SEPARAZIONE E DIVORZIO
3.5 La mancata regolamentazione degli aspetti patrimoniali e gli accordi prematrimoniali.
Altra problematica riguarda il caso di riconoscimento di pronunce straniere che non abbiano regolato i rapporti patrimoniali tra i coniugi ovvero che li abbiano regolati in modo difforme da quanto previsto nell’ordinamento italiano.
Nel primo caso, la giurisprudenza di merito ha stabilito che una sentenza straniera di separazione o divorzio che non abbia disposto sugli aspetti patrimoniali è certamente riconoscibile.80
In questi casi il provvedimento giudiziale sarà integrato attraverso una specifica richiesta al giudice italiano.
Qualora, invece, la pronuncia straniera contenga delle disposizioni relative a rapporti patrimoniali tra coniugi contrarie all’ordine pubblico81, potranno riconoscersi effetti solamente a quella parte
della pronuncia non ritenuta contraria all’ordine pubblico.82
Particolarmente esplicativa è la sentenza della Corte di Cassazione del 18 aprile 2013 n. 9483 con cui conferma una sentenza della
79CAMPIGLIO C. “Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana”, in Riv. Dir.
Int. Pr. Proc. 2008 n.1, pag.66
80 “Non contrasta con l’ordine pubblico una sentenza australiana di divorzio che
non statuisca in merito agli spetti patrimoniali ad esso relativi, malgrado il breve termine di decadenza previsto da tale ordinamento per l’esercizio di tali diritti” Trib. Padova 24 settembre 1999, in Riv. Dir. Int. Pr. Proc. 2000, p. 1008.
81 Ad esempio, la Corte di Cassazione francese ha disposto che il diritto agli
alimenti è un diritto irrinunciabile che si impone al padre e alla madre e, che la Corte di Appello aveva validamente respinto, in quanto contraria all’ordine pubblico internazionale, una decisione marocchina secondo cui la madre doveva assumersi da sola il mantenimento della figlia; Cour de cassation (1re Ch.civ)- 14
octobre 2009, in Revue critique de droit International privè, 2010 n.1, pp.361 ss.
Corte di Appello di Roma che ha riconosciuto e dichiarato esecutiva nella Repubblica italiana una sentenza della Corte circondariale della Contea di Cook, Illinois, USA, relativa alla definizione delle questioni economico-patrimoniali del divorzio. La pronuncia aveva in particolare stabilito la divisione dei beni immobili e mobili posseduti dagli ex coniugi in Italia e negli Stati Uniti.
Nella causa di fronte la Corte di Appello, la parte convenuta (il marito) aveva contestato il fondamento della domanda di riconoscimento in quanto contraria all’ordine pubblico, per non aver considerato che secondo il regime patrimoniale applicabile in virtù della legge italiana, ovvero la separazione dei beni, l’immobile in questione non poteva essere assegnato alla moglie. Tale immobile era stato acquistato qualche anno dopo la celebrazione del matrimonio ma le parti, anche dopo l’entrata in vigore della l. 151 del 1975, non avevano optato per il regime della comunione, in ordine agli acquisti effettuati in costanza di matrimonio anteriormente all’entrata in vigore di tale legge. Ne conseguiva la conservazione della titolarità esclusiva del diritto di proprietà in capo al marito e la conseguente violazione del diritto costituzionale ed inalienabile di proprietà conseguente al riconoscimento della sentenza straniera.
La Corte di Appello, invece, osservava che la sentenza straniera non era contraria all’ordine pubblico perché, lungi dal violare i principi cardine della nostra Costituzione, tra i quali va compreso il diritto di proprietà, si era limitata a disciplinare, secondo la legge americana, correttamente applicabile ai sensi degli artt. 29 e 30 della l. 218/1995, le questioni patrimoniali conseguenti alla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le parti. In particolare, osserva la Corte di Appello, la legge americana si fondava sul principio della comunione legale, salvo il verificarsi di
alcune eccezioni, che il marito non era riuscito a dimostrare. Pertanto non aveva rilievo che l’immobile in questione in relazione all’epoca in cui era stato acquistato non rientrasse secondo la legge italiana nella comunione legale, non avendo dimostrato che tale bene potesse essere considerato di esclusiva proprietà del marito. La mera difformità della decisione americana rispetto al regime giuridico interno non era, in conclusione, idonea a determinare la lesione dei principi essenziali del nostro ordinamento. La Corte di Cassazione ha ritenuto pienamente condivisibile la pronuncia della Corte di Appello, e ha rigettato il ricorso.83
Altra problematica è quella relativa al riconoscimento degli accordi tra coniugi relativamente ai loro rapporti patrimoniali dopo la separazione od il divorzio. Nel nostro ordinamento tali accordi sono senz’altro nulli.84
Il nostro ordinamento consente la stipulazione di convenzioni matrimoniali, volte esclusivamente a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi in costanza di matrimonio.
Occorre, dunque, valutare se, nei rapporti di diritto internazionale privato, tali accordi possano ritenersi validi o debbano invece ritenersi contrari all’ordine pubblico internazionale.
Il punto cardine di questo ragionamento risiede
nell’interpretazione dell’art. 30, l. 218/1995 relativamente alla possibilità per i coniugi di sottoporre i propri rapporti patrimoniali alla legge straniera. Infatti, possono convenire che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di
83 Sent. Corte di Cassazione 18 aprile 2013 n. 9483, in Riv. Dir. Int. Pr. Proc., 2014
n.2, pp. 386-390.
84 “Il principio secondo il quale gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di
separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l’assegno divorzile che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio, trova fondamento nella esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole, la cui domanda di assegnazione dell’assegno divorzile potrebbe essere da detti accordi paralizzata o ridimensionata”, Cass. Sez. I, 14 Giugno 2000, n. 8109.
cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede, ed è necessario che l’accordo sia considerato valido dall’ordinamento straniero.
Ricorrendo tali presupposti, secondo l’opinione affermativa, tali accordi dovranno ritenersi pienamente validi, in quanto la loro attuazione non contrasta con l’ordine pubblico.
Secondo l’opinione negativa, invece, il riconoscimento di questi accordi contrasta con l’ordine pubblico e la possibilità per i coniugi di sottoporre i loro rapporti patrimoniali ad una legge convenzionale non è tale da giustificare la contrarietà ad un principio imperativo del nostro ordinamento.
Sulla contrarietà all’ordine pubblico di questo tipo di accordi vi è sicuramente molto da discutere.
Si può, dunque, richiamare una tesi intermedia.
Il Giudice italiano investito della causa di separazione e di divorzio non potrà spogliarsi della decisione relativa al mantenimento del coniuge più debole anche quando sussista un accordo tra i coniugi, stipulato in conformità con l’ordinamento straniero di rinvio ai sensi dell’art. 30, l. 218/1995. Di tale accordo potrà certamente tenersi conto, ove ritenuto valido, senza che però ciò possa derogare ai disposti dell’art. 156 c. c. o dell’art. 5, 6° comma, l. 898/1970.
Inoltre, il criterio di rinvio previsto con riguardo ai rapporti patrimoniali tra i coniugi non può che presupporre l’esistenza di un legame matrimoniale tra gli stessi. Pertanto, la legge di rinvio è applicabile, in virtù del richiamo previsto dall’art. 30, l. 218/1995, solamente entro tale limite e non successivamente al divorzio. Quindi, volendo accogliere la tesi positiva, l’accordo regolante i rapporti patrimoniali tra i coniugi potrebbe avere effetto solamente a seguito di separazione ma non a seguito del divorzio, fermo restando la validità di tale accordo nello Stato estero.
In conclusione, è lo stesso sistema di diritto internazionale privato, prima ancora dell’eventuale contrarietà all’ordine pubblico, a limitare il recepimento di un accordo patrimoniale tra i coniugi regolante i rapporti successivamente allo scioglimento del matrimonio.85
85 ANCESCHI A., op. cit., pp. 154-157.
Capitolo 4
LA FILIAZIONE
4.1 Unicità di status e accertamento del rapporto di filiazione.