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Il principio di non contestazione nel processo amministrativo: origin

Nel documento La disponibilità dell'interesse legittimo (pagine 174-181)

L’analisi del principio di non contestazione nel giudizio amministrativo è

tutt’altro che agevole.

Da un lato, infatti, tale principio ha fatto ingresso in ambito amministrativo

soltanto di recente, dall’altro (e conseguentemente) la trattazione implica una visione

di insieme del relativo sistema istruttorio, nonché un’attenzione ai cambiamenti

normativi e interpretativi che hanno interessato il diritto amministrativo soprattutto

negli ultimi anni.

Vi è altresì un ulteriore elemento di obiettiva difficoltà. Mentre la giurisprudenza

amministrativa in tema di non contestazione è, se non copiosa, perlomeno non

irrilevante quantitativamente

655

, pochi sono i contributi dottrinali che si soffermano

specificamente sul tema

656

.

654 Cfr. F. Santangeli, La non contestazione, cit. L’orientamento appena illustrato, tuttavia, non si

preoccupa molto della problematica attinente alle posizioni giuridiche soggettive, soffermandosi prevalentemente sul fondamento della non contestazione e sulla natura della medesima.

655 Cfr, sul punto, infra, in questo stesso paragrafo, per le decisioni anteriori al 2010, nonché al §

5 per l’applicazione giurisprudenziale del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, d.lgs. n. 104/2010.

656 Si fa riferimento a G. Tropea, Considerazioni sul principio di non contestazione nel processo

amministrativo, anche alla luce delle sue prime applicazioni giurisprudenziali, in Dir. proc. amm., 2012, pp. 1142 e ss.; cfr. anche F. Follieri, Il principio di non contestazione nel processo

amministrativo: un “falso sintomo” del processo di parti, fra difficoltà applicative e tensioni concettuali, Intervento alla X edizione delle Giornate di studio sulla giustizia amministrativa dedicate

ad E. Cannada Bartoli, La disponibilità della domanda nel processo amministrativo, Roma - Universitas Mercatorum, 10- 11 giugno 2011. Peraltro, la tendenziale mancanza di studi mirati sulla tematica, permette all’interprete che si accinga all’analisi della non contestazione amministrativa una più ampia libertà di opinione.

175

Sulla base di tali premesse, il presente lavoro non può che rappresentare un

punto di partenza di una problematica complessa e ancora inesplorata.

Tenendo a mente quanto già detto nella precedente sezione, la non

contestazione, quale istituto generale, si colloca tra le regole

657

dell’istruttoria

processuale e ciò vale (o, meglio, dovrebbe valere), in linea di massima, anche per il

processo amministrativo

658

. Non si tratta, tuttavia, di una problematica limitata ad

aspetti di applicazione e interpretazione pratico – processuale. L’istruttoria, a

seconda di come viene concepita, rappresenta il riflesso processuale della posizione

giuridica sostanziale fatta valere in giudizio.

La tutela giudiziale dell’interesse legittimo risente della natura del medesimo e

ciò attribuisce alla non contestazione amministrativa

659

un valore e un interesse che

trascendono la pratica processuale

660

.

Il travaglio che da sempre ha caratterizzato la figura giuridica soggettiva

dell’interesse legittimo si riflette processualmente in una continua evoluzione

interpretativa degli strumenti posti a tutela del medesimo. Ciò senza contare che a

sua volta la natura da riconoscere all’interesse legittimo è inscindibilmente legata al

ruolo che l’ordinamento attribuisce alla pubblica amministrazione all’interno del

657

Per A. Proto Pisani, Allegazione dei fatti, cit., la non contestazione è uno tra i principi cardine dell’ordinamento civile. Come sostenuto dallo stesso Autore, trattasi di <<principio di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l’onere probatorio delle parti ed in ispecie dell’attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale>>, cfr. Id., La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, pp. 158 e ss.; cfr. anche

Lezioni di diritto processuale civile, 4a ed., Napoli, 2012, pp. 108 e ss.

658

Non a caso, l’art. 64 del d.lgs. n. 104/2010, al cui comma 2 viene inserita la non contestazione, è collocato nel Libro II, Titolo III <<Mezzi di prova e attività istruttoria>>.

659 È evidente come in questa sede l’attenzione si concentri sulla non contestazione, anche se si

potrebbe dire, estendendo la notazione, che qualsiasi principio e/o regola istruttoria possa essere interpretato ed applicato nella sua relazione con il diritto sostanziale. In questo senso, peraltro, paradigmatico è l’art. 21 octies, che rappresenta a prima vista uno strumento di semplificazione processuale, ma la cui portata è profondamente sostanziale. Per un’analisi approfondita in questo senso, cfr. L. Ferrara, L’allegazione dei fatti e la loro prova nella disciplina dell’annullabilità non

pronunciabile: problematiche processuali e trasformazioni sostanziali, in Dir. proc. amm., 2010, pp.

229 e ss.

660 Anche nel diritto civile, dove l’istituto è nato, si avverte la tensione della non contestazione a

investire aspetti sostanziali di spiccato interesse, qual’è per esempio l’applicabilità della non contestazione soltanto alle controversie in cui si chieda la tutela di diritti disponibili, su cui cfr. supra, prima sezione. Le soluzioni dottrinali, che prediligono una ratio processuale di relevatio ab onere

probandi cercano di risolvere la questione della non contestazione su un piano di economia del

giudizio, anche in virtù del disposto di cui all’art. 111 Cost. In ogni caso, il processo civile non pone tuttavia particolari e problemi in questo senso. Le posizioni giuridiche fatte valere in sede civile, infatti, sono diritti, privi in quanto tali dell’incertezza e dell’ibridismo che ha tradizionalmente caratterizzato l’interesse legittimo, al centro del sistema amministrativo. Concorde con lo stretto legame tra sostanza e processo è L. Mazzaroli, Ancora qualche riflessione in tema di interesse

legittimo, dopo l’emanazione del codice del processo amministrativo (a margine di un pluridecennale, ma non esaurito, profittevole dialogo con Alberto Romano, in Dir. proc. amm., 2011, pp. 1208 e ss.

176

processo amministrativo, nonché ai limiti che il medesimo stabilisce all’esercizio del

potere pubblico.

È quindi indubbio come assumano rilievo primario i principi dalla legge posti a

fondamento del potere amministrativo, le disposizioni che specificamente regolano

l’agire pubblico nei confronti del privato cittadino, nonché la relativa disciplina

normativa processuale. E questo, evidentemente, non può che evocare la supremazia

della legge nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino

661

.

Senza addentrarsi nell’analisi sulla figura dell’interesse legittimo, in questa sede

ci si limita a ribadire che, nell’amministrativo forse più che in altre branche del

diritto, il rapporto tra sostanza e processo è di stretta complementarietà. Il modello

processuale, quindi, contribuisce a delineare la situazione soggettiva nella titolarità

del privato.

Su queste premesse, il principio di non contestazione nel giudizio

amministrativo sarà qui analizzato tenendo conto, più in generale, del rapporto che lo

lega alla tutela dell’interesse legittimo

662

. In questo senso, l’interprete può dedurre

elementi a favore (o contro) una determinata impostazione sostanziale da riferimenti

normativo – processuali. Come vedremo, lo stesso principio di non contestazione può

essere ritenuto uno dei più rilevanti segnali dell’evoluzione in chiave soggettiva del

giudizio amministrativo, che è peraltro un dato ormai riscontrato da dottrina e

giurisprudenza

663

, in particolare dopo l’emanazione del D.lgs. n. 104/2010

664

.

661 La legge, come origine e fine ultimo dell’agire amministrativo, è al vertice di tutte le altre

garanzie che un sistema democratico deve assicurare ai privati, e assume – per ovvi motivi – importanza principale nel diritto amministrativo, in cui cittadino e pubblica amministrazione entrano in contatto e, nel processo, in conflitto.

662 Mette conto notare sin da subito che la non univocità di opinioni circa la natura dell’interesse

legittimo trova terreno fertile nell’ambiguità letterale e sistematica delle norme di legge. Anche il recente Codice del processo amministrativo, nonostante qualche apprezzabile elemento chiarificatore, non è privo di contraddizioni e problematicità, anche per le modifiche apportate dal Governo alla bozza originariamente predisposta dal Consiglio di Stato. Solo a titolo esemplificativo, l’art. 7 d.lgs. n. 104/2010 afferma la risarcibilità per lesione dell’interesse legittimo, e contemporaneamente designa come diritto quello alla risarcibilità.

663 A favore della tutela piena ed effettiva dell’interesse legittimo al pari del diritto soggettivo e

dei riflessi di ciò nel sistema delle azioni processuali di cui al Codice del 2010, cfr. ex multis M. Clarich, Le azioni nel processo amministrativo tra reticenze del Codice e apertura a nuove tutele, in www.giustizia-amministrativa.it; R. Gisondi, Nuovi strumenti di tutela nel codice del processo

amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it; C. Marzuoli, Note in tema di indipendenza della funzione di organizzazione del servizio, Intervento al Convegno Articolo 111, 18/2/2011, il quale

enumera gli elementi normativi che vanno nella “direzione sostanzialistica” dell’interesse legittimo, a partire dalla riconosciuta risarcibilità dello stesso. Nella giurisprudenza, cfr. Cons. Stato Ad. Plen., n. 3/2011; Tar Lombardia Milano, n. 1428/2011, annotata da autorevoli Autori in Osservatorio sul

codice del processo amministrativo.

664

Cfr. L. Mazzaroli, Ancora qualche riflessione in tema di interesse legittimo, cit. L’Autore rileva come la codificazione del processo amministrativo abbia apportato un quid pluris qualitativo nella costruzione della figura dell’interesse legittimo, prima per la gran parte rimessa alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali.

177

Partendo da questo dato di fatto, l’istituto in esame può dunque costituire un

valido mezzo di analisi interpretativa sulla natura disponibile dell’interesse

legittimo

665

,

Il punto di riferimento da cui muovere è la legge.

Il principio in esame è stato inserito formalmente nella disciplina del processo

amministrativo solo con il Codice, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

666

. Innanzitutto

occorre quindi verificare se, prima di tale momento, nell’ordinamento amministrativo

vi fosse traccia della non contestazione e che valore avesse.

A ben vedere, dell’istituto vi era già riscontro, precedentemente all’entrata in

vigore del D.lgs. n. 104/2010, nella giurisprudenza amministrativa

667

, seppure esso

venisse applicato in modo caotico, mediante un rinvio al disposto di cui all’art. 115

c.p.c., così come modificato dalla legge n. 69/2009, ovvero, indistintamente, all’art.

116 c.p,c.

Qualora si volesse, comunque, stabilire temporaneamente il momento in cui la

non contestazione si è introdotta nel sistema processuale amministrativo, si potrebbe

individuare, a eccezione di qualche pronuncia isolata e antecedente

668

, dopo la

codificazione civilistica del medesimo, nel 2009.

Il dato non è di poco conto: antecedentemente al D.lgs. n. 104/2010, è estesa

l’applicazione di un principio prettamente civilistico

669

, oltretutto di non univoca

interpretazione e applicazione, nell’ambito del giudizio amministrativo. Come se non

bastasse, l’importazione dell’istituto è inizialmente avvenuta a opera della

giurisprudenza e quindi senza alcuna copertura legale.

Con il risultato di un utilizzo disorganico e marginale della non contestazione,

applicata spesso senza rigore e in modo contraddittorio.

665 Così anche G. Tropea, Considerazioni sul principio di non contestazione, cit.

666 Ai sensi dell’art. 64 (Disponibilità, onere e valutazione della prova), comma 2: <<Salvi i casi

previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite>>. In seguito ci si soffermerà in modo più approfondito sulla predetta disposizione, cfr. infra § 4.

667

Cfr., tra le tante, TAR Catania Sicilia, n. 794/2009¸TAR Catanzaro Calabria, n. 939/2009; TAR Brescia Lombardia, n. 1732/2009; TAR Napoli Campania, n. 325/2010; TAR Palermo Sicilia, n. 1565/2010; Cons. Stato, n. 6990/2010. Sulla non applicabilità della non contestazione in caso di contumacia della pubblica amministrazione, cfr. TAR Basilicata, n. 36/2010; Cons. Stato, n. 3229/2010; TAR Campobasso Molise, n. 712/2009.

668

Cfr. TAR Napoli Campania, n. 8947/2007, con riferimento alla non contestazione di parte ricorrente; TAR Napoli Campania, n. 8341/2007. Si tratta di sentenze in cui la non contestazione assume un ruolo a dir poco residuale. In tutte le altre pronunce amministrative ante 2009, la non contestazione assume rilievo non nel processo, ma nella domanda principale; viene quindi citata dai vari Collegi per esplicare il petitum, ovverosia cosa fosse contestato dal ricorrente, in un’accezione di

non contestazione fattuale e non giuridica.

669

Non ci sono, infatti, dubbi sulla sostanziale natura civilista del principio di non contestazione. È a tal proposito degna di nota la tendenza alla civilizzazione (procedurale) del processo amministrativo, con ciò intendendosi l’importazione nel giudizio amministrativo, a opera delle riforme più importanti degli ultimi anni, di istituti propri del processo civile. Sul punto torneremo

178

Esaminando le decisioni della giurisprudenza sul punto ci si accorge di come il

principio in esame sia penetrato silenziosamente e irrazionalmente nel processo

amministrativo, senza che ne sia stata preventivamente ponderata la portata.

Infatti, nella decisione che viene più spesso richiamata dalle successive pronunce

quale leading case nell’applicazione della non contestazione all’interno del processo

amministrativo

670

, il Collegio giudicante richiama espressamente la disposizione di

cui all’art. 115 c.p.c., così come novellato dalla legge n. 69/2009

671

. Il medesimo

assunto viene, dopo pochi mesi, ribadito anche dal Consiglio di Stato

672

.

Le perplessità che potrebbero destare suddette pronunce, ugualmente ad altre di

simile portata antecedenti al D.lgs. n. 104/2010, sono per lo più date dal fatto che in

esse non sembra porsi alcun dubbio sulla compatibilità, o meno, di un principio

civilistico all’interno del giudizio amministrativo; e ciò nonostante le oggettive

670

Si tratta di TAR Torino Piemonte, n. 454/2010. Il caso di specie vedeva ricorrere un’associazione di imprese avverso la Regione che aveva indetto una gara per il <<servizio integrato per la gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte>>. Alla predetta gara l’associazione ricorrente si classificava seconda, e lamentava alcuni vizi di legittimità. Il ricorso era altresì esperito avverso l’associazione di imprese aggiudicataria, controinteressata, che presentava a sua volta ricorso incidentale, sostenendone l’efficacia paralizzante rispetto a quello principale. Il Collegio adito accoglie il ricorso incidentale (ed accogliendone altresì l’efficacia paralizzante rispetto al ricorso principale), facendo uso della non contestazione quale strumento non residuale, come era stata nelle pronunce amministrative sino al 2009, ma principale ai fini della delimitazione delle questioni controverse.

671 Dice infatti il Collegio: <<(…) D'altro canto, sotto questo profilo in fatto, parte ricorrente non

ha mosso alcun tipo di specifica contestazione sicché trova applicazione, quale principio ormai generalmente riconosciuto nell'ordinamento processuale civile di cui non si ravvisano incompatibilità con il processo amministrativo, quello per cui, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, il giudice "deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Trattasi di norma che recepisce un lungo dibattito giurisprudenziale, dapprima formatosi nell'ambito della giurisprudenza del lavoro, e risponde ad una logica di semplificazione, accelerazione del processo, nonché coerenza nella condotta processuale della parte che trova oggi copertura costituzionale nel principio del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione>>.

672 Cfr. Cons. Stato, n. 6990/2010, secondo cui: <<Non è irrilevante, infine, osservare che

l'assunzione ai fini del decidere del dato di fatto del pensionamento degli appellanti in data anteriore al 1° dicembre 1984 risulta conforme al generale principio processuale della non contestazione, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione (inter alia) i fatti allegati dalla parte attrice e non specificamente contestati dalla parte costituita (si tratta, come è noto di un principio processuale di portata generale - ed in quanto tale valevole anche in relazione alla disciplina del processo amministrativo, la cui affermazione era già largamente invalsa in giurisprudenza e che oggi risulta positivizzato ad opera della l. 18 giugno 2009, n. 69 - nuovo art. 115, I, c.p.c.). Si osserva al riguardo che il principio in questione non possa che trovare applicazione anche nel caso in cui i fatti oggetto di mancata contestazione siano stati allegati dal medesimo soggetto il quale - in un diverso grado del giudizio - ne deduca l'infondatezza, laddove tali fatti non risultino contestati dalla controparte processuale. Si osserva al riguardo che, laddove non si ammettesse una siffatta declinazione del richiamato principio di non contestazione, l'effetto consisterebbe in una violazione del generale divieto del venire contra facta proprium al quale non può che essere annessa valenza generale anche nell'ambito del sistema processuale amministrativo>>.

179

differenze tra i due modelli processuali. Non è chiaro, in definitiva, se il giudicante

abbia avallato la questione, risolvendola in una parificazione del giudizio civile a

quello amministrativo (limitatamente, beninteso, all’applicabilità del principio di non

contestazione), ovvero se l’istituto in esame sia stato utilizzato quasi

meccanicamente, (anche) in quanto derivante dalla ratio del giusto processo di cui

all’art. 111 Cost.

673

.

In ogni caso, è bene aver presente che nel frangente di tempo intercorrente tra la

riforma dell’art. 115 c.p.c. e l’entrata in vigore del Codice del processo

amministrativo, la non contestazione assume niente più che un ruolo di comparsa

all’interno del processo amministrativo

674

. Le sentenze che provano a farne

applicazione sono una piccola percentuale, certamente degna di nota ai nostri fini,

ma non abbastanza sostanziosa da sostenere alcuna argomentazione interpretativa

675

.

Si può quindi concludere che in presenza di una pura e semplice non

contestazione dei fatti da parte dell’amministrazione resistente, il giudice

amministrativo ante codicem non riteneva i medesimi né provati, né tantomeno

ammessi. Vedremo nel proseguo se e come siffatta impostazione sia mutata a far data

dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 104/2010.

L’esame delle decisioni ante codicem fa altresì emergere un ulteriore aspetto

degno di interesse.

In alcune sentenze, infatti, la non contestazione viene in risalto in una fase

secondaria del giudizio, in particolare nell’ipotesi in cui la parte pubblica non abbia

adempiuto all’ordinanza istruttoria

676

.

In questi casi

677

, non solo l’operatività della non contestazione viene posticipata

rispetto a un intervento istruttorio officioso del giudice, ma la stessa viene rapportata

673

L’inciso secondo cui <<non si ravvisano incompatibilità>> all’introduzione del principio di non contestazione nel processo amministrativo lascerebbe pensare a un salto di qualità dell’importanza dell’istituto nel giudizio amministrativo. La questione vede tuttavia diminuita la sua problematicità nel caso specifico all’esame del TAR Piemonte, citato, in cui la non contestazione viene applicata con riferimento alle due parti private del giudizio: il ricorrente principale e il contro interessato ricorrente incidentale. I maggiori problemi di compatibilità della non contestazione con il sistema processuale amministrativo si rinvengono invece, secondo l’opinione tradizionale, nel caso che tale comportamento sia posto in essere dalla pubblica amministrazione resistente (cui fa capo il pubblico interesse), in modo da esonerare dall’onere probatorio il ricorrente privato.

674 Cfr. G. Tropea, Considerazioni sul principio di non contestazione, cit. secondo cui prima del

Codice del processo amministrativo non si può ritenere configurabile, neanche implicitamente, il principio di non contestazione nel processo amministrativo.

675

Anche a causa della maldestra applicazione pratica, già accennata, che le sentenze ante 2010 fanno della non contestazione. Cfr. G. Tropea, Considerazioni sul principio di non contestazione, cit.

676 Tale applicazione della non contestazione, che non coglie il fenomeno nella sua essenza, viene

utilizzata dalla giurisprudenza amministrativa tuttora, nonostante la previsione espressa di cui all’art. 64, comma 2, d.lgs. n. 104/2010. Sul punto, cfr. l’analisi casistica di cui al § 5. È comunque da rilevare come la scelta di inquadrare la mancata ottemperanza all’ordinanza istruttoria quale comportamento processuale, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., valutabile dal giudice come argomento di prova, rappresenta una scelta a favore, nuovamente, del metodo acquisitivo. Il giudice, in definitiva, rimane libero di considerare o meno il comportamento non contestativo, non essendone vincolato neanche ove questo consegua ad un provvedimento “propulsivo” istruttorio.

180

con gli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio, suscettibili di prevalere sul

comportamento non contestativo, ove con esso contrastanti

678

.

Il panorama, quindi, è piuttosto difficoltoso e poco armonico, soprattutto a causa

della persistenza nel giudizio amministrativo, secondo la prevalente opinione

dottrinale e prassi giurisprudenziale, del metodo acquisitivo

679

. Alle parti non viene

riconosciuto potere dispositivo sulle prove poste a fondamento delle rispettive

posizioni giuridiche soggettive, che anzi sono esse stesse indisponibili al privato,

secondo una logica di estrema garanzia del pubblico interesse e con la (conseguente)

sproporzione dei poteri del giudice in ambito istruttorio

680

.

La pervicace convinzione dell’operatività dei poteri officiosi dell’organo adito,

infatti, rende la non contestazione un problema di scarso rilievo pratico e di

trascurabile interesse interpretativo

681

, attesa l’intrinseca incompatibilità della

medesima nel sistema processuale amministrativo.

Come vedremo, in parte molte delle incertezze proprie della giurisprudenza sin

qui citata non sono state sopite neanche dalla previsione del principio di non

contestazione ex art. 64, comma 2, del D.lgs. n. 104/2010. Ciò rende evidente come

la disarmonia a cui si faceva in precedenza riferimento non trovasse (e non trovi) le

proprie ragioni nella mancanza di una disciplina normativa espressa, né nel fatto che

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