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Normativa e analisi del packaging Nella UE le due principali categorie per classi9icare i vini sono:

…il meglio per l’ambiente

TOTAL DISTRIBUTION 337,188 314,978 322,

4.1.1 Normativa e analisi del packaging Nella UE le due principali categorie per classi9icare i vini sono:

• V.C.C. : Vini di Consumo Corrente. • V.Q.P.R.D. :Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate. Pur apparendo assai di rado sulle etichette, da queste due categorie basilari si diramano delle sottocategorie. • V.C.C.: V.D.T., e I.G.T., Indicazione Geogra9ica Tipica; • V.Q.P.R.D.:Denominazione di Origine Controllata, Denominazione di Origine Controllata e Garantita; Nella fattispecie, l’acronimo V.Q.P.R.D. si attiene ai vini spumanti ed è conseguenza di una normativa dell'Unione Europea che protegge la qualità dei prodotti regionali come la delimitazione della zona di produzione, l’estensione dei vitigni, il rendimento per ettaro di terreno, le tecniche di coltivazione, i metodi di vini9icazione, titolazione alcolometrica volumica minima naturale, analisi e valutazione dei caratteri organolettici (Migliorscelta 2015).

Per quanto concerne il campo del quadro normativo comunitario del VQPRD (Vino di qualità prodotto in regione determinata) l'Italia si è attrezzata di un sistema di tutela anche della "denominazione", ossia denominazioni di origine ma anche indicazioni geogra9iche tipiche (Docg-Doc-Igt) con la Legge n. 164/1992 e poi con le successive modi9iche.

Mentre la riforma dell'OCM vino del 2008 andava sempli9icandosi, distinguendo soltanto vini Dop e Igp da quelli senza denominazione, l'Italia ha preservato la propria speci9icità usufruendo dei residui spazi derogatori, disponendo delle facoltà di aggiungere le proprie categorie di denominazione a quelle comunitarie (Pollini 2014). 68

Attualmente le denominazioni italiane nel complesso sono 521: 330 Doc, 73 DOCG e 118 IGT (Pollini 2014).

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Figura 51: Sistemi di denominazione del vino. Fonte: (Dammicco 2013) Per quanto riguarda i principali paesi europei produttori di vino, la corrispondenza alle varie classi9icazioni presenti in Italia e al quadro UE sono (Ruvo 2008) :

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V.C.C. :

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Francia: Vin de table e vin de pays;

-

Spagna: Vino de mesa e vino de la tierra;

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Germania: Deutscher Tafelwein e Landwein;

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Italia: Igt;

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V.Q.P.R.D. :

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Francia: A.O.V.D.Q.S., Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure e A.O.C., Appellation d’Origine Contrôlée;

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Spagna : D.O., Denominacion de Origen e D.O.C., Denominacion de Origen Cali9icada;

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Germania : Q.b.A., Qualitätswein e Q.m.P., Qualitätswein mit Prädikat;

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Italia: Doc e Docg; Speci9icando che le denominazioni non precisano mai la qualità quanto la tipicità, le principali peculiarità di ogni sottocategoria sono:

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Vino Da Tavola (V.D.T.): L’uva di questi vini arriva dal Paese evidenziato sull’etichetta della bottiglia e non è segnalata alcuna limitazione della zona o del territorio del Paese, come risultato la zona di origine è piuttosto vasta. Dal momento che la coltivazione è sottoposta a un’estesa variazione, è dif9icile individuare un carattere comune tra un vino da tavola e un altro.

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Organizzazione Comune

Grafico n.

Particolare rilevanza nel sistema italiano hanno svolto i Consorzi per la tutela, ufficialmente riconosciuti ai sensi dell’art. 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, a loro volta raggruppati in Federazioni n

Il ruolo dei consorzi per la tutela dei marchi di qualità ha subito un forte ridimensionamento sul fronte della certificazione delle caratteristiche dei vini a seguito del decreto legislativo n. 61/2010

tendenzialmente, oltre alla funzione di “gestori della denominazione” vera e propria “agenzia di sviluppo territoriale”

base si pone l’elemento enologico. Non si trascuri tuttavia che larga

ancora sotto le generiche indicazioni merceologiche di “

per i quali l'esclusione della adozione di elaborate tecniche di produzione o di invecchiamento consente prezzi più ba

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Le federazioni maggiormente rappresentative volontari per la tutela delle denominazioni di origine ( relative produzioni e l'Associazione

circa il 95%, delle produzioni italiane ad indicazione geografica.

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Attuativo del Reg. (CE) 479/2008 2009, n. 88).

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Vino privo di denominazioni che

che è sceso progressivamente sino al 26 % registrato nel 2012.

Sistema europeo DOP IGP Vini varietali Vino da tavola

Organizzazione Comune dei Mercati nel settore vitivinicolo

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Grafico n. 2 – Sistemi di denominazione del vino

Particolare rilevanza nel sistema italiano hanno svolto i Consorzi per la tutela, ufficialmente riconosciuti ai sensi dell’art. 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, a loro volta raggruppati in Federazioni nazionali21

.

Il ruolo dei consorzi per la tutela dei marchi di qualità ha subito un forte ridimensionamento sul fronte della certificazione delle caratteristiche dei vini a seguito

61/201022

, ma ha trovato nuovo spazio espansivo as tendenzialmente, oltre alla funzione di “gestori della denominazione”, vera e propria “agenzia di sviluppo territoriale” favorendo attività promozionali a

si pone l’elemento enologico.

Non si trascuri tuttavia che larga parte della produzione vinicola italiana ricade ancora sotto le generiche indicazioni merceologiche di “vino sfuso” e “vino da tavola per i quali l'esclusione della adozione di elaborate tecniche di produzione o di invecchiamento consente prezzi più bassi a fronte comunque di una discreta qualità.

giormente rappresentative sono la Confederazione nazionale dei volontari per la tutela delle denominazioni di origine (Federdoc, fondata nel 1979) che esprime il 70% delle

e l'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG), cui fanno riferimento circa il 95%, delle produzioni italiane ad indicazione geografica.

ttuativo del Reg. (CE) 479/2008 per il tramite dell’art 15 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio Vino privo di denominazioni che rappresentava ancora nel 2009 il 37% del volume di produzione, che è sceso progressivamente sino al 26 % registrato nel 2012.

Sistema italiano

Particolare rilevanza nel sistema italiano hanno svolto i Consorzi per la tutela, ufficialmente riconosciuti ai sensi dell’art. 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, a Il ruolo dei consorzi per la tutela dei marchi di qualità ha subito un forte ridimensionamento sul fronte della certificazione delle caratteristiche dei vini a seguito ma ha trovato nuovo spazio espansivo assumendo anche quella di favorendo attività promozionali alla cui parte della produzione vinicola italiana ricade ” e “vino da tavola23

”, per i quali l'esclusione della adozione di elaborate tecniche di produzione o di ssi a fronte comunque di una discreta qualità.

azionale dei consorzi che esprime il 70% delle ), cui fanno riferimento per il tramite dell’art 15 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio rappresentava ancora nel 2009 il 37% del volume di produzione,

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Indicazione Geogra9ica Tipica (I.G.T.): L’uva di questi vini deriva da una regione o da una provincia speci9ica e l’origine è quindi ben più ridotta e limitata. benché le zone di coltivazione siano vaste, si individuano alcuni segni comuni tra un vino a indicazione geogra9ica tipica e un altro, l’af9inità che deriva per esempio, dall’utilizzo di vitigni delle stesse famiglie e dalle condizioni ambientali e territoriali simili.

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Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.): L’uva di questi vini deriva da zone geogra9iche limitate e particolarmente vocate ed esistono speci9iche regolamentazioni che indicano le peculiarità che il vino D.O.C. deve avere.

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Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.): L’uva di questi vini arriva da aree geogra9iche molto ristrette. I disciplinari di coltivazione e produzione da parte del consorzio autorizzato e vigilato dal MRAAF (Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali) sono ancora più severi.

Dal punto di vista prettamente legislativo invece, la UE prevede la regolazione delle pratiche enologiche, de9inizione delle denominazioni di origine e etichettatura, originariamente con il regolamento 479/2008 del Consiglio UE, successivamente poi sostituito con il regolamento 607/2009, modi9icato dal regolamento di esecuzione 1185/2012 che stabilisce le modalità di applicazione delle denominazioni di origine e le indicazioni geogra9iche, le menzioni tradizionali protette e l’etichettatura (Sloop 2014). L’art.II del regolamento 607/2009 stabilisce la procedura di richiesta di una denominazione di origine o indicazione geogra9ica. Le denominazione di origine o indicazioni geogra9iche che sono state ammesse, sono inserite in un apposito "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geogra9iche protette" curato dalla Commissione europea . L’art. III del regolamento 607/2009 stabilisce le regole per 69 l'uso delle menzioni tradizionali. L’art. IV del regolamento 607/2009 stabilisce invece le regole per l'indicazione delle informazioni obbligatorie e facoltative sulle etichette dei vini. Le informazioni obbligatorie devono apparire nello stesso campo visivo sul recipiente, in modo tale che tutte le informazioni (eccetto il numero di lotto), devono essere leggibili senza dover ruotare il contenitore. Le informazioni obbligatorie devono essere chiaramente distinguibili da scritte e da disegni. Le disposizioni che riguardano l’etichettatura hanno lo scopo di informare in modo chiaro il consumatore e allo stesso tempo consentono alle aziende produttrici di proporre i loro prodotti seguendo un

Il registro è disponibile on-line attraverso il database "E- Bacchus" della Commissione (Sloop 2014).

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modello di presentazione uniforme. Inoltre spesso ciò che è riportato consente di confrontare le diverse bevande e nello stesso tempo aiuta a conoscere meglio il prodotto. Sempre sotto la direttiva sull'etichettatura generale dell'UE 2000/13/CE è presente l'indicazione per gli allergeni di cui all'allegato III, è obbligatorio esplicitare su tutte le etichette di alimenti e bevande (Antilici 2014). Nel caso del vino quindi esiste il regolamento comunitario al quale tutti gli stati non possono sottrarsi, ma persiste la possibilità per i singoli stati membri, nei limiti della normativa comunitaria, di adottare delle proprie direttive nazionali che cambiano a seconda del Paese in cui avviene la 70 commercializzazione (CIAA 2011). Risulta quindi indispensabile procedere ad una precisa identi9icazione del prodotto per poter applicare in modo corretto le disposizioni nazionali, comunitarie ed extracomunitarie. La legislazione comunitaria prevede anche disposizioni che riguardano la presentazione delle bevande alcoliche destinate all’esportazione al di fuori dell’UE. Dal 1 agosto 2009 è entrata in vigore l’attuale classi9icazione dei prodotti vinicoli introdotta in Unione Europea che codi9ica il sistema di classi9icazione dei prodotti vitivinicoli istituendo (Pollini 2014): • Dop (denominazione di origine protetta); • Igp (indicazione geogra9ica protetta) ; Secondo la nuova normativa il vino prodotto in Unione Europea è così classi9icato: A. Vino con denominazione d’origine: 1. Vino Dop; 2. Vino Igp; B. Vino senza denominazione d’origine: 1. vino; 2. vino con indicazione di vitigno; Si riportano di seguito le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono 9igurare sulle etichette dei vini Dop e Igp e dei vini senza denominazione di origine a partire dal 1 gennaio 2011. L'etichetta si divide normalmente in etichetta frontale e retro-etichetta.

Da evidenziare che alcuni Paesi UE, come ad esempio il Regno Unito, richiedono in etichetta il numero di

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porzioni presenti nella confezione (CIAA 2011).

Indicazioni obbligatorie vini Dop e Igp:

1. Nome del prodotto seguito dall’espressione della denominazione: Per i vini a indicazione geogra9ica o a denominazione d'origine, bisogna fare riferimento al disciplinare che regolamenta ciascuna denominazione, ricordando la regola generale che impone di scrivere le denominazioni sempre per esteso, senza mai usare sigle in etichetta;

2. Titolo alcolometrico: questa indicazione si riferisce al titolo alcolometrico effettivo; 3. Origine e provenienza: per risalire al luogo dove sono state raccolte e vini9icate le uve; 4. Riferimenti all’imbottigliatore: il nome dell'imbottigliatore, del produttore o

dell'importatore, nel caso di vini esportati, va indicato in etichetta insieme al nome del Comune di produzione. In alternativa si può indicare il Codice ICQRF. L'obiettivo di questo vincolo è garantire al consumatore la tracciabilità del prodotto; 5. Annata delle uve; 6. Tenore degli zuccheri: solo per gli spumanti; 7. Indicazione relativa alla presenza di allergeni; 8. Lotto: non è necessariamente sull’etichetta, questo codice viene creato dall’azienda per rintracciare il vino dal suo imbottigliamento, risalendo alla data in cui questo è avvenuto, così come indicato nei registri della cantina; 9. Presenza di allergeni: secondo la normativa comunitaria c'è ora l'obbligo di indicare la presenza di allergeni e cioè sol9iti e derivati di uova e latte. In alternativa, l'Unione Europea ha creato dei pittogrammi da utilizzare al posto di questa dicitura -vedi la 9igura 52; Figura 52: Pittogrammi dell’UE per indicare la presenza di allergeni nel vino. Fonte: (Scarso 2014) !118

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numero di lotto(non necessariamente sull'etichetta): questo codice viene creato dall'azienda, per esempio indicando il numero di lotto e la data o l'anno di imbottigliamento, e sta a indicare univocamente le bottiglie che vengono confezionate. In questo modo, è possibile tracciare il vino dal suo imbottigliamento, risalendo alla data in cui questo è avvenuto, così come indicato nei registri della cantina. Per gli spumanti, la data non è quella dell'imbottigliamento ma quella della sboccatura.

tenore di zuccheri: viene indicato nei vini spumanti, negli spumanti gassificati, nei vini spumanti di qualità e negli spumanti aromatici di qualità in base all'aggiunta o meno di zuccheri dopo la sboccatura.

presenza di allergeni: secondo la normativa comunitaria c'è ora l'obbligo di indicare la presenza di allergeni e cioè solfiti e derivati di uova e latte. Mentre i derivati di uova e latte (usati per la chiarifica del vino) non sempre vengono utilizzati, il limite dei solfiti che comporta l'obbligo di indicazione in etichetta (per quantità pari o superiori a 10 mg/I) è più facilmente superato, in quanto i solfiti non vengono soltanto aggiunti durante la produzione del vino per la loro azione conservante, ma vengono prodotti naturalmente durante la fermentazione. Laformula da utilizzare è "contiene" seguita dagli allergeni contenuti, ma senza l'obbligo di indicarne la quantità. In alternativa, l'Unione Europea ha creato dei pittogrammi da utilizzare al posto di questa dicitura (vedi la Figura 4.4).

Le indicazioni obbligatorie devono 9igurare sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente (Panelli 2011). Tuttavia, le indicazioni del numero del lotto e l’indicazione relativa alla presenza degli allergeni, possono 9igurare fuori dal campo visivo in cui compaiono le altre indicazioni obbligatorie. I valori numerici devono essere riportati per unità o mezze unità. Le modalità da utilizzare in etichetta sono:

• Titolo alcolometrico effettivo ... %vol; • Alcole effettivo ... %vol;

• Alc. ... %vol;

Indicazioni speci9iche vengono date anche in merito alla grandezza dei caratteri che hanno l'obiettivo di garantire la leggibilità delle informazioni fornite in etichetta. La grandezza dei caratteri deve essere (altezza minima):

• 5 millimetri se il volume nominale è > a 100 cl;

• 3 millimetri se il volume nominale è compreso tra 20 e 100 cl; • 2 millimetri se il volume nominale è < 20 cl;

L’indicazione dell’origine è obbligatoria per tutte le tipologie di vino e deve essere riportata in etichetta utilizzando le diverse modalità contemplate dal Reg. Ce 607/09 a seconda che si tratti di vino con o senza denominazione di origine/indicazione geogra9ica. I vini Dop/Igp devono riportare, “Vino di ...” o “Prodotto in ...” o “Prodotto di ...” indicando il nome dello Stato membro/Paese terzo nel cui territorio sono state vendemmiate e vini9icate le uve. Indicazioni facoltative vini Dop e Igp : 71 1. Categoria merceologica: vino, vino spumante; 2. Riferimenti ad altri operatori coinvolti nella 9iliera: produttore, distributore, ecc. ; In generale, è bene ricordare che non devono indurre in confusione il consumatore, per esempio 71 usando nomi che ricordino altre denominazioni, né possono indicare caratteristiche speciali che non siano dimostrabili e veri9icabili attraverso i registri di cantina o di vigna, o attraverso una certi9icazione, o un riconoscimento pubblico (Panelli 2011).

3. Utilizzo di termini quali abbazia, castello, rocca : solo se tutte le operazioni di trasformazione avvengono nell’area menzionata; 4. Varietà delle uve; 5. Menzioni di trattamenti e scelte produttive: es. superiore, novello; 6. Simboli comunitari della Dop/Igp; 7. Riferimenti al metodo di produzione: fermentato in botte, ecc. ;

8. Indicazioni relative ad unità geogra9iche più piccole della Dop/Igp, le cosiddette sottozone ; 72

9. loghi internazionali: quando si esportano vini all'estero, le etichette devono sottostare a regole particolari, anche in deroga a quanto previsto all'interno del proprio Paese o dell'Unione Europea. Tra i principali pochi internazionali troviamo quelli presenti nella 9igura 53. Figura 53: Loghi internazionali. Fonte: (Scarso 2014) 10. Certi9icazione biologica e biodinamica: l’unione europea ha creato dal 2012 il logo in 9igura 54 per identi9icare questo tipo di vini; Per esempio, la Denominazione di Origine Controllata e Garantita Valtellina Superiore include, tra 72 le altre, le sottozone Grumello, Inferno e Sassella (Scarso 2014). !120 precisione i confini delle sottozone. Per esempio, la

Denominazione di Origine Controllata e Garantita Valtellina Superiore include, tra le altre, le sottozone Grumello, Inferno e Sassella. Se ammesso dal disciplinare, si può indicare in etichetta anche la vigna, nel caso in cui il vino sia ottenuto solo dauveprovenienti dallo stesso vigneto e vinificate separatamente.

Torri, castelli, abbazie, rocche, ville (anche in tedesco per l'Alto Adige): pur trattandosi di toponimi generici, l'Unione Europea ne ammette l'uso quando questo si identifica fortemente con la storia dell'azienda vinicola - pensiamo, per esempio, ai vari chéiteau francesi. La loro menzione vale solo per i vini DOP o IGP, purché tutte le uve siano vendemmiate all'interno dell'azienda e la vinificazione venga seguita interamente

dall'azienda stessa.

Annata: èuna menzione che varia a seconda della tipologia di vino. Nel caso di vini DOP o IGPè

obbligatoria, tranne per le eccezioni previste dai singoli disciplinari. Nel caso dei vini varietali èfacoltativa, mentre resta vietata questa indicazione nei cosiddetti vini senza denominazione (gli ex-vini da tavola). Èimportante che almeno 1'85% delle uve usate per la produzione del vino di cui viene indicata l'annata provenga dalla stessa vendemmia, effettuata nello stesso anno civile (l'eccezione riguarda gliice-wine,

le cui uve vengono vendemmiate tra gennaio e febbraio dell'anno successivo).

Loghi internazionali: come già menzionato, quando si esportano vini all'estero, le etichette devono sottostare a regole particolari, anche in deroga a quanto previsto all'interno del proprio Paese o dell'Unione Europea. Per esempio, i vini diretti in Germania devono presentare illogo che indica l'opportunità di smaltire l'imballaggio in modo corretto o quello riferito all'avviso alle donne di non consumare alcolici durante la gravidanza.

Figura4.6 -Laghi internazionali.

Marchi collettivi o aziendali: si possono riferire a una determinata zona - per esempio, illogo del Chianti Classico che rappresenta il Gallo Nero o quello dell'Alto Adige con le Alpi stilizzate, entrambi applicati sulle capsule, o illogo di un premio per un concorso enologico ufficiale, o anche un logo aziendale tenendo presente che, se illogo aziendale presenta degli

Figura 54: Logo dell’unione europea per i vini biologici e altri prodotti biologici nel

settore alimentare.

Fonte: (Pinterest 2014)

Per i vini Dop/Igp, se si indica una sola varietà di uve, questa deve rappresentare almeno l’85% del prodotto 9inito. In caso di indicazione di due o più vitigni, questi devono rappresentare il 100% del prodotto 9inito, le varietà inoltre devono 9igurare in ordine ponderale decrescente di presenza e in caratteri tipogra9ici della stessa dimensione (Panelli 2011).

Figura 55: Tenore degli zuccheri.

Fonte: (Panelli 2011)

I simboli comunitari sono quello di cui al Reg. Ce 1898/2006, già in uso per le altre categorie di prodotti Dop/Igp riconosciute ai sensi del Reg. Ce 510/06. Le diciture riportate nel pittogramma “Denominazione di origine protetta” e “Indicazione geogra9ica protetta” possono essere sostituite dalla menzioni tradizionali del Paese di produzione (ovvero “Denominazione di origine controllata”, “Denominazione di origine controllata e garantita” e “Indicazione geogra9ica tipica”). Il simbolo comunitario non può sostituire l’indicazione della denominazione geogra9ica e indicazione tipica che devono sempre e comunque 9igurare in etichetta (Panelli 2011).

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