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La verifica sullo sviluppo dei dati del piano

La verifica sullo sviluppo dei dati del piano, a differenza di quella sulla veridicità dei dati aziendali, che ha ad oggetto dati consuntivi, riguarda dati previsionali che, in quanto tali presentano vari gradi di incertezza sul loro concreto avverarsi.

Nell’esprimere un giudizio di ragionevolezza nel complesso contesto di crisi aziendale, l’attestatore non può che fare riferimento ai principi di revisione internazionali in materia di verifica dei dati prospettici; in particolare, nel documento viene fatto espresso rinvio al principio ISAE 3400 “the examination of prospective financial information” emanato dall’IFAC (international federation of accountants); si tratta di un principio che stabilisce standard di riferimento per il processo di verifica delle informazioni prospettiche finanziarie.

Innanzitutto l’ISAE 3400 distingue tra:

65 Principio 6.3.1.

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a) informazioni prospettiche basate su best estimate assumption ossia assunzioni normali relative e aventi futuri ragionevoli desunti dall’analisi di elementi oggettivi (quali ad esempio ordini in portafoglio o proiezioni di dati consunti aziendali giudicati attendibili);

b) informazioni basate su hypothetical assumption ossia assunzioni ipotetiche, generalmente connesse all’avvio di nuove attività o al lancio di nuovi prodotti/servizi, non supportate da dati storici e conseguentemente delle quali non ci si aspetta che si verifichino necessariamente.

Nel primo caso, quando l’informazione è basata su best estimate assumption, si parla di forecast (previsione); nel secondo, quando l’informazione è basata su hypothetical assumption, si parla di projection (proiezione); vi è poi la possibilità che un’informazione assuma sia i caratteri della proiezione che quelli della previsione (ad esempio un anno di previsione e cinque di proiezione)66.

Il documento evidenzia che il professionista non dovrebbe accettare l’incarico quando le assunzioni o le ipotesi alla base dell’informativa prospettica sia manifestamente irrealistica o inappropriata all’utilizzo che ne deve essere fatto: la delicatezza del compito del professionista è evidente se si pensa che il documento che è chiamato a redigere, non solo costituisce un riferimento per gli stakeholers, ma costituisce un passaggio fondamentale per avere accesso alla procedura di salvataggio.

Nelle indagini dirette ad accertare la ragionevolezza delle ipotesi formulate nella predisposizione dei dati previsionali e il realismo delle previsioni, l’ISAE 3400 precisa che, per quanto riguarda gli eventi futuri la cui realizzazione è per natura incerta, l’attestatore deve constatare un elevato livello di confidenza in merito alla probabilità che tali eventi accadano per esprimere il parere sulla realizzabilità delle previsioni. È pacifico che l’intensità dell’attività di controllo sia inversamente proporzionale alla probabilità che l’evento dedotto nel piano si realizzi: tanto più è elevata la probabilità che l’evento si realizzi, tanto più potranno essere attenuate le attività di verifica67

. Qualora non vi siano significativi fattori di discontinuità, le previsioni basate su serie storiche aziendali saranno caratterizzate da un’elevata probabilità di realizzazione; altrettanto probabili potranno essere ritenute le ipotesi supportate da previsioni macroeconomiche affidabili, soprattutto per il primo periodo del piano.

66 P. Riva, la revisione dei dati prospettici secondo l’ISAE 3400, in www.ilfallimento.it. 67

A titolo esemplificativo il principio 6.5.4 richiama, quale ipotesi in cui i controlli possono essere attenuati, la cessione di un cespite non strategico già regolata da un contratto preliminare o le previsioni di costi relativi a rapporti obbligatori continuativi.

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Quest’ultima considerazione ci consente di ricollegarci al principio ISAE 3400 nella parte in cui prevede che l’attestatore, per poter essere in grado di esprimere un giudizio in merito alle ipotesi formulate dagli amministratori e dai consulenti, non può prescindere dalla conoscenza del settore dell’azienda in esame e, aggiungerei, del contesto macroeconomico nel quale la stessa opera.

Il principio di revisione internazionale in commento chiede inoltre all’attestatore di considerare criticamente la durata del periodo coperto dall’informativa prospettica finanziaria, in quanto la probabilità che le ipotesi su cui il piano si fonda siano attendibili diminuiscono con il dilatarsi dell’arco temporale considerato.

La circostanza che il fattore tempo incida sulle possibilità di successo è preso in considerazione anche dai principi di attestazione dei piani di risanamento.

Infatti, in considerazione del fatto che la legge fallimentare prevede per il concordato preventivo con continuità che il piano indichi i ricavi e i costi attesi dalla prosecuzione dell’attività (senza peraltro specificazioni temporali), e comunque per tutti i tipi di concordato, che il piano indichi i tempi di adempimento della proposta, il principio 6.5.10 enfatizza l’importanza della definizione dell’arco temporale coperto dal piano nel processo di pianificazione, soprattutto nei casi in cui siano previste soluzioni che contemplano la continuità.

Il principio 6.5.11 stabilisce espressamente che l’arco temporale oggetto di considerazione deve attestarsi a data non anteriore al momento in cui, in base al piano, è previsto che siano soddisfatti i creditori, ovvero, nel caso di continuità aziendale siano ripristinate le normali condizioni di finanziamento.

La riduzione dell’ampiezza dell’orizzonte temporale dell’attestazione allo stretto necessario per escludere pregiudizi ai creditori, consente di limitare il grado di incertezza e conseguentemente di rafforzare il convincimento di fattibilità del piano di risanamento. Tanto più è esteso l’orizzonte temporale del piano quanto più l’attestatore si troverà a valutare informazioni fondate su hypothetical assumption.

Sebbene la durata del piano possa variare in funzione di diversi fattori, riducendosi in casi di forte instabilità dei mercati o ampliandosi a seconda del tipo di produzione, delle condizioni di partenza, del settore di appartenenza, la prassi aziendale ha individuato in un orizzonte temporale di cinque anni il periodo di tempo sufficiente per evidenziare i ragionevoli effetti economico-finanziari degli interventi di risanamento ma allo stesso tempo non così esteso al punto di inficiare la capacità di previsione delle tendenze future di lungo periodo.

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Sul profilo qualitativo, si deve tenere conto che ogniqualvolta si prospetti l’alienazione di un bene, il professionista non potrà limitarsi ad attestarne l’astratta cedibilità (ossia l’insussistenza di elementi ostativi alla vendita), ma dovrà verificare, sulla scorta dello scenario economico di riferimento e delle eventuali manifestazioni di interesse disponibili, la concreta probabilità che esso sia davvero venduto entro l’arco temporale del piano a un valore in linea con quello nello stesso indicato.

Del pari, in caso di continuità aziendale, non sarà sufficiente accertare che l’impresa mantenga per tutto l’arco di piano i requisiti giuridici (quali ad esempio licenze e autorizzazioni necessarie per la regolare prosecuzione dell’attività), ma dovrà essere acclarato se, sempre sulla scorta dello scenario di cui sia stata attestata la complessiva ragionevolezza, la continuazione risulti davvero sostenibile sotto il profilo patrimoniale economico e finanziario.68

Al fine di verificare gli effetti di eventuali modifiche nelle ipotesi alla base del piano l’attestatore si avvale delle analisi di sensitività; si tratta di una analisi che viene fatta per comprendere gli impatti patrimoniali economici e finanziari sulle variabili del piano al verificarsi di eventi che mutano le ipotesi di fondo su cui le stesse variabili si reggono; in sostanza l’obiettivo è quello di capire se, anche in ipotesi di stress, il piano conservi la propria tenuta prospettica.

Per prima cosa, come raccomandato dai principi, il professionista deve fare una ricognizione di quelle che sono le variabili critiche maggiormente in grado di esercitare un influsso sulla creazione di valore, sull’equilibrio finanziario e sul risanamento della posizione debitoria. Dopo aver individuato le variabili critiche, la sensitività dei risultati è valutata, sia con riferimento al piano economico che con riferimento al piano finanziario, modificando lo scenario di base in funzione di assunti più pessimistici rispetto ai valori del piano. Nella valutazione dell’impatto del peggioramento di alcune condizioni previste nel piano, per l’attestatore si presenta anche l’opportunità di stimare gli effetti delle variazioni in termini di allungamento dei termini previsti per il rispetto di impegni indicati nel piano e di valutare se tali slittamenti temporali siano idonei a pregiudicare la tenuta del piano. L’analisi di sensitività riguarderà prevalentemente i tempi nei casi in cui il piano abbia un contenuto liquidatorio o comunque si basi su significative dismissioni di parti del patrimonio esistente.

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S. Ambrosoni e A. Tron, i principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal CNDCEC e il

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