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Pacte Civil de Solidarietè

Capitolo II : Matrimonio omosessuale e omogenitorialità alla luce della recente giurisprudenza della Corte Europea de

3.4 L'esperienza francese

3.4.1 Pacte Civil de Solidarietè

Numerose erano state le proposte di legge riguardanti il riconoscimento sia delle coppie non sposate, sia di quelle omosessuali

209È il “primo parametro costituzionale del Conseil Constitutionnel”, si ricollega a

molte norme costituzionali esplicite, ma nessuna fa riferimento all'orientamento sessuale tra i motivi illeciti di discriminazione, né alcuna norma protegge. esplicitamente le coppie omosessuali. Nonostante ciò l'art 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino , implica che l'autore di una norma non debba istituire una disparità di trattamento tra soggetti. La differenziazione è ammessa solo se giustificabile da situazioni diverse o da esigenze di pubblica utilità.

e nessuna di esse aveva avuto esito fino alla legge n.99/944 del 15 novembre 1999, relativa al patto civile di solidarietà.

“L'idea di queste proposte normative nasceva dalle associazioni omosessuali ed esse avevano l'obiettivo di disciplinare problemi urgenti- l'alloggio, la copertura sociale, la successione- ma anche il desiderio di riconoscere le coppie omosessuali. Il gruppo parlamentare che ha dato luogo alla legge sul Pacs, ha auspicato che il progetto non fosse destinato solo agli omosessuali, come avviene nei paesi del Nord Europa, perchè si era opposto all'idea che la Repubblica francese potesse adottare norme solo per una certa comunità”.210 Durante i

lavori preparatori, la Commissione delle leggi aveva insistito sull'eterosessualità del matrimonio, escludendo l'accesso ad esso per gli omosessuali.

Il regime giuridico del Pacs è stato introdotto nel Codice civile all'interno del Cap I ( Del Patto civile di solidarietà: artt. 515-1a 515-7- 1) integrato nel Tit. XII (Del Patto civile di solidarietà e del concubinato), del Libro 1 del Codice civile. È stato modificato in diverse occasioni da ultimo con la legge n.2009-1436 del 24 novembre 2009.

La ratio dell'apertura dei Pacs sia alla coppia etero che omo sessuale era giustificata dall'esigenza di disciplinare la vita in comune di queste due coppie.

Il Pacs veniva presentato come un contratto patrimoniale211 estraneo ad

alcuni titoli del codice civile quali: quelli relativi allo stato civile, alla

210I.THERY-J.P.MICHELl, Concubinage ou union sui generi:le statut et les droits, in

Le Banquets, n 12, 1998, p.23.

211La natura giuridica del Pacs non è però così pacifica; per alcuni si tratterebbe di un

contratto sui generis vd: I.THERY-J.P.MICHEL, Concubinage ou union sui generi:le statut et les droits, in Le Banquets, n 12, 1998; per alti un contract specific nommè, vd C.Lienhard, Pacte civile de solidarietè, in Juris Classeur Droit comparè, p 12; addirittura secondo alcuni sarebbe un quasi matrimonio, vd P.SIMLER-P.HILT, Le noveau visage du PACS: un quasi mariage, in La semaine juridique, 26 luglio 2006, n 30, I (160), p 1495; infine come un vero e proprio matrimonio da T.REVET, Mariage(s), in Revue trimestriel de droit civil, 2000, p 173.

filiazione, alla filiazione adottiva e alla potestà genitoriale, le cui condizioni di applicazione non erano state modificate dalla legge introduttiva dei Pacs. In questi ambiti si applicano le norme generali del codice, diverse da quelle del matrimonio. Su questo aspetto Pacs e concubinato212 hanno lo stesso regime.

Il successo del Pacs però sembra aver attecchito con maggior fecondità nei confronti delle coppie che meno ci si aspettava, cioè in quelle eterosessuali, piuttosto che in quelle omosessuali, in quanto sul totale dei Pacs conclusi il 90% riguarda le prime.213

Disciplinati dagli artt. 515 -1 ss. del Code civil, i “Patti civili di solidarietà” sono estesi alle coppie – eterosessuali ed omosessuali – composte da persone fisiche maggiorenni che, sebbene desiderino assicurare una disciplina certa alla loro “vita comune” (così l’art. 515-1 c.c.) - non intendono (o, nel caso delle coppie eterosessuali, non possono) accedere all’istituto del matrimonio.

Il Conseil Constitutionnel aveva specificato che la nozione di <<vita comune non ricopre solo una comunità di interessi e non si limita ad un' esigenza di semplice coabitazione tra due persone; [essa] suppone oltre ad una residenza comune, una vita di coppia che giustifica che il legislatore abbia previsto cause di nullità del patto che o riprendono gli impedimenti a matrimonio destinati ad evitare l'incesto o rispondono alla violazione dell'obbligo di fedeltà che deriva dal matrimonio>> (Considerànt 26 della decisione n99-419 DC).

212Con la l.n 99-944 sui Pacs, ha introdotto per la prima volta un Capitolo specifico

nel Code civil relativo al concubinato (unioni di fatto). L'art 518-8 cc ha introdotto una definizione di concubinato che tiene di conto anche dell'unione omosessuale: “un'unione di fatto caratterizzata da una vita comune che presenta caratteri di stabilità e di continuità, fra due persone di sesso diverso o del medesimo sesso, che vivono in coppia”. A differenza del matrimonio e del PACS, nel concubinato non si ha l'obbligo di fedeltà, né da luogo a conseguenze risarcitorie, né solidarietà nei debiti, inoltre la tutela connessa alla previdenza sociale è limitata, lo dimostra l'assenza della pensione di reversibilità.

213Il matrimonio tra persone dello stesso sesso in alcuni Stati europei, a cura di

P.PASSAGLIA, con i contributi di C. Bomtemps di Sturco, C.Guerrero, Picò', S.Pasetto, M.T. Rorig, p 35.

Queste parole erano riferite alla disciplina del 1999, in cui la natura patrimoniale e contrattuale del Pacs era molto più netta.

La nozione di “vita comune” era assente nel testo del 1999, ed è stata inserita nel Code civil con la legge n.2006-728 del 23 giugno 2006, sulla riforma delle successioni e delle liberalità.

Differentemente dal matrimonio si caratterizza per un formalismo limitato riguardo la sua stipulazione, modifica e scioglimento.

Il patto, stipulato dalle parti, è depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui è fissata la residenza della coppia (art. 515- 3); in alternativa, è prevista la possibilità di stipulare il patto per atto di notaio, con i medesimi effetti sul piano della pubblicità. Per quanto riguarda la modifica del Pacs i partners godono di una totale libertà: è sufficiente trasmettere o indirizzare alla cancelleria del Tribunale che ha registrato il Pacs una convenzione modificativa. Le modifiche sono opponibili a terzi, dal momento in cui sono state compiute le formalità di pubblicità. L'art 515-7 disciplina lo scioglimento che può avvenire per morte di uno dei partners oppure per matrimonio di uno dei partners, o per decisione congiunta o unilaterale.

Il patto ha ad oggetto l’organizzazione della vita comune della coppia, l’aiuto materiale e l’assistenza reciproca214 (art. 515-4) ma ha limitati

effetti sullo stato civile; ai sensi dell’art. 515-3-1 la stipula del patto è annotata sull’atto di nascita, con indicazione del partner ma, a differenza del rapporto di coniugio, non prevede l’assunzione di un cognome comune.

D’altro canto, non può essere dimenticata un’ulteriore significativa differenza, che amplia peraltro il panorama delle questioni problematiche legate al riconoscimento dei diritti civili alle persone omosessuali, ovvero l’esclusione per la coppia legata dal patto, della

214Non è del tutto chiaro se da esso possano nascere degli obblighi non patrimoniali,

sub specie di sostegno morale, psicologico o di fedeltà, simili all'obbligo di assistenza vigente per il matrimonio ex art 430 Cc. L'UNAF, l'unione nazionale delle associazioni familiari, non lo ritiene sussistente.

possibilità di adottare congiuntamente un figlio215. L'adozione semplice

(artt. 360 ss cc) a seguito della condanna della Francia con sentenza della Corte EDU, E.B v Francia del 22 gennaio 2008, è ammessa anche per gli omosessuali e non più solo nei confronti di una persona eterosessuale single legata da un PACS o da concubinato.

Altrettanto rilevanti le differenze con il matrimonio, per ciò che riguarda il regime patrimoniale e, soprattutto, successorio: in particolare, al membro superstite del PACS sono estese unicamente le norme relative al subingresso, per un anno, nel diritto di abitazione della casa comune (qualora questa sia di proprietà del partner) e, più in generale, quelle relative alla possibilità di chiedere l’assegnazione preferenziale di alcuni beni dell’asse ereditario (v. art. 515-6). Nulla è previsto in ordine all’automatica successione del partner, che invece sussiste per il coniuge dall’art. 731 del Codice civile.

Rimaneva una diversità di trattamento, che poteva giustificarsi per le coppie eterosessuali, che avevano la facoltà di scegliere se accedere o meno all’istituto del matrimonio, mentre le coppie gay erano di fronte ad un trattamento differenziato, nonostante la profonda analogia nella scelta di dar vita,con il proprio partner, ad una unione stabilmente riconosciuta dall’ordinamento.

Infatti, all'epoca, il Conseil Constitutionnel fu investito dalla questione prioritaria di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 144 del Còde civil, sollevato dalla Corte di Cassazione, dai quali si evince la riserva del matrimonio a favore delle coppie eterosessuali. Con la decisione 2010-92 QPC il Conseil Constiutionnel escludeva che l’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali potesse essere assicurata attraverso una decisione giudiziaria (restando riservata alla discrezionalità del legislatore216), non essendo costituzionalmente

215Vd :Cass civile I, 20 febbraio, 2007; Cass civile I, 19 dicembre 2007, Cass civile I,

6 febbraio 2008.

obbligatoria, anche considerando che “il diritto di condurre una vita familiare normale” di cui al Preambolo della Costituzione del 1946 è assicurato alle coppie omosessuali attraverso gli istituti del PACS e del concubinato217. La questione del matrimonio omosessuale rimase

dunque aperta.