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Libertà sindacale vs. diritto di associazione dei lavoratori autonomi

Nel documento NUOVE TECNOLOGIEE DIRITTO DEL LAVORO 1 (pagine 140-144)

Fernando Fita Ortega

1. La Costituzione spagnola e la normativa applicabile ai lavoratori delle piattaforme

1.1. Libertà sindacale vs. diritto di associazione dei lavoratori autonomi

Anche se la Costituzione riconosce la libertà sindacale in modo molto ampio («chiunque ha diritto alla libertà sindacale»), la norma di attuazione di questo diritto ha limitato la sua portata al di là della lettera del precetto costituzionale e dei limiti in esso contenuti5, il che è stato avallato dal Tribunale Costituzionale6. La Legge Organica n. 11 del 1985 sulla Libertà Sindacale (di seguito LOLS) limita la titolarità del diritto ai soli lavoratori subordinati, nonché a coloro che hanno in essere un rapporto giuridico alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. I lavoratori autonomi – e solo se non hanno lavoratori alle loro di-pendenze – possono aderire solo alle organizzazioni già costituite, senza essere in grado di formare sindacati che abbiano lo scopo di proteggere i loro interessi e ciò senza pregiudizio per la loro capacità di costituire associazioni in forza di una norma-tiva specifica.

Pertanto, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, si possono distinguere due situazioni: i lavoratori autonomi con dipendenti al proprio servizio e lavo-ratori autonomi senza dipendenti. Nessuno di loro può costituire sindacati per la difesa dei propri interessi specifici, ma, mentre i primi non hanno neppure il diritto di aderire ai sindacati già costituiti, i secondi potranno farlo. In ogni caso, l’ultimo paragrafo della prima sezione del terzo articolo della LOLS conferisce

4 Terminologia utilizzata da M.C. pALOMeque LÓpez, Los derechos laborales en la Constitución Española, CEC, Madrid, 1991, p. 3.

5 L’Art. 28.1 della Costituzione consente alla legge di limitare o escludere l’esercizio di tale diritto per le forze armate o gli istituti o altri corpi soggetti alla disciplina militare, nonché di stabilire particolari forme di esercizio per i funzionari pubblici.

6 Come indicato nelle sentenze della Tribunale Costituzionale dell’8 aprile 1992, n. 52 e del 14 maggio 1992, n. 75, le organizzazioni imprenditoriali non sono titolari della libertà sindacale, in quanto «la “sindacalizzazione dei datori di lavoro” (termini contrapposti) esula dall’am-bito di applicazione dell’art. 28.1 della Costituzione, rientrando invece nella generica libertà di associazione di cui all’art. 22 … in modo che la libertà sindacale è predicabile solo con riguardo ai lavoratori e alle loro organizzazioni, senza che possa includersi l’associazionismo imprenditoriale, che è incompatibile con la natura stessa della libertà sindacale, che è sempre una proiezione della difesa e della promozione degli interessi dei lavoratori» (STC 52/1992).

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loro il diritto di aggregarsi in gruppi organizzati, diverso dalla libertà di orga-nizzazione sindacale per la tutela dei loro interessi riconosciuto dall’art. 28.1 della Costituzione: si tratta del diritto di costituire associazioni ai sensi di una specifica legislazione loro dedicata.

Questa legislazione specifica è contenuta negli artt. 19, 20 e 21 della legge n. 20 dell’11 luglio 2007, intitolata Statuto del Lavoro Autonomo7. Il primo di questi articoli riconosce, per quanto riguarda il diritto di associazione, la libertà dei lavoratori autonomi di: a) aderire al sindacato o all’associazione di imprese di

loro scelta, nei termini stabiliti dalla legislazione speciale; b) fondare associazioni

professionali specifiche di lavoratori autonomi o aderirvi senza autorizzazione preventiva.

a) Libertà di adesione. Essa riguarda la possibilità per i lavoratori autonomi di

fare parte di sindacati, associazioni imprenditoriali o associazioni specifiche di lavoratori autonomi, debitamente costituite in conformità, rispettivamente, alla legge organica LOLS e alla Legge n. 19 del 1° aprile 1977 sulla regolamentazio-ne del diritto di associazioregolamentazio-ne sindacale, che rimaregolamentazio-ne in vigore esclusivamente per quanto riguarda le associazioni imprenditoriali8; o alla Legge Organica n. 1 del 22 marzo 2002, che disciplina il diritto di associazione9.

In questo modo – come anticipato – se il lavoratore autonomo è un datore di lavoro ai sensi dell’art. 1.1 dello Statuto del Lavoro Autonomo – vale a dire, se impiega lavoratori – può scegliere di aderire a un’organizzazione imprenditoria-le o di aderire a specifiche associazioni di lavoratori autonomi. Se, invece, non lo è, potrà altresì10 aderire alle organizzazioni sindacali11.

7 Legge di chiara ispirazione lavoristica, J. gArCíA MurCIA, El derecho del trabajo ante el desafío del trabajo autónomo, AA.VV., Crisis, reforma y futuro del derecho del trabajo: estudios ofrecidos en memoria del profesor Ignacio Albiol Montesinos, cit., p. 451.

8 Disposizione derogatoria della LOLS.

9 L’art. 1.3 di questa legge esclude unicamente dal suo ambito di applicazione, per quanto qui interessa, i sindacati e le organizzazioni datoriali che sono soggette alla relativa e specifica disciplina legislativa.

10 L’affiliazione dei lavoratori autonomi che non hanno alle dipendenze lavoratori subordinati alle organizzazioni datoriali, è spiegata dal fatto che queste organizzazioni perseguono ampi scopi che comportano il superamento del ruolo di semplici interlocutori nel sistema delle re-lazioni industriali, assumendo la funzione di rappresentare interessi imprenditoriali più ampi, come quello dell’interlocuzione con le autorità pubbliche. Sul punto v. r. rOqueTA buJ, Los derechos colectivos de los trabajadores autónomos. Los acuerdos de interés profesional, in Temas Laborales nº. 114/2012, p. 16.

11 Il diritto di affiliazione sindacale non conferisce ai lavoratori autonomi diritti identici a quelli dei lavoratori subordinati, in quanto, sebbene il lavoratore autonomo possa, come ogni altro associato, esercitare i propri diritti all’interno dell’associazione, la sua attività all’esterno sarà molto limitata, poiché non potrà esercitare le medesime prerogative del lavoratore dipenden-te, come la contrattazione collettiva (art. 37.1 CE) o lo sciopero (art. 28.2 CE). In questo sen-so, STC 51/1984, del 25 aprile, nonché r. rOqueTA buJ, Los derechos colectivos de los trabajadores autónomos. Los acuerdos de interés profesional, cit., p. 15.

L’esclusione del diritto di associazione delle imprese – e dell’affiliazione ad organizzazioni specifiche di lavoratori autonomi – dall’ambito di applicazione dell’art. 28.1 CE (libertà di associazione) non significa, tuttavia, che il trattamen-to giuridico di queste organizzazioni non abbia una copertura costituzionale. Così come sottolinea il Tribunale Costituzionale (STC 75/1992) per quanto riguarda il diritto di associazione delle imprese, «la Costituzione impone che la creazione e il funzionamento di queste siano liberi (art. 7) e ciò è garantito al più alto livello di protezione, se non ai sensi dell’articolo 28.1, in virtù della più generica libertà di associazione tutelata dall’articolo 22. In applicazione degli articoli 7 e 22 CE, si deve concludere che la Costituzione garantisce alle orga-nizzazioni delle imprese degli autonomi un’area di immunità dall’azione delle autorità pubbliche che assomiglia molto alle facoltà di organizzazione derivanti dalla libertà di associazione dei lavoratori, tenuto conto dell’assimilazione delle une e delle altre organizzazioni nelle convenzioni ratificate dalla Spagna e, an-che, per determinati scopi, in ragione della disposizione derogatoria della Legge Organica sulla Libertà Sindacale».

Ciò implica, quindi, il riconoscimento costituzionale del divieto di ingerenza illegittima dei pubblici poteri nella vita associativa, cosicché, come sottolinea la sentenza sopra citata, gli atti dei pubblici poteri saranno legittimi solo nella misura in cui non comportino un controllo dell’associazione. D’altra parte, è chiaro che anche per le associazioni imprenditoriali – e per le organizzazioni specifiche di lavoratori autonomi – trova applicazione il divieto di discrimina-zione di cui all’art. 14 della Costitudiscrimina-zione spagnola (STC 75/1992).

b) Diritto di costituire associazioni imprenditoriali specifiche o associazioni professionali di lavoratori autonomi. I lavoratori autonomi12 possono scegliere di creare organiz-zazioni imprenditoriali ai sensi della legge 19/1977 o associazioni specifiche ai sensi della legge 1/2002. Secondo il primo articolo della legge 19/1977, i datori di lavoro possono costituire, in ogni ambito di attività (ossia l’area dell’attività economica, professione o altro concetto analogo indicato negli statuti) e a livel-lo territoriale o nazionale, le associazioni professionali che ritengono opportune per la difesa dei rispettivi interessi. Tali associazioni, che devono dotarsi di uno statuto, «sono governate in piena autonomia e godono di una tutela giuridi-ca che ne garantisce l’indipendenza rispetto all’amministrazione pubbligiuridi-ca, e da qualsiasi atto di ingerenza da parte di questa nei loro confronti» (art. 1.3 ET).

Inoltre, la Legge Organica 1/2002 riconosce agli autonomi il diritto di crea-re associazioni senza autorizzazione pcrea-reventiva (art. 2.2) e in forma libera, nel senso che nessuno potrà essere costretto a formare un’associazione, ad aderirvi o a rimanere affiliato, risultando protette le informazioni relative all’appartenen-za o meno ad un’associazione legalmente costituita senall’appartenen-za che nessuno possa

12 Con un minimo di tre richieste di adesione (art. 5.1 del Regio Decreto 416/2015 del 29 mag-gio sul deposito degli statuti delle organizzazioni sindacali e commerciali).

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essere obbligato a fornire tali informazioni (art. 2.3). Inoltre, la legge prevede che le modalità di costituzione di queste associazioni (che richiede un minimo di tre persone fisiche o giuridiche, art. 5) così come la loro organizzazione e il loro funzionamento, rispettino l’ordinamento giuridico, rappresentato dalla Costituzione e dalle leggi. La loro organizzazione interna e il loro funziona-mento dovranno dunque ispirarsi al principio democratico, nel pieno rispetto del pluralismo (paragrafi 4 e 5 dell’art. 2) senza che lo status di membro di una

particolare associazione sia motivo di favore, di vantaggio o di discriminazione nei confronti di qualsiasi persona da parte delle autorità pubbliche. Tali termini sono simili a quelli impiegati dal LOLS per quanto riguarda l’istituzione dei sindacati e le norme sul diritto di associazione che prevedono requisiti analoghi per l’istituzione dei rispettivi sindacati, associazioni di imprese o associazioni autonome.

Il riconoscimento del diritto di associazione professionale si rinviene negli artt. 19 e ss. della Legge 20/2007, dello Statuto del Lavoro Autonomo13 che, tra l’altro, disciplina la determinazione della rappresentatività delle associazioni dei lavoratori autonomi (art. 21) nonché il loro diritto di costituire federazioni, confederazioni o unioni, previo adempimento dei requisiti richiesti per la costi-tuzione di tali associazioni, con l’espresso consenso dei loro organi competenti, nonché il diritto di stabilire i collegamenti che essi ritengano opportuni con le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali.

Il regime giuridico del diritto di associazione dei lavoratori autonomi così concepito è, per lo meno, confuso, dal momento che, come sottolinea García Murcia14, crea «difficoltà nell’identificare le persone autorizzate o legittimate

a compiere le relative attività collettive, un’eccessiva concentrazione di atto-ri nell’assunzione di determinate competenze (con la conseguente necessità di individuare ciascun ambito), e uno squilibrio tra la posizione giuridica e i

13 Legge applicabile alle «persone fisiche che esercitano abitualmente, personalmente, diretta-mente, per proprio conto e al di fuori della gestione e dell’organizzazione di un’altra persona, un’attività economica o professionale a scopo di lucro, senza occupare lavoratori dipendenti» (art. 1.1)

14 J. gArCíA MurCIA, Los derechos colectivos del trabajador autónomo, in Actualidad Laboral, nº. 9/2009, p. 3. A questo proposito, l’autore sottolinea le difficoltà di interpretazione del diritto di stabi-lire vincoli con organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali, «perché se si trattasse di rapporti “organici”, ci si dovrebbe chiedere quale potrebbe essere la differenza tra questa forma di legame e quella che consiste nella creazione, all’interno del sindacato o dell’asso-ciazione imprenditoriale in questione, di una federazione o di un sindacato specificamente dedicato ai lavoratori autonomi (o, semplicemente, nell’accordo “federativo” tra queste altre organizzazioni più generali e l’associazione tipica dei lavoratori autonomi). Se invece i colle-gamenti sono solo transitori o “tattici” (in relazione a una particolare iniziativa) non dovrebbe porsi alcun problema, ma non era neppure necessaria un’indicazione normativa così esplicita e tassativa».

vantaggi reali degli uni e degli altri (il sindacato rispetto, ad esempio, alla speci-fica associazione)». Affiliazione sindacale Affiliazione ad associazione specifica Affiliazione ad associazione datoriale Costituzione di sindacato Costituzione di associazione specifica Costituzione di associazione datoriale Lavoratori subordinati SI NO NO SI NO NO Lavoratori autonomi senza dipendenti (trade) SI SI SI NO SI SI Lavoratori Autonomi con dipendenti NO SI SI NO SI SI

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