la giurisprudenza ammette la legittimità costituzionale delle intercettazioni domiciliari, purché sulla base di un bilanciamento di interessi confliggenti91. Tuttavia, la Corte di Cassazione, affermò92 che l’inviolabilità del domicilio: “(…) va correlata alla facoltà attribuita alla legge ordinaria di
89 Ad esempio, quanto alle limitazioni imposte per motivi di sanità e incolumità, può essere richiamata la l. n. 283/1962, che consente alle competenti autorità sanitaria di procedere ad ispezioni all’interno di esercizi pubblici dove si producono o si conservano sostanze alimentari. 90 A. Pace, Problematiche delle libertà costituzionali, 1985 p. 223. G. Tarello, L’interpretazione della legge, Giuffrè, 1980, p.134.
91 C. Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, Giappichelli, Torino, 2007, p. 77.
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prevedere e regolare intromissioni nel privato anche con la limitazione di ogni forma di comunicazione, ex art. 15 Cost., per atto motivato dell’autorità giudiziaria, allo scopo di assicurare l’esercizio dell’azione penale, di cui all’ art. 112 Cost., cioè di proteggere un interesse pubblico”.
La titolarità della libertà di domicilio è riconosciuta non solo alle persone fisiche, siano essi cittadini, stranieri o apolidi, ma anche alle persone giuridiche o enti di fatto, con riferimento ai luoghi privati in cui si svolgono le loro attività istituzionali. Sorgono problemi delicati sotto un profilo soggettivo riguardo i casi di contitolarità o di titolarità plurima della medesima, con riferimento ad uno stesso ambiente spaziale. Problematiche nascono dal fatto che il presupposto per l’esercizio della libertà di domicilio è l’esistenza di un rapporto tra il soggetto e un determinato ambiente spaziale. La soluzione a tali problemi, in genere, deriva dalla distinzione tra “interferenze pubbliche” e “interferenze private”: rispetto alle prime, l’eventuale limitazione della libertà domiciliare avrà un destinatario ben determinato ed il provvedimento limitativo non può far derivare alcun pregiudizio per le posizioni di altri soggetti non interessati e domiciliati nello stesso luogo93; rispetto alle seconde vi sono posizioni contrastanti, in alcuni casi la soluzione può essere ricondotta all’esistenza di specifici poteri di subordinazione tra i soggetti interessati (ad esempio in caserma, carcere), o alla esistenza di altri interessi connessi all’esercizio della libertà domiciliare (ad esempio la proprietà, la sanità ecc.).
Vi è, altresì, da ricordare la disciplina penalistica posta a base della tutela della libertà del domicilio agli artt. 614 e 615 c.p. che hanno, appunto, lo scopo di tutelare il generale interesse alla tranquillità e alla sicurezza dei luoghi di privata dimora o domicilio, in chiave di condizione necessaria per la libera esplicazione della personalità individuale. Tali disposizioni puniscono, infatti, i reati di violazione di domicilio, che spaziano dall’introduzione abusiva contro la volontà espressa del titolare nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora, all’acquisizione di immagini riguardo la vita privata che vi si svolge, rimarcando il carattere di privacy quale oggetto della protezione. Per ampliare la tutela in
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questione, è stato introdotto, con la legge 8 aprile 1974 n. 98, l’art. 615 bis del c.p., la cui ratio è quella di reprimere le incursioni abusive nella vita altrui effettuate attraverso mezzi di ripresa visiva di immagini riguardanti la vita privata. E’ naturale che anche tale forma di tutela rafforza il diritto inviolabile sancito dall’art. 14 Cost. .