• Non ci sono risultati.

OGGETTO DEL CONTRATTO E TUTELA DELLA PERSONA.

Nel documento Persona,dignità,libertà contrattuale (pagine 124-126)

IL CONTRATTO COME STRUMENTO DI PROTEZIONE DELLA DIGNITA’ PERSONALE.

6.2 OGGETTO DEL CONTRATTO E TUTELA DELLA PERSONA.

Il criterio della specificità del consenso viene normalmente applicato come aspetto fondamentale nella disciplina delle norme concernenti ipotesi di uso di attributi della personalità : tra gli esempi più chiari la disciplina del trattamento dei dati personali, e quella in tema di diritto morale d’autore e consenso alla divulgazione del ritratto260. L’efficacia di un negozio avente ad oggetto diritti della personalità sembra quindi essere subordinata al rispetto di determinati requisiti di natura contenutistica, fra cui la necessità del consenso. L’espressione di quest’ultimo è direttamente legata alla manifestazione di volontà che deve essere puntuale e non espressa genericamente o in maniera onnicomprensiva quando è la sfera della persona ad essere in questione. L’obiettivo di questa regola è assicurare la previsione di una pressoché esatta estensione e effettiva portata di un atto di

259 In tema significativo è il contributo di V. Scalisi, Contratto e regolamento d’azione nel piano di azione della nullità di protezione, RDC, 2005, I, 459-480.

260 Art. 23, d.lg. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali prevede che il consenso “è validamente prestato

solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente identificato”, mentre nel precedente art. 11,l. n. 675/1996 si parlava solo di consenso espresso “in forma specifica”; l’art. 22 della l. n. 633/1941 in tema di diritto morale d’autore, riconosce efficacia sanante al consenso prestato dall’autore alle modificazioni della propria opera a condizione che ciascuna di queste modifiche sia preventivamente conosciuta e accettata; non una norma di diritto positivo ma la prevalente giurisprudenza ha da tempo consolidato la regola della specificità del consenso alla divulgazione del ritratto.

disposizione che investe la propria persona, che è l’unica modalità di intervento attraverso la quale la volontà prestata possa dirsi consapevole dopo attenta ponderazione.

La ratio sottesa al criterio di specificità consente un ampliamento della sua rilevanza permettendogli di andare ben oltre il più sicuro terreno delle ipotesi di consenso unilaterale per approdare nel campo delle fattispecie contrattuali, dove, stante l’ipotesi di rifiuto della possibilità di revoca, le conseguenze dell’atto di disposizione del proprio corpo sulla sfera personale assumono una maggiore criticità. Il cambiamento di piano dal consenso unilaterale alla fattispecie contrattuale impone al sindacato circa la sussistenza dell’esistenza del criterio di specificità di confluire all’interno della fattispecie normativa in materia dei requisiti di determinatezza o determinabilità dell’oggetto dell’art. 1346 c.c. Se per oggetto su cui influiscono gli effetti del negozio si intende la prestazione contrattuale piuttosto che il bene materiale, si può pacificamente affermare che qualsiasi contratto relativo ai diritti della persona deve permettere un sufficientemente preciso atto di discernimento delle modalità di interferenza con la sfera della personalità, ampliando così il novero degli elementi conoscibili dagli attributi coinvolti della persona, come nome o immagine, al contesto e le condizioni stesse di utilizzazione, favorendo una valutazione soggettiva preventiva delle esatte implicazioni del proprio atto di disposizione e quindi una decisione consapevole. Il contesto deve essere di volta in volta verificato alla luce della qualità delle persone interessate e della reale entità dei rischi alla violazione della dignità umana261,e a ciò vanno aggiunte altre premesse provenienti dalla prassi applicativa e da regole dettate in materia di certe tipologie di contratti tipici che sono utili ad orientare il giudizio concreto e implicano direttamente profili della personalità.

La giurisprudenza ha al proposito chiarito che per assicurare la persistenza in capo alla persona interessata alla disposizione di propri attributi immateriali ,come ad esempio l’immagine, di un sufficiente potere di controllo delle modalità di definizione della propria identità, all’avente causa non possa essere concessa ogni possibile facoltà d’utilizzo di suddetto attributo. Per rendere più chiaro quanto affermato, l’intento della giurisprudenza è quello di garantire al soggetto interessato un controllo successivo che nella prassi contrattuale si sostanzia in clausole che riservano alla persona fotografata il diritto di visionare le foto scattate, o una qualsiasi intervista o registrazione prima che le stesse siano oggetto di divulgazione, e sempre con la possibilità di esprimere, nel rispetto delle regole di correttezza, dissenso o addirittura subordinarne la divulgazione medesima al

261 A tale scopo è utile soffermarsi sul dibattito che si è sviluppato in conseguenza del recente successo ottenuto da

forme di intrattenimento televisivo nuovo, riproducenti la realtà quotidiana, e ormai famose con l’appellativo di reality

show. Una delle più note forme di questo intrattenimento televisivo, “Grande Fratello”, è stato al centro di un dibattito

nella comunità giuridica francese dove la dottrina ha affermato che i contratti stipulati dai partecipanti alla trasmissione con la società di produzione del reality erano nulli perché viziati sul piano dell’oggetto sotto il doppio profilo della possibilità giuridica e della indeterminatezza; De Tissot, Sur la question du droit à l’image, le contract est nul,in www.lemonde.fr..

consenso del disponente. Questo rappresenta un classico esempio di valido accordo rispettoso dei requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto.262

Per quanto riguarda la legislazione speciale, nella disciplina del contratto d’edizione si favorisce una cauta valutazione di tutti i contratti aventi ad oggetto attributi della personalità non ancora venuti ad esistenza o prestazioni future. Riprendendo quanto già in precedenza l’art 120, n. 1, l. n. 633/1941 statuiva, un negozio è quindi valido se non prevede una concessione illimitata nel tempo della facoltà di utilizzazione in via esclusiva e generale di attributi della personalità individuale. Qualcuno potrebbe obiettare che a tale conclusione si arriva anche in ambito più spiccatamente patrimoniale in tema di ipotesi di cessione di diritti di sfruttamento di modalità tecniche e settori di mercato ignoti al momento della conclusione del contratto, come previsto dall’art. 119, 3° co., l. n. 633/1941, il che invaliderebbe la tesi di un quid pluris cautelare quando la persona e i suoi attributi sono al centro della negoziazione contrattuale. In realtà, nell’ipotesi sopra menzionata è opportuno rilevare che si può raggiungere la stessa conclusione evitando di ricorrere alla formula protettiva della necessità consensuale e rifacendosi alle tecniche di interpretazione contrattuale.

In conclusione, dichiarare un controllo nullo per vizio dell’oggetto con il sottostante scopo di proteggere la dignità della persona rappresenta comunque la celeberrima extrema ratio, alla cui applicazione si deve ricorrere solo nei casi di patente conflitto con le esigenze di tutela della

Nel documento Persona,dignità,libertà contrattuale (pagine 124-126)