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La decisione del Conseil Constitutionnel.

Capitolo II : Matrimonio omosessuale e omogenitorialità alla luce della recente giurisprudenza della Corte Europea de

3.4 L'esperienza francese

3.4.3 La decisione del Conseil Constitutionnel.

Arriva a compimento il processo legislativo che era stato intrapreso dal governo francese nell’autunno del 2012, in seguito alla promessa elettorale del presidente della Repubblica Francois Hollande, e che era stato fermamente avversato dalle forze dell’opposizione di centro- destra, sino al ricorso alla Corte costituzionale.

Con la decisione del 17 maggio 2013 il Conseil Constitutionnel218 si è

pronunciato sulla legge n.2013-404 che ha aperto il matrimonio alle coppie dello stesso sesso ed ha rigettato il ricorso,ritenendo la legge conforme alla Costituzione. La sentenza n.663-2013 in primis respinge gli argomenti tesi a dimostrare l'incompetenza del legislatore.219

L'apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso è stata contestata dai ricorrenti, sia per l'apertura del matrimonio alle coppie gay, sia per i suoi effetti sulla parentela e l'adozione.

Il Conseil Constitutionnel ha distinto le rimostranze riguardanti il matrimonio (che è stato diretto soltanto contro l'articolo 1) e quelle riguardanti gli effetti sull'adozione (che erano rivolte non solo contro l'articolo 1 ma anche contro gli articoli 7, 8 e 13 della legge).

Escluso che si siano prodotte irregolarità nell’iter parlamentare (i ricorrenti lamentavano un’eccessiva velocità della procedura legislativa che non aveva consentito una sufficiente ponderazione), il Conseil Constitutionnel conferma adesso il proprio orientamento per cui compete al legislatore la definizione dei requisiti necessari per l’accesso all’istituto matrimoniale.

218Conseil constitutionnel, decision n 2013-663 DC del 17 maggio 2013. 219Decision n 2013-663, considerant n.14.

Come già affermato nella decisione del 28 gennaio 2011, su uno speculare ricorso presentato avverso la preclusione all’accesso al matrimonio prevista allora dal codice civile, il Conseil ribadisce come non competa al medesimo sostituirsi alla valutazione del Parlamento, non ravvisando nell’apertura del matrimonio alcuna contrarietà ai principi fondamentali dell’ordinamento: seppure le leggi nel regime repubblicano anteriore al 1946 e leggi posteriori abbiano sempre definito il matrimonio come l’unione tra un uomo e una donna, il Conseil ritiene che il mutamento di tale regola non interferisca con le libertà fondamentali, né la sovranità nazionale, né l’organizzazione dei pubblici poteri, restando dunque nell’esclusiva competenza del potere legislativo. Il Conseil constitutionnel afferma che il carattere eterosessuale del matrimonio non rientra nella tradizione repubblicana richiamata per confermare la natura di principio fondamentale e il valore costituzionale del matrimonio omosessuale, dato che la materia oggetto della legge non riguarda nessuno degli ambiti in cui in passato il Conseil ha ravvisato la sussistenza di tale principio fondamentale.220

L'orientamento della Corte costituzionale francese appare peraltro in linea con gli orientamenti espressi da tutte le altre Corti costituzionali di civil law.221

220Decision n.2013-663, considerant n 21. Il Preambolo della Costituzione del 1958

fa riferimento al preambolo della Costituzione del 1946 che “riafferma solennemente”, senza enumerarli, “i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica”. Il Conseil constitutionnel ha riconosciuto valore costituzionale a tali principi nella decisione n.71-44 del 16 luglio 1971 ed ha in seguito chiarito che la “natura fondamentale”, di un principio discende dalla sua attinenza agli aspetti essenziali della vita della Nazione quali i diritti e le libertà fondamentali, la sovranità nazionale e l'organizzazione dei pubblici poteri (decision n.98-407 DC del 14 gennaio 1999). Secondo il Conseil constitutionnel, aprire il matrimonio agli omosessuali non attiene all'esercizio di una libertà fondamentale perchè non restringe la possibilità per gli eterosessuali di contrarre matrimonio (cfr.considerant n23). La pronuncia del maggio 2013 si pone quindi sotto questo profilo in linea con la precedente giurisprudenza del Conseil constitutionnel che ha rifiutato di ravvisare un principio fondamentale nei principi del codice civile (decision n.89-254 DC del 4 luglio 1989).

221Cfr., ad es., le pronunzie delle Corti costituzionali tedesca, austriaca e italiana non

hanno dichiarato l’incostituzionalità dei codici civili nella parte in cui non prevedono il matrimonio tra persone dello stesso sesso; la Corte costituzionale belga e quella

Dalla sentenza emerge la tendenza del Conseil a rilevare nei temi eticamente sensibili delle questioni sociali da rimettere alla discrezionalità del legislatore.222

Il legislatore ha stabilito che “ la differenza tra le coppie eterosessuali e quelle omosessuali non giustifica più che queste ultime non possano ottenere lo status e la protezione giuridica associata al matrimonio” (considerants n. 21-22).

Questa sentenza respinge nettamente l'argomento “giusnaturalista” concernente il carattere “naturale” del matrimonio eterosessuale rivendicato dai ricorrenti.

Sulla questione relativa all’apertura dell’adozione alle coppie coniugate dello stesso sesso223, il Conseil constitutionnel afferma di

nuovo, come non sia sua competenza avocarsi al legislatore nella valutazione se l’identità di genere degli adottanti costituisca presupposto per l’accesso all’adozione.

Tuttavia la Corte evidenzia un importante principio, generalmente riconosciuto, secondo cui le persone dello stesso sesso non possiedono un «diritto all’adozione». Viene respinto dal Conseil quel principio fondamentale della “filiation bilinéaire fondée sur l'altétité sexuelle” avanzata dai ricorrenti (considérant n.56)

Questa affermazione appare in linea con gli orientamenti anche della Corte europea dei diritti dell'uomo che afferma come al centro del sistema debba sempre porsi l’interesse superiore del minore e non spagnola hanno dichiarato la legittimità delle leggi che hanno introdotto il matrimonio tra persone dello stesso sesso; la Corte costituzionale portoghese, infine, che, esattamente come quella francese, ha in un primo tempo rigettato il ricorso diretto ad aprire il matrimonio (sent 359 del 2009) ed ha in seguito rigettato l’opposto ricorso avverso la legge che ha consentito il matrimonio alle persone dello stesso sesso con la sentenza 121 del 2010.

222Cfr relativamente alla precedente giurisprudenza del Conseil constitutionnel le

riflessioni di LECIS, Il Conseil inizia a delineare i caratteri del controllo di costituzionalità successivo.

223L'art 13 della legge introduce, infatti, nel c.c, un articolo (6-1) secondo cui “Le

mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obbligationes reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du present code, que les époux ou les parentes soient de sexe different ou de même sexe”.

certo il diritto degli adulti.

Il Conseil afferma che l’interesse superiore del minore appare pienamente garantito dalle procedure previste dalla legislazione francese in materia di adozione, che consentono di assicurare che sia sempre verificata la sussistenza dei presupposti per un’adeguata cura del bambino e della sua educazione. Le autorità amministrative sottopongono ogni caso ad una congrua valutazione e l’adozione deve essere giudicata conforme all’interesse del minore da parte di un tribunale; per conseguenza l’accesso delle coppie formate da persone dello stesso sesso all’istituto dell’adozione non può entrare in contrasto con il superiore interesse del minore.224

Anche in questo caso la motivazione della Corte francese appare perfettamente conforme all’indirizzo espresso sullo stesso tema dalla Corte costituzionale spagnola nel novembre 2012 ( Sentenza 198 del 2012).

3.5 Riflessioni

Questo lungo excursus nella giurisprudenza costituzionale ha messo in evidenza il graduale approccio sulle questioni di legittimità costituzionale concernenti la violazione dei diritti fondamentali delle coppie omosessuali divenuto ormai obbligato per le Corti costituzionali nazionali.

Non bisogna poi dimenticare che su tali questioni, dove ancora forti sono i contrasti politici e le divisioni dell'opinione pubblica, specialmente per quanto concerne l'adozione da parte di coppie same

224Sentenza 2013-663, considérants n 52-54. Sul profilo del consenso all'adozione il

Conseil constitutionnel formula una riserva di interpretazione degli artt L. 225-2 e L225-17 del 225-2 et L 225-17 del Codice dell'azione sociale e delle famiglie ritenendo “que les dispositions relatives à l'agrément, qu'ils soient de sexe différent ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré sans que l'autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le repect de l'exigence de condormité de l'adoption à l'interêt de l'enfant qu'implique le dixiéme alinéa du Preéambule dela Constitution de 1946”. Si v. il Commentaire pubblicato sul lsito del Consei constitutionnel, p. 38.

sex, alle Corti spesso viene attribuito il difficile ruolo di porre rimedio all'inerzia del legislatore nazionale, attirando le critiche di judical lawmaking.

Alla domanda se il percorso giurisprudenziale delle Corti costituzionali con il riconoscimento del diritto al matrimonio e al diritto all'adozione congiunta porti a compimento la lotta del movimento per i diritti LGBT, la risposta non può essere totalmente affermativa. In quanto non mancano ulteriori ostacoli sia di fatto che giuridici ad una piena ed effettiva eguaglianza per gli omosessuali.

A questo punto non possiamo che richiamare come nel 1954 la famosa sentenza Brown v.Board of Education225 non pose immediatamente fine

al razzismo nell'istruzione pubblica e molte famiglie dovettero a lungo combattere le difficoltà per integrare i propri figli nel sistema scolastico organizzato sulla segregazione razziale, così allo stesso modo non mancheranno per le coppie omosessuali ostacoli da affrontare nel vincere le resistenze e le ostilità all'equiparazione del matrimonio eterosessuale a quello omosessuale, per non rammentare anche le battaglie in campo giurisprudenziale e politico nel rimuovere quelle barriere giuridiche derivanti, per esempio da un regime patrimoniale dei coniugi pensato per la coppia eterosessuale e ispirato all'obiettivo di sanare la disparità uomo-donna.

Perciò la novità della recente conquista in alcuni paesi del matrimonio same sex dovrà essere riconfermata e consolidata da futuri interventi giurisprudenziali e dal sostegno di politiche legislative dirette a rendere effettivo il godimento dei diritti ottenuti.226

225Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954).

226A.SPERTI, Omosessualità e diritti. I percorsi giurisprudenziali ed il dialogo

Capitolo quarto :

L'Italia e i “compromessi sposi”.

“Di per se stessa, l’omosessualità è limitante quanto l’eterosessualità:

l'ideale sarebbe essere capaci di amare una donna o un uomo; indifferentemente, un essere umano, senza provare paura limiti, od obblighi.” Simone De Beauvoir