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LA DIGNITA’ OGGI.

Nel documento Persona,dignità,libertà contrattuale (pagine 142-147)

Partendo dal presupposto che il principio di dignità non debba essere analizzato nella sua staticità quanto piuttosto in una prospettiva dinamica, si osserva come l’uso di tale principio oggi abbia subito un notevole incremento rispetto al passato. Il Consiglio Costituzionale francese, ad esempio, ha riconosciuto alla dignità della persona il rango di principio costituzionale288, mentre in precedenza lo si riteneva diritto naturale non facente parte di alcun testo costituzionale, se non in via indiretta. La sua affermazione nelle Costituzioni le ha permesso, come già ampiamente visto, di diventare volano per la garanzia dei diritti sociali , come il diritto ad un salario minimo, ad una vita dignitosa o all’abitazione, e allo stesso tempo di sostituirsi al più antiquato principio della indisponibilità del corpo umano per quanto riguarda il profilo dei diritti della persona. Essa si trova così ad assumere una duplice funzione di limite protettivo, da una parte, e di presupposto per la costruzione del proprio io nella collettività, dall’altro.

In ambito di diritto amministrativo, il principio di dignità rileva per la sua pressoché assenza totale, almeno fino a quando non si è sancito sulle ipotesi di “lanci dei nani”.

Più in generale, un po’ tutte le branche del diritto hanno utilizzato o stanno attualmente impiegando il principio di dignità, ma senza , comunque, conferirle una forma definita. Dai dati, soprattutto giurisprudenziali, in possesso, tre sono le accezioni di dignità che sono state più ampiamente riscontrate. In un primo senso, quello più tradizionale, dignità è intesa come dignitas romana, ovvero la qualità che attiene allo svolgimento dei compiti propri di una carica ufficiale e che, in quanto tale è riferita solo alla funzione e non anche alla persona fisica che la esercita. In questo sul soggetto incombono degli obblighi particolari, come il perseguimento dell’interesse pubblico, mentre i terzi hanno un obbligo generale di rispetto della funzione giuridicamente sanzionato. In un suo secondo significato la dignità viene invece concepita come una qualità propria della persona che in quanto tale deve essere rispettata da tutti gli appartenenti al genere umano e si pone come limite a qualsivoglia forma di discriminazione ( dignità sociale dell’art. 3, 1° co., cost.italiana ). Questo tipo di dignità è invece opponibile ai terzi. Infine, la dignità, viene concepita come una prerogativa dell’umanità nel suo complesso, opponibile dai terzi all’uomo, nel senso che anche chi ne è titolare deve rispettarla e, se necessario, è suscettibile di imposizione circa il rispetto della stessa. In questo

288 Conseil constitutionnel 94-343-344 DC, 27 luglio 1994, in Dalloz, 1995, Jurisprudence, pp.237 ss, ha stabilito che il

ruolo prevalente che alla persona umana deve essere riconosciuto unito al rispetto per la realizzazione delle proprie aspirazioni di vita che va altrettanto riconosciuto all’essere umano, l’integrità , l’inviolabilità e l’assenza di caratteri di patrimonialità relativi al corpo umano oltre che alla necessità di preservare la specie umana tendono ad assicurare il rispetto del principio costituzionale di salvaguardia della persona umana.

ultimo significato la dignità racchiuderebbe l’insieme dei diritti fondamentali289 . Queste tre accezioni convivono l’una accanto all’altra e laddove la dottrina, da sempre più normativa, ne afferma un ruolo sempre più rilevante, la giurisprudenza si mostra più scettica nell’accoglimento di questo principio e delle sue declinazioni differenti.

Il caso più noto in giurisprudenza che ha maggiormente contribuito all’affermazione della nozione di dignità è quello relativo al cosiddetto “lancio del nano”. Esso aiuta, più di altri casi analoghi, a riflettere sui rapporti fra mercato e corpo.

Si tratta di una forma di enterteinment originariamente importata dall’Australia, e praticata soprattutto nelle discoteche d’oltralpe, che consiste nel lanciare il più lontano possibile una persona affetta da nanismo, vestita con la stessa uniforme protettiva utilizzata dai giocatori di football americano, che dovrà poi atterrare su di un grande materasso pneumatico. L’incolumità fisica del nano viene garantita dall’adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, ma il problema maggiore resta la lesione o meno della dignità della sua persona, appartenente alla categoria debole e oggetto di discriminazione dei portatori di handicap. Uno dei più noti fra i nani oggetto di lancio è stato il signor Manuel Wackenheim, che si era consapevolmente obbligato all’adempimento della prestazione di lavoro suddetta e si dichiarava molto soddisfatto di questa sua nuova professione che oltre a garantirgli una certa sicurezza economica, stimabile in 20000 franchi all’anno ( il caso si riferisce al 1991 prima dell’entrata in vigore della moneta unica ), per la prima volta gli offriva una certa notorietà e il conseguimento di certe aspirazioni, sia individuali che professionali, che prima gli erano state negate.

Al di là dell’opinione del signor Wackenheim, i sindaci di due comuni francesi, Aix-en-Provence e Morsane-sur-Orge, avevano vietato tali spettacoli perché ritenuti responsabili della commissione di trattamenti umani degradanti che sono proibiti dall’art.3 CEDU290. Contro tali decisioni il signor Wackenheim e la società di produzione degli spettacoli, la Fun Productions, avevano, con successo, appellato le decisioni e ottenuto l’annullamento delle delibere. Ma il 27 ottobre 2005 il Consiglio di Stato, adito dai comuni interessati, ha annullato la pronunzia del tribunale affermando l’assolutezza del principio di dignità il cui rispetto deve essere imposto anche su chi ne è titolare e la cui preminenza è da riconoscere su altri principi fondamentali configgenti come quello di diritto al lavoro e libertà di iniziativa economica291. In questa sentenza è stata accolta la terza, e più

289 D.Feldman, Human Dignity as a Legal Value, parte I, Public Law, 1999, pp.682-702, ritiene che “Human dignity can

operate on three levels : the dignity attaching to the whole human species; the dignity of groups within the human species; and the dignity of human individuals.” Secondo l’autore, peraltro, la protezione dell’umanità nel suo complesso imporrebbe al legislatore di porre limiti all’avanzamento tecnologico che inficia la salvaguardia della vita e della specie umana.

290 Sul tema si veda T.A. Versailles, 25 febbraio 1992, in Rev.fr. dr. adm., 1992, pp. 1026 ss 291

Conseil d’Etat, Ass. 27 ottobre 1995, Ville d’Aix-en-Provence, in Dalloz, 1996, jurisprudence, pp. 177 ss., Conseil d’Etat, Ass. 27 ottobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, in Dalloz, 1995, i.r., p.257.

pervasiva, delle tre concezioni di dignità, che è stata addirittura inclusa nella clausola generale di ordine pubblico, che poteva, solo in questo modo, essere concretizzata. Solo la tutela dell’ordine pubblico giustifica, infatti, l’esercizio dei poteri dell’autorità di polizia, in mancanza di altre condizioni particolari. Il Consiglio di Stato definisce la dignità “quarta componente” dell’ordine pubblico, senza far riferimento alcuno al concetto di morale pubblica292.

Il signor Wackenheim aveva fatto appello contro la decisione del Consiglio di Stato, prima alla Commissione Europea per i Diritti dell’Uomo, lamentando la violazione degli artt. 1, 8 e 14 della CEDU, e poi alla Commissione per i diritti umani dell’ONU. Il tema ricorrente, centrale negli appelli presentati, si sostanziava nel far presente che l’attività professionale da lui esercitata, lungi dall’aver violato la propria dignità, gli aveva invece attribuito fama e notorietà oltre a consistenti guadagni economici, peraltro difficilmente ottenibili attraverso altre modalità per tutti coloro che sono affetti da sindromi limitative come quella del nanismo. Tutte le precedenti motivazioni di appello erano state considerate infondate dalla Commissione per i diritti umani, che aveva confermato come la dignità umana faccia parte integrante dell’ordine pubblico e fatto intendere come altre attività simili a quella del “lancio del nano” non possano in futuro essere vietate sulla base delle ragioni di violazione di dignità e ordine pubblico sopra menzionate.293 Il ricorrente, ovviamente, non ha trovato alcuna soddisfazione nella decisione ultima della Commissione Onu e anzi ha ritenuto che vietandogli lo svolgimento della professione scelta che ad altri viene concesso costituiva una lesione della propria dignità umana. In questo caso è evidente come la dignità sociale si scontri con la dignità umana personale difesa dagli organi giudiziari, una dignità, che non ci dovremmo dimenticare, deve essere lasciata alla responsabilità del singolo individuo di rispettare e proteggere, senza inutili interferenze altre fatte in nome di principi universali.

Anche in ambito tedesco e americano sono state riproposte sentenze interessanti sotto il profilo della giuridicizzazione del principio di dignità. In America si è verificato il processo inverso rispetto all’Europa : ad una dottrina pressoché disinteressata alla tematica - con qualche notevole eccezione già segnalata – si oppone una giurisprudenza piuttosto attiva che ha più volte giuridificato il principio.

Dietro allo sviluppo del concetto della cosiddetta “libertarian dignity”, la Corte Suprema ha affermato che la dignità è una qualità assoluta dell’uomo che va sempre protetta e specialmente proprio dal diritto piuttosto che da discipline come la filosofia o la morale. Essa deve assurgere a

292 L’assimilazione fra dignità e moralità era già stata ampiamente contestata nella dottrina francese, su tutti si veda

J.P.Theron, Dignitè et libertès : propos sur une jurisprudence contestable, in Pouvoir et libertè, Etudès offertes à Jacques Mourgeon, 2000, p.297 ss., secondo il quale la dignità della persona umana e la moralità sono, una volta tradotte giuridicamente, due nozioni ben distinte, perché mentre la moralità è per definizione un fenomeno di espressione collettiva delle idee che fa da cornice di riferimento al comportamento individuale, e varia a seconda dei tempi e dei luoghi, la dignità è l’ ”abito appiccicato addosso all’individuo”.

diritto costituzionalmente garantito perché la costituzione stessa riposa su un’idea di uomo che non può essere che degno. Questo approccio è stato fortemente criticato dalla dottrina americana e europea, obiettando che la Corte Suprema così facendo abuserebbe della funzione creatrice propria delle Corti giudiziarie Supreme e arriverebbe ad inventare una nozione di dignità che non trova riscontro né nel testo scritto della Costituzione Americana – fatta eccezione della Costituzione dello stato federato del Montana - e né tantomeno nelle intenzioni dei Padri Costituenti294.

Accanto a quanto già espresso, è interessante evidenziare come negli Stati Uniti il concetto di dignità venga soprattutto utilizzato per garantire l’effettiva uguaglianza dei cittadini e come principio che enfatizza la libertà personale295.

In Germania, il principio della dignità riceve una consacrazione senza precedenti nell’art 1 della Costituzione del 1949,che afferma che la dignità è principio intangibile e dovere è di ogni potere statale proteggerla e rispettarla. Il principio che ne consegue è quindi assoluto, non ammette deroghe ed è posto al vertice della gerarchia dei valori costituzionali, riferimento di armonizzazioni per i principi di carattere diverso che potrebbero conseguire. L’obbligo statuale della garanzia della dignità fa intuire come ruolo prioritario abbia la dignità anche nella sua accezione di dignità sociale in questo ordinamento, perché allo Stato si impone di assicurare una vita dignitosa, garantendo per questo fine un’assistenza sociale minima. Essa ha quindi valenza oggettiva di principio fondatore dell’ordinamento giuridico e valenza soggettiva in quanto diritto il cui rispetto può essere invocato sia nel rapporto stato-cittadino che in quello fra privati296.

Il caso giudiziario più famoso in Germania è quello relativo al Peep Show Fall, dove la Corte era chiamata a pronunciarsi sull’apertura di locali per lo svolgimento di uno spettacolo innovativo incentrato sullo spogliarello di ballerine osservabile attraverso cabine individuali i cui pannelli si aprono dietro previo inserimento di gettoni-moneta. Anche in questo caso si doveva decidere circa la lesione o meno della dignità delle persone coinvolte. Il famoso dilemma del libero consenso delle donne spogliarelliste espresso al momento della firma del contratto di lavoro è qui superato dal

294 E’ comunque utile segnalare come, anche sotto il profilo giurisprudenziale, molte volte la dignità a cui si offre

protezione si sintetizzi nel mero diritto al rispetto che ciascun individuo vanta nei confronti del suo simile e quindi dei cosiddetti terzi; in definitiva un’idea più banalizzante e meno forte del senso di qualità assoluta che la Corte Suprema sembra voler attribuire. Altre volte è addirittura il principio della privacy quel principio assolutizzante che permette di proteggere la persona umana.

295

Supreme Court of U.S, 26 Marzo 2003, Lawrence v. Texas, la Corte Suprema ha scomodato proprio il principio della dignità per dichiarare incostituzionale una legge dello stato convenuto che vietava gli atti sessuali fra persone dello stesso sesso dicendo che “The liberty protected by the Constitution allows homosexual persons the right to choose to enter upon relationships in the confines of their homes and their own private lives and still retain their dignità as free persons”.

296 Alcuni interpreti del testo costituzionale tedesco fanno risalire l’originaria importanza attribuita al principio della

dignità nelle atrocità perpetrate dall’ideologia totalitaria nazista, mentre altri, osservando che anche la costituzione weimariana pre-guerra attribuiva comunque un ruolo alla dignità non riscontrabile, per importanza, in altre costituzioni contemporanee, propendono per l’idea socialista ivi sviluppatasi come ratio fondamentale dietro alla preminenza data alla dignità, ivi compresa la sua dimensione sociale.

mancato riconoscimento di alcun valore all’esercizio consapevole dell’autonomia contrattuale e nel conseguente obbligo dello Stato di intervenire a protezione della dignità anche contro la volontà del soggetto titolare della stessa. La dignità diventa quindi diritto indisponibile al quale non si può legittimamente rinunziare297.

DIGNITA’ E DIRITTO MORALE.

Così disegnato il rapporto fra diritto privato e dignità, ci fa pensare ad una possibile “moralizzazione” del primo. Fermo restando che diritto e morale rappresentano due sfere autonome, esse sono suscettibili tuttavia di intersezioni ogniqualvolta l’ordinamento consenta l’ingresso al suo interno della regola morale , e questo è uno dei casi che si presenta con riferimento alla dignità. Essa sottopone infatti l’attività dei privati a dei limiti che globalmente condensano il complesso di regole morali accolte in un determinato contesto storico.

Questo nulla toglie alla laicità insita nei principi giuridici privatistici. Il fatto è che, grazie al principio della dignità, si coglie la sempre più necessaria esigenza di principi etici nella elaborazione e nella elaborazione dei casi di specie.

Nella società odierna, caratterizzata da un diritto che sovente viene percepito come ingombrante, il problema da affrontare e risolvere non è certo quello di una regolamentazione normativa dettagliata dettata da principi etici sovraordinati, ma la risoluzione degli scompensi e delle asimmetrie create dall’invadenza del diritto in certi settori e dalla sua assenza in altri.

La soluzione potrebbe essere rappresentata dalla netta fissazione di una linea di demarcazione fra ciò che può essere normato e ciò che non può essere normato, non senza la consapevolezza che rispetto a continue e determinate tematiche il diritto così come è concepito si trova ad essere privo di risposte e deve attingere da concetti nuovi, e tutto questo nel nome della libera espressione e parità di posizione degli individui.

297 BVerwG, 15 dicembre 1981, in Neue Juristische Wochenschrift, 1982, p.664.

Il tema della dignità è talmente sentito in Germania, che anche sulla base di questa sentenza, si ritiene tacciabile di incostituzionalità la recente legge sulla prostituzione, perché contraria a siffatto, fondamentale principio.

Nel documento Persona,dignità,libertà contrattuale (pagine 142-147)