• Non ci sono risultati.

Potere organizzativo e obbligo di sicurezza nella prospettiva dei nuo- nuo-vi rischi

Nel documento NUOVE TECNOLOGIEE DIRITTO DEL LAVORO 1 (pagine 88-91)

Giuseppe Ludovico

4. La prevenzione del rischio tecnologico

4.1. Potere organizzativo e obbligo di sicurezza nella prospettiva dei nuo- nuo-vi rischi

Dinanzi ai rischi provocati dall’uso delle nuove tecnologie, le risposte dell’or-dinamento italiano ed europeo sono state diverse.

Occorre anzitutto sottolineare come il tecnostress rappresenti un fattore di

pe-ricolosità imputabile all’organizzazione del lavoro che così diventa essa stessa un rischio per la salute dei lavoratori.

La questione non è di poco conto e pone il delicato problema di capire se, e in quale misura, il datore di lavoro sia tenuto a garantire, oltre alla sicurezza del luogo di lavoro, anche un’organizzazione del lavoro priva di stress e tecnostress.

Con riguardo all’ordinamento italiano, è opinione diffusa che la libertà di iniziativa economica privata, sancita dall’art. 41, comma 1, Cost., comprenda anche la libertà di organizzare i fattori della produzione50, con la conseguenza che anche quest’ultima non può svolgersi in contrasto con l’«utilità sociale» o di «recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Non sussistono dubbi, del resto, che nella gerarchia dei valori costituzionali la salute costituisce un diritto fondamentale che gode di una protezione assoluta51, sicché, nel con-fronto con la libertà di organizzazione d’impresa, è la salute a prevalere52.

Altrettanto condivisa è la lettura del diritto alla salute dell’art. 32 Cost., tan-to come pretesa verso i pubblici poteri, quantan-to come dirittan-to azionabile nei

49 ILO, Emerging risks and new patterns of prevention in a changing world of work, cit., p. 11; EU-OSHA-EUROFOUND, op. ult. cit., p. 72 ss.

50 F. gALgAnO, Commento all’art. 41, in G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1982, p. 4.

51 Cfr. M. LuCIAnI, voce Salute (Diritto alla salute – dir. cost.), in Enciclopedia Giuridica Treccani, XXVIII, Roma, 1991, p. 4; L. CArLAssAre, Libertà di iniziativa economica e tutela della salute nella Costituzione, in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia, 1992, p. 605 ss. L. MOnTusChI, La Corte costituzionale e gli standard di sicurezza del lavoro, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2006, p. 5 ss..

52 Cfr. R. FerrArA, voce Salute (diritto alla), in Digesto Discipline Pubblicistiche, Torino, Utet, 1997, XIII, p. 525.

89 Nuove tecnologie e tutela della salute del lavoratore

confronti dei privati che devono astenersi da qualunque condotta lesiva della salute altrui53.

È opportuno, tuttavia, rilevare come il termine “salute” rappresenti un bene dal significato multiforme che deriva dalla combinazione di diversi aspetti di natura fisica, psichica, sociale e ambientale54. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiarito da tempo che la salute non può essere intesa in senso nega-tivo come semplice “assenza di malattia”, ma in senso posinega-tivo come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale»55.

Diventa allora fondamentale distinguere gli aspetti riguardanti l’interesse collettivo

alla salute da quelli relativi al diritto del lavoratore a non subire lesioni

nell’adem-pimento del rapporto con il datore, onde evitare che quest’ultimo sia chiamato a rispondere di lesioni che superano il piano contrattuale, riguardando semmai il piano sociale e collettivo56.

È in questa logica che deve essere letto l’art. 2087 cod.civ., il quale impone al datore di lavoro l’obbligo di «adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Si tratta di un obbligo fondamentale che, collegandosi all’art. 32 Cost., condiziona diret-tamente il sinallagma negoziale nel senso che la prestazione può essere soltanto quella svolta in condizioni di sicurezza, posto che un’attività insicura non sa-rebbe «neppure deducibile nel contratto stante la sicura illiceità dell’oggetto»57.

Dottrina e giurisprudenza ritengono da tempo che l’obbligazione sancita dall’art. 2087 cod.civ. debba essere interpretata nell’ottica della «massima sicu-rezza tecnologicamente possibile»58 nel senso che il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di sicurezza rese disponibili dalla migliore tecnologia, anche se non espressamente previste dal legislatore, operando la norma come regola “di chiusura” del sistema normativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro59.

È opportuno, sul punto, un chiarimento: il costante adeguamento tecnolo-gico imposto dall’art. 2087 cod.civ. si riferisce ai dispositivi necessari a tutelare il lavoratore dai rischi dell’attività lavorativa, mentre le nuove tecnologie di cui

53 Cfr. L. MOnTusChI, Commento all’art. 32, comma 1, Cost., in G. brAnCA (a cura di), op. cit., p. 159 ss.; M. LuCIAnI, op. cit., p. 5; C. M. d’ArrIgO, voce Salute (diritto alla), in Enciclopedia del Diritto, Agg., Vol. V, Milano, Giuffrè, 2001, p. 1037 ss.

54 B. pezzInI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e Società, 1983, p. 23.

55 Questa definizione – come noto – è contenuta nella Carta di Ottawa, approvata il 21 novem-bre 1986 durante la 1° Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute.

56 C. M. d’ArrIgO, op. cit., p. 1037; M. FrAnCO, Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro, F. Angeli, Milano, 1995, p. 47 ss.

57 L. MOnTusChI, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, F. Angeli, Milano, 1989, p. 75-76. 58 Su tale nozione G. G. bALAndI, Il contenuto dell’obbligo di sicurezza, in Quaderni di Diritto del Lavoro

e Relazioni Industriali, 1994, n. 14, p. 79 ss.

si discute si riferiscono agli strumenti utilizzati per rendere la prestazione che, come tali, non possono risultare essi stessi lesivi per la salute dei lavoratori.

È stato già sottolineato, tuttavia, come le nuove tecnologie utilizzate nello svolgimento della prestazione non siano di per sé pericolose, ma lo diventa-no a causa delle modalità di utilizzo richieste dall’organizzazione dell’attività lavorativa.

Ebbene, tra le misure imposte dall’art. 2087 cod.civ., vi sono anche quelle suggerite dalla “esperienza” del datore di lavoro, tra le quali rientrano le scelte relative all’organizzazione del lavoro, che dovrebbero essere orientate alla pre-venzione di qualunque rischio per la salute del lavoratore, compreso il tecnostress.

Si potrebbe obiettare che il potere organizzativo del datore opera su un piano distinto rispetto all’obbligo di sicurezza, dal momento che il potere costituisce una posizione giuridica attiva, mentre l’obbligo, una passiva. Non sarebbe dif-ficile replicare che qualunque misura di sicurezza implica una limitazione della libertà di organizzare i processi produttivi60. E sarebbe facile aggiungere che, tra potere organizzativo e obbligo di sicurezza, sussiste uno stretto collegamento, nel senso che dal primo derivano i rischi che devono essere prevenuti in adem-pimento del secondo, sicché, pur trattandosi di posizioni distinte, rimangono indissolubilmente legate sul piano funzionale61.

Ancora più decisiva si rivela l’argomentazione che muove dal fondamento stesso del potere organizzativo del datore di lavoro, il quale, avendo natura con-trattuale, non può risultare estraneo all’oggetto dello stesso contratto62. In altre parole, «se i poteri nascono dal contratto, essi devono vivere nella dimensione contrattuale»63, sicché, una volta chiarito che l’unica prestazione esigibile è quella sicura, è inevitabile concludere che anche il potere organizzativo, in quanto fun-zionale ad ottenere la prestazione dovuta, può essere esercitato soltanto entro i confini dell’obbligazione esigibile64. Sarebbe contradditorio, infatti, ritenere che il potere organizzativo possa esercitarsi al di fuori dei limiti della prestazione per la quale quel potere è attribuito.

Si può allora concludere che le scelte del datore di lavoro devono risulta-re coerisulta-renti con «un’organizzazione, le cui cadenze si adeguino alle effettive

60 Sul punto G. LudOvICO, Lo stress lavoro correlato tra tutela prevenzionistica, risarcitoria e previdenziale, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2011, p. 412.

61 F. sTOLFA, Obblighi e responsabili (datore, dirigente, preposto), in M. rusCIAnO, g. nATuLLO, Ambiente e sicurezza del lavoro, in F. Carinci (diretto da), Diritto del lavoro. Commentario, Vol. VIII, Utet, Torino, 2007, p. 170.

62 In questi termini L. spAgnuOLO vIgOrITA, Responsabilità dell’imprenditore, in L. rIvA sAnseverInO, g. MAzzOnI (coords.), Nuovo Trattato di Diritto del Lavoro, Vol. II., Il rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 1971, p. 450.

63 Così V. FerrAnTe, Potere e autotutela nel contratto di lavoro subordinato, Giappichelli, Torino, 2004, p. 56.

91 Nuove tecnologie e tutela della salute del lavoratore

possibilità di applicazione della forza lavoro, sicché non ne derivi, direttamente o indirettamente, alcun pregiudizio alla persona del prestatore»65.

Ciò non significa che il datore sia tenuto a garantire la “felicità” sul luogo di lavoro66, ma che deve attivarsi al fine di evitare che l’intensità della prestazione (anche indirettamente definita dagli algoritmi), la monotonia e la ripetitività del-le mansioni, e in generadel-le lo stress provocato dall’uso delle tecnologie, possano

provocare danni alla salute del lavoratore.

Questa lettura ha trovato piena conferma nelle sentenze della Cassazione che hanno riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per non aver adeguato l’organico aziendale in modo da evitare «un superlavoro eccedente la normale tollerabilità secondo regole di esperienza»67, lasciando così intendere che l’or-ganizzazione del lavoro rientra pienamente nell’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori, sancita dall’art. 2087 cod.civ..

Nel documento NUOVE TECNOLOGIEE DIRITTO DEL LAVORO 1 (pagine 88-91)

Outline

Documenti correlati