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Natura e contenuti della responsabilità genitoriale oggi

Capitolo 2: La condizione giuridica del minore

3. Natura e contenuti della responsabilità genitoriale oggi

La situazione giuridica complessa designata con l’espressione responsabilità genitoriale è sostanzialmente identica all’istituto della potestà come riscostruito dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti con degli orientamenti interpretativi consolidati125. Si tratta di un ufficio di diritto privato articolato in una pluralità di poteri e doveri, collegati dall’unitaria funzione del perseguimento dell’interesse del minore, per consentirgli l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi in linea con lo sviluppo e la tutela della sua personalità (artt. 2 e 3 Cost.).

E’ una situazione giuridica multiforme ed elastica, i cui contenuti non sono predeterminati, ma suscettibili di mutare con l’evoluzione della società e destinati a trasformarsi in relazione alla crescita del figlio126. In particolare, l’elasticità dell’istituto è evidenziabile da un lato, in una dimensione verticale, collegata all’avanzare dell’età del figlio, per cui da un massimo intervento nei primi anni di vita, il genitore dovrà concedere sempre più ampi spazi di libertà al figlio al maturare della sua capacità di discernimento e di autodeterminazione, fino al raggiungimento della piena autonomia con la maggiore età127.

Dall’altro lato, in una dimensione orizzontale, viene valorizzata l’individualità del minore con la sua personalità e le sue specifiche attitudini e inclinazioni: il genitore dovrà valutare in ogni fase di sviluppo quali spazi di

125 Cfr. CIANCI A. G., La responsabilità genitoriale, in Trattato di diritto di famiglia diretto

da Giovanni Bonilini, IV, La filiazione e l’adozione, UTET, 2016, pp. 4103-4111; MATUCCI G.,

Lo statuto costituzionale del minore di età, Milano, CEDAM, 2015, pp. 49-53; STEFANELLI S., Responsabilità genitoriale e affidamento, in Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco, Le persone e la famiglia, 4 La filiazione e i minori, a cura di Sassi A., Scaglione F. e Stefanelli

S., 2. ed., Torino, UTET, 2018, pp. 619 ss.; CIAN G., TRABUCCHI A., op. cit., p. 396.

126 MATUCCI G., op. cit., p. 53. 127 D’ANTONIO V., op. cit., p. 11 ss.

45 libertà concedere al minore nei vari ambiti della vita sociale (es. religiosa, culturale…) per consentirgli un esercizio pieno dei propri diritti fondamentali128. Questa seconda dimensione è fondamentale, perché la

maturazione di solito non è omogena in tutti gli ambiti, quindi il minore potrebbe essere in grado di autodeterminarsi nelle scelte religiose e avere bisogno di una guida in ambito medico o viceversa.

L’esercizio della responsabilità genitoriale, soprattutto nella sua funzione educativa, è volto a guidare il minore verso il raggiungimento della propria autonomia decisionale, superando la necessità dell’intervento genitoriale129 . Questo emerge anche nella configurazione dei limiti all’esercizio della responsabilità genitoriale (artt. 147 e 315 bis c.c.) e nel controllo giudiziale previsto sulla stessa (artt. 330, 333, 336 c.c.).

È necessario ricordare che il minore è soggetto alla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, ciascuno dotato di poteri identici che comprendono l’assunzione di tutte le decisioni legate alla cura e alla protezione della persona del minore (compresa la tutela della sua salute), alla sua istruzione ed educazione e alla gestione dei rapporti giuridici patrimoniali facenti capo al minore130. In base alla regola dell’esercizio congiunto, tali poteri devono essere esercitati dai genitori “di comune accordo”131: ciò non significa che ogni atto deve essere compiuto congiuntamente, ma che la decisione, specialmente sulle questioni di particolare importanza, deve essere frutto di una scelta condivisa o corrispondere agli indirizzi concordati. All’attuazione della decisione può poi provvedere in maniera disgiunta ciascun genitore in rappresentanza del minore.

Le questioni di particolare importanza sono quelle che coinvolgono diritti esistenziali del figlio e incidono in maniera rilevante sulla sua vita e sullo

128 D’ANTONIO V., op. cit., p. 12 ss. 129 CIANCI A. G., op. cit., p. 4109 ss.

130 CIAN G., TRABUCCHI A., op. cit., p. 396 ss.; SESTA M., op. ult. cit., p. 454 ss. 131 Art. 316 comma 1.

46 sviluppo della sua personalità, quindi vi rientrano quelle relative alla salute, all’istruzione e all’educazione religiosa132. È possibile che i genitori non riescano a trovare un accordo su alcune di queste decisioni e si venga a creare un occasione di conflitto che deve essere risolta. Se il contrasto risulta essere insanabile, è possibile aprire un procedimento di volontaria giurisdizione (art. 316 commi 2 e 3 c.c.) ed è il giudice che attribuirà il potere di decidere al padre o alla madre, valutando chi tutela in maniera più idonea l’interesse del minore, in deroga alla regola dell’accordo.

In realtà, questo procedimento è stato poco utilizzato per le scelte relative alla fisiologia della vita familiare, dove si preferisce evitare un’ingerenza del giudice (anche se non si sostituisce mai alle decisioni dei genitori), ma con la nuova riorganizzazione della disciplina sarà un ottima alternativa per i genitori separati, divorziati o semplicemente non sposati e non conviventi133.

Solitamente, si preferisce adire il giudice solo nei casi patologici previsti dagli artt. 330 e 333 c.c., che quindi sono gli strumenti principali per la tutela dell’interesse del minore presenti nel codice civile134. La tutela offerta da questi articoli si differenzia a seconda della condotta posta in essere dal genitore, del pregiudizio temuto o subito dal minore e del provvedimento utilizzato per rimuoverne la causa.

Nell’art. 330 i presupposti necessari per adire il giudice sono un comportamento del genitore che viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri e un grave pregiudizio per il figlio. In questo caso la condotta richiesta al genitore è tipica, mentre il pregiudizio subito dal minore è indicato in maniera generica, riferibile sia a interessi patrimoniali che non, purché sia grave. Il provvedimento che può prendere il giudice corrisponde alla gravità dei presupposti: la decadenza dalla responsabilità genitoriale, che comporta la perdita della titolarità

132 CIAN G., TRABUCCHI A., op. cit., p. 399; SESTA M., op. ult. cit., pp. 454-455. 133 SESTA M., op. ult. cit., pp. 454-455.

134 D’ANTONIO V., op. cit., p. 38 ss.; GIARDINA, I rapporti personali tra genitori e figli alla luce del nuovo diritto di famiglia, cit., p. 1382 ss.

47 dell’ufficio con la totale esclusione del genitore decaduto da ogni possibilità di incidenza nella vita del figlio.

L’art. 333, invece, è di applicazione residuale rispetto all’art. 330: “Quando la condotta di uno o entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia della decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio […]”. Il presupposto è un pregiudizio di minore intensità che non giustifica la decadenza dalla responsabilità genitoriale, al quale corrisponde un provvedimento senza un contenuto predefinito, che sarà stabilito dal giudice, così da adattarsi ed essere efficace rispetto all’interesse specifico da tutelare135. Ad esempio, in un caso136 in cui i genitori rifiutavano di sottoporre il figlio alle vaccinazioni obbligatorie, è stato ordinato ai sanitari di provvedervi anche senza il consenso dei genitori, a tutela della salute del minore e della collettività.

Il provvedimento emanato dal giudice in base all’art. 333 è revocabile in ogni momento, poiché la sua efficacia è legata alle circostanze che ne legittimano l’emanazione e la sua finalità è quella di tutelare l’interesse del minore, non di sanzionare il genitore137. Infatti, la valutazione del giudice non è sulla colpevolezza del genitore, ma sulla oggettività del pregiudizio temuto o subito dal figlio.

L’art. 333 può essere lo strumento ideale per tutelare l’autodeterminazione del minore dotato di capacità di discernimento, specialmente nelle scelte di natura personale, attraverso l’emanazione di un provvedimento limitativo dell’esercizio della responsabilità genitoriale in un ambito specifico, come quello sanitario138. Un limite, però, è il fatto che al minore non è permesso di ricorrere direttamente davanti al giudice per ottenere l'omologazione di una scelta esistenziale che intenda compiere in disaccordo con i genitori: il giudice nei casi degli artt. 330 e 333 può essere

135 D’ANTONIO V., op. cit., p. 46 ss.

136 App. Bari 12 febbraio 2003, in Familia, 2003, p. 548 ss. 137 D’ANTONIO V., op. cit., p. 39 ss.

138 STANZIONE P., Minorità e tutela della persona umana, in Dir. fam. pers., 2000, II, pp.

48 adito solo dal genitore, dai parenti o da terzi, che sollecitano l’intervento del PM . Il nostro codice, infatti, non contempla l’ipotesi di un contrasto tra la discrezionalità educativa dei genitori e i figli e la possibilità di intervenire a tutela della libertà di questi contro una decisione dei genitori, al di là dei casi degli artt. 330 e 333.