• Non ci sono risultati.

L’adozione dei single.

SEPARAZIONE E DIVORZIO

5.3 L’adozione dei single.

Un’ulteriore problematica in materia di adozioni internazionali consiste nel dubbio se si possa considerare come espressione di un principio di ordine pubblico, ostativo al riconoscimento di atti stranieri di adozione, la scelta fatta dal legislatore italiano di riservare l’adozione alle sole coppie coniugate.

Se è vero che la Convenzione di Strasburgo ha previsto come legittime diverse soluzioni, lasciando agli Stati scelta tra l’una e l’altra, la scelta fatta dal legislatore italiano è legittima, ma lo è anche quella divergente degli altri Stati, se compresa tra quelle previste dalla Convenzione. Gli Stati parte della Convenzione non possono, dunque, negare legittimità ed effetti alle leggi ed agli atti di adozione basati su altre opzioni possibili.

Inoltre, in considerazione del principio dell’adoptio natura

un single o da parte di una coppia eterosessuale non coniugata, non contrasta con l’ordine pubblico. 135

Nota è la vicenda coinvolgente l’attrice Dalila Di Lazzaro, che aveva richiesto al Tribunale dei minorenni di Roma di disporre l’adozione di minori, nonostante l’attrice non fosse coniugata, in forza dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967. Quest’ultimo prevede che l’adozione di minori dovrebbe essere consentita dagli Stati parte della Convenzione, a favore di coppie, purché coniugate, o anche di singoli.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda, basata sull’erroneo presupposto che l’articolo menzionato imponga al diritto interno di prevedere, tra i soggetti legittimati ad adottare, anche il singolo, sottolineando che nel nostro ordinamento l’adozione da parte dei singoli è consentita solo in casi legislativamente individuati (art. 25 e 44, l. 184/1983).

La Corte di Appello, invece, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ma non riguardo a norme poste dalla legge italiana, bensì alla norma contenuta nella Convenzione, nella parte in cui ammette l’adozione anche da parte dei single, in quanto tale norma sarebbe entrata nel sistema legislativo italiano attraverso la legge di attuazione. La decisione della Corte Costituzionale è stata di rigetto, in base ad accurate motivazioni.

La Consulta, risolvendo la controversia in esame con sentenza interpretativa di rigetto, ha affermato che la Convenzione di Strasburgo sull’adozione, firmata il 24 aprile 1967 e resa esecutiva in Italia con l. 22 maggio 1974, n. 357, non vincola il legislatore italiano ad ammettere l’adozione di minori oltre che a coppie sposate anche ai single. Nell’interpretazione del giudice di legittimità costituzionale, dunque, la norma pattizia non conferisce ai giudici italiani competenti il potere di concedere l’adozione ai

singoli fuori dal limite entro cui tale potere è attribuito dalla legge nazionale. È stato ritenuto che gli artt. 29 e 30 Cost. attribuiscono preferenza all’adozione da parte di coppie sposate, ma non vietano al legislatore nazionale di consentire l’adozione anche a persone singole che possano assicurare al minore un ambiente stabile ed armonioso.136

La Suprema Corte di Cassazione, adita dal Procuratore Generale presso la Corte di appello, aderisce alla posizione assunta dalla Corte Costituzionale precisando come i destinatari della norma di cui all’art. 6 siano i legislatori nazionali e dunque negando il carattere autoapplicativo della norma stessa. L’adozione legittimante di un minore è consentita in Italia nei limiti in cui il legislatore del 1983 l’ha in concreto disciplinata.

Questo significa, ai fini delle adozioni sottoposte a leggi straniere divergenti dalla nostra legge nazionale, che non vi è alcuna ragione di ordine pubblico per vietare la cd. adozione dei single e per non riconoscerne gli effetti nel nostro Paese.

L’adozione del minore da parte di una persona singola torna all’attenzione della giurisprudenza, in un caso più recente, relativo al riconoscimento ed efficacia di una sentenza straniera di adozione con effetti legittimanti. Il Tribunale per i minorenni di Bologna 17 aprile 2013 si è trovato ad affrontare il caso di un genitore single, non coniugato, cittadino italiano, che, avendo ottenuto negli Stati Uniti d’America, una sentenza di adozione di minore, ne ha chiesto il riconoscimento. In particolare, per il giudice di merito si è trattato di stabilire se il provvedimento straniero di adozione potesse produrre anche in Italia gli effetti legittimanti dell’adozione ordinaria dei minori, già prodottisi negli Stati Uniti d’America. Per il Tribunale di Bologna il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione del singolo e il

conseguimento degli effetti legittimanti anche in Italia non potevano prescindere, per effetto del rinvio operato nel 1° comma dell’art. 41 l. 218/95, dall’accertamento della conformità della sentenza di adozione ai principi fissati dagli artt. 64, 65 e 66 della stessa legge, e in particolare al principio dell’ordine pubblico. Secondo il Tribunale di Bologna, una rinnovata lettura delle regole poste dall’ordinamento giuridico italiano e una maggiore e diversa considerazione dell’interesse del minore, consentirebbe una valutazione di conformità dell’adozione da parte del singolo ai principi “dell’ordine pubblico italiano” anche “qualora produca effetti legittimanti.”

La valutazione della conformità del provvedimento straniero di adozione ai principi di ordine pubblico italiano e alla piena realizzazione dell’interesse superiore del minore costituiscono i parametri di riconoscimento ma anche i limiti entro i quali un provvedimento straniero di adozione può trovare ingresso in Italia.

La legge 184, opportunamente intitolata “Diritto del minore ad una famiglia”, ruota intorno al principio secondo il quale la piena attuazione del diritto del minore ad avere una famiglia presuppone un provvedimento di adozione pronunciato a favore di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni.

In sostanza, se è preferibile, anche in sede di adozione, la collocazione del minore, di cui sia stata accertata la situazione di abbandono, in un contesto familiare nel quale siano presenti entrambi i genitori, secondo il modello della famiglia biologica, a volte, è lo stesso legislatore a riconoscere che l’interesse superiore del minore può giustificare in specifici casi, positivamente individuati (v. artt. 25 e 44 della l. 184/1983), una deroga al principio di bigenitorialità.

Se così è, al di là della più specifica questione degli effetti legittimanti o meno dell’adozione da parte dei single, può sicuramente ritenersi, che l’irreversibilità dello stato di abbandono e la mancanza di un ambiente familiare idoneo, potrebbero legittimare un provvedimento di adozione a favore di persona singola, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste, tutte le volte in cui vi è la necessità di tutelare la crescita serena ed equilibrata del minore.137

Interessante è un diverso caso portato all’attenzione dei giudici di Strasburgo che hanno condannato una Stato contraente per avere rifiutato il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza straniera di adozione. La causa di non riconoscimento disapprovata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo riguarda proprio il controllo di non conformità del giudizio straniero all’ordine pubblico internazionale.138

La Corte dimostra così che, l’invocazione dell’ordine pubblico internazionale è sottoposto a controllo da parte della stessa quando in gioco vi è un diritto protetto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nel caso in esame un monaco greco della Chiesa ortodossa di Detroit negli Stati Uniti, aveva adottato il nipote residente negli Stati Uniti da tre anni per ragioni di studio.Tornato in Grecia, alla morte dello zio, il nipote si era trovato alle prese con una controversia con altri familiari che rivendicavano la piena titolarità nella successione. I giudici greci avevano escluso il riconoscimento del provvedimento statunitense sul presupposto dell’esistenza di

137 Cfr. ASTONE M. “Riconoscimento in Italia di sentenza straniera di adozione da

parte di un single con effetti legittimanti: il Tribunale per i minorenni di Bologna supera la Cassazione”, in Diritto Civile Contemporaneo Rivista trimestrale online

ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 www.dirittocivilecontemporaneo.com Anno I, numero III, ottobre/dicembre 2014

138 CEDU sentenza depositata il 3 maggio 2011, Negrepontis-Giannis contro

motivi di ordine pubblico perché in Grecia alcuni atti, come l’adozione, erano proibiti ai preti. Una tesi non condivisa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo secondo la quale il rifiuto del riconoscimento del provvedimento straniero era un’ingerenza ingiustificata, contraria al diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione). Inoltre, la Corte nota come i motivi di ordine pubblico invocati dalla Corte di Cassazione greca sono visibilmente troppo antichi ( le regole richiamate erano tutte di natura ecclesiastica e risalivano al settimo e nono secolo), troppo poco al passo con l’evoluzione della società greca, come dimostra la legge del 1982 che aveva abolito gli effetti civili del divieto canonico di matrimonio dei monaci, per trovare grazia agli occhi della Corte. Da qui la condanna alla Grecia.139