Differente dai precedenti è il filone dottrinario secondo il quale
l’idea stessa di tutela aquiliana non è possibile senza un preciso
carattere repressivo/deterrente.
A sua volta, tale dottrina pone l’accento su due aspetti: per un
verso la funzione deterrente costituisce il filtro necessario,
contrariamente a quanto si possa credere, per la selezione dei danni
risarcibili, evitando all’opposto indebite derive dell’istituto verso
funzioni latamente consolatorie e/o di mera sicurezza sociale; per
l’altro verso, inoltre, senza repressione non esiste reintegrazione.
Nello specifico, riguardo al primo aspetto, si prendono le mosse
dall’eccessivo ossequio nei confronti di quella separazione tra illeciti
penali ed illeciti privati alla base del percorso storico di sviluppo della
moderna tutela aquiliana;
216da ciò consegue che il progressivo
213 F. GALGANO, op. cit., p. 540.
214 A. PIZZOFERRATO, op. cit., p. 1103, «l’effetto di deterrenza rispetto agli abusi
non dipende dalla gravità della sanzione penale prevista ma dalla concreta possibilità che venga applicata».
215 Ibidem, «si deve prendere atto che laddove entrano in gioco condotte illecite che
implicano significativi introiti o esborsi finanziari, la sanzione detentiva svolge una funzione di deterrenza minimale del tutto insufficiente».
216 Cfr. come esempio di codesto ossequio, C. CASTRONOVO (2008), Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno esistenziale, cit., p. 342, «Considerazioni perciò traenti dalla gravità
della condotta o dal disvalore sociale della stessa, alla luce delle quali si vorrebbe riaccreditare un modello che associa alla riparazione della perdita l’afflizione dell’autore del fatto, risultano confliggenti con questa scelta chiara fatta dalle codificazioni in esito a quella che altra volta ho chiamato secolarizzazione della
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movimento di depenalizzazione degli illeciti privati
217non deve essere
invertito surrettiziamente tramite il riconoscimento di funzioni lato
sensu punitive.
218Tuttavia siffatto atteggiamento, è stato rilevato,
219ha
condotto da un lato ad una esasperazione della finalità riparatoria,
rinunciando a priori alla valorizzazione di strumenti deterrenti,
(soprattutto) al fine di incidere sul processo decisionale dei potenziali
danneggianti; dall’altro lato alla creazione di una figura di illecito
aquiliano eccessivamente dilatata e dai contorni indefiniti: frutto di una
scorretta sovrapposizione della logica meramente consolatoria (dinanzi
a qualsiasi situazione antigiuridica, ancorché fonte di semplici disagi) a
quella strettamente risarcitoria.
220responsabilità civile, riassumibile nell’idea che il movimento moderno della responsabilità civile […] nasce all’insegna della distanza da guadagnare tra danno civile e reato»; R. JHERING, op. cit., p. 144, «Che la bilancia di Temi nel Diritto privato stesso come nel penale debba pesare non il solo interesse pecuniario, ma anche il torto, è pensiero così lontano dalle nostre odierne rappresentazioni giuridiche, che […] devo aspettare a sentirmi opporre che in ciò appunto consiste la differenza tra il Diritto penale ed il privato».
217 Cfr. M. MARRONE, op. cit., p. 18, «è dato riscontrare a Roma un graduale, pure
se incompiuto, processo di “depenalizzazione” del regime proprio delle azioni penali del diritto privato. La via della “depenalizzazione” fu proseguita più tardi dagli interpreti del diritto comune […] Il risultato fu di negare la natura penale dell’actio
legis Aquiliae […] fu definita civilis in una accezione del tutto sconosciuta alle fonti
romane».
218 Cfr. F. D. BUSNELLI (2009), Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi, in Eur. dir. priv., 2009, p. 909, «Prospettare una funzione deterrente
della responsabilità civile significa evocare diffuse inquietudini circa un paventato ritorno a una remota responsabilità civile ancorata a parametri penalistici»; fenomeno emblematico consiste nell’eccezione di ordine pubblico opposta dai Paesi continentali in sede di riconoscimento di sentenze straniere in materia di danni punitivi, vd. per tutti A. SERRAVALLE (1993), I punitive damages nelle sentenze
straniere delle corti europee e dei tribunali arbitrali, in Riv. dir. int. priv. proc.,1993,
p. 881, «Il Bundesgerichtshof […] ha ammesso l’esecuzione di tutti i capi della sentenza ad eccezione di quello relativo ai punitive damages, ritenendoli in contrasto con l’ordine pubblico […] ritiene che la funzione punitiva e quella deterrente siano completamente estranee al diritto civile moderno […] Solo allo Stato è attribuito il diritto di applicare sanzioni punitive con le garanzie processuali e nei limiti previsti dalla legge»; in Italia, vd. per tutti G. CAMPEIS – A. DE PAULI (2002), Danni
punitivi, ordine pubblico e sentenze delibande a contenuto anfibio, in Nuova giur. civ. comm., 2002, p. 771 ss.
219 Vd. G. PONZANELLI (2006), L’attualità del pensiero di Guido Calabresi: un ritorno alla deterrenza, in Nuova giur. civ. comm., 2006, p. 293 ss., passim.
220 Critica mossa evidentemente alla, talvolta, incontrollata estensione del campo
applicativo della figura di danno esistenziale. Vd. come esempi: G. MACCABONI,
Danno esistenziale e mercato finanziario: la irrisarcibilità del disagio esistenziale del risparmiatore “arrabbiato”, in Critica del danno esistenziale, (a cura di) G.
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Il risultato sarebbe, allora, una proliferazione incontrollata di
pretese risarcitorie,
221con ulteriore (ed inutile) sovraccarico per le
Corti,
222nonché uno svilimento della ratio sottesa all’istituto.
Quest’ultima osservazione consiste nel denunciare come un simile
sistema rischierebbe di trasformare la tutela aquiliana in una sorta di
meccanismo di sicurezza sociale “ove non solo tutti i danni ma anche
le svariate forme di disagio e di disgrazia, quotidiane e non, devono
trovare un rimedio monetario”.
223Parallelamente si rileva come fenomeni di questo tipo sarebbero
limitati (se non anche esclusi) dal riconoscimento di una funzione
deterrente, poiché “la deterrenza non può significare un indiscriminato
accesso alla risarcibilità di tutti i pregiudizi […] Che la responsabilità
civile possa intervenire sempre, in omaggio ad una generalizzata
applicazione del principio di integrale riparazione del danno, è pretesa
inutile e pericolosa […] una responsabilità civile che non accarezzi
l’obiettivo di deterrenza non è una vera responsabilità civile”.
224Spostandosi sul secondo versante, infine, si arriva ad affermare
che è lo stesso momento repressivo a garantire che vi sia
moglie abbandonata e un natale in aeroporto, in Critica del danno esistenziale, (a
cura di) G. PONZANELLI, Cedam, 2003, p. 149 ss.; S. CACACE, Il danno
all’immagine della P.A. e l’(in)utilità della categoria del danno esistenziale, in Critica del danno esistenziale, (a cura di) G. PONZANELLI, Cedam, 2003, p. 163
ss.; V. CUGNO GARRANO (2013), Smarrimento della salma: quale danno
risarcibile?, in Resp. civ. prev., 2013, p. 631 ss.
221 Cfr. G. PEDRAZZI, «Lifting the veil»: il disvelamento del danno esistenziale, in Critica del danno esistenziale, (a cura di) G. PONZANELLI, Cedam, 2003, p. 62,
«Se l’ombrello del danno esistenziale sembra offrire protezione ad ogni ripercussione negativa, l’assenza di un filtro idoneo a selezionare la meritevolezza delle pretese costituisce un implicito incoraggiamento ad una proliferazione incontrollata di pretese risarcitorie variamente qualificabili».
222 Non solo in termini di ragionevole durata dei processi o di costi di
amministrazione della giustizia elevati, ma anche di possibile trascuratezza di situazioni giuridiche soggettive, queste sì, pienamente meritevoli di ristoro: Ibidem, «È necessario prevenire ipotesi di concessione di risarcimenti eccessivi per casi di scarsa rilevanza, così come di simulacri per questioni bagatellari, poiché ciò porterebbe a trascurare offese ben più gravi, i cui riflessi negativi in termini di danni non patrimoniali sono ben più presenti alla coscienza sociale».
223 G. PONZANELLI, op. cit., p. 296.
224 Ivi, p. 297; cfr. anche P. CENDON, op. cit., p. 80, «resta il fatto, allora, che
l’ingresso definitivo dell’idea di generale di sanzione entro le stanze di governo della responsabilità è il solo tramite a poter rassicurare, per tutti i materiali che la servono, contro il rischio di abbagli nel futuro».