• Non ci sono risultati.

La natura giuridica dell’obbligo vaccinale

Capitolo 4: le vaccinazioni obbligatorie

1. La natura giuridica dell’obbligo vaccinale

In Italia l’obbligo delle vaccinazioni per i minori è stato introdotto con una serie di interventi normativi che avevano l’obiettivo di raggiungere l’immunizzazione attiva nei confronti di alcune specifiche malattie infettive273. Quando si parla di vaccinazioni obbligatorie è necessario fare

attenzione al significato dell’aggettivo “obbligatorio”, poiché è differente da quello che connota i trattamenti sanitari vietati dalla Costituzione (art. 32 comma 2), al di fuori delle condizioni eccezionali previste dalla legge.

La disciplina contenuta nella legge 13 maggio 1978, n. 180, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori (confluita poi nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale)274, non delinea una netta

distinzione tra trattamenti sanitari obbligatori e trattamenti sanitari coercitivi, perciò tale omissione ha causato per molto tempo accesi dibattiti in dottrina e soluzioni contrastanti in giurisprudenza275. Interpretando l’art.

34 di tale legge, si ritiene che i trattamenti sanitari coercitivi siano quelli che prevedono l’assoggettamento del paziente a prescindere dalla sua volontà di collaborazione, mentre quelli obbligatori si sostanzino in interventi medici coattivi su soggetti affetti da patologie determinate, in base a situazioni cliniche di gravità e urgenza.

Gli obblighi vaccinali sembrano costituire un tertium genus, perché non sono annoverabili in nessuna delle due categorie precedentemente individuate, a causa delle diverse caratteristiche dell’obbligo, che non si concretizza nella costrizione fisica all’atto medico, ma nell’irrogazione di una

273 AMATO C., L’obbligo di vaccinazione tra libertà di scelta dei genitori e interesse del figlio, nota a Trib. min. Bologna 19 settembre 2013, in Fam. dir., 2014, IV, p. 373;

274 La già citata legge 23 dicembre 1978, n. 833. 275 AMATO C., op. cit., p. 373.

92 sanzione amministrativa, in caso di inadempimento276. Nelle leggi speciali

che introducono le vaccinazioni per i nuovi nati, infatti, non sono previste procedure per realizzare tale trattamento in maniera coattiva, in caso di opposizione da parte dei genitori, ma se tale condotta è ritenuta pregiudizievole per il figlio, il giudice può imporre di adempiere all’obbligo contro la volontà dei genitori con un provvedimento ex art. 333 c.c., dopo aver verificato il corretto esercizio della responsabilità genitoriale277.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 132 del 1992278, ha dichiarato

l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge che istituiva l’obbligo della vaccinazione antipoliomelitica279 con riferimento agli

artt. 32 e 34 Cost., nella parte in cui non prevedeva la coercibilità di tale obbligo. Aspetto importante della pronuncia è il riconoscimento della legittimità dell’applicazione del procedimento degli artt. 333 e 336 c.c. nel caso di rifiuto dei genitori di ottemperare all’obbligo vaccinale nei confronti del figlio. Secondo la Corte, la previsione di una sanzione amministrativa non preclude al giudice di adottare un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale a tutela del diritto alla salute del figlio. Inoltre, tale provvedimento non “comporta violazione della libertà personale ex art. 13 Cost., sia perché non ogni trattamento sanitario su un minore può essere considerato coattivo, sia perché la potestà genitoriale è riconosciuta dall’art. 30 1° e 2° comma Cost., non come loro libertà personale, ma come diritto- dovere che trova nell’interesse del figlio la sua funzione e il suo limite”280.

In ogni caso, la limitazione dell’ufficio genitoriale è giustificata “solo se l’inottemperanza al predetto obbligo da parte dell’esercente la potestà genitoriale si accompagni ad altri comportamenti negligenti o pregiudizievoli che inducano a ritenerla frutto di trascuratezza nei confronti del minore ovvero di scelte meramente ideologiche, sintomatiche di inadeguatezza del

276 AMATO C., op. cit., p. 373.

277 DE PAMPHILIS M., op. cit., p. 1116; AMATO C., op. cit., pp. 373-374. 278 Corte Cost. 27 marzo 1992, n. 132, in Giust. civ., 1992, I, p. 1670 ss. 279 L. n. 51 del 1966.

93 medesimo a svolgere la funzione genitoriale”281. Pertanto, la scelta dei

genitori di non vaccinare il figlio per essere qualificata come “pregiudizievole” per la sua salute deve essere accompagnata da altri elementi che denotino un’incuria nei suoi confronti o un’inidoneità a esercitare la responsabilità genitoriale.

Il fondamento dell’obbligo vaccinale è stato ricostruito dalla giurisprudenza costituzionale in occasione della sentenza n. 307 del 1990282,

nella quale si afferma che la previsione di tale obbligo riceve la legittimazione dall’esigenza di tutela della salute pubblica: “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”283. In particolare, la Corte precisa che la vaccinazione può

considerarsi innocua per la salute del minore, “salvo che per quelle conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa utilità, appaiono normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili”284 e che gli

eventuali rischi per la salute del singolo individuo sarebbero superati dai benefici ottenuti con riferimento alla salvaguardia del benessere della collettività.

La Corte Costituzionale, nell’estendere la previsione dell’indennizzo a favore delle persone danneggiate in modo irreversibile dalle vaccinazioni obbligatorie285, con riguardo a quelle raccomandate286, ha stabilito che la

ratio di tale indennizzo vada ricercata non tanto nella riparazione di un danno ingiusto, quanto piuttosto nell’intenzione di compensare il sacrificio individuale collegato a un vantaggio della collettività. L’obbligatorietà della

281 Corte Cost. 27 marzo 1992, n. 132, cit.

282 Corte cost. 22 giugno 1990, n. 307, in Giur. cost., 1990, p. 1847 ss. Ha dichiarato

l’incostituzionalità della legge 4 febbraio 1966, n. 51, nella parte in cui non prevedeva un equo indennizzo per i danni derivanti dalla vaccinazione antipoliomelitica.

283 Corte cost. 22 giugno 1990, n. 307, cit. 284 Corte Cost. 22 giugno 1990, n. 307, cit. 285 Introdotto dalla l. 25 febbraio 1992, n. 210.

94 pratica vaccinale è lo strumento per il perseguimento dell’interesse collettivo alla salute, che, a sua volta, fonda l’obbligo generale di solidarietà nei confronti di chi, sottoponendosi al trattamento, si trovi nella condizione di subire un pregiudizio.

Dalle sentenze che abbiamo esaminato, emerge che il quadro costituzionale di riferimento delle vaccinazioni obbligatorie non si risolve unicamente nella possibile contrapposizione tra la salute individuale e quella collettiva, ma coinvolge una pluralità di parametri costituzionali associati a tre poli d’interesse: la collettività, i minori e i genitori287.

Per quanto riguarda la collettività, alla tutela della salute (art. 32 Cost.) si affianca la garanzia dell’uguaglianza nell’accesso ai trattamenti sanitari (art. 3 Cost.) e la necessità di ottemperare ai doveri di solidarietà (art. 2 Cost.). Infatti, gli obblighi vaccinali sono espressione di una scelta politica volta a tutelare la salute della collettività e trovano il loro fondamento nei doveri di solidarietà volti a prevenire e limitare la diffusione di alcune gravi malattie288. Lo scopo delle politiche vaccinali adottate in un ordinamento

come quello italiano è di mantenere l’immunità di comunità, che si realizza quando viene raggiunta nella popolazione una percentuale così elevata di soggetti immunizzati contro una certa malattia che questa non sarà più in grado di diffondersi. Tale approccio preventivo permette di proteggere la salute anche di quegli individui che non possono vaccinarsi, ma solo beneficiare del livello di immunizzazione della società in cui vivono289.

La nuova centralità riconosciuta dall’ordinamento internazionale e da quello interno alla persona ha portato all’affermarsi dell’interesse del singolo al di sopra di quello della collettività, in linea con il riconoscimento

287 FADIGA L., Vaccinazioni obbligatorie e profili di costituzionalità della relativa disciplina,

in Corr. giur., 2018, IV, p. 441.

288 RENNA M., Profili civilistici delle vaccinazioni obbligatorie, in Nuove leg. civ. comm.,

2018, 6, pp. 1448-1453.

289 TOMASI M., Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio tra diritti individuali e doveri di solidarietà, in Dir. pubbl. comp. eur., 2017, II, p. 455.

95 del diritto all’autodeterminazione in ambito sanitario290. Nella compressione

di tale diritto, attraverso l’imposizione delle vaccinazioni, è necessaria una mediazione assiologica con il valore della dignità e i principi di solidarietà e proporzionalità291. Come affermato dalla Corte Costituzionale292, è

opportuno comprimere l’autodeterminazione del singolo per preservare lo stato di salute altrui, in nome di un vincolo di solidarietà, ma tale vincolo deve essere reciproco, perciò è stato riconosciuto il diritto all’indennizzo per coloro che subiscono danni permanenti dalle vaccinazioni.

In ogni caso, ci troviamo di fronte ad una complessità di rapporti difficili da comporre: da una parte, il rispetto dei doveri di solidarietà da parte di molti e l’ampiezza della libertà di autodeterminazione di pochi, dall’altra, il rischio derivante dal non sottoporsi alle vaccinazioni e il numero di soggetti vaccinati293.

Con riguardo al complesso delle vaccinazioni obbligatorie e a gran parte di quelle raccomandate, sono i nuovi nati, che in considerazione dell’età sono privi della capacità di discernimento, ad essere i destinatari dei trattamenti sanitari di natura preventiva, perciò il problema non è risolvere il conflitto tra libertà personale e interesse della collettività, ma valorizzare la responsabilità dei genitori e determinare i limiti del consenso alla vaccinazione che sono chiamati ad esprimere nell’interesse del figlio294.

Ritornando al quadro costituzionale, i minori sono tutelati in base all’art. 31 Cost., che riguarda la protezione dell’infanzia e comprende anche la tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del diritto all’istruzione. I genitori sono coinvolti in quanto titolari di diritti e doveri associati all’esercizio della responsabilità nei confronti dei figli (art. 30 Cost.) e funzionali a realizzare l’interesse di questi ultimi.

290 AMATO C., op. cit., p. 374. 291 RENNA M., op. cit., p. 1451.

292 Corte cost. 22 giugno 1990, n. 307, cit. 293 TOMASI M., op. ult. cit., p. 480. 294 AMATO C., op. cit., p. 374 ss.

96 Negli ultimi anni, la diffusione di conoscenze e studi scientifici alternativi alla medicina ufficiale, diretti a dimostrare la non-innocuità dei vaccini295, ha

richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica sull’effettiva utilità e sull’astratta pericolosità degli stessi, anche se la comunità scientifica è ormai da anni unanime sulla sicurezza ed efficacia di tale trattamento preventivo296. Tutto ciò ha determinato un calo della copertura vaccinale,

che ha poi portato all’intervento d’urgenza con il decreto n. 73 del 2017297.

L’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale precedente a tale intervento istituzionale permetterà di evidenziare come nell’ambito delle vaccinazioni sia molto difficile giungere al definitivo assestamento di un punto di equilibrio nel rapporto tra potere pubblico e autodeterminazione individuale298. Tale rapporto è costantemente condizionato da circostanze

esterne che generano una continua espansione di una sfera e compressione dell’altra e viceversa. La scienza in questo ambito delinea dei confini solo esterni, indicando una soglia di copertura al di sotto della quale è opportuno non scendere e dal mantenimento della stessa “fa dipendere la prevalenza dei benefici di un determinato trattamento rispetto ai rischi ad esso connessi”299.

295 Il movimento anti-vaccini, spesso è ricollegato all’articolo di A. Wakefield pubblicato e

poi ritirato dalla rivista inglese The Lancet nel 1998, relativo al supposto legame causale tra il vaccino contro il morbillo e l’autismo. In realtà, le sue origini sono più risalenti nella storia, vedi ad esempio: G.A. Poland, R.M. Jacobson, The age-old struggle against the

antivaccinationists, in New England Journal of Medicine, 2011, 364(2), pp. 97-99. Sul caso

Wakefield, vedi F. Godlee, J. Smith, H. Marcovitch, Wakefield’s article linking MMR and

autism was fraudulent, in The British Medical Journal, 2011; 342, c. 7452.

296 Nel Global Vaccine Action Plan 2011-2020 la World Health Organization ha

riconosciuto che: “overwhelming evidence demonstrates the benefits of immunization as one

of the most successful and cost-effective health interventions known”. Il Comitato Nazionale

per la Bioetica, poi, nella mozione del 24 aprile 2015 “ribadisce come i vaccini costituiscano una delle misure preventive più efficaci, con un rapporto rischi/benefici particolarmente positivo e con un valore non solo sanitario, ma etico intrinseco assai rilevante”.

297 AMATO C., op. cit., p. 374; TOMASI M., op. ult. cit., pp. 455-456, (note 1 e 2). 298 TOMASI M., op. ult. cit., pp. 481-482.

97

2. Il contesto normativo antecedente al decreto-legge n.