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LE TIPOLOGIE E I RELATIVI PROBLEMI DI DISCIPLINA

Nel documento Persona,dignità,libertà contrattuale (pagine 121-124)

IL CONTRATTO COME STRUMENTO DI PROTEZIONE DELLA DIGNITA’ PERSONALE.

6.1 LE TIPOLOGIE E I RELATIVI PROBLEMI DI DISCIPLINA

1) La prima tipologia di contratti che verrà trattata ha ad oggetto tutte quelle negoziazioni la cui funzione primaria è la programmazione economica dello sfruttamento della personalità (varie formulazioni di contratti di lavoro), come distinti da tutte le altre contrattazioni che attribuiscono a questo scopo carattere accessorio o secondario - nei contratti di scrittura artistica o di lavoro sportivo ( l.n. 91/1981), ad esempio, la regolamentazione delle modalità di utilizzo del nome , dell’immagine o della voce del soggetto, mantiene un ruolo subordinato rispetto alle condizioni della prestazione lavorativa -.

2) La seconda tipologia includerà negozi dispositivi preordinati all’attribuzione di specifiche utilità nei confronti della controparte (contratti della pubblicità) come distinti da quelli diretti a soddisfare un interesse dello stesso disponente. Questa distinzione trova una particolare utilità nel settore dei diritti della personalità morale, contribuendo a rendere più chiara la problematica dell’esercizio della rappresentanza diretta e indiretta nell’esercizio dei diritti della personalità.

3) La terza e conclusiva categoria , con riferimento alla prestazione oggetto di contratto, ricomprende contratti che determinano l’insorgere di obbligazioni negative in capo al titolare del diritto alla personalità (contratti di merchandising o licenze di sfruttamento del nome o dell’immagine).

Tutte le tipologie sopra elencate sono al centro di una controversa disputa in dottrina e giurisprudenza per quanto concerne la disciplina applicabile.

Fra i molti orientamenti dottrinali in materia, due sono i prevalenti: opposti nei risultati e simmetrici nelle premesse.

L’orientamento più tradizionale, e non più prevalente perché ormai sorpassato dall’incessante spinta evolutiva del diritto vivente, era quello che si fondava sul postulato dell’indisponibilità e inquadrava i crescenti fenomeni di patrimonializzazione dei beni immateriali della persona come fatti giuridici prevalentemente delittuali.

A questa posizione si contrapponeva una dottrina meno “conservatrice” riconoscente al dato della patrimonializzazione valenza formale e assumente una posizione non più meramente difensiva dei diritti della personalità. Questo consentiva la biforcazione delle situazioni giuridiche soggettive ad oggetto in due differenti posizioni di interesse di cui una si sostanziava in un diritto primario della personalità a contenuto interdittivo, e l’altra in un diritto patrimoniale di sfruttamento avente ad oggetto il valore economico della identità della persona, una sorta di diritto derivato della personalità avente come modello i diritti di privativa. Il necessario corollario di questa impostazione dottrinale è la concessione della possibilità di disporre delle suddette posizioni giuridiche con limitazione ai profili inerentemente patrimonialisti256 .

Nonostante entrambe le posizioni possano avere una certa consistenza concettuale, nessuna delle due riesce ad offrire un valido e accettabile schema ermeneutico per la comprensione della realtà normativa attuale o per la definizione di linee di regolamentazione del fenomeno della conservazione o promozione della dignità della persona attraverso lo strumento contrattuale, il che è dovuto allo sbilanciamento di trattazione degli interessi in gioco, troppo paternalistico nei confronti del disponente del diritto nel primo caso e pressochè rinunciatario nel secondo caso.

Nel caso in cui il punto di partenza della riflessione sui diritti della personalità si caratterizzi nella definizione degli stessi come indisponibili e extrapatrimoniali – come la dottrina tradizionalista assumeva - il punto di approdo non potrà che essere la revocabilità ad nutum del consenso eventualmente prestato, fatta salvo il rimedio risarcitorio a tutela dell’altrui affidamento. Questa

256 Fra gli altri si veda, C. Scognamiglio, Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, cit., 20 ss e Pinkaers, From Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona. The Right of Publicity (United States) and Portrait Law ( Netherlands) Balanced with Freedom of Speech and Free Trade Principles, The Hague-London-Boston, 1996, 234-425.

posizione sconta il difetto di rendere non vincolabili gli accordi volti allo sfruttamento economico degli attributi della persona, il che non soltanto contrasta con l’acceso pluralismo delle società attuali e il progresso scientifico e tecnologico che hanno ormai messo in discussione la ferrea convinzione della credenza secondo la quale parti del corpo della persona, l’identità di un gruppo sociale o addirittura la cultura di un popolo siano oggetto di contrattazione, ma anche risulta in un serio pregiudizio della sfera del disponente, potenzialmente lesivo della sua dignità, intesa come realizzazione della personalità ex Art. 3 Cost. La mancata effettiva possibilità di rinuncia alla facoltà di revoca da parte del proponente indebolisce la forza della promessa contrattuale perché rende impossibile la segnalazione alla controparte della serietà della promessa medesima257 e danneggia la cooperazione oltre che un efficiente ripartizione del lavoro nella commercializzazione dei diritti degli attributi della persona.

Nel caso, invece, in cui le componenti non patrimoniali dei diritti della personalità siano considerate estranee al negozio e la circolazione degli stessi sia limitata ai soli alienabili e intrasmissibili diritti di sfruttamento si dà valore all’idea che i beni ad oggetto dell’intesa contrattuale abbiano rilevo solo economico, il che non comporta particolari deroghe al sistema ordinario di circolazione dei beni e alla trasmissione dei diritti patrimoniali. La fallacia di questa impostazione meno tradizionalista coincide con la negazione del dato fenomenologico di immediata evidenza che attribuisce al nome, all’immagine ed ad altri attributi incorporali della persona la caratteristica peculiare di avere, benché suscettibili di utilità economica, un legame stretto con la sfera dell’identità della persona, in quanto essi stessi rappresentanti per analogia del soggetto. Da questa osservazione consegue che ogni atto di disposizione degli attributi personali incide sulla dimensione esistenziale individuale, all’interno della quale rientra a pieno diritto la questione della tutela della dignità. E’ proprio questo inquadramento dei diritti della persona che li rende un per se rispetto ai diritti patrimoniali, non identificabili con questi, e soprattutto necessitanti un quid pluris protettivo quando si viene a trattare dell’atto della loro disposizione, il tutto a tutela di interessi fondamentali dell’individuo che azzardarei a riassumere nella terminologia più ampia di dignità dello stesso.

La soluzione proposta è una terza via fra l’utopistica estraneità della persona ai rapporti di scambio e la lettura pan-contrattualistica che ignora la complessità sottostante la definizione dell’identità personale oltre che a fare troppo affidamento sulla dubbia consistenza concettuale di qualsiasi distinzione netta fra sfera patrimoniale e non patrimoniale258. Tale soluzione mediana si fa carico di prendere atto che esiste un rapporto di contiguità fra persona, mercato e rapporti di scambio e

257 Questo è quanto viene affermato in materia da Gambero, Sintesi in conclusiva in tema di causa e contratto, in Vacca,

a cura di, Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica, Torino, 1991, 551-558, a cui si aggiunge G. Marini , Promessa e affidamento nel diritto dei contratti, Napoli, 1995, 123 ss.

258

Sul punto si veda Rigaux, La distinction entre les droits subjectifs patrimoniaux et les biens not patrimoniux, in ID., a cura di, La Vie Prive, Rev. int .dr.comp., 1991, 539-561.

partendo da questo postulato intende elaborare una specifica strategia di conformazione del contratto a questa nuova esigenza la cui finalità è coniugare il rispetto della logica negoziale con la natura personale delle prestazioni coinvolte259. A rendere meno ardimentosa la messa in atto di quanto proposto è la constatazione che il diritto positivo non è silente a tal proposito, ma bensì offre chiare indicazioni nella direzione che si vuole perseguire. Ho già precedentemente passato in rassegna il ruolo importante svolto dalla Costituzione Italiana in materia segnalando alcune delle norme cardine per lo svisceramento della problematica del rapporto mercato-persona-dignità, ma a queste vorrei aggiungere il dispositivo dell’art. 41, 2° co., Cost, che subordina l’esercizio dell’attività economica al rispetto della dignità umana. L’articolo sull’iniziativa economica privata è il normale corollario dell’art. 2 Cost. che impone allo Stato oltre al più scontato dovere negativo di rispettare i diritti fondamentali nelle relazioni fra privati quello più desueto di far rispettare gli stessi nelle relazioni interpersonali. Oltre al testo fondamentale della Repubblica Italiana, il codice civile e la normativa speciale si presentano con numerose altre disposizioni che evidenziano il nuovo intento del legislatore di garantire la sfera personale dell’individuo, spesso derogando al sistema ordinario della circolazione dei diritti patrimoniali e definendo regole minime di protezione applicabili a tutti i contratti con cui si dispone della personalità.

Tre profili specifici della tutela della persona attraverso il contratto vengono in rilievo sul piano applicativo oggetto, interpretazione, recesso.

Nel documento Persona,dignità,libertà contrattuale (pagine 121-124)