• Non ci sono risultati.

La legge Rognoni-La Torre 13 settembre 1982 n 646 e successive modifiche

Nel documento La Chiesa e la 'ndrangheta in Calabria (pagine 48-52)

1.4 ‘’Mamma di San Luca’’ e il ruolo del Santuario della Madonna di Pols

3.2 Ordinamento giuridico italiano: verso la codificazione dell’art 416 bis c.p.

3.2.2 La legge Rognoni-La Torre 13 settembre 1982 n 646 e successive modifiche

L’atto di iniziativa legislativa da cui è nata la nuova normativa antimafia, contenuta nella legge 13 settembre 1982 n. 646, è costituito dalla proposta di legge n. 1581 presentata il 31 marzo 1980 dai alcuni deputati, tra cui Pio La Torre116. La legge n. 646/1982 è conosciuta come ‘’legge Rognoni-La Torre’’, con la quale si introdusse, nel codice penale italiano, il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (art.416 bis c.p.).

44 La proposta di legge 1581 recante ‘’Norme di prevenzione e di

repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo’’, è

frutto di proposte e suggerimenti delle forze politiche e della cultura giuridica ‘’per strumenti più puntuali per la prevenzione e la repressione della delinquenza mafiosa’’117. Nella relazione si sostiene

l’esigenza di misure che possano colpire la mafia nel patrimonio, questo perché il lucro e l’arricchimento sono gli obiettivi principali di questa mafia e che la distinguono ‘’dalla criminalità comune e dalla criminalità politica strettamente intesa’’118.

Dalla relazione emerge l’intento del legislatore di introdurre l’art. 416 bis c.p. non essendo più ritenuto idoneo l’art. 416 c.p., infatti si afferma che con l’introduzione del reato associativo ‘’si vuole colmare una lacuna legislativa, già evidenziata da giuristi ed operatori del diritto, non essendo sufficiente la previsione dell’art. 416 del codice penale a comprendere tutte le realtà associative di mafia, che talvolta prescindono da un programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dell’art. 416 c.p., affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale, che raggiunge i suoi effetti anche senza concentrarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale’’119.

Quanto agli elementi costituenti il reato, la formulazione originaria dell’art. 416 bis c.p. era imperfetta, in quanto definiva l’associazione mafiosa come quella i cui membri ‘’hanno lo scopo di commettere delitti o comunque di realizzare profitti o vantaggi per sé

117 Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Proposta di legge n.1581, Norme di

prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo, presentata il 31

maggio 1980, sito web:

(www.camera.it/_dati/leg08//lavori/stampati/pdf/15810001.pdf#nav), consultato in data 22 luglio 2018.

118 Ibidem, p. 1. 119 Ibidem, p. 2

45 o per altri, valendosi della forza intimidatrice del vincolo mafioso’’(comma 3)120. Nel testo approvato nel 1982 si elimina

l’imperfezione di cui al comma 3, vengono introdotti i caratteri dell’assoggettamento e dell’omertà, vengono specificati gli scopi dell’associazione e si precisa che i profitti o vantaggi devono essere ingiusti.

Gli altri commi dell’art. in esame, formulate nella proposta di legge n. 1581, confluiranno poi nel testo approvato dal Parlamento restando invariate, salvo modifiche di piccole entità. Al primo comma si fissa in tre o più persone il numero minimo dei membri dell’associazione e la previsione della pena base per la partecipazione semplice, che va da tre a sei anni. Al secondo comma si prevede un diverso regime quanto alla pena per coloro i quali promuovono, dirigono oppure organizzano l’associazione. Al quarto comma pene diverse qualora l’associazione dovesse risultare ‘’armata’’ e, al quinto comma, i criteri per stabilire se essa lo sia o meno. Al sesto comma, che in origine rappresentato dal settimo comma e che verrà poi abrogato dall’art. 36 della legge 19 marzo 1990, n.55, si prevedeva la previsione di pene accessorie a carico del condannato. Infine, al settimo comma, si stabilisce l’obbligatorietà della confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Inoltre, in sede di Comitato ristretto è stata introdotta la previsione di una circostanza aggravante per il caso in cui le attività economiche intraprese dagli associati siano finanziate con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti121. Mancava nella proposta di legge l’attuale ultimo comma dell’art. 416 bis c.p., la quale estende l’applicabilità della norma alla camorra, ed alle altre associazioni assimilabili alla mafia comunque localmente denominate ed è stato introdotto successivamente con separato disegno di legge.

120 Atti preparatori della legge n. 646 del 1982, in Cons. Sup. Mag., 1982, n.3 p.247.

46 Dopo l’approvazione della legge n.646 del 1982, l’art. 416 bis c.p. non ha subito modifiche fino al 1990, quando la legge n.55 del 19 marzo ha abrogato il settimo comma, dove si prevedeva nei confronti del condannato la decadenza automatica di alcune licenze e concessioni e dell’iscrizione ad albi di appaltatori, in quanto tale materia è disciplinata dal recente Codice delle leggi antimafia122.

Ulteriore modifica si è avuta nel 1992, con decreto legge 8 giugno n. 306 che ha inserito al terzo comma la finalità di condizionare il libero esercizio di voto in occasione di consultazioni elettorali.

Modifica rilevante si riscontra relativamente alle pene edittali previste ai commi originari primo, secondo e quarto. Infatti, dal 2005 al 2015 sono state ulteriormente elevate ed oggi abbiamo al primo comma del 416 bis c.p. ‘’ chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.’’; al secondo comma ‘’coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni’’; al quarto comma ‘’ se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.’’; ed al quinto comma ‘’se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà’’.

47

Nel documento La Chiesa e la 'ndrangheta in Calabria (pagine 48-52)