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Importazioni di vino degli USA 2013 Per

prodotto Mio USD

Variaz 12/13 Mio l Variaz 12/13 USD/l Variaz 12/13 Spumante 822,1 5,6% 76,8 8,5% 10,70 -2,6% Imbottigliato 4.106,5 6,6% 719,0 2,9% 5,71 3,6% Sfuso e > 2 l 314,5 -26,5% 300,7 -24,3% 1,05 -2,9% TOTALE VINO 5.243,1 3,7% 1.096,5 -6,0% 4,78 10,3% Principali

fornitori Mio USD

Variaz 12/13 Mio l Variaz 12/13 USD/l Variaz 12/13 Italia 1.609,4 9,0% 290,7 1,5% 5,54 7,4% Francia 1.436,6 4,5% 116,2 1,5% 12,36 3,0% Australia 499,4 -6,5% 183,3 -10,5% 2,72 4,4% Argentina 379,9 -5,9% 124,4 -28,0% 3,05 30,6% Spagna 340,5 6,8% 69,6 -14,8% 4,89 25,4% Cile 323,7 -6,7% 147,9 -10,2% 2,19 3,9%

Le importazioni del Regno Unito si sono ridotte nel 2013 sia in litri sia in GBP, sebbene in questo caso ciò sia dovuto a una diminuzione dei vini imbottigliati. Tutte le categorie hanno aumentato i prezzi medi in GBP, ma la modifica del paniere di prodotti, con una maggiore proporzione di vini più economici, ha fatto registrare un calo del prezzo medio complessivo delle importazioni totali dello 0,2%. I vini sfusi e in contenitori di oltre 2 l introdotti nel Regno Unito hanno guadagnato 23 punti percentuali dall'inizio del secolo, dal 12,4% delle importazioni totali in volume per l'anno 2000, al 35,2% dello scorso anno e hanno consentito a questo paese di diventare anche un grande esportatore di vino verso altri mercati. Nel

4.4.1 Normativa e analisi del packaging

Il settore alimentare è fortemente competitivo, con un elevato numero di fornitori nazionali ed esteri. Ciò determina una forte capacità di negoziazione dei distributori e dei punti vendita. Gli Stati Uniti favoriscono gli investimenti esteri e riservano agli operatori stranieri un trattamento non discriminatorio rispetto agli operatori locali (I.A.C.S 2011). I singoli Stati hanno totale autonomia circa l’imposizione 9iscale locale e propongono condizioni di particolare favore. L’esportazione di vini verso gli Stati Uniti è soggetta a:

1. Legislazione particolare riferita all`etichettatura e alle qualitá organolettiche;

2. Registrazione presso l’autoriá americana competente (BATF -Bureau of Alcohol, Tabacco and Firearms, Departement of the Treasury);

Per esportare vino, birra o liquori negli Stati Uniti è necessario procurarsi un permesso d’importazione dal Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Department of the Treasury. Questa agenzia è il responsabile amministrativo del Federal Alcohol Administration Act. Gli alcolici importati negli Stati Uniti, la cui quantità sia superiore a un gallone (3.7854 litri), possono essere riscossi alla dogana solo da persone in possesso di una licenza che li attribuisca il diritto di alienarli.

Nel caso speci9ico del vino, l’Unione Europea ha stipulato un accordo che prevede il riconoscimento automatico delle pratiche produttive e la loro adeguatezza. Di conseguenza, le tipologie di vino che presentano una gradazione alcolica in volume compresa tra 0.5% e il 22%, non occorre che il TTB accerti il processo di produzione, ragione per cui non è necessario per questo tipo di merce compiere la pratica del “Pre- Cola” (U.C.P 2010). Anche il vermouth di origine italiana è escluso da questo tipo di 108 controllo e in particolare, rispetto al medesimo prodotto con altra origine, non è necessaria l’analisi di laboratorio.

Gli alcolici importati devono inoltre essere seguiti da una polizza di carico, una specie di bolla di accompagnamento, la quale richiami il nome del destinatario, la natura di tali beni e la loro esatta quantità (18 U.S.C. 1263).

Molti prodotti alcolici devono essere sottoposti a una valutazione del prodotto denominata Pre-COLA, per

108

determinare se la etichetta proposta identi9ica il prodotto in modo adeguato e non ingannevole, una volta accertata la conformità, il TTB rilascerà un certi9icato di etichetta di certi9icazione o COLA. Durante il pre- COLA, si passano in rassegna gli ingredienti e la formulazione del prodotto, in alcuni casi si può anche richiedere analisi di laboratorio. Fonte: http://ttb.gov/formulation/index.shtml, consultato il: 12/07/15.

Gli alcolici importati negli Stati Uniti, e detenuti dalla dogana statunitense, non verranno rilasciati nel caso di infrazione delle norme appena citate. Il vino in bottiglia o in containers deve essere imballato, marcato ed etichettato in rispetto alle norme del 27 CFR Part.4. Ogni bottiglia o altro prodotto alcolico importato deve indicare il Paese di origine.

La principale legge statunitense in materia di prodotti alimentari è la Federal Food, Drug and Cosmetic Act - FD&C Act del 1938, più volte modi9icata nel corso degli anni. Diversi Stati membri hanno leggi simili a quella federale e le aggiornano di volta in volta sulla base delle nuove delibere adottate Ai sensi di tale legge, gli alimenti commercializzati devono essere tali da non ledere alla salute e sicurezza dei consumatori e prodotti in condizioni igieniche appropriate. Inoltre la legge prevede che il confezionamento non contenga sostanze velenose o pericolose per la salute.

Il TTB deve essere informato di tutti i prodotti alimentari importati negli Stati Uniti. L'importatore deve inviare un avviso di entrata e deposito al Servizio doganale americano in attesa della decisione di ammissibilità del prodotto.

La prassi di etichettatura prevede che l’importatore presenti al competente uf9icio del TTB l’etichetta per la sua accettazione, tale approvazione è fondamentale per lo sdoganamento della merce. La procedura per l’autorizzazione all’uso del Marchio Nazionale di Esportazione viene svolta preliminarmente dalla Camera di Commercio competente per territorio, che istruisce la domanda presentata dalla ditta esportatrice e la trasmette all’Ice. La ditta dovrà presentare:

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Domanda su apposito modulo, indirizzata all’Ice con la quale richiede la concessione del marchio;

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Certi9icato di iscrizione al Registro delle Imprese, completo di certi9icazione antima9ia;

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Un formulario che speci9ichi le caratteristiche tecniche dello stabilimento di produzione;

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6 esemplari di etichettatura dei vini e dei collarini da utilizzare sulle bottiglie destinate al mercato Americano;

-

Una serie di informazioni bancarie;

Prima di inviare la pratica all’Ice, la Camera di Commercio la completa con un rapporto informativo contenente un parere motivato sulla base della documentazione raccolta. L’istituto, riconosciuta regolare la dichiarazione presentatagli, provvede a registrare la ditta in un apposito elenco, assegnandole un numero progressivo. Tale assegnazione viene noti9icata a cura dell’istituto alla Ditta richiedente, all’amministrazione dei trasporti e doganale ed al laboratorio di analisi autorizzato all’esame organolettico. Per i vini con un livello di alcool superiore al 22% è infatti necessario che le ditte sottopongano il vino costituente le partite che intendono esportare ad un esame chimico ed organolettico per ottenere la certi9icazione (CIAA 2010). Tale funzione può essere 109 svolta soltanto da laboratori uf9icialmente riconosciuti, i quali, effettuata con esito favorevole l’analisi, rilasciano un certi9icato attestante che il vino da esportare è in possesso dei requisiti prescritti per l’applicazione del Marchio Nazionale.

Le autorità doganali consentono l’esportazione di partite coperte dal Marchio Nazionale solo se accompagnate dal certi9icato di analisi. L’etichetta, stampata su carta di buona qualità e ben incollata, deve contenere oltre alla denominazione del vino ed eventualmente l’indicazione del tipo, il nome, il luogo di residenza della ditta (o la località in cui si trova lo stabilimento di produzione) e le indicazioni richieste dalla legislazione del paese di destinazione (norme del 27 CFR1 part.4).

Per tutte le indicazioni da riportare obbligatoriamente in etichetta, i caratteri devono avere un’altezza minima di 2mm. (per la sola gradazione alcolica l’altezza può variare da 1 a 3 millimetri). Sulle bottiglie e sui 9iaschi deve avere un diametro di 30mm e può essere incorporato in un collarino che giri attorno al collo della bottiglia, poggiato per metà sul vetro e per metà sulla capsula, stagnola o altro materiale di chiusura, o collocato sulla spalla del recipiente, in modo che il disegno del marchio venga a trovarsi dalla parte dell’etichetta.

Quando la quantità di vino importata supera il gallone, esso può essere ritirato alla dogana soltanto da soggetti in possesso di una licenza rilasciata dal BATF, che conferisca loro il diritto di alienarli. Gli alcolici importati devono, inoltre, essere accompagnati da una polizza di carico, come la bolla di accompagnamento, che riporti il nome del destinatario, la natura dei beni e la loro esatta quantità (18 U.S Customs 1263).

Il certi9icato richiesto per tali vini è pubblicato sul sito del International Trade Division (ITD) del Alcohol

109

and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB): http://www.ttb.gov/wine/index.htm, (CIAA 2010).

In presenza di violazioni di tali norme i vini importati, custoditi dalla dogana statunitense, non vengono da questa rilasciati. È inoltre vietata la spedizione di alcolici tramite servizio postale.

Sull’etichetta frontale è obbligatorio includere le seguenti indicazioni: • Denominazione;

• Marca: può essere utilizzato anche il nome dell’importatore o dell’esportatore. Se il nome ha riferimenti geogra9ici e può essere confuso con l’origine del prodotto, bisogna abbinarlo al termine brand, riportato con carattere di dimensioni non inferiori alla metà del nome stesso;

• Tipo: ad esempio table wine, per i vini doc è suf9iciente la dicitura “denominazione di origine controllata”;

• Nome e indirizzo produttore, imbottigliatore o esportatore: è possibile congiungerlo con il paese di origine;

• Paese d’origine: (“product of italy” o “produced initaly by…”);

Figura 93: Etichetta frontale.

Fonte: (Pinterest 2014)

Per quanto riguarda il retro etichetta invece troviamo: 110

-

Nome e sede del produttore;

-

Contenuto: è possibile aggiungere l’equivalente in once;

-

Paese d’origine;

-

Nome e città dell’importatore: deve essere preceduta dalla dicitura “imported by” o “soleagent” o simile. Deve corrispondere al nominativo o ragione sociale a cui è stato rilasciato il permesso dal treasury department;

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Indicazione sulla presenza di sol9iti: se è presente un quantitativo residuo di anidride solforosa maggiore di 10 mg/l, è necessario indicare “contains sul9ites” o “contains a sul9ite” o “contains sul9idingagents” con carattere di almeno 2 mm. In alternativa è possibile speci9icare il tipo di solfato presente, come ossidodi zolfo, metabisol9ito di potassio, metabisol9ito disodio, ecc;

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Titolo alcolometrico: l’indicazione al di sotto di14% vol. Non è obbligatoria per il governo federale,ma lo è in molti stati, pertanto conviene riportarla con la seguente espressione “alcohol x% by volume”;

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Avvertenza governativa sull’alcol: come mostrato in 9igura 95; Retro etichette in inglese conformi a disposizioni USA come da istruzioni ICE e ATF disponibili su richiesta 110 e indicazione di nome e indirizzo dell’importatore negli USA. La norma di riferimento è il Regolamento del Codice Federale, titolo 27, pubblicità e etichette vino consultabile sul sito: http://www.atf.treas.gov/ regulations/27cfr4.html, (CIAA 2010).

Figura 94: Retro etichetta.

Fonte: (Pinterest 2014)

Figura 95: Retro etichetta predisposta da governo degli USA.

Fonte: (Pinterest 2014)

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Documentazione per l’importazione di prodotti