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Nozione di intercettazione.

LE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZION

1. Nozione di intercettazione.

Nell’ordinamento giuridico italiano non vi è traccia di una definizione di intercettazione e tale carenza va rimarcata perché pone limitazioni che andrebbero previste per legge, soprattutto, in relazione alle garanzie costituzionali.

L’intercettazione è uno dei mezzi di ricerca della prova di maggiore efficacia e rilevanza, dato che attraverso l’ingerenza occulta nella sfera privata, ha l’effetto di cristallizzare un determinato evento attraverso la percezione meccanica, così da consentire la riproduzione nella sfera giudiziaria117.

L’intercettazione è la presa di conoscenza di comunicazioni segrete, in corso di svolgimento in forma diversa da quella scritta, operata in modo clandestino da

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un soggetto terzo rispetto agli interlocutori con l’ausilio di mezzi meccanici o elettronici di captazione del suono118.

Nel codice di procedura penale non si trova alcuna definizione di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Nel silenzio del legislatore è stata la giurisprudenza di legittimità a definire il concetto di intercettazione nel senso che trattasi di “captazione, ottenuta mediante strumenti tecnici di

registrazione, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone, quando l’apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza agli interlocutori”119.

L’attività così definita può essere compiuta soltanto con l’utilizzo di strumenti tecnici di captazione del suono ed esclude tutte le forme di captazione clandestina attuate per mezzo delle facoltà sensoriali umane. Una parte minoritaria della dottrina ritiene che l’ascolto abusivo e clandestino ad orecchio nudo, a titolo di esempio l’ufficiale di polizia giudiziaria che, origliando dietro una porta o occultandosi in altro modo agli interlocutori, riesce a percepire con le proprie orecchie un dialogo segreto, possa considerarsi un equivalente agli strumenti tecnici di percezione del suono e pertanto ritenersi intercettazione. Al contrario, l’opinione prevalente sostiene che la prova del contenuto della conversazione non costituisce intercettazione, in mancanza di una registrazione, ma sarebbe utilizzabile mediante la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria120. Appare opportuno ricomprendere nel novero delle attività intercettive vere e proprie anche la captazione di comunicazioni segrete che avvenga comunque in modo clandestino e insidioso.

Conserva rilievo, sul piano teorico e storico, la distinzione tra intercettazione e sequestro di corrispondenza. Restano escluse dall’intercettazione

118 F. Caprioli, Intercettazione e registrazione di colloqui tra persone presenti nel passaggio dal vecchio al nuovo codice di procedura penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 155. G. Fumu, in Commento al nuovo codice di procedura penale coordinato da M. Chiavario, Torino, 1990, artt. 266 – 271, p.774. G. Illuminati, La disciplina processuale delle intercettazioni, Milano, 1983, p. 37. P. Tonini, La prova penale, Cedam, Padova, 2000, p. 256,

119 La definizione è tratta dalla sentenza della Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747, Torcasio, in Guida dir., 2003, p. 42.

120 P. Bruno, voce Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, in Digesto delle discipline penalistiche, Utet, vol. VII, 1993, p.175. L. Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, Giuffrè, Milano, 1997, p. 43.

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le comunicazioni che avvengono per iscritto, le quali, pur anch’esse tutelate dall’art. 15 Cost., sono previste dal codice come possibile oggetto di sequestro. Infatti, una cosa è assicurare al processo un documento scritto, ma in ogni caso preesistente al provvedimento o all’atto di acquisizione, altra cosa è captare una comunicazione nel momento stesso in cui si svolge. Pertanto, l’intercettazione è volta alla ricerca di elementi sconosciuti agli inquirenti mediante la captazione occulta di una comunicazione durante il suo svolgimento, mentre il sequestro si configura come atto a sorpresa, ma palese, avente per oggetto l’apprensione di una

res precostituita e per l’effetto l’impedimento della comunicazione121. Inoltre, anche il grado di insidia del mezzo investigativo è maggiore nell’intercettazione che nel sequestro: le intercettazioni operano clandestinamente rispetto a chi comunica, mentre il sequestro è eseguito in modo palese. Tali differenze, mentre trovano precise conferme nella vigente disciplina, erano messe in dubbio dal codice di procedura penale del 1930, che aveva equiparato i due istituti e tale dato condusse una parte della dottrina a ritenere le due ipotesi assimilate e riconducibili ad un genus comune122. Anche se tra i due istituti vi è qualche analogia: entrambi presuppongono che chi dovrà subire la misura non ne sia informato, entrambi sono volti ad immettere nel processo un’entità, una res o un dialogo, formatasi al di fuori del processo stesso ed entrambi violano la segretezza. Ed ancora, il sequestro di corrispondenza può apparire come una misura che colpisce il solo mittente, ma in verità viene violata anche la sfera privata del destinatario della lettera sequestrata. Il tutto è stato confutato da quella parte di dottrina123 che ha rimarcato la distinzione strutturale e logica tra i due istituti.

Quanto all’oggetto della captazione, è costituito da comunicazioni tra presenti o a distanza, ovvero il dato trasmesso con sistemi informatici o telematici, secondo il significato proprio dell’art. 15 Cost. . La comunicazione può essere

121 P. Bruno, voce Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, in Digesto delle discipline penalistiche, Utet, vol. VII, 1993, p. 175.

122 U. Pergola, Il codice di procedura penale illustrato articolo per articolo, diretto da U. Conti, Utet, Torino, 1937, p. 359.

123 P. Bruno, voce Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, in Digesto delle discipline penalistiche, Utet, vol. VII, 1993; F. Cordero, Codice di procedura penale commentato, Utet, Torino, 1990, p. 284.

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trasmessa anche in modo simbolico, ad esempio a gesti, se scambiati in modo segreto ed in tal caso la comunicazione diversa da quella verbale può essere oggetto di intercettazione, utilizzando strumenti di ripresa visiva, sempre con le garanzie della norma costituzionale e ai sensi degli artt. 266 – 271 c.p.p.; questa conclusione risulta confermata anche dall’art. 623-bis c.p., che estende la tutela dell’inviolabilità dei segreti anche alle trasmissioni di “suoni, immagini od altri

dati”.

In linea di massima, l’oggetto di intercettazione è, quindi, qualunque comunicazione rilevante ai fini delle indagini per i reati indicati dagli artt. 266 e 266-bis c.p.p. o per agevolare le ricerche del latitante. Possono essere intercettate le dichiarazioni di qualsiasi soggetto, compreso l’indiziato, anche se ciò potrebbe apparire in contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., ma la Corte costituzionale124 ha escluso tale contrasto ed ha chiarito che il principio del nemo tenetur se

detegere opera solo quando l’inquisito è posto a contatto diretto con l’autorità

procedente, essendo la finalità del diritto al silenzio quella di rafforzare la libertà morale dell’imputato per aiutarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa trovarsi. Possono essere intercettate anche le comunicazioni di persona non indiziata, quali la persona offesa125 ed anche quella informata dei fatti per cui si procede.

Discorso a parte merita il c.d. tabulato telefonico, cioè l’acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni. Con il termine “blocco”126 si intende l’attività di acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni e non il suo contenuto, quali l’individuazione del mittente e del destinatario, il luogo, la data, l’ora e la durata della comunicazione. Questa si svolge nei modi ordinari, senza essere interrotta, semplicemente attraverso idonee apparecchiature si identificano i soli elementi su citati127.

124 C. cost. 6 aprile 1973, n. 34, in Giur. cost., 1973, p. 316. Nello stesso senso, Cass., sez. VI, 29 marzo 1994, in Archivio della nuova procedura penale, 1994, p. 591.

125 Cass. 16 gennaio 1995, in Archivio della nuova procedura penale, 1995, p. 1063.

126 Per la telefonia mobile il traffico telefonico era (ed è) tenuto costantemente sotto controllo dagli enti gestori del servizio. Mentre per le utenze fisse, venivano registrati solo gli “scatti”, per gli altri dati era necessario “una manovra ad hoc.”

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Le comunicazioni si possono distinguere, a seconda del luogo in cui avvengono, tra persone lontane (c.d. telecomunicazioni: telefoniche, telegrafiche, telefax, ecc.) oppure tra persone presenti (c.d. conversazioni). Queste ultime, possono aver luogo nel domicilio o in altri luoghi di cui all’art. 614 c.p. (intercettazioni domiciliari) oppure fuori di essi (intercettazioni ambientali).

Seppur brevemente, le intercettazioni si differenziano, a seconda della loro finalità, in preventive e processuali. Le prime hanno una funzione di pubblica sicurezza e hanno l’obiettivo di prevenire particolari reati128, quali delitti di grave

allarme sociale e di criminalità organizzata, rispettivamente elencati negli artt. 407, comma 2, lett. a) n. 4 e 51, comma 3-bis c.p.p. o in maniera ancor più ampia, per “la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento

costituzionale”129. Le intercettazioni e i controlli preventivi sono regolate dall’art. 226 disp. att. c.p.p.130.

Le intercettazioni processuali, accostate alle ispezioni, alle perquisizioni ed ai sequestri, sono regolate dagli artt. 266 e ss. c.p.p. e rientrano tra i mezzi di ricerca della prova in ordine a reati già commessi o il cui iter criminis sia in corso di svolgimento131. Queste ultime, hanno la funzione di consentire la prosecuzione delle indagini preliminari o di agevolare le ricerche del latitante132, di cui all’art. 295 comma 3 e 3 bis c.p.p. .

128 Pur se tali mezzi di ricerca della notitia criminis sono diretti a prevenire e quindi precedere la commissione di un reato, la loro immediata finalità può fallire, giungendo in ritardo e portando a conoscenza dell’autorità giudiziaria non la sola intenzione di commissione di un reato, ma l’informazione di un reato già avvenuto o di reati ulteriori rispetto a quello per cui si intendeva prevenire.

129 Art. 4 comma 1 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, in l. 31 luglio 2005, n. 155, “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”.

130 In relazione al regime di utilizzabilità, il comma 5, stabilisce che “In ogni caso gli elementi

acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi.” Ed inoltre “le attività di intercettazione preventiva e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate”. Uno strumento particolarmente

invasivo, sul quale il legislatore ha voluto porre l’inutilizzabilità, lasciando agli investigatori solamente di ottenere elementi di conoscenza per prevenire la consumazione di un reato.

131 C. Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, Giappichelli, Torino, 2007, p. 59.

132 L’istituto è volto ad agevolare le ricerche di chi si sottrae all’esecuzione di una delle misure cautelari coercitive o ad un ordine di carcerazione.

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2. Caratteri dell’intercettazione: a) la segretezza delle comunicazioni