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Capitolo 4 – Risultati della ricerca

4.1. La professionalizzazione

Il primo elemento che si intende mettere in evidenza è che il percorso di professionalizzazione dell’assistente sociale da un lato e dell’educatore professionale dall’altro è stato lungo, terminato per quanto riguarda i primi550 e non ancora concluso per quanto riguarda i secondi551.

Come si evince dai capitolo precedenti, la comparsa di queste due figure – così come le intendiamo noi oggi – è pressoché concomitante e coincide in entrambi i casi con l’istituzione delle prime sedi formative: nel 1945 con l’apertura delle prime scuole di servizio sociale552 e nell’immediato secondo Dopoguerra con l’avvio dei corsi per gli educatori professionali553. Le prime cinque scuole

di servizio sociale sono nate da un’iniziativa privata e si sono caratterizzate per la loro grande autonomia: differenti sul piano didattico e sul piano ideologico (scuole di ispirazione cattolica, scuole laiche a ispirazione cristiana e scuole laiche) avevano come obiettivo comune la formazione alla consapevolezza dei problemi sociali e umani di quel momento, consapevolezza che cercavano di concretizzare dotando gli allievi di una conoscenza sull’uomo e sulla società554. Le prime scuole

di assistente educatore, invece, sono state istituite sia dall’iniziativa privata (da parte dell’ONMI, Opera Nazionale Maternità e Infanzia), sia dall’iniziativa pubblica (da parte del Ministero di Grazia e di Giustizia) di fronte all’esigenza di personale qualificato per assistere le migliaia di sfollati nei centri di ricovero e per avviare un’azione educativa negli istituti che ospitavano i minori abbandonati e rimasti orfani555.

Per entrambe le figure vi era la sentita necessità di rendere uniforme e organico il piano di studio sul territorio nazionale, poiché i programmi formativi di ciascuna professione non erano omogenei.

550 Consoli M. T., La professionalizzazione dell’assistente sociale, Bonanno Editore, Acireale, 2010. 551 Oggionni F., op. cit., 2014.

552 Stradi N., Attività assistenziali e lavoro sociale nel secondo dopoguerra. Il caso della Scuola di Servizio Sociale di

Trieste tra impulsi locali e panorama nazionale, in Vinci A. M. (a cura), Carità pubblica, assistenza sociale e politiche di welfare: il caso di Trieste, EUT - Edizioni Università di Trieste, 2008, pp. 153-166.

553 Garena G., 2010, op. cit., pp. 39-76.

554 Consoli M. T., La professionalizzazione dell’assistente sociale, Bonanno Editore, Acireale, 2010. 555 Garena G., 2010, op. cit., pp. 39-76.

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Inoltre sia gli assistenti sociali, sia gli educatori dovevano fare i conti con la mancanza di un riconoscimento giuridico, che si traduceva anche nella mancanza del riconoscimento del titolo rilasciato al termine del percorso di studio. Per quanto riguarda gli assistenti sociali, essi hanno dovuto attendere sino al 1985 per l’entrata del servizio sociale nel mondo della formazione universitaria556 e il 1987 per il riconoscimento giuridico del valore abilitante del titolo universitario557; gli educatori professionali, invece, hanno aspettato fino al 1991558 quando alcuni atenei hanno dato vita al corso di Laurea in Educatore Extra-Scolastico e quando contemporaneamente il Corso di Laurea in Pedagogia ha mutato la denominazione in Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione559. Nel 1997 infine è stato istituito il corso di Diploma

universitario per Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale560 nell'ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Questi ultimi tre percorsi formativi, tuttavia, non ottenevano ancora un formale riconoscimento per l’accesso alla professione e tale situazione si è protratta sino al 1998, quando è stato emanato il decreto Bindi561. Quest’ultimo decreto ha segnato un passo importantissimo lungo il percorso della professionalizzazione degli educatori professionali: oltre a delineare una definizione della figura, ha stabilito che fossero solamente le università ad occuparsi della sua formazione562.

Oggi, come allora, per quanto riguarda gli educatori professionali, la situazione è restata invariata e ben differente rispetto a quella dell’assistente sociale: infatti per esercitare la professione di assistente sociale, oggi, non solo occorre essere laureati, ma, anche, avere superato l’apposito esame di Stato ed essere iscritti all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali563. Gli assistenti sociali in

556 D.M. 30 aprile 1985, Ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali. Sul piano formativo il

lungo e articolato processo per la definizione di un Corso di Laurea in Servizio Sociale, si compie al termine della complessiva riforma della formazione universitaria, lungo le linee tracciate dal Decreto Ministeriale n. 509 del 1999, con l’istituzione della Classe delle lauree in Scienze del Servizio Sociale (classe 6) e la Classe delle Lauree specialistiche in programmazione e gestione di politiche e servizi sociali (classe 57/S) in seguito nel 2004 convertiti rispettivamente nella classe 39 e nella Laurea Magistrale LM-87.

557 D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del D.P.R

10 marzo 1982, n. 162.

558 L. 19 novembre 1990, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari,

559 Decreto dell’11 febbraio 1991, Modificazioni dell’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di

Laurea in Scienze dell’Educazione (ex Pedagogia).

560 Decreto 17 gennaio 1997, n . 57, Istituzione della figura del tecnico dell'educazione e della riabilitazione

psichiatrica e psicosociale nel Servizio Sanitario Nazionale.

561 Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520, Regolamento recante norme per l’individuazione della

figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992”, n. 502, G.U. n. 98, 24 aprile 1999. Entrato in vigore il 13 maggio 1999.

562 Infatti fino ad allora la formazione degli educatori avveniva per mezzo di corsi promossi contemporaneamente da

aziende sanitarie locali, dalle scuole regionali (gestite da enti locali o privati convenzionati) e dalle università. Si veda il capitolo 3. Crf Garena G., 2010, op. cit., p. 48.

563 Bonifazi L., Giacconi B., L'abilitazione per l'assistente sociale e assistente sociale specialista, Maggioli Editore,

Santarcangelo di Romagna (RN), 2014, p. 15-24. Si veda anche il sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Crf www.MIUR.it

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questo senso hanno percorso un tratto maggiore del percorso di professionalizzazione: dopo il riconoscimento del valore abilitante del loro titolo universitario nel 1987, hanno subìto una crescente regolamentazione. Nel 1993 sono stati istituiti l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali e l’Albo Professionale degli Assistenti Sociali564 e nel 1994 le sedi regionali o interregionali

dell’Ordine e il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali565. Il 1998 è stato l’anno in cui è stato

pubblicato il primo Codice Deontologico ed è stato designato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione566. Infine, nel 2001, sono state istituite le sezioni A e B dell’Albo

Professionale degli assistenti sociali567.

All’inizio del paragrafo si diceva che il percorso di professionalizzazione degli educatori è ancora in via di definizione: dopo il loro riconoscimento giuridico del 1998 non sono stati fatti grandi passi in avanti. A partire dagli anni Novanta sono sorte alcune Associazioni568, riconosciute dallo Stato italiano solamente nel 2013569. Ciascuna di esse ha stilato un proprio Codice Deontologico, al quale,

però, solamente i rispettivi iscritti sono obbligati ad aderirvi. Queste Associazioni sono quindi riconosciute giuridicamente, ma tale riconoscimento non coincide con l’istituzione di un Ordine Professionale: pertanto per svolgere il proprio lavoro, un educatore non deve necessariamente essere iscritto a un’associazione. Contemporaneamente questo significa anche che altre professioni sociali possono ricoprire ruoli di educatore professionale, dal momento che l’esercizio della professione non è subordinato al conseguimento dello specifico titolo mediante formazione universitaria, ovvero il possesso del titolo non costituisce un requisito obbligatorio per potere

564 Legge 23 marzo 1993, n. 84, Ordinamento della professione di assistente sociale i istituzione dell’albo

professionale.

565 Decreto Ministero di Grazia e di Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, Regolamento recante le norme relative

l’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'Albo Professionale.

566 Decreto Ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, Regolamento recante le norme sull’esame di Stato per l’abilitazione

all’esercizio della professione di assistente sociale.

567 Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 capo IV, oggi in

Italia per esercitare la professione di “assistente sociale” e di “assistente sociale specialista” occorre essere iscritti alla sezione B dell’Albo professionale (dopo avere conseguito la laurea triennale classe L-39 “Servizio sociale” e aver superato l’esame di stato di abilitazione professionale) per quanto riguarda il primo caso ed essere iscritti alla sezione A dell’Albo professionale (dopo avere conseguito la laurea magistrale classe LM-87 “Servizio sociale e politiche sociali” e aver superato l’esame di Stato di abilitazione professionale) per quanto riguarda il secondo caso.

568 La prima associazione è stata ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali), istituita nel 1992, sono poi

seguite l’APEI (l'Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani) nel 2007, la PEDIAS (l’Associazione Professionale Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati) nel 2012 e l’ANIPED (Associazione Nazionale Italiana Dei

Pedagogisti) nel 2014. Si veda http://www.anep.it/noiep.php?pageid=26, http://www.portaleapei.net/ /c1iqe,

http://www.pedias.it/file/ , http://www.aniped.it/web/

569 Legge 14 gennaio 2013, n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, le

associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, che hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche

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lavorare come educatore570. Per affrontare e per risolvere la situazione di profonda incertezza identitaria e professionale che quest’ultima figura sta vivendo, sia per quanto riguarda le facoltà universitarie preposte alla formazione, sia per quanto concerne l'inserimento nel mondo del lavoro, lo scorso 7 ottobre 2014 è stata presentata alla Commissione Parlamentare “Cultura, Scienza e Istruzione” la proposta di legge per il riconoscimento delle professioni di educatore sociale e di pedagogista571.

Tale proposta chiede che venga disciplinata la figura dell’educatore sociale (e del pedagogista), al pari di quanto è stato fatto per l’educatore professionale. Nello specifico vengono proposti:

A) una definizione: “L’Educatore è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni

intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l’uso si strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione educativa, indirizzata alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione” (art.1).

B) gli ambiti dell’attività professionale: “L’Educatore e il Pedagogista operano

professionalmente nei seguenti ambiti: 1. scolastico;

2. sociale; 3. del welfare;

4. della genitorialità e della famiglia; 5. ambientale; 6. culturale; 7. motorio; 8. della salute; 9. del lavoro; 10. giudiziario;

11. dello sviluppo delle comunità locali;

570 Formenti, L., Verso un’identità professionale consapevole: le competenze dell'educatore tra apprendimento e cura

Mazzucchelli F. (a cura), Il mestiere dell’educatore, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2010, pp. 19- 37.

571 Proposta di Legge n. 2656 Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista. È una proposta di legge

d'iniziativa dei deputati Iori, Piccoli Nardelli, Faraone, Berlinghieri, Bonomo, D'incecco, Donati, Gandolfi, Ghizzoni, Giorgis, Grassi, Gribaudo, Giuseppe Guerini, La Forgia, Lattuca, Lenzi, Malpezzi, Manzi, Marchi, Martelli, Morani, Patriarca, Piccione, Preziosi, Quartapelle Procopio, Rocchi, Scuvera, Tidei, Zampa. Presentata il 7 ottobre 2014. Per consultare la proposta di legge si veda https://docs.google.com/document/d/1w3PJybbOXUDEkB- 9QpnLBNUU5ZQFJml3fPswlQbtblI/edit?pli=1

140 12. della cooperazione internazionale” (art. 3).

C) le competenze: “L’Educatore è in possesso di conoscenze e competenze nelle discipline

pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività educative e formative:

1. programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e servizi individuati dalla presente Legge;

2. accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;

3. accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;

4. accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo; 5. coopera alla definizione delle politiche formative;

6. coopera alla pianificazione e gestione di servizi di rete nel territorio;

7. collabora all’attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle

risorse umane e lo sviluppo di competenze” (art. 6).

D) che il possesso del titolo di “educatore”, attribuito solo a seguito del rilascio del diploma di laurea del corso di laurea triennale delle classi L-19 in Scienze dell’Educazione (art.7), costituisca requisito obbligatorio per lo svolgimento, in qualunque forma ed ambito, del lavoro educativo. (art. 8.2)

E) che il titolo di Educatore consenta l’accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (art. 8.3)

Il progetto di legge è stato inoltrato e ora si attende l’esame in commissione. Ad ogni modo è

possibile dire che si sta andando nella direzione della separazione tra educatore professionale ed educatore sociale572.

572 Proposta di Legge n. 2656 Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista. Come è noto, in Italia la

cornice in cui l’educatore ha trovato una sua definizione a livello normativo è quella sanitaria , mentre non è ancora avvenuta la sua regolamentazione in campo sociale.

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