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Procedure negoziali a confronto

AVVIO DELLA PROCEDURA

Piano attestato di risanamento: iniziativa di natura privatistica lasciata all’imprenditore, il quale può chiedere la pubblicazione del piano attestato nel registro delle imprese. Accordo di ristrutturazione dei debiti: deposito in tribunale da parte del debitore del ricorso, unitamente alla richiesta di omologa, della stessa documentazione richiesta per il concordato preventivo, nonché dell’accordo di ristrutturazione concluso con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese.

Il debitore, nel corso delle trattative con i creditori, può anticipare il deposito della sola proposta di accordo (istanza di sospensione ex comma 6 dell’art. 182-bis), e successivamente, nel termine massimo di trenta più sessanta giorni, depositare accordo definitivo e annessa documentazione.

Concordato preventivo: deposito in tribunale da parte del debitore del ricorso, unitamente alla documentazione di cui all’art. 161 della legge fallimentare (aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria; stato analitico ed estimativo delle attività e delle passività; elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione; elenco dei titolari di diritti reali e personali su beni in possesso del debitore; valore dei beni e creditori particolari di eventuali soci illimitatamente responsabili; piano di superamento della crisi; relazione attestatrice). Il debitore può anticipare il deposito del ricorso (c.d. proposta di concordato in bianco), allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi e riservandosi la successiva integrazione, nel termine massimo di centoventi giorni (prorogabile di ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi), ovvero in alternativa la conversione in richiesta di omologa dell’accordo di ristrutturazione.

PRESUPPOSTI

Piano attestato di risanamento: situazione di crisi non irreversibile che richieda il risanamento dell’impresa o comporti anche la sola necessità di ristrutturare il debito. Accordo di ristrutturazione dei debiti: stato di crisi anche irreversibile (inclusa l’insolvenza). Lo strumento è finalizzato a evitare il fallimento e può essere alternativo al concordato preventivo.

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Concordato preventivo: stato di crisi anche irreversibile (inclusa l’insolvenza). È il principale istituto alternativo al fallimento.

PERDITA O RIDUZIONE DEL CAPITALE

Piano attestato di risanamento: in presenza di perdite “rilevanti” del capitale occorre porre in essere le tutele previste dal codice civile (ricapitalizzazione e/o rimozione della perdita) prima di porre in esecuzione il risanamento.

Accordo di ristrutturazione: dalla data di deposito della domanda di omologa (o dell’istanza ex comma 6) sino all’omologa non operano:

- le disposizioni civilistiche sulla riduzione del capitale per perdite;

- la causa di scioglimento per perdita del capitale (tuttavia, per il periodo anteriore , permane la responsabilità degli amministratori per danni causati in violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio).

Concordato preventivo: dalla data di deposito della domanda di concordato, anche con riserva, e sino all’omologa non operano:

- le disposizioni civilistiche sulla riduzione del capitale per perdite;

- la causa di scioglimento per perdita del capitale (tuttavia, per il periodo anteriore , permane la responsabilità degli amministratori per danni causati in violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio).

PIANO

Piano attestato di risanamento: sempre necessario un piano industriale in continuità. Accordo di ristrutturazione dei debiti: sempre necessario; si può trattare sia di piano industriale in continuità sia di piano liquidatorio.

Concordato preventivo: sempre necessario; si può trattare sia di piano industriale in continuità sia di piano liquidatorio. Nel primo caso il piano è innestato in un concordato con continuità e:

- deve prevedere la prosecuzione dell’attività da parte dell’imprenditore o la cessione o il conferimento dell’azienda in esercizio anche in società di nuova costituzione; - può prevedere la liquidazione dei beni non funzionali alla continuità aziendale; - deve contenere l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione

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- può prevedere la moratoria fino a un anno dall’omologa per il pagamento dei creditori prelatizi (salvo che il piano preveda la liquidazione dei beni su cui sussiste la prelazione).

INTERVENTO DEL TRIBUNALE

Piano attestato di risanamento: non previsto.

Accordo di ristrutturazione: è previsto l’intervento del tribunale; questo, in particolare: - omologa l’accordo di ristrutturazione;

- accoglie l’istanza ex comma 6 dell’art. 182-bis.

Concordato preventivo: controllo articolato in fase di ammissione e di omologa tramite gli organi della procedura (tribunale fallimentare, giudice delegato, commissario giudiziale).

NOMINA E REQUISITI DEL PROFESSIONISTA

Piano attestato di risanamento: nominato dal debitore, il professionista deve essere: - indipendente;

- iscritto nel registro dei revisori legali;

- avvocato o commercialista, ovvero società di professionisti composta da avvocati o commercialisti.

Il professionista è indipendente quando: - non ha interessi personali nel risanamento;

- non ha rapporti professionali o personali tali da compromettere l’indipendenza del giudizio;

- non risulta incompatibile con l’assunzione della carica di sindaco o amministratore; - negli ultimi cinque anni non ha prestato consulenza al debitore (nemmeno tramite

colleghi con cui è associato) e non ha assunto la carica di amministratore o sindaco. Accordo di ristrutturazione dei debiti: medesimi requisiti professionali previsti per l’assunzione dell’incarico nell’ambito del piano attestato di risanamento.

Concordato preventivo: medesimi requisiti professionali previsti per l’assunzione dell’incarico nell’ambito del piano attestato di risanamento.

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RUOLO DEL PROFESSIONISTA

Piano attestato di risanamento: il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la sua idoneità a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria.

Accordo di ristrutturazione dei debiti: il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione, con particolare riferimento alla sua idoneità a assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

- entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; - entro centoventi giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data

dell’omologa.

Laddove la domanda di omologa dell’accordo contenga la richiesta di autorizzazione a: - contrarre finanziamenti prededucibili, il professionista deve verificare il fabbisogno

finanziario dell’impresa fino all’omologazione e attestare che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

- pagare crediti anteriori, il professionista deve attestare che le prestazioni ricevute sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (attestazione non necessaria se il pagamento è effettuato con nuova finanza apportata dal debitore a titolo di capitale di rischio o di finanziamento postergato).

Concordato preventivo: il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Laddove la domanda di ammissione al concordato (anche in bianco) contenga la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili il professionista deve verificare il fabbisogno finanziario dell’impresa fino all’omologazione e attestare che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Nel caso di concordato con continuità aziendale:

- il professionista deve attestare che la prosecuzione dell’attività prevista nel piano è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori;

- se la domanda di ammissione contiene la richiesta di autorizzazione a pagare crediti anteriori, il professionista deve attestare che le prestazioni ricevute sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (attestazione non necessaria se il pagamento è effettuato con nuova

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finanza apportata dal debitore a titolo di capitale di rischio o di finanziamento postergato);

- In presenza di contratti pubblici pendenti, il professionista deve attestare, affinché tali contratti possano proseguire, la conformità al piano della prosecuzione e la ragionevole capacità di adempimento del debitore (tale attestazione è richiesta anche in caso di partecipazione a gare per appalti pubblici).

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA (ART. 236-BIS L.F.)

Piano attestato di risanamento: oltre alla responsabilità contrattuale nei confronti di chi gli conferisce l’incarico, l’attestatore è soggetto alla responsabilità penale da reato di “falso” in attestazioni e relazioni in caso di esposizione di informazioni false o di omissione di informazioni rilevanti.

Accordo di ristrutturazione dei debiti: medesimo regime di responsabilità previsto per l’assunzione dell’incarico nell’ambito del piano attestato di risanamento.

Concordato preventivo: medesimo regime di responsabilità previsto per l’assunzione dell’incarico nell’ambito del piano attestato di risanamento.

TEMPISTICA

Piano attestato di risanamento: il tempo necessario al confezionamento del piano e all’ottenimento dell’attestazione da parte del professionista.

Accordo di ristrutturazione dei debiti: come per il piano di risanamento non sono previste scadenze. Dopo la pubblicazione presso il registro delle imprese l’accordo è omologato salve opposizioni dei creditori nei trenta giorni successivi alla pubblicazione.

Se è stata presentata una proposta di accordo, ai sensi del comma 6 dell’art. 182-bis, l’omologa deve avvenire entro centoventi giorni (trenta giorni per la fissazione dell’udienza da parte del tribunale, sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione del professionista, trenta giorni per l’omologazione). Concordato preventivo: il decreto di omologazione deve essere emesso entro nove mesi dalla presentazione del ricorso (il termine è prorogabile da parte del tribunale una sola volta per sessanta giorni).

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DECORRENZA EFFETTI

Piano attestato di risanamento: una volta ottenuta l’attestazione da parte del professionista, il piano produce gli effetti previsti dall’art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare. L’eventuale accordo tra le parti, alla base dello stesso, acquista efficacia secondo le consuete regole di diritto privato. È opportuno ottenere una data certa sia per l’attestazione del professionista che per l’eventuale accordo. Qualora sia prevista la pubblicazione, a cura del debitore, del piano unitamente all’attestazione e ai sottostanti accordi, nel registro delle imprese, non è necessaria l’appostazione della data certa.

Accordo di ristrutturazione dei debiti: l’accordo di ristrutturazione acquista efficacia dalla data di pubblicazione presso il registro delle imprese; anche l’stanza depositata ex comma 6 dell’art. 182-bis della legge fallimentare (proposta di accordo) acquista efficacia dalla pubblicazione presso il registro delle imprese.

Concordato preventivo: il concordato omologato acquista efficacia dalla data di pubblicazione presso il registro delle imprese. La domanda di concordato è pubblicata a cura del cancelliere nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria del tribunale.

ESENZIONE DALLA REVOCATORIA

Piano attestato di risanamento: riguarda atti, pagamenti e garanzie concesse sui beni del debitore in esecuzione del piano.

Accordo di ristrutturazione dei debiti: riguarda atti, pagamenti e garanzie poste in esecuzione dell’accordo omologato, nonché i pagamenti di crediti anteriori se previamente autorizzati dal tribunale.

Concordato preventivo: riguarda atti, pagamenti e garanzie poste in esecuzione del concordato, nonché, se previamente autorizzati da tribunale:

- gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di apertura del concordato;

- i pagamenti di crediti anteriori.

Se alla domanda di concordato segue il fallimento, i termini per il computo del “periodo sospetto” retroagiscono alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

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ESENZIONI DA REATI FALLIMENTARI

Piano attestato di risanamento: esenzione dal reato di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano attestato di risanamento.

Accordo di ristrutturazione dei debiti: esenzione dal reato di bancarotta semplice e preferenziale per:

- pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione omologato;

- per pagamenti e operazioni di finanziamento autorizzati dal tribunale.

Concordato preventivo: esenzione dal reato di bancarotta semplice e preferenziale per: - pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione del concordato preventivo;

- per pagamenti e operazioni di finanziamento autorizzati dal tribunale.

BLOCCO AZIONI CREDITORI

Piano attestato di risanamento: non è automatico ma deve essere oggetto di specifico accordo e può operare solo nei confronti di quei creditori che lo hanno accettato.

I creditori sono liberi di assumere qualsiasi iniziativa sia prima che dopo la finalizzazione del piano, salvo che non si siano impegnati espressamente a non agire. Accordo di ristrutturazione dei debiti: opera automaticamente per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese.

Inibisce azioni esecutive e cautelari ai creditori anteriori, nonché l’acquisizione di titoli di prelazione se non concordati.

Nel periodo di “protezione” le prescrizioni si sospendono e le decadenze non si verificano.

Concordato preventivo: opera automaticamente dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese fino alla definitività del decreto di omologazione.

Inibisce le azioni esecutive e cautelari ai creditori anteriori. Nel periodo di “protezione” le prescrizioni si sospendono e le decadenze non si verificano. L’acquisizione di titoli di prelazione non è efficace se non autorizzata dal giudice.

Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI Piano attestato di risanamento: esclusa.

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Accordo di ristrutturazione dei debiti: sono espressamente prededucibili:

- i crediti da finanziamenti in esecuzione dell’accordo (nuova finanza), anche erogati dai soci (in tal caso la prededucibilità opera nel limite dell’ottanta per cento);

- crediti da finanziamenti in funzione dell’accesso all’accordo (nuova finanza ponte), anche erogati dai soci (in tal caso la prededucibilità opera nel limite dell’ottanta per cento), se i finanziamenti sono previsti nel piano e l’accordo viene omologato;

- crediti per finanziamenti autorizzati dal tribunale, previa espressa richiesta sia in sede di domanda di omologa di accordo, sia in sede di istanza ex comma 6, art. 182-bis. Concordato preventivo: sono espressamente prededucibili:

- i crediti da finanziamenti in esecuzione del concordato (nuova finanza), anche erogati dai soci (in tal caso la prededucibilità opera nel limite dell’ottanta per cento); - crediti da finanziamenti in funzione dell’accesso al concordato (nuova finanza

ponte), anche erogati dai soci (in tal caso la prededucibilità opera nel limite dell’ottanta per cento), se i finanziamenti sono previsti nel piano e la prededuzione è disposta dal tribunale nel decreto di ammissione alla procedura.

- crediti per finanziamenti autorizzati dal tribunale, previa espressa richiesta sia in sede di domanda di concordato (anche “in bianco”).

TRANSAZIONE FISCALE

Piano attestato di risanamento: non utilizzabile.

Accordo di ristrutturazione dei debiti: utilizzabile sia per i tributi che per i contributi previdenziali e assistenziali.

Concordato preventivo: utilizzabile sia per i tributi che per i contributi previdenziali e assistenziali.

VANTAGGI FISCALI77 Piano attestato di risanamento

- per il debitore: la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede:

1) le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84 del T.U.I.R. (senza considerare il limite dell’80% ivi previsto);

77 Disciplina modificata dal d.lgs. 147/2015.

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2) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96 del T.U.I.R., ovvero indeducibili nel periodo di imposta, in quanto eccedenti il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi in caso di capienza del 30% del risultato operativo lordo di competenza di tali periodi di imposta.

- per il creditore: facoltà di deduzione dal momento dell’iscrizione del piano nel registro delle imprese.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

- per il debitore: la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede:

1) le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84 del T.U.I.R. (senza considerare il limite dell’80% ivi previsto);

2) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96 del T.U.I.R., ovvero indeducibili nel periodo di imposta, in quanto eccedenti il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi in caso di capienza del 30% del risultato operativo lordo di competenza di tali periodi di imposta.

- per il creditore: facoltà di deduzione della perdita su crediti immediata, alla data di emanazione del decreto di omologazione dell’accordo.

Concordato preventivo

- per il debitore: detassazione totale delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti in caso di concordato preventivo di tipo liquidatorio. In caso di concordato preventivo di tipo conservativo, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede:

1) le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84 del T.U.I.R. (senza considerare il limite dell’80% ivi previsto);

2) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96 del T.U.I.R., ovvero indeducibili nel periodo di imposta, in quanto eccedenti il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi in caso di capienza del 30% del risultato operativo lordo di competenza di tali periodi di imposta.

- per il creditore: facoltà di deduzione della perdita su crediti immediata, alla data di emanazione del decreto di ammissione al concordato.

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