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Le diverse funzioni della Responsabilità Civile

Nel capitolo precedente si è fatto riferimento a due aspetti: per un

verso si sono evidenziati il significato e i presupposti economici

principio “chi inquina paga”, unitamente a considerazioni prima facie

sulla correlazione fra attività (economica) d’impresa e tutela

dell’ambiente; per altro verso, sono stati evocati profili funzionali

diversi ed ulteriori da quello risarcitorio-compensativo

1

in relazione

alla tutela aquiliana.

Questi profili apparentemente distinti e separati possono essere

collegati fra loro in maniera coerente e unitaria utilizzando il metodo

dell’analisi economica del diritto, la cui premessa centrale consiste

proprio nella sottoponibilità di qualsiasi regola o istituto giuridico ad

un test di efficienza (in senso economico), al fine di valutarne

l’opportunità.

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Poiché, come si vedrà, la AED concepisce la responsabilità civile

come strumento finalizzato al perseguimento di molteplici scopi di

politica del diritto, e ad essa ricollega altrettante variegate funzioni,

occorre chiedersi, anzitutto, se tali considerazioni siano parimenti

condivisibili da un punto di vista di teoria generale del diritto (rectius

dell’illecito aquiliano).

Tradizionalmente si ritiene obiettivo precipuo dell’istituto quello

di compensare il danneggiato della perdita subìta a seguito dell’evento

dannoso, ripristinandone ex post la situazione patrimoniale anteriore al

fatto tramite i parametri del danno emergente e del lucro cessante.

3

1 Vd. supra § 1.2. e 1.3. per quella sanzionatoria, 2.1 e 2.2. per quella preventivo-

deterrente, cap. I.

2 Vd. Infra cap. III.

3 Vd. D. BARBIERATO (2009), Risarcimento del danno e funzione deterrente, in Resp. Civ. e prev., 2009, p. 1176, «Esiste, infatti, una corrispondenza biunivoca tra quantum risarcitorio e funzione della responsabilità: il riconoscimento di un

risarcimento compensativo (=equivalente o proporzionale al danno) determina una funzione riparatoria e viceversa»; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, in

Resp. Civ. e prev., 2007, p. 1893, «Alla responsabilità civile è assegnato il compito

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L’idea del ripristino dello status quo ante, pienamente compatibile con

la nozione di danno patrimoniale, è riconosciuta, invero, anche nel

risarcimento del danno non patrimoniale;

4

da ciò si ricava che l’unica

funzione configurabile sia quella compensativo-risarcitoria.

Le ragioni di siffatta qualificazione sono anzitutto storiche, poiché

risalenti alla nascita dello ius commune, e filosofiche (giusnaturalismo

ed aristotelismo in primis).

5

La nozione giuridica di danno (rectius danneggiamento) emerge

nel diritto romano a partire dalla individuazione di figure di illeciti

penali privati,

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ossia i delicta: furto, dolo, iniuria, damnum iniuria

mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato».

4 Vd. C. CASTRONOVO (2008), Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno esistenziale, in Diritto Europeo, 2008, p. 342, «Se la responsabilità civile è risarcimento del danno, come

indiscutibilmente dicono l’art. 2043 c.c. per il diritto italiano, l’art. 1382 del Code […] l’altrettanto indubbia ascrizione del danno non patrimoniale alla responsabilità civile non potrà non significare risarcimento, con esclusione di tutto ciò che a tale effetto giuridico non sia riconducibile […] L’intraducibilità in danaro di ciò che non è patrimoniale viene superata per volontà della legge onde non si pone neppure il problema di trovare per il danno non patrimoniale una qualificazione giuridica, cioè un effetto, diversa da quella che il superamento di tale intraducibilità potrebbe suggerire»; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, cit., «[…] mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato. E ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perché non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, non […] sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale dell'obbligato».

5 Vd. P. CERAMI, La responsabilità extracontrattuale dalla compilazione di Giustiniano ad Ugo Grozio, in La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica, (a cura di) L. VACCA, G. Giappichelli editore,

Torino, 1995, p. 104, «È communis opinio che le predette direttive di politica del diritto in materia di responsabilità extracontrattuale affondino le radici nello sviluppo storico del diritto comune e del pensiero giuridico europeo, dai glossatori ai giusnaturalisti: processo storico che origina, come è notissimo, dal diritto giustinianeo» ed ancora, p. 110, «La collocazione e l’articolazione della normativa dell’illecito civile nei principali codici vigenti rispecchiano, in buona sostanza, l’ordito tecnico del libro nono dei Digesta giustinianei […] e non costituiscono affatto […] l’immediato ed esclusivo risultato dell’esperienza illuministica e precodicistica».

6 Cfr. M. MARRONE, Relazione introduttiva, in La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica, cit., p. 11, «Una responsabilità

penale, però, di diritto privato, nell’ambito della quale le pene, pure se il regime giuridico ne rifletteva la natura afflittiva, erano pecuniarie, erano esigibili dal privato offeso ed erano rapportate al pregiudizio subito dall’attore: più spesso erano stabilite in un multiplo di questo pregiudizio. Talché la pena privata assolveva, nella sostanza, anche una funzione risarcitoria».

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datum e così via. Particolarmente importante nelle liti tra privati, il c.d.

danno aquiliano (la fattispecie di danneggiamento in senso proprio)

assume progressivamente maggiore importanza sino a rappresentare la

categoria generale di illecito privato, assorbente tutte le altre; da esso,

si ritiene, si sviluppa la moderna responsabilità extracontrattuale.

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Nonostante l’originaria finalità punitivo-afflittiva,

8

l’azione viene

orientata verso uno scopo esclusivamente risarcitorio, ad opera dei

commentatori e glossatori, prima, e dei giusnaturalisti poi.

9

Questa

complessa opera di ripensamento e rielaborazione è influenzata da due

premesse ideologiche, che si alternano nella ricostruzione dell'istituto:

il concetto di socialitas o quello di aequitas.

Per il Pufendorf una norma fondamentale del diritto naturale

implica il dovere di ogni uomo di coltivare e conservare la convivenza

umana, dal quale a sua volta discendono il dovere di astenersi dal

danneggiare l’altro (ritenuto da P. inevitabilmente necessario per la

7 Cfr. M. MARRONE, ivi, pp. 12-13, «Il danneggiamento – o danno aquiliano-

divenne così l’illecito extracontrattuale per antonomasia. E nel codice prussiano, in quello austriaco e nel Code Napolèon esso rappresentò la sola figura di illecito civile a carattere generale essendo stati abbandonati i singoli “tipi” del diritto romano»; diff. B. KUPISCH, La responsabilità da atto illecito nel diritto naturale, in La

responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica, cit., p.

140, «Secondo il Thomasius il diritto del risarcimento del danno del ius gentium non ha nulla di comune con la lex Aquilia […] L’azione del diritto naturale […] non sarebbe un’actio legis Aquiliae evoluta e modificata. Si tratterebbe piuttosto di un’azione il cui principio fondamentale (damnum alteri a nobis datum esse

resarciendum) sarebbe iscritto nell’uomo dalla natura e sanzionato dal diritto

canonico e dal diritto patrio tedesco».

8 Cfr. M. MARRONE, ivi, pp. 18-19-20, «le azioni che sanzionavano gli illeciti

privati erano azioni penali; la funzione era pertanto afflittiva, punitiva […] Le azioni penali private del diritto romano […] oltre che generalmente volte ad un multiplo del danno, erano passivamente intrasmissibili agli eredi, erano cumulabili con le azioni cosiddette reipersecutorie […] e, se più erano gli autori dell’illecito, tutti subivano l’intera pena»; P. GALLO, Pene private e responsabilità civile, Giuffrè, 1996, p. 39, «la funzione principale della responsabilità civile non era tanto quella di risarcire l’offeso quanto quella di punire il responsabile della lesione».

9 Cfr. P. CERAMI, ivi, p. 108, «I giuristi di diritto comune prendono atto della

penalità dell’actio legis Aquiliae, inequivocabilmente asserita nei libri legales, ma […] procedono ad una marginalizzazione della funzione penale e ad una parallela generalizzazione della funzione risarcitoria del rimedio aquiliano», ed ancora, p. 111, «Il processo di marginalizzazione della funzione penale e di parallela generalizzazione della funzione risarcitoria del rimedio aquiliano raggiunge […] una compiuta ed organica sistemazione nei Commentaria iuris civilis di Ugo Donello, che anticipa, per tanti versi, l’opera sistematica di Ugo Grozio».

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sussistenza stessa di una qualsiasi convivenza umana) e il dovere di

riparare i danni prodotti ad altri (rectius dovere di risarcimento).

Evidentemente, per P., la compensazione non è immanente all’azione

di danno, ma è semmai strumentale al perseguimento di un determinato

obiettivo, come opportunamente rilevato: “senza il dovere di risarcire

il danno, egli afferma, si prescriverebbe invano di non danneggiare

alcuno. Senza il dovere del risarcimento gli uomini, a causa della loro

cattiveria, non si asterrebbero mai dal danneggiarsi reciprocamente”.

10

Anche per Grozio

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e, successivamente, per Thomasius la ragione

del risarcimento risiede nel dovere di non recare danno ad alcuno

(neminem laedere), ma sulla scorta di un differente valore, ossia

l’aequitas, la cui nozione appartiene alla cosiddetta “teoria della

restituzione” di Tommaso d’Aquino: il dovere di risarcimento è un

dovere della giustizia commutativa, con il compito di ristabilire

l’aequalitas quando questa sia stata turbata da un comportamento

dannoso.

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Thomasius, in sintesi, “desume il dovere di risarcimento

come conseguenza del dovere di non recar danno ad alcuno. Il dovere

di risarcimento risulta in quanto nel divieto di danneggiare è contenuto

10 N.B. Vd. B. KUPISCH, ivi, pp. 126-127, che osserva inoltre «qui il Pufendorf non

deduce idealisticamente il dovere di risarcimento da un precetto di giustizia commutativa, come magari Tommaso d’Aquino prima di lui o dopo di lui giusnaturalisti come Thomasius e Wolff, bensì lo fonda (per influenza di Hobbes) su considerazioni profane, in certo modo sociologiche»; cfr. V. COLASSO, La

responsabilità civile nel nuovo codice, parte I, L’assicurazione Italiana, Milano,

1942, p. 7, «La nozione dell’atto illecito […] è in sostanza la violazione dei doveri giuridici imposti alla condotta dei singoli per le superiori esigenze della convivenza sociale, e cioè rispetto dei diritti altrui, diligenza dei rapporti coi singoli». A ben vedere, si intravedono già in Pufendorf i germi della general-prevenzione.

11 Vd. P. CERAMI, ivi, p. 107, «Un’acuta ed efficace sintesi di questa complessa

opera di interpretazione e di riflessione […] è stata realizzata […] da Ugo Grozio nel suo De iure belli ac pacis (1625) che rappresenta nella storia della responsabilità civile lo spartiacque fra esperienza postgiustinianea ed esperienza precodicistica» ed inoltre, p. 120, «Orbene, nella sintesi di Ugo Grozio si possono ravvisare luci ed ombre. Le prime riguardano la rielaborazione della nozione di danno e la concettualizzazione della connessione strutturale e funzionale fra danneggiamento e risarcimento».

12 Vd. B. KUPISCH, ivi, p. 139; P. GALLO, op. cit., p. 41, «Le ragioni della

prevalenza assunta dall’actio legis aquiliae nel corso del medioevo [furono dovute al fatto che] essa, comportando una condanna esclusivamente in simplum, era quella che maggiormente pareva conforme ai nuovi dettami di giustizia commutativa che gradualmente dovevano informare di sé l’intero settore del diritto delle obbligazioni».

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il precetto di garantire aequalitas al consociato […] Il risarcimento

deve essere effettuato mediante restituzione della cosa usurpata […]

ovvero, se ciò non risulta più possibile, mediante prestazione del

valore comprensivo del corrispondente interesse”.

13

La relativa azione,

quindi, sarebbe in primis reipersecutoria e solo in subordine

rappresenterebbe una forma di tutela per equivalente: in entrambi i

casi, comunque, l’azione non avrebbe natura penale. Tale ricostruzione

giunge sostanzialmente intatta, attraverso l'età delle Codificazioni, fino

alla dottrina italiana coeva al codice civile del 1942;

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ma, sebbene

storicamente corretta, lascerebbe impregiudicata la possibilità di

ripensare l’intero istituto in ragione di istanze sociali odierne ulteriori e

(inevitabilmente) diverse da quelle che, come visto, condussero alla

teoria classica della responsabilità aquiliana.

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13 Ibidem.

14 cfr. V. COLASSO, op. cit., p. 13, «Il risarcimento è l’obbligo che consegue

all’illecito civile […] ogni fatto illecito determina una reazione dell’ordinamento giuridico: ma questa reazione assume forme e aspetti diversi a seconda che si tratti di fatto illecito semplicemente dannoso, che cioè pregiudichi solo il patrimonio della persona colpita […] nel primo caso, non vi è che l’obbligo di risarcimento».

15 Vd. M. MARRONE, op. cit., p. 20, in cui l’A. a chiusura del breve excursus storico sottolinea «Ecco quindi che alla responsabilità civile si deve in ogni caso

funzione risarcitoria, o di compensation. Ciò non esclude, peraltro, che alla stessa possano essere riconosciute altre funzioni»; C. SALVI (1983), Il paradosso della

responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1983, p. 162, «i modelli funzionalmente

unitari sono fondati su postulati (la massimizzazione della ricchezza, la giustizia intesa in senso rigidamente correttivo […]) che sono in realtà giudizi di valore, e come tali […] soggetti ad argomentazione prescrittiva, e non […] logico-deduttiva»; a conferma del supposto carattere contingente della teoria classica, A. DI MAJO, La

tutela civile dei diritti, Giuffrè, 2003, p. 168, «Le dottrine giuridiche dell’Ottocento

[…] recuperano appieno il principio romanistico (della prevalenza) della

condemnatio pecuniaria, dovendo apparire, questa prevalenza, come la più

funzionale alle esigenze del mercato»; C. SCOGNAMIGLIO (2007), Danno morale

e funzione deterrente della responsabilità civile, in Resp. civ. e prev., 2007, p. 2485,

«quello aquiliano costituisce l’istituto giuridico di primo impatto per mezzo del quale sono destinate ad emergere, ed a trovare un assetto normativo, le istanze di protezione di interessi e bisogni emergenti sul piano della realtà sociale […] Rappresenta una sorta di sismografo dei mutamenti che si registrano al livello della struttura economico sociale o della percezione collettiva dei bisogni»; G. CALABRESI (1978), La responsabilità civile come diritto della società mista, in

Politica del dir., 1978, p. 666, «Che il ruolo della responsabilità civile sia cambiato è

prova del fatto che non tutte le combinazioni sono identiche e che in certe epoche e in certe aree talvolta prevale nella commistione la scelta atomistica individuale, talvolta il controllo delle decisioni collettive».

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Gli anni ’60 del secolo scorso hanno inaugurato una nuova

stagione, dapprima grazie alla progressiva apertura alla tutela di

situazioni giuridiche soggettive diverse dai soli diritti soggettivi

assoluti (culminata, nel 1999, con il riconoscimento della risarcibilità

degli interessi legittimi) e, successivamente, in virtù di un intenso ed

acceso dibattito sul versante funzionale.

La critica sempre più pressante della pretesa unitarietà funzionale

della responsabilità civile

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ha prodotto svariate interpretazioni: le

singole fattispecie astratte previste dalla legge risponderebbero a

precise finalità (risarcitoria, deterrente, sanzionatoria, satisfattiva,

ecc.); solo ammettendo la pluralità funzionale sarebbe possibile

spiegare le scelte legislative in ordine ai criteri di imputazione di volta

in volta individuati; la responsabilità aquiliana non può fare a meno del

profilo sanzionatorio; il danno non patrimoniale (unitariamente inteso

16 Vd. F. D. BUSNELLI – S. PATTI, Danno e responsabilità civile, G. Giappichelli,

Torino, 1997, p. 157, «C’è stato, anche di recente, chi ha profetizzato la morte della responsabilità civile […] crisi della responsabilità civile […] e inevitabilmente crisi del diritto privato […] Ciò […] impone nuovi equilibri: tra regola generale e norme speciali di responsabilità civile; tra tutela risarcitoria e altre forme di tutela dei valori fondamentali della persona»; C. SALVI, Il danno extracontrattuale, Jovene, Napoli, 1984, p. 85, «la risposta al quesito sulle ragioni della responsabilità non può più essere unitaria. Nessuna “funzione” è, se isolatamente considerata, sufficiente a spiegare l’intera struttura del giudizio aquiliano»; P. CENDON, Il profilo della

sanzione nella responsabilità civile, in La responsabilità extracontrattuale. Le nuove figure di risarcimento del danno nella giurisprudenza, (a cura di) P. CENDON,

Giuffrè, 1994, p. 79, «No quindi, in conclusione, ai resoconti che perseguono l’unità strutturale dell’istituto aquiliano oltre i vessilli del danno […] e dell’obbligo del risarcimento. Troppe condanne resteranno inspiegabili, funzionalmente e descrittivamente, fintantoché ci si ostini a negare che entro quest’area dell’affettività diverso e peculiare sia il valore che assumono voci quali, ad esempio, prevenzione, rimprovero, esternalizzazione dei costi, abuso, licenza di nuocere, quali mercato, equità, laisser faire, assicurazione: a negare cioè che esista più di un modo per servire gli interessi della vittima»; R. PARDOLESI (2011), Abusivo sfruttamento

d’immagine e danni punitivi, in Foro it., 2011, p. 544, «l’ansia di ricompattare il

sistema alimenta l’impressione, speculare ed opposta, che debba cambiare radicalmente il modo di pensare la responsabilità civile; in altre parole, prende corpo l’esigenza di riscoprirne (e fortificarne) la matrice polifunzionale, da sempre radicata nel suo DNA ma, nell’ultimo mezzo secolo, mortificata dal predominio della compensazione über alles»; P. GALLO, op. cit., p. 218, «La responsabilità civile non è più un qualche cosa di unitario», ma è un pluralità di fattispecie […] le quali sono insuscettibili di essere ricondotte ad uno schema unitario […] anche le funzioni della responsabilità civile variano a seconda del settore preso in considerazione».

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come contrapposto a quello patrimoniale) non ammette, per

definizione, la funzione risarcitoria.

Ci si appresta, quindi, a descriverle più compiutamente nelle

pagine che seguono.