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Le piattaforme che forniscono servizi. Tipologia

Nel documento NUOVE TECNOLOGIEE DIRITTO DEL LAVORO 1 (pagine 173-177)

Montserrat Agís Dasilva

2. Le piattaforme che forniscono servizi. Tipologia

La maggior parte delle analisi dottrinali circa il lavoro tramite piattaforme ha tentato una classificazione delle stesse. Anche se, sia per la duttilità del fe-nomeno, sia per il presumibile futuro aumento delle sue manifestazioni, forse è un compito inutile12, è utile brevemente ricordare che, tra le organizzazioni finalizzate preferibilmente o unicamente ad offrire servizi13, solo due sono di particolare interesse ai fini del loro inserimento o meno nel quadro giuridico lavoristico. In primo luogo, quelle in cui l’attività viene svolta online, cioè quando

9 Commissione Mondiale sul Futuro del Lavoro, Trabajar para un futuro más prometedor”,Edit.: Oficina Internacional del Trabajo–OIT, Ginevra, 2019, in https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf 10 Così, per esempio, viene evidenziato da M. bIAsI (Uno sguardo oltre confine: i “nuovi lavori” della

gig economy. Potenzialità e limiti della comparazione, in Labour&Law Issues, nº 2, 2018, p. 10) rispetto al significato dei termini worker e lavoratore nel diritto inglese.

11 In questo senso, per esempio, M. bIAsI, op. cit., p. 4.

12 C. degrYse, Introduction, in I. dAugAreILh, C. degrYse, p. pOCheT (a cura di), Économie de pla-teforme et droit social: enjeux prospectifs et approche juridique comparative, Working Paper nº 10, 2019. Edit. ETUI, Bruxelles, 2019. pp. 10, in https://www.etui.org/fr/Publications2/Working- Papers/Economie-de-plateforme-et-droit-social-enjeux-prospectifs-et-approche-juridique-comparative

13 Una piattaforma che non ha come obiettivo primario l’erogazione di un servizio sarebbe, ad esempio, AIRBNB per la quale, al momento, non si discute se il rapporto tra la piattaforma o il cliente e la persona che affitta la sua abitazione sia un rapporto di lavoro, anche se vi svolge attività di pulizia.

si lavora “sulla piattaforma” svolgendo quelli che vengono comunemente chia-mati “micro lavori”14; e, in secondo luogo, quelle in cui il lavoro viene svolto in regime di “off line”, generico15 o specifico16, dove la piattaforma opera intorno alla domanda di un servizio che viene fornito di persona.

Un’osservazione superficiale dell’attuale dottrina ci permette di dedurre che è quest’ultima (prestazione di un servizio off-line) che, in una delle sue due varianti,

pone le sfide più immediate per la classificazione dogmatica, anche se credo che lo scenario più difficile da padroneggiare in termini di parametri giuridici adeguati sarà probabilmente quello dell’attività online, soprattutto se si articola

attraverso sequenze di micro-attività che, per le loro caratteristiche, possono essere svolte a livello planetario.

Mi sembra quindi indubbio che la regolamentazione giuridica di tali modelli di lavoro online richiederà prima o poi l’attenzione non solo della dottrina, ma

anche di alcuni operatori giuridici, in particolare delle autorità pubbliche che dovranno affrontare i loro compiti considerando la particolare trascendenza della componente internazionale o transnazionale, spesso ovviata dalle soluzio-ni normative nazionali.

Andando un po’ più in profondità nei termini operativi del servizio offerto dalle piattaforme, e sempre dal punto di vista giuridico lavoristico, è possibile classificarle come segue.

a) Se la funzione della piattaforma si limita a mettere in relazione chi richiede un servizio con chi è disposto a fornirlo, essa opera solo come strumento di contatto, organizzato, per così dire, per combinare persone che possono essere classificate in due “colonne”. Una che includerebbe coloro che sono disposti a svolgere un lavoro, e una che includerebbe coloro che hanno bisogno di pren-derlo in prestito. Se questo fosse lo scenario, la piattaforma agirebbe solo come dispositivo relazionale praticamente estraneo all’attività fornita o ricevuta. La stessa piattaforma, tuttavia, sarà soggetta o meno alle disposizioni in materia di lavoro, a seconda dei confini in cui si sviluppa effettivamente la relazione tra la persona che lavora e la persona che riceve il lavoro, la quale, se i confini sono rispettati, non sarà costituita dalla piattaforma.

14 Descritti con certo dettaglio da p. párAMO MOnTerO, Las nuevas formas emergentes de trabajo. Especial referencia a la economía colaborativa, in Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nº 128, 2017, p. 185.

15 Si identificano come piattaforme di Crowdsourcing offline generico, quelle che mettono a dispo-sizione del firmatario-cliente, persone per la fornitura di qualsiasi tipo di compito, come, ad esempio, le faccende domestiche, la cura degli animali domestici, il montaggio dei mobili, la consegna, le verifiche del magazzino, il controllo dei prezzi, ecc..

16 Parlando di piattaforme di Crowdsourcing offline specifico, si allude all’offerta di un solo tipo di servizio. Così, ad esempio, Uber in relazione al trasporto di persone, o Deliveroo o Glovo in relazione alla consegna di alimenti, anche se quest’ultima sembra includere anche lo svolgi-mento di piccole commissioni.

175 Una revisione dei contorni della subordinazione. Alcune riflessioni

b) Tuttavia, i contatti instaurati attraverso la tecnologia delle piattaforme as-sumono una dimensione più complessa se, per essere inseriti nella “colonna” dei fornitori di applicazioni digitali, la persona che deve svolgere il servizio o l’attività deve partecipare, dopo aver formulato o completato una richiesta, ad un processo di “validazione/selezione” in base al quale la piattaforma impone determinate condizioni o requisiti riguardanti, non solo l’identificazione della persona, ma anche le sue qualifiche professionali e/o le sue conoscenze tecni-che o di altro tipo, o le caratteristitecni-che e le condizioni del mezzo o dello stru-mento (proprietà o possesso/tipo/assicurazione, ecc.) con cui, se selezionato, il richiedente dovrebbe fornire il servizio richiesto dal cliente, ecc.

Tale operazione di raccolta e smistamento di informazioni non si limita, come nel caso descritto al punto precedente, al mero raggruppamento delle richieste – lavorare e ottenere un servizio – in quanto comporta la selezione e, quindi, anche l’esclusione dalla “lista” dei “collaboratori”, dei richiedenti che non soddisfano determinati parametri. Si tratta indubbiamente di un’attività che entra nel campo socio-lavoristico e in particolare nel campo materiale delle disposizioni che regolano il funzionamento del mercato del lavoro, compre-se quelle relative al collocamento/compre-selezione del personale17 o alla fornitura di servizi tramite intermediari. In queste circostanze – ovvero per organizzare la domanda e/o l’offerta di lavoro attraverso la pubblicità o la selezione dei can-didati secondo parametri prestabiliti – la piattaforma opererebbe come agenzia di lavoro o di reclutamento o, se del caso, come agenzia di lavoro temporaneo, e poiché opererebbe come agente privato, sarebbe soggetta ai requisiti, alle proce-dure e/o alle limitazioni obbligatorie per questo tipo di impresa o attività e che derivano, non solo dalla legislazione nazionale ma anche, nel caso della Spagna, dalla legislazione comunitaria e internazionale18.

Non c’è motivo di sostenere che, poiché questa attività di “selezione” si svol-ge esclusivamente in ambienti digitali, essa debba rimanere al di fuori di queste regole imperative che, in misura non trascurabile, riguardano principi immanen-ti ad uno Stato di diritto sociale e democraimmanen-tico, come la trasparenza, l’equità, il rispetto della dignità dei cittadini, il principio di non discriminazione, diretta o indiretta, o l’effettività di altri diritti fondamentali come la protezione dei dati personali. Proprio per questo motivo, e come per altre questioni, ci si è chiesto se le norme imperative sul collocamento dei lavoratori dipendenti non debbano essere estese ai processi di collocamento dei lavoratori autonomi, anche genuini, quando la loro situazione economica e organizzativa li rende più vulnerabili19.

17 Si vedano in proposito gli esempi fatti da v. de sTeFAnO, M. wOuTers, Les plateformes de travail numériques doivent-elles être traitées comme des agences d’emploi privées?, in Notes de perspective ETUI, nº 7, 2019, pp. 3-5, in https://www.etui.org/fr/Publications2/Notes-de-prospective/Les-plateformes-de-travail-numeriques-doivent-elles-etre-traitees-comme-des-agences-d-emploi-privees

18 Nello stesso senso v. de sTeFAnO, M. wOuTers, op. cit., pp. 5 ss. 19 v. de sTeFAnO, M. wOuTers, op. cit., pp. 7 ss.

c) Alcuni fattori aggiuntivi definiscono i casi in cui la piattaforma sviluppa una “terza” fase di attività, diversa dalle precedenti perché chi si accinge a for-nire il servizio, non solo viene contattato (1° tipo) o selezionato (2° tipo) dal titolare della piattaforma, ma, una volta considerato o incluso nel “pool” di collaboratori, riceverà poi dalla stessa un catalogo di precise indicazioni che specificheranno le modalità di erogazione di ogni servizio, influendo, non solo sull’indicazione dell’incarico, ma anche sulle modalità di esecuzione dello stesso, sia per quanto riguarda i mezzi o l’ambiente in cui verrà svolto20, sia per quanto riguarda lo svolgimento o i termini funzionali dell’incarico21.

Quest’ultimo è lo schema che in Spagna è nell’“occhio del ciclone” giudizia-rio, con un buon numero di casi notoriamente simili allo schema del lavoro che è l’oggetto normativo del diritto del lavoro.

Pertanto, se si può trarre una conclusione da questa sezione, è che la creazio-ne e l’articolaziocreazio-ne di meccanismi di contatto che riuniscono esigenze conver-genti – lavorare/ottenere un servizio – utilizzando la tecnologia digitale come strumento relazionale, non determina in alcun modo una soggezione automa-tica di tali prestazioni al diritto del lavoro, né una qualificazione meccanica del rapporto di lavoro.

Ci sono altri fattori da considerare nel decidere questo aspetto, senza che l’una o l’altra opzione sia generalmente esclusa semplicemente perché l’attività è organizzata attraverso piattaforme e l’”organizzatore” relazionale non è fisi-camente presente e manca una sede operativa, una fabbrica o una filiale, a cui la persona che desidera ricevere un servizio potrebbe recarsi.

In altre parole, le piattaforme che mettono in contatto lavoro e richieste po-trebbero essere completamente al di fuori dell’ambito del diritto del lavoro; potrebbero essere considerate come agenzie di reclutamento o di collocamento; potrebbero essere configurate come aziende che forniscono lavoro autonomo o, anche, e non meno probabilmente, potrebbero essere datori di lavoro – in senso prettamente lavoristico – di coloro che nella loro terminologia abituale sono chiamati “i loro collaboratori”.

L’identificazione della piattaforma come datore di lavoro con la conseguente applicazione di un regime giuridico specifico è solo un’opzione che, nel diritto

20 Così, ad esempio, in Uber, vengono stabilite linee guida sul tipo di veicolo, le sue condizioni di vita, i dettagli ambientali (musica, abbigliamento, ecc.) o il rispetto di alcune regole di cortesia verso i clienti.

21 Così, ad esempio, per Deliveroo, l’uso dei media con la pubblicità aziendale è imposto; dover-si recare in un determinato luogo (centroide) per essere in modalità «disponibile»; è proibito bere bevande alcoliche, sdraiarsi sul pavimento in attesa al centroide, entrare nel ristorante o a casa del cliente con il casco, ecc. Una descrizione dettagliata di tali questioni si trova nelle relazioni delle sentenze emesse da vari Tribunali Sociali (di seguito STS). Così, per tutte, STS nº 19 di Madrid del 22 luglio 2019 (nº atto 510/18), o STS nº 5 di Valencia del 10 giugno 2019 (nº atto 371/18-roj: SJSO 2892/2019).

177 Una revisione dei contorni della subordinazione. Alcune riflessioni

spagnolo, dipende necessariamente dalla convergenza dei presupposti che ver-ranno esaminati di seguito.

Nel documento NUOVE TECNOLOGIEE DIRITTO DEL LAVORO 1 (pagine 173-177)

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