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Capitolo 3 – L’educatore professionale

3.4. Professionalizzazione

Il percorso di professionalizzazione di qualsiasi lavoro passa sempre attraverso il riconoscimento sociale490. Nel caso del lavoro educativo, il cammino per il suo riconoscimento è andato di pari passo con la decostruzione e rielaborazione di alcune rappresentazioni culturali e sociali, tra cui la condizione femminile491. La figura professionale dell’educatore infatti è sempre stata interpretata come una figura debole e secondo Garena e Isidori i due motivi principali di questa debolezza sono da attribuire al fatto che essa venisse ricondotta alla figura femminile (incorporando quindi le problematiche della condizione delle donne) e al fatto che le politiche sociali italiane sono da sempre caratterizzate dal loro carattere emergenziale492. La progressiva apertura sociale alla pluralità e alla valorizzazione delle differenze (quindi anche di genere) da un lato e la presenza di un numero crescente di uomini educatori ha favorito – insieme ad altri elementi – il processo di riconoscimento sociale di questa professione. Nonostante siano trascorsi dei decenni, se rispetto alla caratterizzazione di genere si sono fatti dei buoni passi in avanti, rispetto al carattere emergenziale delle politiche sociali italiane la situazione non è migliorata di molto. Le politiche sociali italiane, sin dagli albori hanno dimostrato di osservare le questioni educative con uno sguardo focalizzato sull’urgenza, anziché sul senso del lavoro educativo e sulla portata delle sue ricadute trasformative a livello territoriale e sociale. In questo contesto gli educatori hanno sempre faticato ad individuare dei mediatori efficaci tra sé e la politica attraverso cui, non solo presentare le proprie istanze in modo incisivo, ma soprattutto mostrare e rimarcare le implicazioni politiche del proprio lavoro493. Inoltre le resistenze tanto nell’associarsi a livello nazionale e a darsi delle regole deontologiche (e

delle discipline storiche, antropologiche, psico-pedagogiche (M-STO, M-DEA, M-PSI). In sostanza è molto più probabile che ad uno di questi Corsi riesca ad accedervi un laureato in Scienze dell’Educazione che non in Tecniche riabilitative. Il corso di laurea magistrale di Servizio Sociale LM-87 da questo punto di vista è meno restrittivo, infatti per accedervi occorre essere in possesso di un titolo di laurea triennale che presenti solamente 42 CFU in un elenco di ben 87 diversi settori scientifico disciplinari. Si veda http://miur.magistrale/pdf/ e per il caso della LM-87 http://www.unive.it/pag/3699/

489 Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

490 Diomede Canevini M., Le professioni sociali: organizzazioni e regole, in Diomede Canevini M., Campanini, A. (a

cura di), Servizio sociale e lavoro sociale: questioni disciplinari e professionali, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 61-82.

491 ivi p. 67.

492Garena G. (a cura), Il tempo-lavoro degli operatori sociali. Per una nuova contrattualità tra operatori, cittadini,

organizzazioni, in “Animazione sociale. Mensile per gli operatori sociali”, n. 197, novembre 2005, pp. 19-26; Isidori M. V., Ambivalenze nell’educazione dell’identità femminile. Linee di sviluppo per la didattica di genere, in “Studi sulla

Formazione”, 2008, pp. 59-68.

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sindacali) della qualità del lavoro educativo precise e unanimemente condivise, quanto a mostrarne con trasparenza i contenuti, le forme e i significati, hanno contribuito a rallentare il processo di riconoscimento del valore della professionalità educativa, mantenendola pertanto in una posizione di marginalità e di debolezza494.

Dal riconoscimento degli anni Ottanta a oggi qualcosa è cambiato, seppure la svolta definitiva non si è ancora verificata. Le trasformazioni del sistema dei servizi socio-educativi, la nascita di soggetti privati erogatori di prestazioni, le nuove emergenze sociali e le decine di ambiti in cui l’educatore si trova ad operare (dopo che progressivamente è riuscito a collocarvisi portando un contributo specifico, differente da quello di altre figure – quali l’assistente sociale, lo psicologo o il medico – non in loro contrapposizione o antagonismo, ma in modo a loro complementare) costituiscono oggi però un motivo di presa di coscienza della necessità contingente di trovare una precisa identità professionale e quindi anche una legittimazione sociale per fare sì che l’educatore abbia una sua chiara definizione, senza che con l’alibi di essere una figura di confine, venga – nel pensiero comune – equivocato o fatto coincidere con altre figure professionali.

Nel 2011 Bono metteva in evidenza quanto maturi fossero già allora i tempi per una completa definizione di questa professione, soprattutto dopo che nel breve tempo si erano raggiunti due importanti traguardi: la pubblicazione del Codice Deontologico da parte dell’ANEP e la pubblicazione del “Il core competence dell’educatore professionale” sempre a cura della stessa associazione495. A me sembra che i tempi siano sì maturi, tuttavia sia necessario aggiungere che non si è ancora sulla strada della chiara definizione nazionale. Ad oggi infatti non esiste un Ordine Professionale Nazionale, tuttavia esistono diverse associazioni che raccolgono iscritti su tutto il territorio nazionale, ciascuna delle quali si è dotata di un Codice Deontologico. Tutto questo ai sensi di una recente legge, la legge 14 gennaio 2013, n. 4, che riconosce e disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, le associazioni a carattere professionale di natura privatistica,

fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, che hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche496. Ma a

494 Garena G., 2010, op. cit., p. 44.

495Bono A., L’educatore professionale e le ferite dell’esistenza, in “Prospettive sociali e sanitarie”, n. 4-5/2011, pp. 18-

21.

496 Legge 14 gennaio 2013, n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Per «professione non

organizzata in ordini o collegi» si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. All’art. 1 comma 2 si legge: coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. All’art. 3 si legge: Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la

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quali regole deontologiche si fa riferimento? Le regole deontologiche che ciascuna associazione elabora e adotta497.

In seguito alla ricerca che ho condotto, utilizzando anche la rete internet, è possibile affermare che per quanto riguarda gli educatori, le associazioni di categoria riconosciute dalla legge attualmente presenti sul territorio nazionale sono l’ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) costituita nel 1992, l’APEI (l'Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani) istituita nel 2007, la PEDIAS (l’Associazione Professionale Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati) istituita l’11 marzo 2012, l’ANIPED (Associazione Nazionale Italiana Dei Pedagogisti) istituita il 7 ottobre 2014. Si menziona inoltre l’AIEJI (International Association of Social Educators) istituita nel 1951498, a cui fanno riferimento e aderiscono tutte e quattro le associazioni nazionali.

Per quanto riguarda le quattro associazioni, a tutte possono aderirvi sia i laureati in Scienze dell’Educazione (classe L-19) sia coloro che possiedono una diploma nella classe di laurea SNR/2, Professioni Sanitarie della Riabilitazione499. Per associarsi è necessario effettuare il tesseramento e sottoscrivere il Codice Deontologico, compresa la dichiarazione di impegno a procedere all'aggiornamento professionale costante. L’unica condizione posta è che l’iscrizione ad una associazione preclude la possibilità di iscriversi alle altre.

Tra le quattro, ANEP si distingue fondamentalmente per due elementi: innanzitutto per la sua specificità, infatti essa si occupa di tutelare esclusivamente la figura dell’educatore professionale in Italia, di organizzarne la sua promozione e il suo sviluppo; invece APEI, PEDIAS e ANIPED hanno come scopo la promozione e la tutela della professione dell’educatore, ma anche del pedagogista e del laureato in Scienze della Formazione. In secondo luogo, ANEP si caratterizza per la sua longevità (è attiva dal 1992), per essersi dotata per prima di un Codice Deontologico (steso dopo un lungo iter di perfezionamento) e per il fatto di essere riconosciuta come associazione rappresentativa degli educatori presso il Ministero della Salute dal febbraio 2014500. Per tutti tali

formazione permanente dei propri iscritti. Art. 4 Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti. Art. 3 comma 3 Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse. Legge 14 gennaio 2013 , n. 4, art. 1, comma 2.

497 Ai seguenti link è possibile consultare i rispettivi Codici Deontologici di ANEP, di APEI, di PEDIAS e di ANIPED.

Si veda http://www.anep.it/noiep.php?pageid=11, http://www.portaleapei.net/#!codice-deontologico-apei/c1iqe,

http://www.pedias.it/file/Codice%20Deontologico%20P.EDIAS.pdf, http://www.aniped.it/web/doc/regolamenti/5.pdf

498 http://aieji.net/

499 Nel caso di APEI, si legge nello statuto, possono diventare soci coloro che abbiano conseguito la Laurea in

Pedagogia o in Scienze dell'Educazione (quadriennale) o triennale (classi L-19). Possono diventare soci anchecoloro

che abbiano conseguito titoli con ordinamenti diversi previa approvazione da parte del Consiglio Nazionale APEI. Si veda http://www.portaleapei.net/#!statutoapei/c1rc4

500 Insieme all’A.I.T.N.E. (Associazione Italiana Terapisti della Neuro Psicomotricità dell’Età evolutiva),

all’A.N.T.E.L. (Associazione Italiana Tecnici di laboratorio Biomedico), alla F.I.T.E.L.A.B. (Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico), all’ U.N.I.D. (Unione Nazionale Igienisti Dentali) e all’ U.N.P.I.S.I. (Unione Nazionale PersonaleIspettivo d’Italia).

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motivi, dovendo affrontare il tema della deontologia professionale, ho deciso di fare riferimento esclusivamente al Codice Deontologico steso da p ANEP nel 2001 e successivamente modificato nell'aprile 2002, grazie anche ai molti suggerimenti pervenuti da parte dei soci. Nel 2009 la medesima associazione ha aggiunto al Codice Deontologico un Codice Sanzionatorio, ritenuto parte integrante di questo a tutti gli effetti.

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