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Il sistema istruttorio nel processo amministrativo alla luce del d.lgs n.

Nel documento La disponibilità dell'interesse legittimo (pagine 181-189)

L’entrata in vigore del nuovo Codice del processo amministrativo ha dato nuovo

impulso alla dottrina e alla giurisprudenza nell’interpretazione (evolutiva) del

sistema istruttorio processuale amministrativo

682

, apportando nuova linfa a un

dibattito che non si era mai del tutto sopito

683

.

Se quindi, all’indomani del D.lgs. n. 104/2010, poteva osservarsi

nell’ordinamento amministrativo il tipico fervore che consegue a ogni riforma

legislativa significativa, è tuttavia da riscontrare come oggi, a distanza di qualche

tempo, il quadro interpretativo e applicativo sia tutt’altro che univoco e in esso non si

può fare a meno di notare una tendenza maggioritaria a non abbandonare troppo i

consueti schemi. E ciò non può che rendere ancora più complesso un sereno

inquadramento del singolo istituto qui in esame.

682 Cfr., ex mutlis, C. Lamberti, Primi orientamenti sulla prova nel processo amministrativo, in

www.giustizia-amministrativa.it; R. Chieppa, Un primo bilancio sul nuovo processo amministrativo:il

contributo della giurisprudenza e della dottrina prevale sulle aspettative (deluse) di un efficace intervento correttivo del legislatore, ne Il processo amministrativo dopo il correttivo al Codice,

Milano, 2012 e, prima ancora, R. Chieppa, Il codice del processo amministrativo alla ricerca

dell’effettività della tutela, ne Il Codice del processo amministrativo. Commento a tutte le novità del giudizio amministrativo, Giuffrè, Milano, 2010; R. Gisondi, La disciplina delle azioni di condanna nel nuovo codice del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it; A. Pajno, Il codice del processo amministrativo tra “cambio di paradigma” e paura della tutela, in Giorn. dir. amm., 2010,

pp. 885 e ss., che evidenzia come il codice costituisca, tra le altre cose, una più completa attuazione del principio di legalità nel rapporto tra potere pubblico e cittadino.

683

In generale, quindi non con riferimento soltanto al sistema istruttorio, sembra superfluo evidenziare l’importanza dell’avvenuta codificazione delle regole del giudizio amministrativo. Di là dai (molti) limiti – di forma e di sostanza – che si possono facilmente riscontrare nel testo legislativo, è significativa la scelta di sistematizzare ed ordinare il complesso di norme sparse che prima del 2010 disciplinavano il processo avanti al TAR e al Consiglio di Stato. Lo scenario ante codicem infatti era una stratificazione di norme, un complesso di regole, piene di rinvii reciproci anche a testi normativi non processuali. A tale esigenza sistematico – formale di riordino del caos legislativo si accompagnandola un’esigenza sostanziale, non meno cogente, di tutela effettiva della posizione giuridica di interesse legittimo. Cfr. diffusamente sul punto R. Chieppa, Il codice del processo

182

Un’analisi sul principio di non contestazione nel processo amministrativo non

può pertanto prescindere da qualche breve cenno sul relativo sistema probatorio, così

come modificato dal Codice del 2010

684

.

Ebbene, la dottrina maggioritaria che ha dedicato attenzione alle norme

codicistiche in tema di istruttoria

685

ha ritenuto che – tuttora – il relativo sistema

sarebbe improntato al metodo acquisitivo

686

, nel quale quindi al giudice fanno capo

poteri di iniziativa istruttoria officiosa

687

.

Tale assunto non è tuttavia espressamente desumibile dalle disposizioni

normative, residuando a riguardo margini di opinabilità; pertanto, nell’assenza di una

soluzione espressa, ci si dovrà sforzare di delineare quella più conforme all’intero

sistema, nonché di verificare come la giurisprudenza sia indirizzata su tale

problematica.

Secondo l’orientamento prevalente, il combinato disposto degli articoli 63 e 64

del Codice del processo amministrativo sarebbe di per sé indicativo del già citato

metodo acquisitivo, (di conseguenza) più che mai vigente nel nostro ordinamento

amministrativo

688

.

Ai sensi del primo comma dell’art. 63

689

D.lgs. n. 104/2010 il processo

amministrativo sarebbe ancorato al principio dispositivo attenuato

690

: sono le parti

tenute al soddisfacimento dell’onere della prova, ma ove questa sia incompleta,

soccorre il giudice che può chiedere alle parti ex officio <<chiarimenti e

documenti>> oppure disporre, sempre d’ufficio, che l’amministrazione produca i

documenti utili e nella sua disponibilità. L’esercizio dei predetti poteri officiosi da

parte del giudice è quindi possibile solo ove la parte abbia adempiuto al suo onere

691

.

684

Del resto, la medesima operazione di analisi globale vale, in maniera corrispondente, anche con riferimento al processo civile, cfr. M. Fornaciari, Il contraddittorio, cit.

685 Si tratta, in concreto, del Libro I, Titolo III, Mezzi di prova ed attività istruttoria, in cui

rivestono particolare interesse gli articoli 63 (Mezzi di prova) e 64 (Disponibilità, onere e valutazione

della prova). Per una disamina delle principali pronunce post codicem riferite agli artt. 63 e 64 d.lgs.

n. 104/2010, cfr. C. Lamberti, Primi orientamenti sulla prova, cit.

686

Così G. Manfredi, Il regime probatorio nel codice del processo amministrativo, in Urb. app., 2011, pp. 473 e ss.

687 Cfr. A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2014, per il quale nonostante

l’entrata in vigore del Codice nulla è mutato nell’impostazione del sistema istruttorio amministrativo. Cfr. anche, diffusamente, A. Romano Tassone, A proposito del libro II del progetto di codice del

processo amministrativo, in Dir. proc. amm. 2010, pp. 1131 e ss., il quale, dopo un’analisi raffrontata

della tutela di legittimità e di quella di merito, analizza le modifiche del codice, anche in tema istruttorio, arrivando alla conclusione che il giudice amministrativo è tuttora “signore della prova”.

688 In questo senso cfr. M. Protto, Le garanzie di indipendenza ed imparzialità, cit.

689 Si veda l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 104/2010: <<Fermo restando l’onere della prova a loro

carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti>>.

690 Che si traduce, nella pratica processuale, nel cosiddetto onere del principio di prova. Cfr. R.

Villata, Considerazioni in tema di istruttoria, processo e procedimento, in Dir. proc. amm. 1995, pp. 195 e ss.

691 È da dire che l’imprecisione e la contraddittorietà delle disposizioni sull’istruttoria hanno

avuto l’effetto di non distogliere gran parte della dottrina dall’indirizzo tradizionale, con il risultato che, a oggi, il giudice amministrativo, di fatto, conserva ampio potere di iniziativa istruttoria.

183

La ratio di siffatta impostazione è tradizionalmente riscontrata, da un lato,

nell’impossibilità del privato di allegare elementi probatori che siano invece

nell’esclusiva disponibilità della parte pubblica

692

, dall’altro (e soprattutto) nella

radicata concezione della natura indisponibile della posizione giuridica soggettiva

fatta valere in giudizio

693

. L’indisponibilità sostanziale, quindi, determinerebbe quale

riflesso pratico – processuale una conseguente indisponibilità rispetto ai fatti

probatori posti a fondamento della posizione giuridica fatta valere

694

.

Per riprendere l’analisi delle norme di legge, si deve osservare come al già citato

comma 1 dell’art. 63 C.P.A. spesso venga associato anche il comma 3 dell’art. 64

C.P.A.

695

.

Il combinato disposto delle due norme sarebbe paradigmatico dell’esistenza ex

lege di un persistente potere officioso in capo al giudice

696

, tanto che <<l’onere della

prova e la disponibilità della prova (art. 64, comma 2) paiono destinati a rimanere

mere affermazioni di principio>>

697

.

Sul punto, ci si limita per ora a notare come la disposizione ex art. 64, comma 3

non possa essere isolata dall’intero contenuto del medesimo articolo

698

, né da alcune

osservazioni generali sul processo amministrativo, pur sempre ancorate a riferimenti

normativi e che potrebbero condurre a conclusioni opposte. In questo senso, i

problemi interpretativi non sono limitati alla chiarezza e al coordinamento delle

692

In tale ottica, quindi, il principio dispositivo attenuato andrebbe a ristabilire la disparità connaturata a livello sostanziale tra pubblica amministrazione cittadino, con la funzione di ri- equilibrio da parte del giudice, per mezzo dei propri poteri istruttori. Sul punto, diffusamente, R. Villata, Considerazioni sull’istruttoria, cit.

693

Cfr. G. Tropea, Considerazioni sul principio di non contestazione, cit., che rileva come <<il mancato riconoscimento alle parti dell’autonomia processuale rispetto ai fatti probatori e il monopolio del giudice in ordine alle iniziative istruttorie sono funzionali ad impedire che il processo amministrativo produca risultati elusivi della legalità>>.

694 La tradizionale relazione di consequenzialità tra l’interesse legittimo (indisponibile) e il

principio dispositivo con metodo acquisitivo rende manifesta la difficoltà a riconoscere l’operatività del principio di non contestazione nel giudizio amministrativo. Non si tratta infatti di rivedere una mera prassi giudiziale, ma di reimpostare il modello processuale e, soprattutto, la concezione sostanziale dell’interesse legittimo.

695 Si riporta il testo dell’art. 64, comma 3, d.lgs. n. 104/2010: << Il giudice amministrativo può

disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione>>,

696 Senza contare che attenta dottrina ha messo in rilievo anche il comma 1 dell’art. 64, laddove

dispone che <<spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande ed eccezioni>>; ciò confermerebbe che il giudice ha potere di intervento officioso ogni qualvolta le prove non siano nella disponibilità della parte onerata. Cfr. F. Follieri, Il principio di non contestazione, cit.; G. Manfredi, Il regime

probatorio, cit. Nel senso che l’art. 64, c.1, c.p.a., riferendosi agli “elementi di prova”, richiami l’idea

per la quale le parti siano onerate a fornire solo il principio di prova dei fatti a loro disponibili, cfr. C. Lamberti, Disponibilità ed onere della prova, cit..

697

G. Tropea, Considerazioni sul principio di non contestazione, cit. L’Autore si sofferma anche sull’ulteriore questione dell’onere di allegazione dei fatti secondari, riconosciuto dalla maggioranza della dottrina a carico delle parti.

184

singole regole, ma si estendono a più rilevanti profili di sostanza legati all’effettività

della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi.

Si rende quindi necessaria una generale riflessione sul divenire del processo

amministrativo; l’attuale crisi del tradizionale sistema impugnatorio, che vedeva al

centro del giudizio l’atto, coincide con l’avvertita esigenza di tutela effettiva

dell’interesse legittimo

699

, da intendersi quale proiezione giuridico – soggettiva del

rapporto tra privato e pubblica amministrazione.

In questo senso ci si riporta non solo al contenuto dell’art. 44 della legge delega

n. 69/2009

700

, ma soprattutto ai principi di cui al Libro I, Titolo I, Capo I, artt. 1 e 2

C.P.A.

701

.

699 La concezione autoritaria della pubblica amministrazione e la scarsa considerazione che il

legislatore aveva, sino a pochi decenni fa, dell’interesse legittimo, si sono tradotte nella struttura impugnatoria e tipica del processo amministrativo, tale per cui la sentenza del g.a. nel verificare la legittimità dell’atto impugnato senza considerare la bontà sostanziale dell’aspirazione del privato, <<verificava se l’amministrazione avesse torto piuttosto che stabilire se il privato avesse ragione>>, così F. Caringella, Il sistema delle tutele dell’interesse legittimo alla luce del codice e del decreto

correttivo, in Urb. e app., 2012, p. 14 e ss. Cfr. altresì F. Merusi, Il codice del <<giusto>> processo amministrativo, cit., secondo cui <<oggetto del giusto processo è il rapporto del cittadino con il potere

amministrativo>>.

700

Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 44. (Delega al Governo per il riassetto della disciplina del

processo amministrativo): <<Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato. b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: 1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni; 2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente; 3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice 4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa; (…)>>. Cfr. A. Pajno, Il codice del processo amministrativo, cit., che valorizza la portata innovativa del Codice, evidenziando come già dalla lettura dell’art. 44, legge n. 69/2009 sia possibile evincere indicazioni capaci di suggerire che il riassetto del processo amministrativo dovrebbe essere più ambizioso di una semplice razionalizzazione della disciplina fino a quel momento vigente.

701 Art. 1, d.lgs. n. 104/2010 (Effettività): <<La giurisdizione amministrativa assicura una tutela

piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto Europeo>>. Art. 2, d.lgs. n. 104/2010 (Giusto processo): <<Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’art. 111 Costituzione. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo>>. Cfr. L. Mazzaroli,

185

Oltre a ciò, altre norme possono fare ulteriormente riflettere su una rinnovazione

del giudizio amministrativo. Si fa riferimento al principio del contraddittorio,

valorizzato attraverso il Codice

702

, nonché ai principi di economia e celerità dei

giudizi

703

di cui sono espressivi alcuni strumenti di accelerazione idonei a perseguire

la ragionevole durata del processo. Nella medesima direzione di una tutela più rapida

si pone anche l’ammissibilità del cumulo di domande e della conversione delle azioni

e del rito.

Quanto appena espresso permette di osservare la problematica dal punto di vista

ampio dei principi.

Se ci soffermiamo altresì sulle regole, ulteriori elementi possono indurre a

valutare i cambiamenti sostanziali e processuali del sistema amministrativo, in una

prospettiva, quindi, non più legata unicamente alla fase giudiziale.

Il procedimento amministrativo, disciplinato dalla legge n. 241/1990, ha, nelle

modifiche che si sono succedute nel tempo

704

, valorizzato la parificazione tra

pubblica amministrazione e privato, mediante la previsione di obblighi in capo alla

prima, sanzionabili ove non adempiuti (o male adempiuti), esigibili dal cittadino

705

.

inteso in rapporto inscindibile con il bene della vita. Cfr. L. Torchia, I principi generali, in Giorn. dir.

amm., 2010. In particolare sui principi ex art. 2, cfr. F. Merusi, Il codice del “giusto” processo amministrativo, cit., nonché G. Tropea, L’ibrido fiore della conciliazione, cit., pp. 965 e ss.

702 Alcuni esempi: le repliche alle memorie, le maggiori possibilità di contraddittorio nella fase

cautelare, nonché l’art. 73, comma 3: <<il giudice, se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie>>. Ritiene che il codice del 2010 abbia diffuso nel processo il principio del contraddittorio anche A. Pajno, Il codice del processo

amministrativo, cit. Sulla necessità di valorizzare il principio del contraddittorio nel processo

amministrativo, pur se contestualizzato in altra questione interpretativa, cfr. L. Ferrara, L’allegazione

dei fatti, cit., nonché F. Merusi, Il codice del <<giusto>> processo amministrativo, cit.

703

I principi di economia e celerità processuale si pongono - e questo è un dato di estrema importanza sistematica - nell’ambito della medesima ratio del principio di non contestazione.

704 Si intende qui fare riferimento, in particolare, ai decreti legislativi n. 29/1993 e 80/1998, alla

legge n. 205/2000, alla legge 11 febbraio 2005, n. 15, al D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80), nonché alla legge 18 giugno 2009, n. 69. L’analisi dettagliata delle modifiche apportate al processo amministrativo dai suddetti testi di legge evidenzia la tendenza a rendere sempre più effettiva la tutela del cittadino, sul presupposto della mutata concezione di contenuto dell’interesse legittimo.

705 Cfr. L. Torchia, Le nuove pronunce nel Codice del processo amministrativo, in Giorn. dir.

amm., 2010, che, superando la diatriba giudizio sull’atto/giudizio sul rapporto, sostiene che <<la

legittimità dell’esercizio del potere e la correttezza dell’assetto degli interessi che ne risulta devono essere quindi valutate non solo alla luce delle specifiche norme rilevanti, ma dei principi generali dell’azione amministrativa, spesso di elaborazione giurisprudenziale, ed oggi disseminati nelle Costituzioni, nazionali e sopranazionali, alle quali l’ordinamento deve conformarsi>>. Cfr. altresì G. Tropea, L’ibrido fiore della conciliazione, cit., secondo cui già nel procedimento viene ridotto il margine di libertà riconosciuto alla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.

186

Emerge chiaramente quindi che l’agire dell’amministrazione è disciplinato da

regole e da principi ed è suscettibile di controllo in sede giurisdizionale

706

.

L’interpretazione della natura dell’interesse legittimo vantato da un privato nei

confronti di un’amministrazione deriva, come già detto, anche dallo studio del

processo amministrativo, dell’istruttoria amministrativa e, quindi, anche della non

contestazione

707

.

Sulla base di un quadro normativo e interpretativo così variegato e complesso, si

rileva come all’indomani dell’emanazione del codice si sia affievolita la tradizionale

operatività del principio dispositivo con metodo acquisitivo

708

. Su tale presupposto, i

poteri officiosi del giudice sarebbero da interpretare in maniera restrittiva,

eccezionale; l’esercizio di essi dovrebbe quindi essere vincolato a una previa istanza

di parte, solo ove le parti stesse per obiettive ragioni non riescano a raggiungere la

prova completa.

Anche la giurisprudenza appare incerta. Anteriormente all’entrata in vigore del

Codice del 2010, la mitigazione del principio dispositivo con il metodo acquisitivo

nella prassi giurisprudenziale operava generalmente, soprattutto nel caso di

documenti nella disponibilità esclusiva della parte pubblica. Attualmente tale

indirizzo inizia a risentire di alcuni adattamenti, dai più cauti, secondo i quali il

ricorrente è tenuto sempre a fornire un indizio (o principio) di prova affinché il

giudice possa esercitare i propri poteri istruttori officiosi

709

, ai più radicali

710

.

706 Cfr. L. Mazzaroli, Ancora qualche riflessione, cit. secondo cui <<l’ipotesi che un

accertamento dei dati di fatto che costituiscono il presupposto dell’esercizio del potere o la valutazione delle conseguenze dell’applicazione di principi generali fa sì che la discrezionalità si restringa tanto da dover considerare essersi prodotta a favore del privato una vera e propria pretesa>>. Cfr. altresì A. Pajno, Il codice del processo amministrativo, cit., per il quale l’effettività della tutela, quale principio vigente anche nel processo amministrativo, implica il superamento della sfera di immunità tradizionalmente riconosciuta alla p.a.

707 Cfr. F. Caringella, Il sistema delle tutele, cit. secondo cui <<la conformazione di una

posizione soggettiva è un prius logico rispetto all’intensità della protezione accordata dall’ordinamento>>.

708

Cfr. F. G. Scoca, Commento agli artt. 64 – 67 del codice del processo amministrativo, ne Il

processo amministrativo, Commentario al D.lgs. n. 104/2010, A. Quaranta e V. Lopilato (a cura di),

Milano, 2011. Di tutt’altro avviso la giurisprudenza maggioritaria: cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 924/2011, secondo cui <<nel processo amministrativo, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (cfr. art. 64, comma 3, cod. proc. amm.), il sistema probatorio è fondamentalmente retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, il quale comporta l'onere per il ricorrente di presentare almeno un indizio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (…)>>. La sentenza, in continuità con l’orientamento tradizionale, riconosce un generale sistema di principio di prova. Il fatto che l’onere del principio di prova sia, di fatto diffuso, non deve tuttavia far ritenere automaticamente che esso coincida con il modello processuale favorito di diritto, ovverosia secondo la legge.

709

Cfr. Cons. Stato, n. 924/2011; Cons. Stato, n. 2955/2011, e n. 3135/2011, con nota di M. Capizi, in Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa, in www.ildirittoamministrativo.it; TAR Calabria, n. 2541/2011. Il Codice, dunque, avrebbe, secondo tali indirizzi, accolto e consacrato a livello normativo l’orientamento giurisprudenziale per il quale nel processo amministrativo non si applica il principio generale di cui all’articolo 2697 c.c. (secondo cui spetta a chi agisce in giudizio

187

In particolare, una decisione

711

, di pochi mesi successiva all’entrata in vigore del

C.P.A., riconduce l’onere probatorio del giudizio amministrativo entro le regole

Nel documento La disponibilità dell'interesse legittimo (pagine 181-189)