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L'accesso all'adozione per le coppie same sex.

Capitolo II : Matrimonio omosessuale e omogenitorialità alla luce della recente giurisprudenza della Corte Europea de

2.4 L'omogenitorialità e la questione dell'adozione delle coppie dello stesso sesso agli occhi della Corte di Strasburgo.

2.4.1 L'accesso all'adozione per le coppie same sex.

Il diritto del popolo LGBT a non essere discriminati come genitori è divenuto oggetto di un acceso dibattito in Europa negli ultimi anni, in particolare a partire dall'introduzione da parte di molti Stati delle unioni civili registrate per le coppie dello stesso sesso o del riconoscimento del matrimonio.

La Corte europea è stata chiamata in più occasioni a pronunciarsi sui differenti casi di richieste di adozione da parte di un omosessuale o da parte di una coppia dello stesso sesso e a valutarne la sussistenza della discriminazione operata dalle legislazioni nazionali rispetto ai corrispondenti diritti riconosciuti agli eterosessuali.

Per quanto riguarda l’esistenza del diritto di adottare e, di conseguenza, la sua invocabilità davanti alla Corte di Strasburgo, si deve subito premettere che quest’ultima – o, inizialmente, la Commissione competente per i giudizi di ammissibilità – ha sempre negato l’esistenza di un siffatto diritto, dichiarando inammissibili ratione materiae le relative domande in quanto tale diritto non è previsto dalla Convenzione né si può trarre dall’art. 8 (rispetto alla vita privata e familiare ) o dall’art. 12 (diritto al matrimonio e a fondare una famiglia) CEDU.113 Dunque interferire nella vita di un genitore

113Cfr. decisione della Commissione EDU, 10 luglio 1974, n r. 6482/74, X v. Belgium

and the Netherland , in cui il richiedente, un cittadino olandese adulto,voleva adottare un bambino in abbandono di cui si curava già da anni ma non poteva a causa della legge olandese che non prevedeva l’adozione dei single – e decisione della Commissione EDU, 10 luglio 1997, nr. 31294/96, Di Lazzaro v. Italia, in cui la ricorrente lamentava il fatto che la legge italiana prevedeva l’adozione ai singles solo in casi eccezionali.

adottante e di un minore adottato si fa rientrare nella sfera giuridica dell'art 8 CEDU, riconducendo tale situazione di fatto al rispetto di vita familiare. Vedremo come la possibilità di successo per le coppie same sex che lamentano una discriminazione da parte della legge in relazione all'adozione sono condizionate dal modo in cui il legislatore abbia scelto di disciplinare la posizione delle coppie di fatto eterosessuali. Pur spettando unicamente allo Stato decidere se e come regolare l’adozione, rientra poi tra i compiti propri della Corte di Strasburgo verificare se la disciplina normativa assunta violi o meno il diritto al rispetto della vita familiare e il diritto alla non discriminazione. La Corte ha così compiuto verifiche di questo genere in diverse occasioni rispetto alle varie normative nazionali in materia di adozione.114

Un ulteriore e necessario presupposto all’intervento sovranazionale è che esista una “vita familiare”, così come è stata ampiamente definita dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Abbiamo assistito alla graduale inclusione nel concetto di “vita familiare” in un primo momento riservato solo alla famiglia legata dal vincolo coniugale, della vita di coppie eterosessuali more uxorio che avessero certi caratteri di stabilità (desumibili, ad esempio, dall’esistenza di figli o dalla durata della convivenza) e successivamente il riconoscimento anche delle coppie omosessuali che mostrassero gli stessi elementi distintivi.

Dunque, ritornando nel merito della nostra problematica, la Corte non potrebbe pronunciarsi in assenza di un rapporto fra adottante e adottato, ovvero della presenza seppure minima dell'esperienza familiare: ad esempio la scelta se concedere o meno l’adozione ai singles appartiene al regno delle politiche nazionali (per cui in un caso

114Per una più ampia disamina di questa problematica con la correlativa

giurisprudenza si legga LETSAS G., No Human Right to Adopt?, UCL Human Rights Review, 1/2008, p. 140.

come Di Lazzaro v. Italia la Corte non ha spazi di intervento in quanto tale tipologia di adozione non è prevista dall’ordinamento italiano), ma se uno Stato decide di ammetterla – come vedremo in seguito in Frette v. Francia e EB v. Francia – si crea una situazione di fatto per cui la Corte ha poi competenza in forza dell’art. 8 CEDU.

Quando si tratta di adozione di persone dello stesso sesso sono tre le ipotesi che si possono configurare: l'adozione da parte di un single (single parent adoption); adozione del figlio da parte del partner dell'altro (second parent adoption); adozione di un figlio da parte di una coppia omosessuale (joint adoption).115

La Corte ricorda di essersi occupata di vicende che riguardano le prime due ipotesi- caso Frettè v. Francia116 –ric. n. 36515/97 26 maggio

2002- e E.B v. Francia 117 - ric. n.435466/02, 22 gennaio 2008 - e Gas e Dubois v. Francia118 –ric. n. 25951/07, 15 marzo 2012-, che

analizzeremo tra poco.

Prima di entrare nel merito delle vicende, pare necessario ricordare che il codice civile francese prevede tre diverse tipologie di adozione: la

115Un recente studio del Consiglio d'Europa, Commissario per i diritti umani dal

titolo "La discriminazione per motivi di orientamento sessuale e identità di genere in Europa" (del Consiglio d'Europa, giugno 2011) contiene le seguenti informazioni sul tema:<<Dieci Stati membri consentono l'adozione del secondo genitore per coppie dello stesso sesso (Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito). Oltre a Finlandia e Germania questi Stati membri danno anche accesso alle adozioni congiunte per le coppie dello stesso sesso. In Austria e in Francia non c'è accesso all'adozione del secondo genitore, ma le coppie dello stesso sesso in unioni registrate sono permessi qualche autorità o responsabilità genitoriale. Nessun accesso alla adozione congiunta o l'adozione di secondo genitore è una realtà in 35 Stati membri: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Georgia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione russa, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, 'ex Repubblica jugoslava di Macedonia', Turchia e Ucraina. ... >>.

116V. E.VARANO, La Corte europea dei diritti dell'uomo e l'inesistenza del diritto di

adottare, in Familia, 2003, 537.

117In Fam. dir., 2008, 221, con nota di E. FALLETTI, La Corte europea dei diritti

dell’uomo e l’adozione da parte del single omosessuale.

118CRIVELLI, Gas e Dubois c. Francia: la Corte di Strasburgo frena sull'adozione

adoption plènière (adozione legittimante), in forza della quale il minore acquisisce un nuovo stato di famiglia sostitutivo del precedente, ex art. 356 c.c.; la adoption simple (o adozione non legittimante, possibile anche nei confronti di maggiorenni, diversamente dall’ipotesi precedente) che senza eliminare il rapporto dell’adottato con la famiglia d’origine permette, però, all’adottante di aggiungere il proprio cognome a quello dell’adottato (con le conseguenze giuridiche connesse); e infine l’adozione internazionale. I diversi tipi di adozione possono essere richiesti sia da coppie sposate (art. 343 c.c.) sia da singoli (art. 343-1 c.c.). Si deve precisare che, secondo la normativa francese, quando l’adozione è richiesta da un single si viene ad instaurare un rapporto solo fra l’adottante e l’adottato, e anche se l’adottante fosse sposato, tale genere di adozione comporta unicamente il consenso del partner all’adozione ma senza farlo con ciò diventare co-adoptant. In altre parole, la domanda di adozione proposta da un singolo (chiamata anche adozione individuale) crea legami giuridici solo ed esclusivamente fra l’adottante e l’adottato.

Diverso, invece, è il caso in cui un convivente di una coppia vuole adottare il figlio del partner: per questa circostanza la normativa francese prevede la possibilità di adoption simple (che non permette però la potestà genitoriale congiunta nel caso di adozione di minori, salvo il caso in cui la coppia risulti sposata).

2.4.2 I tre casi francesi analizzati dalla Corte di Strasburgo in