Spunti interpretativi sulla trasmissibilità dell’interesse legittimo. I diritti edificatori. – 5. La rinuncia all’interesse legittimo. 6. La transazione degli interessi legittimi. – 7. Gli accordi ex art. 11 L. n. 241/1990: dalla disponibilità dell’interesse legittimo alla disponibilità del pubblico potere.
1. Introduzione.
L’analisi svolta in precedenza ha evidenziato la natura e la struttura del diritto
soggettivo, soffermandosi in particolare sulla caratteristica della disponibilità.
Si è pervenuti infine alla bipartizione tra indisponibilità intrinseca ed estrinseca
quali fenomeni autonomi e differenti, l’uno derivante dall’essenza della situazione
giuridica soggettiva, l’altro da scelte di politica legislativa e dalla compresenza tra la
situazione stessa e interessi ultraindividuali, la cui protezione consente
eccezionalmente la fissazione di deroghe all’autonomia privata.
Tale risultato costituisce la base operativa sulla quale si fonda questo capitolo,
avente a oggetto l’interesse legittimo. La trattazione, tuttavia, seguirà un ordine
metodologico differente rispetto a quello del capitolo precedente.
Non sarà, infatti, esaminata la definizione di tale controversa situazione
giuridica, che come noto è frutto di una lunga evoluzione interpretativa del pensiero
giuridico
173. L’interesse legittimo, che sorge nell’ambito di vicende in cui la parte
173 I contributi sul tema dell’interesse legittimo sono moltissimi. Se ne indica pertanto solo una
limitata parte. Per ciò che riguarda gli studi che hanno indagato l’origine della figura dell’interesse legittimo, cfr. F. Cammeo, Commentario della leggi sulla giustizia amministrativa, I, Milano, 1911, in particolare cfr. pp. 376 e ss.; A. M. Sandulli, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici
sottordinati, Napoli, 1963, pp. 11 e ss.; F. Benvenuti, Giustizia amministrativa, in Enc. dir., XIX,
Milano, 1970, pp. 589 e ss.; M. Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna, 1983, cfr. soprattutto pp. 67 e ss.; M. S. Giannini, A. Piras, Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nei confronti
della pubblica amministrazione, Enc. dir., XIX, Milano, 1970, pp. 229 e ss.; B. Sordi, Giustizia e amministrazione nell’Italia liberale. La formazione della nozione di interesse legittimo, Milano, 1985.
Per l’osservazione dell’evoluzione dalla concezione processuale a quella sostanziale del’interesse legittimo cfr. O. Ranelletti, Diritti subiettivi e interessi legittimi, in Foro it., 1893, I, pp. 481 e ss.; M. S. Giannini, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 1950, pp. 272 e ss.; E. Guicciardi,, Concetti
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pubblica esercita un potere, discrezionale
174o vincolato
175, nel perseguimento di un
interesse primario legislativamente determinato, spesso è stato posto in posizione di
specularità (o, comunque, di diretta dipendenza funzionale) con il potere
176o con
l’interesse pubblico
177 178. Siffatta associazione rileva nello studio della disponibilità
ss., le cui posizioni sono apertamente contestate da A. Amorth, Una nuova sistematica per la giustizia
amministrativa, in Riv. dir. pubbl., 1943, pp. 64 e ss.; G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, I,
Milano, 1954, p. 189; G. Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1923; G. Miele,
Questioni vecchie e nuove in materia di distinzione del diritto dall’interesse nella giustizia amministrativa, in Foro amm., 1940, pp. 49 e ss., nonché Id., Potere, diritto soggettivo, cit., pp. 114 e
ss.; G. Guarino, Potere giuridico, cit., pp. 249 e ss.; A. Piras, Interesse legittimo e giudizio
amministrativo, Milano, 1962; E. Capaccioli, Interesse legittimo e risarcimento dei danni, in Dir. proc., Padova, 1978, pp. 100 e ss., nonché Id., Manuale di diritto amministrativo, I, Padova, 1983, pp.
251 e ss.; M. S. Giannini, Ma che cos’è questo interesse legittimo? Interrogativi vecchi e nuovi spunti
di riflessione, in Foro it., 1987, pp. 469 e ss.; G. Greco, L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo, Milano, 1980. Non si possono omettere gli spunti riflessivi contenuti in A.
Orsi Battaglini, Attività vincolata e situazioni soggettive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, pp. 3 e ss.; D. Sorace, Gli <<interessi di servizio pubblico>> tra obblighi e poteri delle amministrazioni, in Foro
it., 1988, pp. 205 e ss. Recentemente, cfr. G. Greco, Il rapporto amministrativo, cit., pp. 590 e ss., che
imposta la questione della natura dell’interesse legittimo distinguendo tra teorie che riscontrano in esso una situazione strumentale e teorie che invece sostengono la sussistenza di una situazione finale (ove il bene della vita non è esterno, ma interno alla struttura della situazione medesima).
174
Si veda C. Mortati, Discrezionalità, in Noviss. dig. it., V, Torino, 1960, pp. 1098 e ss.; A. Piras, Discrezionalità amministrativa, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, pp. 65 e ss.
175 A fronte di attività vincolata, in astratto o in concreto, la posizione di interesse legittimo non si
differenzia da quella di diritto soggettivo: infatti, quando è esclusa ogni possibilità di scelta in relazione a ciascuno degli aspetti del provvedere ma siano riscontrabili solamente posizioni di obbligo, l’attività dell’amministrazione è meramente esecutiva del disposto di legge: cfr. E. Capaccioli, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 279; A. Orsi Battaglini., Attività vincolata, cit., pp. 267 e ss. Contra, cfr. E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit. per il quale in ogni caso l’effetto giuridico deriverebbe in ogni caso dal potere amministrativo e non dalla legge che si limita a predeterminare il contenuto del potere medesimo. La giurisprudenza è orientata verso la posizione da ultimo indicata.
176 Si veda R. Villata, L’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato, Milano, 1971, pp. 455
e ss., per il quale l’interesse legittimo è <<una situazione giuridica sostanziale, consistente in una posizione di vantaggio, non autonoma come il diritto soggettivo, ma dipendente da un potere o dovere giuridico altrui>>. L’Autore, pur sostenendo la natura sostanziale dell’interesse legittimo, lo correla in modo speculare al potere.
177 Le impostazioni tradizionali hanno posto in secondo piano l’interesse legittimo,
qualificandolo come interesse occasionalmente o indirettamente protetto <<perché strettamente connesso con un interesse pubblico e protetto dall’ordinamento giuridico attraverso la tutela giuridica di quest’ultimo>>, così Zanobini, Corso di diritto amministrativo, cit., pp. 188 e ss. In modo similare, cfr. Guarino, Potere e diritto soggettivo, cit., che imposta un’analisi dell’interesse legittimo, ma lo definisce situazione inattiva, poiché rispetto a essa il titolare è in una posizione di inattività. Per l’Autore solo il dovere e il diritto soggettivo sono situazioni attive, mentre l’interesse legittimo è indirettamente collegato all’esercizio di una situazione attiva altrui, poiché si collega a una situazione attiva di un altro soggetto che agisce in vista di un interesse pubblico e, quindi, terzo. Si schiera a favore della correlazione tra intreesse legittimo e potere anche G. Greco, L’accertamento autonomo, cit., p. 165.
178 Per una profonda e dettagliata illustrazione e critica alle teorie che hanno contrapposto
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ed è contrastata mediante un approccio interpretativo obiettivo, incentrato sui dati
legislativi: in tal senso, lo specifico oggetto della ricerca costituisce elemento
indiziante a favore di una generale visione innovativa della situazione soggettiva
nella titolarità del privato.
Nel presente capitolo, quindi, l’interesse legittimo sarà analizzato nell’aspetto
della disponibilità sostanziale che, come nella trattazione precedente, sarà studiata
non quale fenomeno a sé stante, ma come elemento obiettivo e strutturale
dell’interesse legittimo. Saranno, in particolare, individuate la ratio e la funzione di
tale qualifica, allargando la trattazione alle principali vicende funzionali di tale
situazione giuridica. Non rientra, invece, nell’oggetto della ricerca la classificazione
delle singole ed eventuali ipotesi di (in)disponibilità.
2. La disponibilità dell’interesse legittimo.
L’eventuale riscontro della disponibilità della situazione soggettiva vantata dal
privato può discendere soltanto dal diritto sostanziale
179e condurrà, all’esito del
lavoro, alla conformazione della natura e della struttura della situazione medesima.
Siffatta operazione interpretativa implica in primo luogo la considerazione delle
tradizionali opinioni contrarie, che negano la sussistenza di poteri dispositivi
afferenti all’interesse legittimo
180, per la strumentalità dello stesso all’interesse
pubblico
181 182, ovvero perché inserito in una vicenda che fronteggia un potere
pubblico
183.
179
Cfr. V. Domenichelli, Giurisdizione amministrativa, cit., p. 236.
180 Le posizioni della dottrina relativamente all’indisponibilità dell’interesse legittimo sono le più
diverse, come del resto diverse sono le definizioni che se ne danno. Cfr ex multis, A. Amorth,
Annotazioni sull’arbitrato nelle controversie amministrative, in Studi in onore di Cesare Grassetti,
Milano, 1980, I, pp. 43 e ss., secondo cui la disponibilità degli interessi legittimi sarebbe in capo alla Pubblica Amministrazione, perché è quest’ultima che <<li fa sorgere e ne stabilisce l’entità>>; G. Panzarini, Diritti disponibili, specialità di materie e tipi di arbitrato per la pubblica amministrazione in AA.VV., Arbitrato e pubblica amministrazione, Milano, 1999, pp. 123 e ss.; L. Acquarone, C. Mignone, Arbitrato nel giudizio amministrativo,in Dig. disc. pubbl., I, Torino, 1987, pp. 367 e ss.; P. De Lise, L’arbitrato nel diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. e proc., 1990, pp. 1169 e ss.; P. Chirulli, P. Stella Richter, Transazione (diritto amministrativo), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, pp. 867 e ss. Concorde nella posizione contraria anche R. Laschena, voce Arbitrato nelle controversie
amministrative, in Enc. giur., II, Roma, 1988, pp. 1 e ss., il quale afferma l’indisponibilità tout court
delle posizioni di interesse legittimo, senza peraltro offrire la spiegazione alcuna. Più di recente, cfr. D. Amadei, L’arbitrato nel diritto amministrativo, in Riv. dir. proc. civ., 2004, pp. 855 e ss., secondo il quale <<le situazioni di interesse legittimo […] non possono «per loro natura» ritenersi «disponibili», se non per la autorità amministrativa che li fa sorgere e ne stabilisce la entità, commisurata bensì alle leggi, in cui trovano la rispettiva fonte, ma, di regola, con previa valutazione di interesse pubblico>>.
181 Cfr. E. Fazzalari, Istituzioni di diritto processuale, Padova, 1986, p. 249, che propende
conseguentemente per la valenza non sostanziale dell’interesse legittimo (<<l’interesse legittimo è soltanto un concetto da impiegare nella sistematica del processo amministrativo di annullamento come
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componente del metro di legittimazione, cioè per stabilire su chi stia per incidere il provvedimento giurisdizionale, e di conseguenza chi possa chiedere al giudice amministrativo l’annullamento>>), come rilevato da F. G. Scoca, Contributo sulla figura dell’interesse legittimo, Milano, 1990, in particolare p. 37, il quale invece contesta tale posizione: << (…) a prescindere dal fatto che sussistono anche numerosi diritti soggettivi che sono naturalmente o positivamente indisponibili (e nessuno dubita che si tratti di situazioni giuridiche sostanziali), va ribadito che il carattere sostanziale dell’interesse legittimo va rilevato in relazione al suo oggetto (il comportamento amministrativo, ossia atti o non-atti di diritto sostanziale)>>. Si veda sul punto le considerazione di A. Amorth, Annotazioni
sull’arbitrato nelle controversie amministrative, cit., pp. 2155 e ss. Si veda anche R. Spagnuolo
Vigorita, Situazioni soggettive private e processo amministrativo: per l’attuale difesa dell’interesse
pubblico, in Dir. proc. amm., 1988, p. 319, nonché S. Satta, Diritto processuale civile, 1947, p. 5 e Id., La responsabilità per lesione di interessi legittimi, in S. Satta, Soliloqui e colloqui di un giurista,
Nuoro 2004, p. 333: <<La dottrina ha ad un tempo avvertito e misconosciuto questa indissociabile correlazione tra interesse pubblico e situazione soggettiva, quando ha creato la formula di interesse occasionalmente protetto, là dove più giusto sarebbe dire, come ho accennato altre volte, che l’interesse del soggetto è occasionalmente offeso dall’attività della p.a. quando questa non rispetta la legge>>. Si veda sul punto P. Moro, I diritti indisponibili, cit., p. 43, nonché P. De Lise, L’arbitrato
nel diritto amministrativo, cit., pp. 1196 e ss., secondo il quale gli interessi legittimi non sarebbero
disponibili <<stante la stretta connessione tra queste posizioni e l’interesse pubblico. Manca in questo caso il requisito della disponibilità della res litigiosa, non potendosi ritenere disponibile, dalla pubblica amministrazione o dal privato, la legittimità dell’esercizio della pubblica funzione, su cui l’interesse legittimo fonda la propria tutela>>.
182
Nella giurisprudenza, si veda Cons. Stato, n. 1050/1995, che – pur se intervenendo sulla diversa questione dell’arbitrabilità – ha statuito che: <<gli interessi legittimi, invece, devono essere tutelati innanzi al giudice amministrativo, poiché essi, a causa del loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico (…) sono insuscettibili di formare oggetto di una rinunzia preventiva, generale e temporalmente illimitata, alla tutela giurisdizionale>>; cfr. altresì, più recentemente, Cons. Stato, n. 3447/2003. Seppure attinente all’istituto dell’arbitrato, la pronuncia suddetta contiene deduzioni di natura sostanzialistica. Il Collegio arriva, infatti, a sostenere la non arbitrabilità della controversia (relativa alla legittimità di un provvedimento di revoca dell’alloggio sociale) in quanto l’interesse legittimo è situazione non disponibile e correlata all’esercizio del potere, come tale vertente altresì sul concreto perseguimento dell’interesse pubblico. A ben vedere, quindi, l’indisponibilità dell’interesse legittimo discenderebbe in modo indiretto dall’indisponibilità del potere.
183
In tal senso si è talvolta espressa qualche posizione che ha studiato il fenomeno con riferimento al tema della non compromettibilità in arbitrato delle suddette posizioni giuridiche soggettive: M. Vaccarella, Arbitrato e giurisdizione amministrativa, Torino, 2004; E. Righetti, A. Piotto, L’arbitrato nella giurisprudenza italiana, Milano, 2005, in particolare pp. 55 e ss.; D. Argenio,
Il sistema arbitrale e le controversie amministrative (negli orientamenti del Consiglio di Stato), in Dir. amm., 2004, pp. 887 e ss., secondo cui l’interesse legittimo non è in sé indisponibile, ma lo
diventa perché tale è il potere amministrativo a esso contrapposto; S. Nicodemo, Arbitrato e
giurisdizione amministrativa in una recente pronuncia del Consiglio di Stato, in www.experta.it. Contra, TAR Puglia, n. 898/2014, che ammette una successione a titolo particolare dell’interesse
legittimo, espressamente soffermandosi sull’aspetto dell’esercizio del potere pubblico: << (…) va considerato che, a differenza di quanto accade nel rapporto concessorio, nel quale alla pubblica Amministrazione deve riconoscersi uno specifico interesse alla qualità dell’aspirante concessionario, nell’ipotesi di autorizzazione l’Amministrazione non è titolare di altro potere che quello di verificare la sussistenza in capo al richiedente il provvedimento autorizzatorio dei requisiti di legge; cosicché la successione a titolo particolare nel procedimento amministrativo, e così nelle situazioni giuridiche soggettive che in esso si costituiscono (aspettative, facoltà, poteri, obblighi, etc.), non può ritenersi che abbia, di per sé sola, un qualsiasi rilievo di valore ostativo all’esercizio del potere di cui
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Gli anzidetti profili ostativi
184sono stati spesso utilizzati senza una precisa
distinzione, ma quali argomenti cumulabili, se non indistinti.
Sembra, invece, opportuno esaminarli singolarmente, pur rilevandone la
complementarietà: il soddisfacimento dell’interesse generale, infatti, deriva
dall’esercizio del potere amministrativo, che a sua volta sussiste in capo all’apparato
a tale precipuo fine.
La situazione soggettiva del privato è autonoma rispetto a entrambi.
Innanzitutto, essa non è in relazione biunivoca diretta con il pubblico interesse,
la cui realizzazione non incide sulla spettanza o meno delle pretese del singolo. I due
elementi si pongono su due piani diversi.
Mentre, infatti, il perseguimento di scopi generali costituisce la ragione e il fine
dell’agire amministrativo
185, l’interesse legittimo è una posizione giuridica
individuale che, sebbene inserita nell’ambito di una vicenda pubblicistica, riguarda
esclusivamente ciò che giuridicamente al privato è dovuto
186.Anche se l’interesse
legittimo consente al privato di incidere sulla concreta esplicazione del potere, ciò
rientra solo nelle prerogative che la posizione di interesse legittimo conferisce al
titolare: significa partecipazione al procedimento e non partecipazione alla
attribuzione potere
187l’Amministrazione è intestataria (…) l’interesse legittimo al corretto esercizio della funzione pubblica, del quale può, dunque, affermarsi la trasmissibilità, fatto salvo, naturalmente, ogni potere-dovere della pubblica amministrazione di valutare l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione dell’autorizzazione ad essa domandata>>. Si vedano le considerazioni di L. Ferrara, L’ordinamento
sportivo e l’ordinamento statale si imparruccano di fronte alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in Foro amm. C.D.S., 2005, pp. 1218 e ss., che contesta il cosiddetto <<dogma
dell’indisponibilità degli interessi legittimi>>. Si veda altresì F. G. Scoca, La capacità della pubblica
amministrazione di compromettere in arbitri, in S. Ristuccia (a cura di), Arbitrato e pubblica amministrazione, a cura di S. Ristuccia, Milano, 1991, in particolare p. 106: <<non c’è dubbio che
l’interesse legittimo sia disponibile. Il problema non è se esso sia disponibile, il problema è semmai se sia disponibile la situazione soggettiva contrapposta all’interesse legittimo, cioè il potere dell’Amministrazione>>. Per una trattazione apposita sul tema dell’arbitrato amministrativo, centrale ai fini della ricerca, si rinvia infra, seconda parte, capitolo III.
184
Come sarà più avanti rilevato nello specifico, l’indisponibilità dell’interesse legittimo è stata studiata per lo più con -riferimento al tema della non compromettibilità in arbitrato delle suddette situazioni giuridiche soggettive, su cui cfr. E. Righetti, A. Piotto, L’arbitrato nella giurisprudenza
italiana, cit., pp. 55 e ss.; S. Nicodemo, Arbitrato e giurisdizione amministrativa in una recente pronuncia del Consiglio di Stato, cit.; L. Ferrara, L’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale, cit.,
pp. 1218 e ss.; F. G. Scoca, La capacità della pubblica amministrazione, cit.
185
Sul perseguimento dell’interesse pubblico come causa del provvedimento amministrativo, cfr., anche per i copiosi riferimenti dottrinali, C. Cudia, Funzione amministrativa, cit., pp. 231 e ss.
186 A favore della concezione dell’interesse legittimo come situazione nell’interesse esclusivo del
titolare, cfr., V. Bachelet, La giustizia amministrativa nella Costituzione italiana, Milano, 1966, in particolare pp. 18 e ss.
187
Così G. Greco G., Contratti e accordi, cit., p. 4; nonché Giannini M.S., Corso di diritto
amministrativo, vol. III, Milano 1967, p. 103. Questo significa anche che l’interesse legittimo si trova
in una posizione di alterità rispetto all’interesse pubblico: certamente è possibile che interesse legittimo e interesse pubblico coincidano, ed anzi ciò avviene nella fisiologia delle cose, ma l’interesse legittimo è pur sempre una posizione di vantaggio riferita ad interessi personali del titolare.
59
La negazione del rapporto di strumentalità tra la situazione soggettiva in esame e
l’interesse pubblico corrisponde quindi all’autonoma valenza sostanziale della
prima
188: ciò non significa che tra essi sussista conflittualità, né alternatività. Non è
da escludere, infatti, che il soddisfacimento dello scopo generale vada di pari passo
con l’interesse del privato; si tratta di ambiti che non si pongono necessariamente in
opposizione
189.
Pertanto, se ci si pone in una prospettiva statica
190, attenta all’essenza strutturale
delle situazioni giuridiche, non si vede come la presenza del fine pubblico possa
intaccare la sfera dispositiva dell’interesse legittimo.
Come detto, l’ulteriore ostacolo concettuale è dato dal potere amministrativo,
che tuttavia appare anch’esso autonomo e distinto dalla posizione del cittadino per
ambito di operatività
191.
188
La natura sostanziale dell’interesse legittimo è esplicitamente negata da E. Fazzalari,
Istituzioni di diritto processuale, cit., p. 249, secondo cui <<l’interesse legittimo è soltanto un
concetto da impiegare nella sistematica del processo amministrativo di annullamento come componente del metro di legittimazione, cioè per stabilire su chi stia per incidere il provvedimento giurisdizionale, e di conseguenza chi possa chiedere al giudice amministrativo l’annullamento>>. Una simile impostazione rendeva tuttavia l’interesse legittimo una situazione giuridica soggettiva anomala, posto che tradizionalmente del diritto soggettivo si evidenziava la struttura essenziale data dall’endiadi del potere di godere e di disporre. La ricostruzione sostanzialistica ha avuto origine sin dall’entrata in vigore della Costituzione, che qualifica l’interesse legittimo come situazione giuridica sostanziale, pur senza definirne il contenuto, cfr. V. Bachelet, La giustizia amministrativa, cit. Sulla valenza dell’interesse legittimo ancor prima dell’emanazione del provvedimento, si veda M. Occhiena,
Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo, Milano, 2002. L’interpretazione che
vede l’interesse legittimo come situazione giuridica soggettiva sostanziale implica che <<esso viv[a] e si esprim[a] fisiologicamente soltanto prima del provvedimento>>, cfr. F. G. Scoca, Contributo sulla
figura, cit., p. 36. Per una connessione tra la natura sostanziale dell’interesse legittimo e la
disponibilità del medesimo, si veda V. Domenichelli, Giurisdizione amministrativa e arbitrato:
riflessioni e interrogativi, in Dir. proc. amm., 1996, pp. 227 e ss. e in particolare p. 241:
<<Bisognerebbe intendersi innanzitutto sul concetto di disponibilità. Se esso non è altro che la capacità di disporre della situazione giuridica che forma oggetto della lite (…) non è dubbio che sia disponibile il diritto soggettivo ancorché conosciuto dal giudice amministrativo esclusivo. Ma non potrebbe considerarsi disponibile, a questa stregua, anche l’interesse legittimo, se è veramente una situazione giuridica sostanziale che si concreta essenzialmente in una pretesa nei confronti della pubblica amministrazione?>>. La natura dell’interesse legittimo quale situazione giuridica sostanziale e indipendente rispetto al pubblico interesse è evidente anche dall’osservazione dell’evoluzione delle tecniche e delle modalità di tutela del medesimo, come sarà indicato infra, seconda parte. Concorde con l’indipendenza dell’interesse legittimo dallo scopo pubblico generale è anche L. Bigliazzi Geri,
Interessi legittimi, in Dig. disc. priv. (sez. civ.), IX, Torino, 1993, pp. 527 e ss., che formula una
nozione unitaria della situazione, valevole quindi sia in ambito civilistico che in ambito pubblicistico, caratterizzata dalla relazionalità con un’altra situazione attiva, a carattere discrezionale.
189 Cfr. U. Allegretti, L’imparzialità amministrativa, Padova, 1965, in particolare p. 34, ove
invece viene messo in rilievo il fenomeno della compenetrazione tra l’interesse del privato e quello pubblico. Nel senso di quanto sostenuto in merito al differente ambito applicativo tra i due interessi,